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Document 62009TN0152

Causa T-152/09: Ricorso proposto l’ 11 aprile 2009 — Rintisch/UAMI — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

GU C 153 del 4.7.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/42


Ricorso proposto l’11 aprile 2009 — Rintisch/UAMI — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Causa T-152/09)

2009/C 153/82

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2009, procedimento R 1661/2007-4; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTIACTIVE», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — domanda di registrazione n. 4 843 348

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTI», per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca del marchio figurativo “PROTIPOWER” per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTITOP» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32; registrazione comunitaria del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 5 e 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in quanto la commissione di ricorso non avrebbe valutato nel merito l’opposizione; violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di esercitare un suo potere discrezionale o, perlomeno, avrebbe omesso di motivare il modo in cui avrebbe esercitato il suo potere discrezionale; sviamento di potere in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel non tenere in considerazione documenti e prove sottoposte dalla ricorrente


(1)  Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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