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Document 62008CA0158
Case C-158/08: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 June 2009 (reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italy)) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste v Pometon SpA (Community customs code — Regulation (EC) No 384/96 — Protection against dumped imports from countries not members of the European Community — Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 — Protection of the European Communities’ financial interests — Processing under the inward processing procedure — Irregular practice)
Causa C-158/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Codice doganale comunitario — Regolamento (CE) n. 384/96 — Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo — Pratica irregolare]
Causa C-158/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Codice doganale comunitario — Regolamento (CE) n. 384/96 — Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo — Pratica irregolare]
GU C 180 del 1.8.2009, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/18 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA
(Causa C-158/08) (1)
(Codice doganale comunitario - Regolamento (CE) n. 384/96 - Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo - Pratica irregolare)
2009/C 180/29
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale di Trieste
Parti
Ricorrente: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste
Convenuta: Pometon SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Interpretazione degli artt. 114, 117, lett. c), 202, 204, 212 e 214 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1) — Importazioni nel territorio doganale della Comunità di magnesio greggio di origine e provenienza cinese — Importazioni effettuate con l’intermediazione di una società avente sede in uno Stato terzo e non sottoposte a dazio antidumping — Trasformazione del magnesio, in regime di perfezionamento attivo, da parte di una società avente sede in uno Stato membro collegata alla società dello Stato terzo — Riesportazione in forma di prodotti compensatori verso il detto Stato terzo, senza assoggettamento ai dazi all’importazione — Vendita immediata del prodotto da parte dello Stato terzo alla società dello Stato membro che ha operato la trasformazione
Dispositivo
1) |
L’art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, è inapplicabile in assenza di una decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata su proposta della Commissione delle Comunità europee, di estendere l’applicazione di dazi antidumping alle importazioni di prodotti simili o di parti di questi in provenienza da paesi terzi. |
2) |
Non può essere legittimamente posta sotto il regime del perfezionamento attivo l’operazione che consista nel limitarsi a far passare la frontiera ad una merce dopo la sua trasformazione in un prodotto non assoggettato a dazi antidumping, senza una reale intenzione di riesportarla, e nel reimportare tale merce poco tempo dopo. L’importatore che si sia irregolarmente posto sotto tale regime e ne abbia beneficiato è tenuto ad assolvere i dazi dovuti sui prodotti di cui trattasi, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla normativa nazionale. Spetta al giudice nazionale competente valutare se l’operazione controversa nella causa principale debba o no essere considerata irregolare in rapporto al diritto comunitario. |