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Document 52025PC0232

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

COM/2025/232 final

Bruxelles, 19.5.2025

COM(2025) 232 final

2025/0109(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (di seguito, "UE") e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito"), dall'altra del 30 dicembre 2020 (di seguito, "accordo SCC"), prevede regole in materia di cooperazione e coordinamento nel campo del diritto della concorrenza e della sua applicazione. Ai sensi dell'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo SCC, le parti possono concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. Tale accordo integrativo sulla cooperazione in materia di concorrenza fornirà un quadro per la cooperazione esistente.

L'8 giugno 2023, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di concorrenza. I negoziati si sono conclusi, a livello tecnico, nell'ottobre 2024.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza è un accordo integrativo dell'accordo SCC ai sensi dell'articolo 2 di quest'ultimo. Si applicheranno quindi la struttura di governance e l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo SCC, eccezion fatta per il meccanismo di risoluzione delle controversie, che ai sensi dell'accordo SCC non è applicabile in materia di concorrenza.

Lo scopo dell'accordo di cooperazione in oggetto è promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito dall'altro, ai fini di una più efficiente applicazione del diritto della concorrenza dell'UE e del Regno Unito. L'accordo in oggetto, quindi, consente non solo alla Commissione, ma anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE che attuano il diritto europeo in materia di concorrenza, di cooperare direttamente con l'autorità garante della concorrenza del Regno Unito (l'"Autorità per la concorrenza e i mercati", Competition and Markets Authority).

L'obiettivo dell'UE e del Regno Unito è l'efficace applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, anche per contrastare le pratiche anticoncorrenziali a dimensione internazionale, allo scopo di garantire il funzionamento efficiente dei loro rispettivi mercati e degli scambi fra di essi. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza fornisce un quadro per la cooperazione esistente, allo scopo di rafforzare la relazione dell'UE e dei suoi Stati membri con il Regno Unito. La proposta di decisione del Consiglio allegata autorizza la firma, da parte della Commissione, di tale accordo di cooperazione in materia di concorrenza.

Compatibilità con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'UE ha concluso accordi bilaterali di cooperazione nel settore della politica della concorrenza allo scopo di strutturare e agevolare la collaborazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza straniere. Esempi di accordi di cooperazione in materia di concorrenza comprendono quelli con gli Stati Uniti 1 (1991), il Canada 2 (1999), il Giappone 3  (2003) e la Corea del Sud (2009) 4 . Tali accordi contengono diversi strumenti di cooperazione nel settore della politica della concorrenza e vengono ritenuti molto validi. Il loro principale vantaggio è che consentono una cooperazione afferente ai singoli casi, in un quadro strutturato, e contribuiscono quindi a un'applicazione più efficiente del diritto della concorrenza.

Compatibilità con le altre normative dell'UE

Lo scopo della politica della concorrenza è garantire che i mercati apportino maggiori vantaggi ai consumatori, alle imprese e alla società nel suo complesso. La politica della concorrenza contribuisce pertanto ai più ampi obiettivi dell'UE, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, la crescita e gli investimenti. La Commissione persegue tale obiettivo attuando la normativa in materia di concorrenza, sanzionando le infrazioni e promuovendo una cultura della concorrenza a livello internazionale.

Poter individuare e sanzionare più agevolmente le violazioni delle norme in materia di concorrenza apporterà in ultima analisi vantaggi ai consumatori dell'UE e del Regno Unito e servirà anche a incrementare l'effetto deterrente. Una maggiore efficacia nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza rende i mercati più aperti e competitivi e fa sì che le imprese vi possano competere più liberamente sulla base dei meriti, generando ricchezza e creando posti di lavoro. Offre inoltre ai consumatori una maggiore scelta di prodotti a prezzi inferiori.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per un'azione dell'UE è fornita dagli articoli 103 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE. L'articolo 103 fornisce la base giuridica per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. L'articolo 352 fornisce la base giuridica del regolamento 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni), poiché l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza riguarda anche la cooperazione nel quadro delle indagini in materia di concentrazioni. L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, costituisce la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza rientra nell'ambito della competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, poiché riguarda regole di concorrenza che sono necessarie al funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

L'azione dell'UE non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo politico del miglioramento della cooperazione internazionale esistente fra la Commissione e l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito. Il miglioramento di tale cooperazione può essere raggiunto più efficacemente mediante un accordo integrativo vincolante all'accordo SCC, concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza disciplina la cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, e quella del Regno Unito dall'altro. Per quanto riguarda gli Stati membri, l'accordo si applica solo alla cooperazione nel contesto dell'attuazione del diritto della concorrenza dell'UE, e non del diritto nazionale.

