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Document 52018AE5760

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini» [COM(2018) 734 final]

    EESC 2018/05760

    GU C 228 del 5.7.2019, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 228/83


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini»

    [COM(2018) 734 final]

    (2019/C 228/12)

    Relatore: Brian CURTIS (UK-II)

    Consultazione

    Commissione europea, 14.12.2018

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Decisione dell’Ufficio di presidenza

    10.7.2018

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

    Adozione in sezione

    27.2.2019

    Adozione in sessione plenaria

    21.3.2019

    Sessione plenaria n.

    542

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    173/0/1

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione della Commissione sugli interferenti endocrini, che mira a offrire una migliore protezione della salute umana e animale. In particolare, ritiene necessario effettuare un controllo dell’adeguatezza completo della legislazione in vigore, compreso l’impatto economico e sociale, al fine di stabilire lo stato dei lavori effettivo. È essenziale adottare un approccio globale per sostenere una strategia a lungo termine che consenta di trattare gli interferenti endocrini in modo coerente e scientifico. Tuttavia il Comitato ritiene che tale strategia debba essere rafforzata grazie a un piano d’azione realistico che fissi obiettivi e scadenze.

    1.2.

    Il CESE appoggia la proposta che mira a definire un quadro legislativo più coerente, all’interno del quale sarà importante rispettare il principio una sostanza, una tossicologia e basare la nuova strategia sull’applicazione armonizzata del principio di precauzione, in linea con le disposizioni vigenti in materia di biocidi e pesticidi (1). La nuova strategia potrebbe essere inclusa nel quadro intersettoriale offerto da REACH.

    1.3.

    Il meccanismo di governance dovrebbe avere un fondamento scientifico, al fine di garantire la trasparenza per i cittadini e i soggetti interessati. Per questo è importante definire una dotazione adeguata per sostenere le attività di ricerca pubbliche e indipendenti. In particolare, la ricerca indipendente potrebbe fornire criteri e/o metodi scientifici concordati per trattare, sostenere e stimolare l’attività e la produzione dell’industria europea nel settore della R&I. Il CESE raccomanda che la dotazione prevista non sia inferiore a quella attuale a titolo del programma Orizzonte 2020. In particolare, il Comitato raccomanda di istituire una linea di bilancio specifica per l’identificazione precoce degli interferenti endocrini e dei rischi per la salute degli animali e delle persone, l’identificazione di sostanze alternative sicure e il risanamento ambientale.

    1.4.

    Il divieto o le restrizioni imposte su alcune sostanze o prodotti, una volta identificati plausibilmente come interferenti endocrini, potrebbero avere un impatto rilevante sulle imprese e sui luoghi di lavoro. Pertanto il CESE raccomanda alla Commissione di prevedere un meccanismo finanziario specifico per sostenere la transizione verso una produzione più sostenibile, al fine di migliorare le tecniche e i meccanismi di produzione delle industrie e di aggiornare le competenze dei lavoratori.

    1.5.

    Il CESE appoggia la proposta di organizzare una riunione annuale delle parti interessate. Tuttavia, ritiene che, per essere realmente efficace, il dialogo tra le parti interessate e la Commissione europea dovrebbe includere un sistema permanente e strutturato di scambio di informazioni e di consultazione.

    1.6.

    Il Comitato chiede che l’ampia campagna di sensibilizzazione in materia di inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants - POP) che la Commissione organizzerà a livello dell’UE sia sviluppata adottando un approccio analogo incentrato sugli interferenti endocrini. Il CESE ribadisce inoltre la sua raccomandazione di creare una banca dati aperta sui POP e sugli interferenti endocrini al fine di fornire uno strumento utile alle imprese e ai consumatori.

    1.7.

    Il Comitato è fermamente convinto che la strategia europea in materia di interferenti endocrini debba presentare una dimensione internazionale al fine di offrire una protezione efficace per la salute dei cittadini dai prodotti potenzialmente pericolosi provenienti da paesi terzi. Pertanto accoglie con favore la proposta della Commissione che l’UE svolga un ruolo più attivo sulla scena mondiale, sostenendo l’OCSE nel miglioramento dei suoi test. Inoltre, secondo il CESE, l’UE dovrebbe promuovere la sostenibilità e il rispetto delle disposizioni relative agli interferenti endocrini negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali. In questo contesto l’UE potrebbe collaborare con l’OMS e l’UNEP con l’obiettivo di redigere una convenzione globale sugli interferenti endocrini, analogamente a quanto già fatto per i POP (Convenzione di Stoccolma), sulla base dell’attuale elenco degli interferenti endocrini identificati o potenziali stilato dalle Nazioni Unite. Queste iniziative saranno altresì utili per creare condizioni di parità e proteggere il modello produttivo europeo dalla concorrenza sleale.

