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Document 62009CN0441

    Causa C-441/09: Ricorso proposto l’ 11 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

    GU C 24 del 30.1.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/27


    Ricorso proposto l’11 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

    (Causa C-441/09)

    2010/C 24/50

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e B.-R. Killmann, agenti)

    Convenuta: Repubblica d'Austria

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    dichiarare che, applicando un’aliquota IVA ridotta alle forniture, alle importazioni e all’acquisto intracomunitario di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli, non impiegati per la preparazione di prodotti alimentari o di mangimi, la Repubblica d’Austria ha è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato dispsoto degli artt. 96 e 98 e dell’allegato III della direttiva sull’IVA (1).

    condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione afferma che la normativa austriaca sull’IVA viola il combinato disposto degli artt. 96 e 98 e dell’allegato III della direttiva IVA, laddove applica alla fornitura di determinati animali vivi (in particolare di cavalli) un’aliquota IVA ridotta anche quando tali animali non sono destinati alla produzione di alimenti.

    Il termine «animali vivi» di cui al punto 1 dell’allegato III della direttiva IVA non costituirebbe una categoria autonoma ma comprenderebbe unicamente animali destinati abitualmente ad essere impiegati come prodotti alimentari o mangimi. Detta interpretazione verrebbe avvalorata dalle versioni spagnola, francese, inglese, italiana, olandese, portoghese nonché svedese della disposizione in parola. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il carattere derogatorio di tale disposizione comporterebbe un’interpretazione restrittiva.

    Segnatamente nel caso di animali appartenenti alla famiglia degli equidi sarebbe manifestamente predominante un impiego come animali da soma e da equitazione (e non come alimento o mangime).


    (1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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