COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.5.2025
COM(2025) 232 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza
ALLEGATO
Accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza
L'UNIONE EUROPEA ("Unione"), da una parte, e
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ("Regno Unito"), dall'altra,
denominate individualmente "la parte" o collettivamente "le parti",
riconoscendo i vantaggi derivanti dalla collaborazione con partner che condividono gli stessi principi su questioni di interesse comune,
considerando la necessità che un partenariato economico equilibrato sia sostenuto da una concorrenza effettiva nei rispettivi mercati,
constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del loro rispettivo diritto della concorrenza sia rilevante ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;
riconoscendo che il presente accordo inquadra la cooperazione esistente, al fine di rafforzare le relazioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione con il Regno Unito,
riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresa la condivisione delle informazioni, possono contribuire a una corretta ed efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte,
riconoscendo che la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'Unione possono condividere con l'autorità garante della concorrenza del Regno Unito solo le informazioni ottenute con i propri mezzi di indagine,
visto l'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), del 30 dicembre 2020, che prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza,
riconoscendo che tale accordo è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
visti la decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, e l'allegato 21 della legge del 2018 sulla protezione dei dati, introdotto dalla legge del Regno Unito Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020, sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dell'Unione,
constatando che il meccanismo di cooperazione e coordinamento istituito dal presente accordo, che consente la cooperazione e il coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione o dei suoi Stati membri, da una parte, e quelle del Regno Unito, dall'altra, è inteso come esaustivo per quanto riguarda l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Scopo
Scopo del presente accordo è promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di concorrenza tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall'altra, al fine di rafforzare l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito.
Articolo 2 — Definizioni e relativa interpretazione
1.Ai fini del presente accordo si intende con:
a."autorità garanti della concorrenza" o, a seconda dei casi, "autorità garante della concorrenza", fermo restando il paragrafo 3:
i)da un lato, per l'Unione, a seconda del contesto, la Commissione europea, una o più autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'Unione elencate nell'allegato del presente accordo, o una o più di tali autorità insieme alla Commissione europea, nella misura in cui esercitano funzioni ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione, e
ii)dall'altro, per il Regno Unito, la Competition and Markets Authority ("Autorità per la concorrenza e i mercati"), nella misura in cui esercita funzioni ai sensi del diritto della concorrenza del Regno Unito;
b."diritto della concorrenza", a seconda del contesto:
i)per l'Unione, uno o più fra gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e i relativi regolamenti di esecuzione, comprese eventuali modifiche o sostituzioni esistenti o successive di una delle voci elencate alla presente lettera b), punto i), e
ii)per il Regno Unito, uno o più dei seguenti elementi:
i.la legge sulla concorrenza (Competition Act) del 1998 (capitolo 41);
ii.la parte 3 (Concentrazioni) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002 (capitolo 40), escluse le disposizioni di tale parte nella misura in cui riguardano aspetti di interesse pubblico di un'indagine su una concentrazione oggetto di un intervento per motivi di interesse pubblico, o il capo 3A di tale parte (Concentrazioni che coinvolgono giornali e poteri stranieri);
iii.la parte 4 (Studi di mercato e indagini di mercato) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002, escluse le disposizioni di tale parte nella misura in cui riguardano aspetti di interesse pubblico di un riferimento a un'indagine di mercato o di un eventuale riferimento a un'indagine di mercato oggetto di un intervento per motivi di interesse pubblico;
iv.la parte 6 (Illeciti in materia di intese) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002;
v.le sezioni da 9A a 9E della legge sulle interdizioni dei direttori di società (Company Directors Disqualification Act) del 1986 (capo 46);
vi.articoli da 13A a 13E dell'ordinanza (Irlanda del Nord) sulle interdizioni dei direttori di società (Company Directors Disqualification (Northern Ireland) Order) del 2002 (S.I. 2002/3150 (N.I. 4)), e
vii.qualsiasi legislazione subordinata adottata in base alle disposizioni di cui ai punti da i) a vi),
comprese eventuali modifiche o sostituzioni esistenti o successive di tali disposizioni legislative o regolamentari;
c."diritto interno" (per l'Unione): tutte le disposizioni legislative e regolamentari, compresa la giurisprudenza, dell'Unione e dei suoi Stati membri;
d."attività di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti da un'autorità competente.