    1.8.

    Il CESE sostiene la strategia aperta adottata dalla Commissione e ritiene che la società civile organizzata potrebbe svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale al fine di informare una popolazione più ampia in merito alle attività intraprese dall’UE per proteggere la salute dei cittadini. Azioni di questo genere dovrebbero iniziare nelle scuole al fine di ridurre i rischi di esposizione agli interferenti endocrini e di promuovere un comportamento sicuro. In particolare, il CESE raccomanda che le iniziative di istruzione e formazione siano armonizzate e considerate parte integrante della stessa strategia, seguendo un’impostazione basata sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il Comitato reputa inoltre che corsi di formazione specifici dovrebbero essere obbligatori e disponibili per tutti i lavoratori europei la cui attività abbia direttamente o indirettamente a che fare con gli interferenti endocrini.

    2.   Introduzione

    2.1.

    Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche di origine sintetica o naturale che alterano il funzionamento del sistema endocrino e pertanto incidono negativamente sulla salute degli esseri umani e degli animali, in particolare sul piano del metabolismo, della crescita, del sonno e dell’umore. Le fonti che possono originare un’esposizione agli interferenti endocrini sono varie, ad esempio i residui di pesticidi, i metalli e gli additivi o i contaminanti nei prodotti alimentari e nei cosmetici. Alcuni interferenti endocrini sono sostanze naturalmente presenti nell’ambiente. Gli esseri umani e gli animali possono essere esposti agli interferenti endocrini attraverso gli alimenti, la polvere o l’acqua, inalando gas e particelle nell’atmosfera o semplicemente mediante il contatto cutaneo (prodotti per l’igiene personale). Talvolta gli effetti prodotti da una sostanza che perturba il sistema endocrino sono visibili solo a distanza di tempo (2). Va osservato che tra gli elementi con proprietà di interferenza endocrina possono figurare sostanze contenute in alimenti specifici (ad esempio gli ortaggi), alcune vitamine e altri integratori alimentari, come pure farmaci essenziali (ad esempio per il trattamento dei tumori, e specialmente per la contraccezione femminile): i cittadini dell’UE potrebbero essere esposti a grandi quantità di interferenti endocrini attraverso tali prodotti.

    2.2.

    Dagli anni «90 le preoccupazioni in merito agli interferenti endocrini sono in costante aumento. Nel dicembre 1999 la Commissione europea ha adottato la strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino (3), che da allora è stata sviluppata grazie ad iniziative nei settori della ricerca, della regolamentazione e della cooperazione internazionale. Un vasto studio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sollevato il problema dell’ampiezza dell’impatto degli interferenti endocrini su un gran numero di esseri umani e animali, in particolare sui feti e sulle donne in gravidanza (nascita prematura e basso peso alla nascita, malformazioni e disturbi dello sviluppo neurologico), sui bambini e sugli adolescenti (alterazione del normale sviluppo e funzionamento del sistema riproduttivo, come lo sviluppo precoce del seno nelle ragazze), ma anche sugli adulti (perdita di fertilità, obesità, tumori) (4).

    2.3.

    È risaputo che numerose sostanze chimiche artificiali e naturali interferiscono con la sintesi, l’attività e il metabolismo degli ormoni; tuttavia, solo una piccola parte di tali sostanze è stata oggetto di esami approfonditi per stabilire se siano in grado di indurre effetti avversi attraverso meccanismi endocrini, come affermato in una recente relazione delle Nazioni Unite. La rapidità con la quale è aumentata l’incidenza delle malattie negli ultimi decenni esclude che i fattori genetici costituiscano l’unica spiegazione plausibile. I fattori ambientali e altri fattori non genetici, come l’alimentazione, l’età della madre, le malattie di origine virale e le esposizioni chimiche, sono anch’essi determinanti in questo contesto, però non sempre sono facilmente identificabili (5).