Scelta dell'atto giuridico

La scelta dell'atto giuridico dipende dall'accordo SCC e dalla decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Durante il processo negoziale gli Stati membri dell'UE sono stati consultati regolarmente tramite il Gruppo di lavoro "Regno Unito" del Consiglio. La Commissione ha inoltre intrattenuto scambi con le autorità nazionali garanti della concorrenza che formano la Rete europea della concorrenza.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Non è necessaria alcuna valutazione d'impatto. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza è conforme alle istruzioni del mandato del Consiglio, che non prevedono altre opzioni per attuare tale mandato.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Nel contesto della cooperazione contemplata dal presente accordo, i dati personali sono tutelati dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, e dall'allegato 21 della legge del 2018 sulla protezione dei dati, introdotto dalla legge del Regno Unito Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020, sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dell'UE.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza prevede inoltre che i dati personali possano essere condivisi solo ai fini di indagini su questioni per le quali essi erano stati ottenuti inizialmente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ASPETTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli Stati membri adotteranno se del caso, le misure necessarie per dare piena efficacia all'accordo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza contiene disposizioni figuranti anche in altri accordi dello stesso tipo precedentemente conclusi dall'UE. Comprende disposizioni sulle notifiche delle attività di esecuzione che incidono in modo significativo sugli interessi rilevanti dell'altra parte. Prevede inoltre regole sulla cortesia passiva e sulla cooperazione pratica fra la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito.

L'accordo in oggetto autorizza altresì la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri, nell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE, a trasmettere informazioni all'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito, a ricevere informazioni da tale autorità e ad avviare discussioni in merito, come pure a utilizzare tali informazioni come mezzo di prova. L'accordo autorizza lo scambio di informazioni fra le autorità garanti della concorrenza nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto interno ad esse applicabile. Se utilizzate come mezzo di prova, le informazioni scambiate devono essere usate solo in relazione alla questione per la quale sono state raccolte dall'autorità trasmittente. L'accordo prevede regole in materia di riservatezza delle informazioni condivise ai sensi delle sue disposizioni.

Nessuna modifica del diritto interno vigente e nessuna misura incompatibile con il diritto interno vigente da parte di un'autorità garante della concorrenza possono inoltre essere richieste sulla base dell'accordo.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza disciplina anche le modalità dello scambio di informazioni fra le parti sulle questioni tecniche relative al suo funzionamento, le modalità di comunicazione, e le modalità con cui trattare un eventuale uso o un'eventuale divulgazione accidentali delle informazioni.

Viene stabilito che, su richiesta di una di esse, le parti procedano a un riesame congiunto dell'attuazione dell'accordo entro due anni dalla sua entrata in vigore.

L'accordo contiene infine disposizioni riguardanti la sua approvazione ad opera delle parti, la sua entrata in vigore e la sua denuncia.

2025/0109 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'8 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") per un accordo integrativo, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito"), dall'altra, del 30 dicembre 2020, (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), sulla cooperazione in materia di concorrenza.

(2)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.
I negoziati sono stati completati a livello tecnico.

(3)Lo scopo dell'accordo è promuovere e inquadrare la cooperazione e il coordinamento esistenti in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito dall'altro, ai fini di una più efficiente applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito. Se le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito cooperano sulla base dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'articolo 361, paragrafo 4, prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. L'accordo costituisce un tale accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)In conformità dei trattati, la Commissione deve garantire la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(6)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data [...],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, con riserva della conclusione di detto accordo 5 .

