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Document 62008CA0067

Causa C-67/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren (Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta di successione — Normativa nazionale che non consente di imputare all'imposta di successione dovuta nello Stato membro in cui il de cuius era residente al momento del decesso le imposte di successione assolte dall'erede in un altro Stato membro qualora i beni ereditari consistano in crediti di capitale — Doppia imposizione — Restrizione — Insussistenza)

GU C 82 del 4.4.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

(Causa C-67/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 58 CE - Imposta di successione - Normativa nazionale che non consente di imputare all'imposta di successione dovuta nello Stato membro in cui il de cuius era residente al momento del decesso le imposte di successione assolte dall'erede in un altro Stato membro qualora i beni ereditari consistano in crediti di capitale - Doppia imposizione - Restrizione - Insussistenza)

(2009/C 82/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Margarete Block

Convenuto: Finanzamt Kaufbeuren

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof (Germania) — Interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE — Normativa nazionale relativa all'imposta di successione — Doppia imposizione risultante dall'impossibilità di detrarre l'imposta percepita in un altro Stato membro dall'imposta nazionale quando i beni oggetto della successione situati in tale altro Stato membro consistono in depositi bancari

Dispositivo

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione dovuta da un erede residente in tale Stato membro su crediti di capitale vantati nei confronti di un istituto di credito ubicato in un altro Stato membro, non preveda, nel caso in cui il de cuius risiedesse, al momento del decesso, nel primo Stato membro, l'imputazione all'imposta di successione ivi dovuta dell'imposta di successione assolta nell'altro Stato membro.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


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