    2.4.

    Sono stati compiuti progressi significativi nella comprensione e nella regolamentazione degli interferenti endocrini, e l’UE è ormai riconosciuta come leader mondiale nel trattamento di queste sostanze chimiche, mentre la sua legislazione è tra le più protettive al mondo. Ormai le normative in materia di pesticidi e biocidi, sostanze chimiche in generale («regolamento REACH»), dispositivi medici e acqua comprendono disposizioni specifiche applicabili agli interferenti endocrini (6). Altre normative, ad esempio quelle sui materiali che entrano in contatto con gli alimenti, sui cosmetici, sui giocattoli o sulla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro (7), non contengono disposizioni specifiche relative agli interferenti endocrini. Tuttavia, le sostanze con proprietà di interferenza endocrina sono oggetto di un’azione di regolamentazione caso per caso, sulla base dei requisiti generali della legislazione. Ciononostante, la mancanza di coordinamento ha contribuito alla frammentazione e talvolta all’incoerenza della legislazione attuale (ad esempio, il bisfenolo A è una materia prima che viene ampiamente utilizzata in diversi settori produttivi. Mentre è vietato nei cosmetici e nei biberon, è ancora consentito in altri materiali a contatto con alimenti e mangimi e nella carta termica.)

    3.   Sintesi della proposta

    3.1.

    A quasi vent’anni dall’adozione della strategia comunitaria, la comunicazione osserva che la Commissione si prefigge di effettuare un controllo dell’adeguatezza della legislazione in vigore al fine di stabilire lo stato dei lavori effettivo. Dovrebbe trattarsi del primo passo inteso ad aggiornare la legislazione UE e ad assicurarne la coerenza e il coordinamento rispetto a tre aspetti fondamentali: definizione, identificazione e conseguenze sul piano regolamentare (in particolare riguardo alle misure di protezione).

    3.2.

    Una definizione comune degli interferenti endocrini costituisce il punto di partenza dell’approccio orizzontale ed è un elemento chiave del nuovo percorso. Essa si baserà sulla definizione dell’OMS relativa agli interferenti endocrini (8). Una definizione comune è necessaria per stabilire un metodo armonizzato per identificare tali sostanze.

    3.3.

    Per quanto riguarda l’identificazione, la Commissione intende promuovere tre linee d’azione:

    un meccanismo orizzontale per l’identificazione degli interferenti endocrini;

    l’aggiornamento dei requisiti in materia di dati nei diversi quadri legislativi, per identificare nuovi interferenti endocrini con maggior precisione;

    il miglioramento della comunicazione riguardo agli interferenti endocrini lungo la catena di approvvigionamento nel quadro del regolamento REACH (schede di dati di sicurezza).

    3.4.

    Il terzo aspetto consiste nell’attuare le medesime misure e disposizioni in linea con il principio di precauzione, al fine di proteggere i cittadini dall’esposizione a sostanze nocive, quando l’indagine scientifica abbia riscontrato un rischio plausibile. Questo dovrebbe comportare il divieto di produrre tali sostanze con limitate possibilità di deroga. Per questo motivo il controllo dell’adeguatezza presterà particolare attenzione alla coerenza e all’intensità delle azioni volte a proteggere tutti i cittadini, con un’enfasi particolare sui gruppi di popolazione vulnerabili, che sono particolarmente sensibili agli interferenti endocrini quando il sistema endocrino attraversa una fase di trasformazione, ad esempio nel caso di feti, adolescenti e donne in gravidanza.

    3.5.

    La ricerca sarà fondamentale nel futuro quadro legislativo perché sono ancora molte le conoscenze lacunose, in particolare per quanto riguarda:

    il modo esatto in cui l’esposizione agli interferenti endocrini contribuisce allo sviluppo delle malattie;

    la possibilità o meno di stabilire una «soglia di sicurezza» per gli interferenti endocrini al di sotto della quale non si verifichino effetti negativi;

    l’individuazione delle miscele in grado di produrre «effetti cocktail» e delle modalità di funzionamento delle «miscele» in generale;

    i modi per rendere più efficienti i nostri metodi di prova.

    3.6.