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo tra le Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza, GU L 95 del 27.4.95, pag. 47, quale rettificato in GU L 131 del 15.6.95, pag. 38.
(2)    Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 49.
(3)    Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali, GU L 183 del 22.7.2003, pag. 12.
(4)    Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, GU L 202 del 4.8.2009, pag. 36.
(5)    Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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Bruxelles, 19.5.2025

COM(2025) 232 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza


ALLEGATO
Accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

L'UNIONE EUROPEA ("Unione"), da una parte, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ("Regno Unito"), dall'altra,

denominate individualmente "la parte" o collettivamente "le parti",

riconoscendo i vantaggi derivanti dalla collaborazione con partner che condividono gli stessi principi su questioni di interesse comune,

considerando la necessità che un partenariato economico equilibrato sia sostenuto da una concorrenza effettiva nei rispettivi mercati,

constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del loro rispettivo diritto della concorrenza sia rilevante ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;

riconoscendo che il presente accordo inquadra la cooperazione esistente, al fine di rafforzare le relazioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione con il Regno Unito,

riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresa la condivisione delle informazioni, possono contribuire a una corretta ed efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte,

riconoscendo che la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'Unione possono condividere con l'autorità garante della concorrenza del Regno Unito solo le informazioni ottenute con i propri mezzi di indagine,

visto l'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), del 30 dicembre 2020, che prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza,

riconoscendo che tale accordo è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

visti la decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, e l'allegato 21 della legge del 2018 sulla protezione dei dati, introdotto dalla legge del Regno Unito Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020, sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dell'Unione,

constatando che il meccanismo di cooperazione e coordinamento istituito dal presente accordo, che consente la cooperazione e il coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione o dei suoi Stati membri, da una parte, e quelle del Regno Unito, dall'altra, è inteso come esaustivo per quanto riguarda l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Scopo

Scopo del presente accordo è promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di concorrenza tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall'altra, al fine di rafforzare l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito.

Articolo 2 — Definizioni e relativa interpretazione

1.Ai fini del presente accordo si intende con:

a."autorità garanti della concorrenza" o, a seconda dei casi, "autorità garante della concorrenza", fermo restando il paragrafo 3:

i)da un lato, per l'Unione, a seconda del contesto, la Commissione europea, una o più autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'Unione elencate nell'allegato del presente accordo, o una o più di tali autorità insieme alla Commissione europea, nella misura in cui esercitano funzioni ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione, e

ii)dall'altro, per il Regno Unito, la Competition and Markets Authority ("Autorità per la concorrenza e i mercati"), nella misura in cui esercita funzioni ai sensi del diritto della concorrenza del Regno Unito;

b."diritto della concorrenza", a seconda del contesto:

i)per l'Unione, uno o più fra gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e i relativi regolamenti di esecuzione, comprese eventuali modifiche o sostituzioni esistenti o successive di una delle voci elencate alla presente lettera b), punto i), e

ii)per il Regno Unito, uno o più dei seguenti elementi:

i.la legge sulla concorrenza (Competition Act) del 1998 (capitolo 41);

ii.la parte 3 (Concentrazioni) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002 (capitolo 40), escluse le disposizioni di tale parte nella misura in cui riguardano aspetti di interesse pubblico di un'indagine su una concentrazione oggetto di un intervento per motivi di interesse pubblico, o il capo 3A di tale parte (Concentrazioni che coinvolgono giornali e poteri stranieri);

iii.la parte 4 (Studi di mercato e indagini di mercato) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002, escluse le disposizioni di tale parte nella misura in cui riguardano aspetti di interesse pubblico di un riferimento a un'indagine di mercato o di un eventuale riferimento a un'indagine di mercato oggetto di un intervento per motivi di interesse pubblico;

iv.la parte 6 (Illeciti in materia di intese) della legge sulle imprese (Enterprise Act) del 2002;

v.le sezioni da 9A a 9E della legge sulle interdizioni dei direttori di società (Company Directors Disqualification Act) del 1986 (capo 46);

vi.articoli da 13A a 13E dell'ordinanza (Irlanda del Nord) sulle interdizioni dei direttori di società (Company Directors Disqualification (Northern Ireland) Order) del 2002 (S.I. 2002/3150 (N.I. 4)), e

vii.qualsiasi legislazione subordinata adottata in base alle disposizioni di cui ai punti da i) a vi),

comprese eventuali modifiche o sostituzioni esistenti o successive di tali disposizioni legislative o regolamentari;

c."diritto interno" (per l'Unione): tutte le disposizioni legislative e regolamentari, compresa la giurisprudenza, dell'Unione e dei suoi Stati membri;

d."attività di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti da un'autorità competente.

