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Document 62008CA0256

    Causa C-256/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

    GU C 153 del 4.7.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 153/14


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-256/08) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

    2009/C 153/27

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O'Reilly e M. Condou-Durande, agenti)

    Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

    Dispositivo

    1)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione.

    2)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


    (1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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