    Dal 1999 sono stati finanziati più di 50 progetti sugli interferenti endocrini nell’ambito dei programmi quadro dell’UE per la ricerca e lo sviluppo (con finanziamenti per oltre 150 milioni di EUR (9)). Nell’ambito di Orizzonte 2020 sono stati stanziati altri 52 milioni di EUR e dei nuovi progetti saranno finanziati a titolo del programma Orizzonte Europa (10). In particolare, la Commissione propone i seguenti filoni di ricerca:

    l’ulteriore sviluppo della valutazione dei pericoli, della valutazione del rischio e della gestione dei preparati chimici, anche per quanto concerne gli effetti cocktail e la ricerca in materia di raccolta, condivisione e combinazione dei dati richiesti;

    l’eliminazione delle sostanze che destano preoccupazione nelle fasi di produzione e di fine vita; il sostegno allo sviluppo di tecnologie di produzione alternative sicure ed efficienti in termini di costi;

    l’ecoinnovazione per la prevenzione e il risanamento dell’inquinamento ambientale da sostanze pericolose e da prodotti chimici che attualmente destano preoccupazioni; l’esame dell’interfaccia tra sostanze chimiche, prodotti e rifiuti.

    3.7.

    Per accrescere l’efficacia della nuova strategia, la Commissione prevede un ruolo più proattivo dell’UE a livello mondiale e un dialogo aperto con le parti interessate e il pubblico in generale. Tali attività si articoleranno attorno a quattro iniziative:

    l’organizzazione di un Forum annuale sugli interferenti endocrini. Il forum permetterà agli scienziati e ai portatori di interessi del settore pubblico e privato di scambiare informazioni e migliori pratiche, individuare le sfide e creare sinergie, per sostenere le attività della Commissione;

    un maggiore sostegno a favore delle competenti organizzazioni internazionali, in particolare mettendo a disposizione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il sostegno necessario a progredire nello sviluppo di metodi di prova riconosciuti a livello internazionale;

    l’esame delle possibilità di inserire gli interferenti endocrini nell’attuale sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche. Si tratterebbe di una soluzione a livello mondiale per l’individuazione degli interferenti endocrini (analogamente a quanto già avviene per altre categorie di sostanze pericolose, come gli agenti mutageni, i cancerogeni e le sostanze tossiche per la riproduzione);

    un portale web che fungerà da «sportello unico» sugli interferenti endocrini per informare i cittadini, le imprese e le parti interessate su questo argomento. Dato che esistono diversi livelli di informazione e di sensibilizzazione in Europa, gli Stati membri saranno incoraggiati a organizzare campagne specifiche incentrate in particolare sui gruppi vulnerabili.

    4.   Osservazioni generali

    4.1.

    Il CESE accoglie con favore la comunicazione della Commissione sugli interferenti endocrini. In particolare, ritiene necessario effettuare un controllo dell’adeguatezza completo della legislazione attuale, compreso l’impatto economico e sociale, al fine di stabilire lo stato dei lavori effettivo. È essenziale adottare un approccio globale per sostenere una strategia a lungo termine (11) che consenta di trattare gli interferenti endocrini in modo coerente e scientifico.

    4.2.

    Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che gli interferenti endocrini sono sostanze che destano particolare preoccupazione. Per questo il CESE appoggia la proposta di creare un quadro legislativo coerente e promuovere un uso armonizzato del principio di precauzione, in linea con le disposizioni vigenti in materia di biocidi e pesticidi (12).

    4.3.

    In particolare, il CESE reputa che la coerenza del nuovo quadro legislativo costituirà la sfida principale per l’UE, poiché numerose sostanze, quali il «bisfenolo A», ampiamente utilizzate come additivi in vari settori, sono considerate in modo molto diverso. Per questo motivo è importante rispettare il principio scientifico «una sostanza, una tossicologia (13)». Questo significa che i criteri per l’identificazione di una sostanza come interferente endocrino devono essere coerenti in tutti i settori normativi dell’UE. Quindi, anche se possono esservi delle eccezioni, le decisioni normative dovrebbero, in principio, essere coerenti e coordinate. Da ultimo, ma non meno importante, la nuova strategia potrebbe essere inclusa nel quadro intersettoriale fornito da REACH per garantire la coerenza.

    4.4.