2.Qualora un'autorità garante della concorrenza modifichi il proprio nome, o le funzioni di un'autorità garante della concorrenza siano trasferite a un'altra autorità, il riferimento a tale autorità nel presente accordo è considerato un riferimento all'autorità con la nuova denominazione o all'autorità che è subentrata, nella misura in cui l'autorità rinominata o l'autorità che è subentrata (a seconda dei casi) continui a esercitare o eserciti funzioni ai sensi del diritto della concorrenza della parte interessata.

3.Il presente accordo si applica alla cooperazione e al coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza di entrambe le parti e non è destinato ad applicarsi, al di fuori di tale contesto, alla cooperazione e al coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza di una sola parte. I riferimenti nel presente accordo alle autorità garanti della concorrenza che hanno rapporti tra di loro o alla loro cooperazione o al loro coordinamento con altre autorità garanti della concorrenza ai sensi del presente accordo devono essere interpretati di conseguenza.

Articolo 3  Notifiche

1.Se un'autorità garante della concorrenza ritiene che una delle sue attività di esecuzione possa incidere su interessi rilevanti dell'altra parte, essa notifica tale attività di esecuzione alle altre autorità garanti della concorrenza interessate.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 avviene immediatamente dopo la prima pubblicazione di una fase investigativa dell'attività di esecuzione pertinente.

Articolo 4 — Coordinamento delle attività di esecuzione

1.Se le autorità garanti della concorrenza svolgono o intendono svolgere le stesse attività di esecuzione o attività di esecuzione correlate, possono convenire che è nel loro reciproco interesse coordinare tali attività, anche per quanto riguarda la comunicazione volontaria di informazioni da parte di imprese o persone fisiche.

2.Un'autorità garante della concorrenza che partecipa a un tale coordinamento può in qualsiasi momento informare le altre autorità garanti della concorrenza interessate della sua intenzione di limitare o porre fine al coordinamento e di svolgere le attività di esecuzione in modo indipendente e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 5 – Cortesia passiva

1.Nel quadro del diritto interno ad esse applicabile e in misura compatibile con i propri interessi rilevanti, le autorità garanti della concorrenza riservano attenta considerazione ai reciproci interessi rilevanti in tutte le fasi delle loro attività di esecuzione.

2.Qualora risulti che le attività di esecuzione di un'autorità garante della concorrenza possano ledere interessi rilevanti di una qualsiasi altra autorità garante della concorrenza, le autorità garanti della concorrenza interessate compiono ogni ragionevole sforzo per arrivare a un'equa composizione dei reciproci interessi.

Articolo 6 – Condivisione delle informazioni

1.Le autorità garanti della concorrenza possono condividere informazioni, nella misura in cui tale scambio sia lecito ai sensi del diritto interno applicabile, comprese le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.Se due o più autorità garanti della concorrenza stanno svolgendo attività di esecuzione riguardanti la stessa materia o materie connesse, o questioni di interesse comune, dette autorità, su richiesta di una di esse, valutano la possibilità di domandare, nella misura del possibile e coerentemente con i loro interessi rilevanti e le risorse ragionevolmente disponibili, se persone fisiche o giuridiche identificabili che hanno fornito informazioni riservate in relazione a tali attività di esecuzione acconsentano per iscritto alla condivisione di tali informazioni tra le stesse autorità. Un'autorità garante della concorrenza non è tenuta a chiedere tale consenso nella misura in cui la condivisione di tali informazioni senza consenso sia permessa dal diritto interno applicabile.

3.Tutte le informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, l'invio e il ricevimento di una richiesta di condivisione di informazioni o la relativa risposta, nonché l'esistenza di una cooperazione ai sensi del presente accordo, possono essere divulgati tra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione nella misura in cui tale divulgazione sia lecita ai sensi del diritto interno ad esse applicabile. In adempimento agli obblighi derivanti dagli articoli 6 e 7 del protocollo 23 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 marzo 1992, relativo alla cooperazione tra gli organi di vigilanza, la Commissione europea può inoltre comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA le informazioni trasmesse dall'autorità garante della concorrenza del Regno Unito ai sensi del presente accordo.