2.Qualora un'autorità garante della concorrenza modifichi il proprio nome, o le funzioni di un'autorità garante della concorrenza siano trasferite a un'altra autorità, il riferimento a tale autorità nel presente accordo è considerato un riferimento all'autorità con la nuova denominazione o all'autorità che è subentrata, nella misura in cui l'autorità rinominata o l'autorità che è subentrata (a seconda dei casi) continui a esercitare o eserciti funzioni ai sensi del diritto della concorrenza della parte interessata.
3.Il presente accordo si applica alla cooperazione e al coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza di entrambe le parti e non è destinato ad applicarsi, al di fuori di tale contesto, alla cooperazione e al coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza di una sola parte. I riferimenti nel presente accordo alle autorità garanti della concorrenza che hanno rapporti tra di loro o alla loro cooperazione o al loro coordinamento con altre autorità garanti della concorrenza ai sensi del presente accordo devono essere interpretati di conseguenza.
Articolo 3 – Notifiche
1.Se un'autorità garante della concorrenza ritiene che una delle sue attività di esecuzione possa incidere su interessi rilevanti dell'altra parte, essa notifica tale attività di esecuzione alle altre autorità garanti della concorrenza interessate.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 avviene immediatamente dopo la prima pubblicazione di una fase investigativa dell'attività di esecuzione pertinente.
Articolo 4 — Coordinamento delle attività di esecuzione
1.Se le autorità garanti della concorrenza svolgono o intendono svolgere le stesse attività di esecuzione o attività di esecuzione correlate, possono convenire che è nel loro reciproco interesse coordinare tali attività, anche per quanto riguarda la comunicazione volontaria di informazioni da parte di imprese o persone fisiche.
2.Un'autorità garante della concorrenza che partecipa a un tale coordinamento può in qualsiasi momento informare le altre autorità garanti della concorrenza interessate della sua intenzione di limitare o porre fine al coordinamento e di svolgere le attività di esecuzione in modo indipendente e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo.
Articolo 5 – Cortesia passiva
1.Nel quadro del diritto interno ad esse applicabile e in misura compatibile con i propri interessi rilevanti, le autorità garanti della concorrenza riservano attenta considerazione ai reciproci interessi rilevanti in tutte le fasi delle loro attività di esecuzione.
2.Qualora risulti che le attività di esecuzione di un'autorità garante della concorrenza possano ledere interessi rilevanti di una qualsiasi altra autorità garante della concorrenza, le autorità garanti della concorrenza interessate compiono ogni ragionevole sforzo per arrivare a un'equa composizione dei reciproci interessi.
Articolo 6 – Condivisione delle informazioni
1.Le autorità garanti della concorrenza possono condividere informazioni, nella misura in cui tale scambio sia lecito ai sensi del diritto interno applicabile, comprese le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2.Se due o più autorità garanti della concorrenza stanno svolgendo attività di esecuzione riguardanti la stessa materia o materie connesse, o questioni di interesse comune, dette autorità, su richiesta di una di esse, valutano la possibilità di domandare, nella misura del possibile e coerentemente con i loro interessi rilevanti e le risorse ragionevolmente disponibili, se persone fisiche o giuridiche identificabili che hanno fornito informazioni riservate in relazione a tali attività di esecuzione acconsentano per iscritto alla condivisione di tali informazioni tra le stesse autorità. Un'autorità garante della concorrenza non è tenuta a chiedere tale consenso nella misura in cui la condivisione di tali informazioni senza consenso sia permessa dal diritto interno applicabile.
3.Tutte le informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, l'invio e il ricevimento di una richiesta di condivisione di informazioni o la relativa risposta, nonché l'esistenza di una cooperazione ai sensi del presente accordo, possono essere divulgati tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione nella misura in cui tale divulgazione sia lecita ai sensi del diritto interno ad esse applicabile. In adempimento agli obblighi derivanti dagli articoli 6 e 7 del protocollo 23 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 marzo 1992, relativo alla cooperazione tra gli organi di vigilanza, la Commissione europea può inoltre comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA le informazioni trasmesse dall'autorità garante della concorrenza del Regno Unito ai sensi del presente accordo.
