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Document 62008CA0158

Causa C-158/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Codice doganale comunitario — Regolamento (CE) n. 384/96 — Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo — Pratica irregolare]

GU C 180 del 1.8.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA

(Causa C-158/08) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CE) n. 384/96 - Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo - Pratica irregolare)

2009/C 180/29

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Trieste

Parti

Ricorrente: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste

Convenuta: Pometon SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Interpretazione degli artt. 114, 117, lett. c), 202, 204, 212 e 214 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Importazioni nel territorio doganale della Comunità di magnesio greggio di origine e provenienza cinese — Importazioni effettuate con l’intermediazione di una società avente sede in uno Stato terzo e non sottoposte a dazio antidumping — Trasformazione del magnesio, in regime di perfezionamento attivo, da parte di una società avente sede in uno Stato membro collegata alla società dello Stato terzo — Riesportazione in forma di prodotti compensatori verso il detto Stato terzo, senza assoggettamento ai dazi all’importazione — Vendita immediata del prodotto da parte dello Stato terzo alla società dello Stato membro che ha operato la trasformazione

Dispositivo

1)

L’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, è inapplicabile in assenza di una decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata su proposta della Commissione delle Comunità europee, di estendere l’applicazione di dazi antidumping alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi.

2)

Non può essere legittimamente posta sotto il regime del perfezionamento attivo l’operazione che consista nel limitarsi a far passare la frontiera ad una merce dopo la sua trasformazione in un prodotto non assoggettato a dazi antidumping, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce poco tempo dopo. L’importatore che si sia irregolarmente posto sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale. Spetta al giudice nazionale competente valutare se l’operazione controversa nella causa principale debba o no essere considerata irregolare in rapporto al diritto comunitario.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


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