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Document 62009CN0135
Case C-135/09: Reference for a preliminary ruling from the Conseil d’Etat (Belgium) lodged on 9 April 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois v Région wallonne
Causa C-135/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 9 aprile 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne
Causa C-135/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 9 aprile 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne
GU C 153 del 4.7.2009, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 153/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 9 aprile 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne
(Causa C-135/09)
2009/C 153/42
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État (Belgio)
Parti
Ricorrenti: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois
Convenuta: Région wallonne (Regione vallona)
Questioni pregiudiziali
A. |
«Se l’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa — quale la legge regionale della Regione vallona 17 luglio 2008, relativa a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — che si limiti ad affermare che “ricorrono i motivi imperativi di interesse generale” per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che “confermi” concessioni per le quali viene detto che “ricorrono i motivi imperativi di interesse generale”. |
B.1 |
Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (3), ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto sottoposto a valutazione dell’impatto sia conferito da un atto legislativo contro il quale non si può esperire ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto. |
B.2 |
Se l’art. 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (4), debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell’art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto. |
B.3 |
Se, alla luce della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell’impatto». |
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
(4) Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).