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Document 62008CA0128
Case C-128/08: Judgment of the Court (First Chamber) of 16 July 2009 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance de Liège (Belgium)) — Jacques Damseaux v État belge (Free movement of capital — Taxation of investment income — Double taxation convention — Obligation of the Member States under Article 293 EC)
Causa C-128/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga (Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — Convenzione contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)
Causa C-128/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga (Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — Convenzione contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)
GU C 267 del 7.11.2009, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga
(Causa C-128/08) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Tassazione dei redditi mobiliari - Convenzione contro la doppia imposizione - Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)
2009/C 267/30
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrente: Jacques Damseaux
Convenuto: Stato belga
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de primière instance de Liège — Interpretazione degli artt. 56, 58 e 293 CE — Tassazione dei redditi mobiliari di origine straniera più gravosa della tassazione dei redditi mobiliari versati da una società stabilita nello Stato membro di residenza — Ostacolo alla libera circolazione dei capitali — Portata delle convenzioni che prevengono la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri a norma dell’art. 293 CE
Dispositivo
Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.