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Document 62009CN0341

    Causa C-341/09 P: Ricorso proposto il 21 agosto 2009 da Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-309/02, Acegas/Commissione

    GU C 267 del 7.11.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 267/42


    Ricorso proposto il 21 agosto 2009 da Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-309/02, Acegas/Commissione

    (Causa C-341/09 P)

    2009/C 267/74

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrenti: Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (rappresentanti: F. Ferletic e F. Spitaleri, avvocati, L. Daniele, professore)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell' 11 giugno 2009, causa T-309/02, ACEGAS APS Commissione e rinviare la causa davanti al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso;

    condannare la Commissione agli onorari e alle spese del giudizio di impugnazione e riservare la decisione per quanto riguarda gli onorari e le spese del giudizio di primo grado;

    Per l'ipotesi che la Corte decida che lo stato degli atti le consenta di decidere il merito della controversia,

    annullare integralmente la Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (1), relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

    in subordine, annullare l'art. 3 della decisione impugnata nella parte in cui impone allo Stato italiano di recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso;

    condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli onorari e spese dei presente giudizio e del giudizio di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo: violazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Esc1usione dell'interesse individuale di ACEGAS-APS sulla base di elementi di fatto errati e non rilevanti.

    ACEGAS-APS sottolinea che la giurisprudenza consolidata della Corte subordina la legittimazione a ricorrere contro le decisioni della Commissione relative a regimi d'aiuti a due condizioni: il ricorrente deve essere beneficiario effettivo di un aiuto concesso in forza del regime oggetto della decisione; la decisione deve contenere un ordine di recupero dell'aiuto. ACEGAS-APS osserva che nel caso di specie le due condizioni indicate erano soddisfatte. Il Tribunale ha pertanto sbagliato a dichiarare irricevibile il ricorso introduttivo, facendo riferimento a ulteriori circostanze di fatto errate, irrilevanti ed estranee alla competenza del Tribunale.

    Secondo motivo: violazione dell’art. 230, quarto comma, CE — Errata presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'interesse individuale della ricorrente, di elementi e circostanze successive alla data di adozione della decisione.

    ACEGAS-APS ritiene che le condizioni della legittimazione ad agire devono sussistere al momento dell'adozioni della decisione impugnata. Il Tribunale ha pertanto errato ad escludere l'interesse individuale a ricorrere di ACEGAS-APS, basandosi su circostanze di fatto successive che riguardano la procedura avviata dalle competenti autorità italiane per il recupero del presunto aiuto concesso.

    Terzo motivo: violazione dei diritti di difesa della ricorrente — vizi della procedura davanti al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente — snaturamento dei mezzi di prova — vizio di motivazione carente e contraddittoria.

    Nel corso della procedura di primo grado, il Tribunale ha rivolto due quesiti scritti, rispettivamente ad ACEGAS- APS e alla Repubblica Italiana con i quali esso ha chiesto di comunicare l'importo dei presunto aiuto ricevuto dalla ricorrente. Ponendo detti quesiti il Tribunale ha violato i diritti della difesa di ACEGAS-APS. Il Tribunale ha inoltre snaturato il contenuto delle risposte fornite, le quali confermavano che la ricorrente era «beneficiaria effettiva» del regime di esenzione IRPEG contestato dalla Commissione.


    (1)  GU 2003, L 77, p. 21.


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