4.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo non possono essere ulteriormente divulgate ad altre autorità nazionali o ad autorità garanti della concorrenza di paesi terzi senza che l'autorità garante della concorrenza che ha inizialmente trasmesso le informazioni in questione ne autorizzi previamente per iscritto la divulgazione alla specifica autorità interessata.. Nessuna informazione condivisa ai sensi del presente accordo può essere ulteriormente divulgata a un'autorità di un paese terzo che non sia un'autorità autorità preposta al diritto della concorrenza.

5.Nessuna autorità garante della concorrenza è obbligata a condividere informazioni ai sensi del presente accordo. Fatto salvo il diritto interno applicabile, ciascuna autorità garante della concorrenza mantiene un potere discrezionale nella scelta delle informazioni da condividere.

6.I dati personali possono essere condivisi ai sensi del presente accordo solo se le autorità garanti della concorrenza che li trasmettono e li ricevono stavano o stanno indagando, o intendono indagare, sulla questione per la quale i dati personali sono stati ottenuti inizialmente.

Articolo 7- Uso delle informazioni condivise

1.Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le informazioni condivise ai sensi del presente accordo sono utilizzate ai soli fini dell'applicazione del diritto della concorrenza. Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, sono utilizzate ai soli fini dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea.

2.In deroga al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza possono, con il consenso dell'autorità garante della concorrenza che le trasmette, utilizzare le informazioni condivise ai sensi del presente accordo per fini diversi dall'applicazione del diritto della concorrenza, se tale uso è conforme ai termini di tale consenso.

3.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo possono essere utilizzate come mezzo di prova dalle autorità garanti della concorrenza riceventi solo ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza in relazione alla questione per la quale tali informazioni sono state inizialmente ottenute dall'autorità garante della concorrenza che le ha trasmesse.

4.Le informazioni condivise ai sensi del presente accordo possono essere utilizzate come mezzo di prova per imporre sanzioni a carico di persone fisiche solo se:

(a)il diritto applicabile all'autorità garante della concorrenza che ha ottenuto inizialmente le informazioni prevede sanzioni analoghe in relazione a una violazione del diritto della concorrenza,

o, in assenza di tali sanzioni,

(b)le informazioni in questione sono state ottenute inizialmente in modo da rispettare un livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche pari a quello previsto dalle norme dell'autorità ricevente, purché tali informazioni non siano utilizzate dall'autorità ricevente per irrogare pene detentive.

5.L'autorità garante della concorrenza che trasmette le informazioni può specificare i termini e le condizioni in base ai quali le informazioni trasmesse possono essere utilizzate. L'autorità garante della concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a detti termini e condizioni senza previo consenso esplicito scritto dell'autorità garante della concorrenza che le ha trasmesse.

Articolo 8 – Riservatezza

1.L'autorità garante della concorrenza mantiene la riservatezza delle informazioni non pubbliche condivise ai sensi del presente accordo, compresa, a meno che l'autorità garante della concorrenza trasmittente non convenga altrimenti, l'esistenza di una richiesta di condivisione di informazioni.

2.Se la divulgazione è richiesta o è necessaria ai sensi del diritto interno applicabile a un'autorità garante della concorrenza che ha ricevuto informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo, tale autorità informa senza indugio l'autorità trasmittente e, in stretta cooperazione con essa, adotta misure per limitare la divulgazione delle informazioni condivise ai sensi del presente accordo a quanto necessario all'osservanza del diritto interno applicabile, onde garantire nella misura del possibile la tutela della riservatezza nell'ambito di tale diritto interno.

3.Nessuna disposizione del presente articolo osta alla diffusione di informazioni che siano state precedentemente divulgate al pubblico in circostanze che non violano il presente accordo.

Articolo 9 —Uso o divulgazione accidentali

Se un'autorità garante della concorrenza che ha ricevuto informazioni condivise ai sensi del presente accordo apprende che tali informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario al presente accordo, essa ne informa immediatamente l'autorità garante della concorrenza trasmittente. Le autorità garanti della concorrenza coinvolte nella condivisione di tali informazioni si consultano senza indugio sui provvedimenti appropriati per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione, tenendo conto dello specifico rischio per le imprese o per le persone fisiche interessate e della natura di tale rischio.

