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Document 62009CN0069

Causa C-69/09 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008 , causa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV e a./Commissione

GU C 82 del 4.4.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/22


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008, causa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV e a./Commissione

(Causa C-69/09 P)

(2009/C 82/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia, a seguito di un'udienza:

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado nella causa T-393/06 e dichiarare ricevibile la domanda di annullamento delle ricorrenti, e

annullare la decisione impugnata, o

in subordine, rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulla domanda di annullamento delle ricorrenti, e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese dei presenti procedimenti (incluse le spese innanzi al Tribunale di primo grado).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il TPG avrebbe commesso un errore di diritto respingendo la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea, espressa in una lettera datata 12 ottobre 2006, di non includere la sostanza attiva azinfos-metile nell'allegato I alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE (1), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

In particolare, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere la loro domanda per questioni di ricevibilità. Avrebbe erroneamente ritenuto che la decisione impugnata non sia un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE.


(1)  GU L 230, pag. 1.


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