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Document 62008CA0128

    Causa C-128/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga (Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — Convenzione contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)

    GU C 267 del 7.11.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 267/18


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga

    (Causa C-128/08) (1)

    (Libera circolazione dei capitali - Tassazione dei redditi mobiliari - Convenzione contro la doppia imposizione - Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)

    2009/C 267/30

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal de première instance de Liège

    Parti

    Ricorrente: Jacques Damseaux

    Convenuto: Stato belga

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de primière instance de Liège — Interpretazione degli artt. 56, 58 e 293 CE — Tassazione dei redditi mobiliari di origine straniera più gravosa della tassazione dei redditi mobiliari versati da una società stabilita nello Stato membro di residenza — Ostacolo alla libera circolazione dei capitali — Portata delle convenzioni che prevengono la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri a norma dell’art. 293 CE

    Dispositivo

    Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.


    (1)  GU C 142 del 7.6.2008.


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