    Nel nuovo contesto il meccanismo di governance dovrebbe avere un fondamento scientifico, al fine di garantire la trasparenza per i cittadini e i soggetti interessati. Per questo è importante stabilire una dotazione adeguata per sostenere le attività di ricerca pubbliche e indipendenti. Il CESE ritiene che i criteri e/o i metodi scientifici concordati e basati su dati di ricerca indipendenti possano trattare, sostenere e stimolare l’attività e la produzione dell’industria europea nel settore della R&I.

    4.5.

    Secondo il Comitato, il divieto o le restrizioni imposte su alcune sostanze o prodotti, una volta plausibilmente identificati come interferenti endocrini, potrebbero avere un impatto rilevante sulle imprese e sui luoghi di lavoro. Pertanto la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo finanziario specifico per sostenere la transizione verso una produzione più sostenibile, sia per le imprese, al fine di rendere più innovative le loro tecniche e i loro meccanismi di produzione, sia per i lavoratori, al fine di aggiornare le loro competenze (14).

    4.6.

    La ricerca indipendente è essenziale per approfondire e completare le nostre conoscenze degli interferenti endocrini. Il CESE osserva che la proposta della Commissione non specifica la dotazione esatta per le attività di ricerca e innovazione in materia di interferenti endocrini nel quadro del programma Orizzonte Europa e raccomanda che non sia inferiore a quella attuale a titolo del programma Orizzonte 2020.

    4.7.

    Il CESE concorda con la proposta della Commissione sull’importanza degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, ma ritiene che alcuni altri settori saranno cruciali nei prossimi anni e che pertanto si dovrebbero finanziare le seguenti azioni:

    a)

    identificazione precoce degli interferenti endocrini. Secondo l’OMS, vi sono più di 800 sostanze che sono interferenti endocrini potenziali (15). A causa dell’ampio uso che se ne fa, è importante investire nell’accelerazione delle tecniche di individuazione scientifica e dei meccanismi di analisi dei dati (al fine di migliorare l’interpretazione dei dati esistenti);

    b)

    identificazione di sostanze e metodi alternativi e sicuri. Il nuovo percorso intrapreso dalla CE potrebbe portare alla scoperta di molti nuovi interferenti endocrini. Visto che alcune di queste sostanze sono particolarmente utili in molti settori produttivi, è importante investire nella ricerca di alternative sicure e di metodi di produzione sicuri. L’assenza di dati non significa che una sostanza sia sicura, per cui è importante intensificare la ricerca scientifica. È necessario adoperarsi per ampliare l’elenco delle sostanze oggetto di valutazione, senza limitarsi alle sostanze già ampiamente testate;

    c)

    risanamento ambientale. Una volta che una nuova sostanza è stata plausibilmente individuata come interferente endocrino, è importante applicare una specifica procedura di valutazione dei rischi e gestione di tali sostanze nell’ambiente al fine di pianificare, se necessario (in particolare a causa della persistenza della sostanza in questione), una strategia specifica per il risanamento ambientale.

    4.8.

    Il CESE appoggia la proposta di organizzare una riunione annuale delle parti interessate. Tuttavia ritiene che, per essere realmente efficace, il dialogo tra le parti interessate e la Commissione europea dovrebbe includere un sistema permanente e strutturato di scambio di informazioni e di consultazione. Il CESE desidererebbe partecipare e contribuire alla riunione annuale.

    4.9.

    Gli interferenti endocrini e gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze diverse e hanno effetti diversi sugli esseri umani e sull’ambiente, ma presentano i medesimi rischi per la salute e non sono noti ai cittadini. Visto che la strategia dell’UE in materia di POP presenta diverse analogie con la comunicazione della Commissione sugli interferenti endocrini, il CESE propone di sviluppare tali strategie adottando un approccio analogo al fine di rafforzare il processo politico e scientifico. Più in particolare, in linea con il parere NAT/719 sulla rifusione dei POP, il CESE chiede di prestare particolare attenzione agli interferenti endocrini nell’ampia campagna di sensibilizzazione sui POP, che sarà organizzata dalla Commissione a livello di Unione europea. Il CESE ribadisce inoltre la sua raccomandazione di creare una banca dati aperta sui POP e sugli interferenti endocrini al fine di fornire uno strumento utile alle imprese e ai consumatori.

    5.   Osservazioni particolari

    5.1.

