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Document 62008CA0093

Causa C-93/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 11 — Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione — Previa determinazione dell'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Sanzione amministrativa)

GU C 82 del 4.4.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-93/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Art. 11 - Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione - Previa determinazione dell'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale - Sanzione amministrativa)

(2009/C 82/12)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāta — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Procedura semplificata di abbandono delle merci ai fini della loro distruzione, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione — Legislazione nazionale che prevede che una sanzione amministrativa sia inflitta qualora le merci dichiarate violino un diritto di proprietà intellettuale

Dispositivo

L'avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell'importatore, della procedura semplificata di cui all'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, non priva le autorità nazionali competenti del potere d'infliggere, nei confronti dei responsabili dell'importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell'art. 18 di questo regolamento, come un'ammenda.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


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