4.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo non possono essere ulteriormente divulgate ad altre autorità nazionali o ad autorità garanti della concorrenza di paesi terzi senza che l'autorità garante della concorrenza che ha inizialmente trasmesso le informazioni in questione ne autorizzi previamente per iscritto la divulgazione alla specifica autorità interessata.. Nessuna informazione condivisa ai sensi del presente accordo può essere ulteriormente divulgata a un'autorità di un paese terzo che non sia un'autorità autorità preposta al diritto della concorrenza.
5.Nessuna autorità garante della concorrenza è obbligata a condividere informazioni ai sensi del presente accordo. Fatto salvo il diritto interno applicabile, ciascuna autorità garante della concorrenza mantiene un potere discrezionale nella scelta delle informazioni da condividere.
6.I dati personali possono essere condivisi ai sensi del presente accordo solo se le autorità garanti della concorrenza che li trasmettono e li ricevono stavano o stanno indagando, o intendono indagare, sulla questione per la quale i dati personali sono stati ottenuti inizialmente.
Articolo 7- Uso delle informazioni condivise
1.Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le informazioni condivise ai sensi del presente accordo sono utilizzate ai soli fini dell'applicazione del diritto della concorrenza. Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, sono utilizzate ai soli fini dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea.
2.In deroga al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza possono, con il consenso dell'autorità garante della concorrenza che le trasmette, utilizzare le informazioni condivise ai sensi del presente accordo per fini diversi dall'applicazione del diritto della concorrenza, se tale uso è conforme ai termini di tale consenso.
3.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo possono essere utilizzate come mezzo di prova dalle autorità garanti della concorrenza riceventi solo ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza in relazione alla questione per la quale tali informazioni sono state inizialmente ottenute dall'autorità garante della concorrenza che le ha trasmesse.
4.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo possono essere utilizzate come mezzo di prova per imporre sanzioni a carico di persone fisiche solo se:
(a)il diritto applicabile all'autorità garante della concorrenza che ha ottenuto inizialmente le informazioni prevede sanzioni analoghe in relazione a una violazione del diritto della concorrenza,
o, in assenza di tali sanzioni,
(b)le informazioni in questione sono state ottenute inizialmente in modo da rispettare un livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche pari a quello previsto dalle norme dell'autorità ricevente, purché tali informazioni non siano utilizzate dall'autorità ricevente per irrogare pene detentive.
5.L'autorità garante della concorrenza che trasmette le informazioni può specificare i termini e le condizioni in base ai quali le informazioni trasmesse possono essere utilizzate. L'autorità garante della concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a detti termini e condizioni senza previo consenso esplicito scritto dell'autorità garante della concorrenza che le ha trasmesse.
Articolo 8 – Riservatezza
1.L'autorità garante della concorrenza mantiene la riservatezza delle informazioni non pubbliche condivise ai sensi del presente accordo, compresa, a meno che l'autorità garante della concorrenza trasmittente non convenga altrimenti, l'esistenza di una richiesta di condivisione di informazioni.
2.Se la divulgazione è richiesta o è necessaria ai sensi del diritto interno applicabile a un'autorità garante della concorrenza che ha ricevuto informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo, tale autorità informa senza indugio l'autorità trasmittente e, in stretta cooperazione con essa, adotta misure per limitare la divulgazione delle informazioni condivise ai sensi del presente accordo a quanto necessario all'osservanza del diritto interno applicabile, onde garantire nella misura del possibile la tutela della riservatezza nell'ambito di tale diritto interno.
3.Nessuna disposizione del presente articolo osta alla diffusione di informazioni che siano state precedentemente divulgate al pubblico in circostanze che non violano il presente accordo.
Articolo 9 —Uso o divulgazione accidentali
Se un'autorità garante della concorrenza che ha ricevuto informazioni condivise ai sensi del presente accordo apprende che tali informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario al presente accordo, essa ne informa immediatamente l'autorità garante della concorrenza trasmittente. Le autorità garanti della concorrenza coinvolte nella condivisione di tali informazioni si consultano senza indugio sui provvedimenti appropriati per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione, tenendo conto dello specifico rischio per le imprese o per le persone fisiche interessate e della natura di tale rischio.
