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Document 62007TN0247

    Causa T-247/07: Ricorso presentato l' 11 luglio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione

    GU C 211 del 8.9.2007, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 211/47


    Ricorso presentato l'11 luglio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione

    (Causa T-247/07)

    (2007/C 211/88)

    Lingua processuale: lo slovacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica slovacca (Rappresentante: J. Čorba, agente)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare nulla la decisione impugnata nella parte che si riferisce alla ricorrente, oppure, nel caso in cui il Tribunale di primo grado lo ritenga necessario e opportuno, annullare interamente la decisione impugnata;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la decisione della Commissione 4 maggio 2007, C (2007) 1979 def., relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), nella versione risultante dalla rettifica del 25 maggio 2007. Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito i quantitativi di determinati tipi di frutta e di riso in libera pratica nel territorio della Repubblica slovacca alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1o maggio 2004. La Commissione ha del pari addebitato alla ricorrente l'importo di EUR 3 634 milioni per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

    Nella motivazione del suo ricorso la ricorrente deduce che la convenuta non era competente ad adottare la decisione impugnata.

    Oltre a ciò essa affema che, anche nell'ipotesi in cui la convenuta fosse competente a determinare le scorte eccedentarie nel territorio della Repubblica slovacca e a porre a carico della ricorrente l'onere finanziario per tali presunte scorte eccedentarie, la Commissione ha violato il Trattato d'adesione (2), in quanto non ha agito in base al corretto fondamento normativo, vale a dire l'art. 41 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione (3).

    La ricorrente sostiene inoltre che, non avendo dimostrato l'origine delle spese e delle altre perdite per la Comunità in conseguenza della mancata eliminazione delle scorte eccedenti della ricorrente e non avendo tempestivamente adottato una regolamentazione adeguata riguardo all'eliminazione delle scorte eccedenti dal mercato della ricorrente, al metodo per la determinazione delle scorte eccedenti e al metodo per calcolare l'onere finanziario della ricorrente, la convenuta ha violato con la decisione impugnata il Trattato relativo all'adesione e i principi generali del diritto di proporzionalità e di certezza del diritto.

    La ricorrente afferma infine che vi è stata una violazione del fondamentale requisito procedurale di fornire una motivazione sufficiente.


    (1)  GU L 138, pag. 14.

    (2)  Trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17).

    (3)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003,L 236, pag. 33).


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