Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Sostegno alla denuncia da parte dell’industria comunitaria – Definizione del prodotto di cui trattasi – Danno – Status di impresa operante in economia di mercato – Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009].
Causa T‑172/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) / Consiglio

(causa T-172/09)

«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Sostegno alla denuncia da parte dell’industria comunitaria – Definizione del prodotto di cui trattasi – Danno – Status di impresa operante in economia di mercato – Costi dei principali fattori produttivi che riflettono sostanzialmente i valori di mercato – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguardano (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-25)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento in seguito al passaggio del grado di sostegno alla denuncia al di sotto della soglia minima del 25% della produzione comunitaria – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 5, § 4) (v. punto 42)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Avvio di un’inchiesta in base a una denuncia depositata dall’industria comunitaria o per suo conto – Rappresentatività dell’industria comunitaria che sostiene la denuncia – Calcolo – Metodo (Regolamenti del Consiglio n. 3924/91, art. 3, § 2, 3 e 4, e n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 5, § 4) (v. punti 44-53)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Determinazione del prodotto in esame – Fattori che possono essere presi in considerazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 1, § 4) (v. punti 58-62, 70)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Fattori da prendere in considerazione – Pluralità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 3, §§ 2 e 5) (v. punti 85, 91-102)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 105-107)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Interpretazione restrittiva [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, a) e b)] (v. punti 117-120, 125-127, 130-132)

8.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 139)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 142-145)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gem-Year Industrial Co. Ltd e la Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

Top