Articolo 10 — Dialogo sulle questioni tecniche relative al funzionamento dell'accordo

La Commissione europea e la Competition and Markets Authority possono proporsi reciprocamente di avviare un dialogo per discutere le questioni tecniche relative al funzionamento del presente accordo. La Commissione europea può estendere tale dialogo a una o più delle autorità nazionali garanti della concorrenza elencate nell'allegato.

Articolo 11 - Riesame

Entro due anni dalla sua entrata in vigore e su richiesta di una di esse, le parti avviano un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo allo scopo di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Articolo 12 — Diritto vigente

Nessuna disposizione del presente accordo impone una modifica del diritto interno vigente, o impone a un'autorità garante della concorrenza di adottare misure incompatibili con il diritto interno vigente, o impedisce a un'autorità garante della concorrenza di adottare una misura richiesta dal diritto interno vigente.

Articolo 13 — Comunicazioni ai sensi del presente accordo

1.Le comunicazioni ai sensi del presente accordo possono essere effettuate con mezzi semplici, come la posta elettronica, a meno che le autorità garanti della concorrenza interessate non convengano diversamente, tenuto conto in particolare dell'eventuale necessità di utilizzare mezzi più sicuri per condividere le informazioni.

2.Le richieste di riesame ai sensi dell'articolo 11 sono presentate per iscritto per via diplomatica tra le parti.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1.Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale è stata effettuata l’ultima notifica prevista al paragrafo 1.

3.Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto di voler recedere dall'accordo stesso.

4.Il presente accordo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sesta dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

5.Ai sensi dell’articolo 779 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il presente accordo è denunciato con la denuncia dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

6.Dopo la denuncia, tutte le informazioni condivise ai sensi del presente accordo continuano a essere protette conformemente alla tutela e alle salvaguardie di cui agli articoli da 6 a 9.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

FATTO A [luogo], in duplice esemplare, il [data], in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, gaelica, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER L’UNIONE EUROPEA:    PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD:



Allegato

Stato membro dell'Unione

Autorità

Belgio

Autorità belga garante della concorrenza

Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence

Bulgaria

Commissione per la tutela della concorrenza

Комисия за защита на конкуренцията

Repubblica ceca

Ufficio per la tutela della concorrenza

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Danimarca

Autorità danese per la concorrenza e i consumatori

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Germania

Autorità tedesca garante della concorrenza

Bundeskartellamt

Estonia

Autorità estone garante della concorrenza

Konkurentsiamet

Irlanda

Commissione per la concorrenza e la tutela dei consumatori

Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóiri

Grecia

Commissione ellenica per la concorrenza

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Spagna

Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Francia

Autorità francese garante della concorrenza

Autorité de la Concurrence

Croazia

Agenzia croata per la tutela della concorrenza

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Italia

Autorità italiana garante della concorrenza

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Cipro

Commissione per la tutela della concorrenza

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Lettonia

Consiglio per la concorrenza

Konkurences padome

Lituania

Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Lussemburgo

Autorità lussemburghese garante della concorrenza

Autorité de la Concurrence

Ungheria

Autorità ungherese garante della concorrenza

Gazdasági Versenyhivatal

Malta

Autorità maltese per la concorrenza e i consumatori

Awtorita ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijet tal-Konsumatur

Paesi Bassi

Autorità per i consumatori e i mercati

Autoriteit Consument en Markt

Austria

Autorità austriaca garante della concorrenza

Bundeswettbewerbsbehörde 

Polonia

Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Portogallo

Autorità portoghese garante della concorrenza

Autoridade da Concorrência

Romania

Consiglio rumeno per la concorrenza

Consiliul Concurenţei

Slovenia

Agenzia slovena per la tutela della concorrenza

Javna Agencija Republike Slovenije za Varstvo Konkurence

Slovacchia

Ufficio antimonopoli slovacco

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Finlandia

Autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Svezia

Autorità svedese garante della concorrenza

Konkurrensverket

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