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Document 62009TN0008

    Causa T-8/09: Ricorso proposto il 6 gennaio 2009 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

    GU C 82 del 4.4.2009, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/27


    Ricorso proposto il 6 gennaio 2009 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

    (Causa T-8/09)

    (2009/C 82/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Dredging International NV (Zwijndrecht, Belgio) e Ondernemingen Jan de Nul NV (Hofstade-Aalst, Belgio) (rappresentante: avv. R. Martens)

    Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

    Conclusioni delle ricorrenti

    Annullare la decisione dell'EMSA di rifiutare l'offerta della Joint Venture Oil Combat (JVOC) costituita dalle ricorrenti e di assegnare l'appalto all'aggiudicatario;

    dichiarare che l'appalto stipulato tra l'EMSA e l'aggiudicatario a seguito della procedura di aggiudicazione EMSA/NEG/3/2008 è nullo di diritto;

    accordare il risarcimento dei danni per compensare la perdita che la JVOC ha subito in conseguenza della decisione impugnata, provvisoriamente stimata in 725 500 EUR, oltre ad interessi di mora dalla data di presentazione del presente ricorso;

    condannare la Commissione alle spese processuali, inclusi i costi per l'assistenza legale sostenuti dalla JVOC.

    Motivi e principali argomenti

    Nel presente caso, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della convenuta di rifiutare la loro offerta presentata in risposta al bando di gara EMSA/NEG/3/2008 (Lotto 2: Mare del Nord) avente ad oggetto appalti di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (1) e di assegnare l'appalto al migliore offerente. Le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di gara d'appalto.

    A sostegno delle proprie censure, le ricorrenti deducono quattro argomenti.

    In primo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta, essendosi rifiutata di fornire ad esse le informazioni richieste in ordine ai motivi del rigetto della loro offerta nonché alle caratteristiche e ai relativi vantaggi presentati dall'offerta dell'aggiudicatario, ha violato l'art. 135, n. 2, del regolamento (2), l'art. 253 CE e le forme sostanziali dell'obbligo di motivazione e del rispetto dei diritti della difesa. Le ricorrenti deducono inoltre che la convenuta ha omesso di sospendere la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario in pendenza dello scambio di informazioni pertinenti con le stesse, in tal modo violando l'art. 105, n. 2, del regolamento finanziario (3) e l'art. 158, n. 1, lett. a), del regolamento della Commissione n. 2342/2002 (4).

    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la convenuta è incorsa in manifesti errori di valutazione allorché ha esaminato l'offerta presentata dall'aggiudicatario, violando, in tal modo, i principi della parità di trattamento e della non discriminazione di cui all'art. 89 del regolamento finanziario.

    In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta è incorsa in numerosi, manifesti, errori di valutazione allorché ha deciso di respingerne l'offerta a motivo del mancato rispetto dell'art. 12.2 del capitolato d'oneri, senza esaminare anche gli argomenti delle ricorrenti. Ad avviso di queste ultime, la convenuta ha conseguentemente violato i principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, contravvenendo all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario.

    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 12.2 del capitolato d'oneri operata dalla convenuta, l'importo massimo è manifestamente irragionevole e non consente la presentazione di offerte confermative.


    (1)  GU 2008/S 48-065631.

    (2)  Il regolamento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 9 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione del regolamento finanziario 9 dicembre 2003 applicabile al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ed adottato dal suo Consiglio di amministrazione il 3 luglio 2003.

    (3)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


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