Articolo 10 — Dialogo sulle questioni tecniche relative al funzionamento dell'accordo
La Commissione europea e la Competition and Markets Authority possono proporsi reciprocamente di avviare un dialogo per discutere le questioni tecniche relative al funzionamento del presente accordo. La Commissione europea può estendere tale dialogo a una o più delle autorità nazionali garanti della concorrenza elencate nell'allegato.
Articolo 11 - Riesame
Entro due anni dalla sua entrata in vigore e su richiesta di una di esse, le parti avviano un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo allo scopo di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza.
Articolo 12 — Diritto vigente
Nessuna disposizione del presente accordo impone una modifica del diritto interno vigente, o impone a un'autorità garante della concorrenza di adottare misure incompatibili con il diritto interno vigente, o impedisce a un'autorità garante della concorrenza di adottare una misura richiesta dal diritto interno vigente.
Articolo 13 — Comunicazioni ai sensi del presente accordo
1.Le comunicazioni ai sensi del presente accordo possono essere effettuate con mezzi semplici, come la posta elettronica, a meno che le autorità garanti della concorrenza interessate non convengano diversamente, tenuto conto in particolare dell'eventuale necessità di utilizzare mezzi più sicuri per condividere le informazioni.
2.Le richieste di riesame ai sensi dell'articolo 11 sono presentate per iscritto per via diplomatica tra le parti.
Articolo 14 - Disposizioni finali
1.Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale è stata effettuata l’ultima notifica prevista al paragrafo 1.
3.Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto di voler recedere dall'accordo stesso.
4.Il presente accordo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sesta dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
5.Ai sensi dell’articolo 779 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il presente accordo è denunciato con la denuncia dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
6.Dopo la denuncia, tutte le informazioni condivise ai sensi del presente accordo continuano a essere protette conformemente alla tutela e alle salvaguardie di cui agli articoli da 6 a 9.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
FATTO A [luogo], in duplice esemplare, il [data], in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, gaelica, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
PER L’UNIONE EUROPEA:
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD:
Allegato
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Stato membro dell'Unione
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Autorità
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Belgio
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Autorità belga garante della concorrenza
Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence
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Bulgaria
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Commissione per la tutela della concorrenza
Комисия за защита на конкуренцията
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Repubblica ceca
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Ufficio per la tutela della concorrenza
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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Danimarca
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Autorità danese per la concorrenza e i consumatori
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
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Germania
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Autorità tedesca garante della concorrenza
Bundeskartellamt
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Estonia
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Autorità estone garante della concorrenza
Konkurentsiamet
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Irlanda
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Commissione per la concorrenza e la tutela dei consumatori
Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóiri
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Grecia
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Commissione ellenica per la concorrenza
Επιτροπή Ανταγωνισμού
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Spagna
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Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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Francia
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Autorità francese garante della concorrenza
Autorité de la Concurrence
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Croazia
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Agenzia croata per la tutela della concorrenza
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
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Italia
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Autorità italiana garante della concorrenza
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Cipro
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Commissione per la tutela della concorrenza
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
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Lettonia
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Consiglio per la concorrenza
Konkurences padome
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Lituania
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Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
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Lussemburgo
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Autorità lussemburghese garante della concorrenza
Autorité de la Concurrence
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Ungheria
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Autorità ungherese garante della concorrenza
Gazdasági Versenyhivatal
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Malta
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Autorità maltese per la concorrenza e i consumatori
Awtorita ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijet tal-Konsumatur
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Paesi Bassi
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Autorità per i consumatori e i mercati
Autoriteit Consument en Markt
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Austria
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Autorità austriaca garante della concorrenza
Bundeswettbewerbsbehörde
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Polonia
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Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Portogallo
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Autorità portoghese garante della concorrenza
Autoridade da Concorrência
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Romania
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Consiglio rumeno per la concorrenza
Consiliul Concurenţei
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Slovenia
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Agenzia slovena per la tutela della concorrenza
Javna Agencija Republike Slovenije za Varstvo Konkurence
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Slovacchia
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Ufficio antimonopoli slovacco
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
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Finlandia
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Autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
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Svezia
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Autorità svedese garante della concorrenza
Konkurrensverket
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