    A giudizio del CESE, la comunicazione della Commissione costituisce un importante passo verso una migliore protezione della salute dei cittadini attraverso la definizione di un sistema di produzione più sostenibile. Tuttavia, il Comitato ritiene che la strategia proposta dalla Commissione debba essere rafforzata grazie a un piano d’azione realistico che fissi obiettivi e scadenze.

    5.2.

    Un’economia circolare ben concepita, con un’attenzione specifica per le materie prime secondarie (16), potrebbe diventare uno strumento per ridurre al minimo l’esposizione dei cittadini dell’UE agli interferenti endocrini. Il CESE ritiene che la proposta della Commissione debba essere collegata in modo chiaro e rigoroso all’attuale legislazione elaborata nell’ambito del 7o piano d’azione per l’ambiente (17) e alle altre iniziative strategiche cruciali a favore della sostenibilità, come il piano d’azione per l’economia circolare e la strategia per la plastica, al fine di evitare la produzione di prodotti tossici. Si tratta di una questione molto delicata, in particolare per quanto riguarda gli effetti «cocktail» che sono una causa di malattie negli esseri umani oltre ad essere dannosi per l’ambiente.

    5.3.

    Il CESE incoraggia la Commissione a definire con maggiore precisione la proposta di organizzare una consultazione pubblica sugli interferenti endocrini. Il Comitato è convinto che, ancor più delle singole persone, la società civile organizzata stessa possa svolgere un ruolo importante in questo campo, soprattutto perché per fornire una consulenza scientifica utile e affidabile sono necessarie conoscenze ed esperienze specifiche (18).

    5.4.

    Il Comitato è fermamente convinto che una strategia europea in materia di interferenti endocrini debba presentare una dimensione internazionale ed essere elaborata a tale livello al fine di offrire una protezione efficace per la salute dei cittadini dai prodotti potenzialmente pericolosi provenienti da paesi terzi. Pertanto il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che l’UE svolga un ruolo più attivo sulla scena mondiale, sostenendo l’OCSE nel miglioramento dei suoi test. Inoltre, secondo il CESE, l’UE dovrebbe promuovere la sostenibilità e il rispetto delle disposizioni relative agli interferenti endocrini negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali. In questo contesto l’UE potrebbe collaborare con l’OMS e l’UNEP con l’obiettivo di redigere una convenzione globale sugli interferenti endocrini, analogamente a quanto già fatto per i POP (Convenzione di Stoccolma), sulla base dell’attuale elenco degli interferenti endocrini identificati o potenziali stilato dalle Nazioni Unite (19). Queste iniziative saranno utili anche per creare condizioni di parità e proteggere il modello produttivo europeo dalla concorrenza sleale (20).

    5.5.

    Il CESE sostiene la strategia aperta adottata dalla Commissione e ritiene che la società civile organizzata potrebbe svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale al fine di informare una popolazione più ampia in merito alle attività intraprese dall’UE per proteggere la salute dei cittadini. Una campagna di sensibilizzazione efficace dovrebbe iniziare nelle scuole al fine di ridurre i rischi di esposizione agli interferenti endocrini e di promuovere un comportamento sicuro (21). In particolare, il CESE raccomanda che le iniziative di istruzione e formazione siano armonizzate e considerate parte integrante della stessa strategia, seguendo un’impostazione basata sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il Comitato reputa inoltre che corsi di formazione specifici dovrebbero essere obbligatori e disponibili per tutti i lavoratori europei la cui attività abbia direttamente o indirettamente a che fare con gli interferenti endocrini (22).

    Bruxelles, 21 marzo 2019

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1); Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (2)  Sito web dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/endocrine-disrupters-and-our-healthSecondo la definizione ampiamente riconosciuta dell’OMS (OMS-IPCS) del 2002, un interferente endocrino è «una sostanza o miscela esogena che altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino causando di conseguenza effetti avversi sulla salute di un organismo integro o della sua progenie o delle (sotto)popolazioni».

    (3)  COM(1999) 706.

    (4)  Organizzazione mondiale della sanità, State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012 (Stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina nel 2012), pagg. VII-XII.

    (5)  https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/scientific-knowledge-endocrine-disrupting

    (6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009; Regolamento (UE) n. 528/2012; Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); Regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1); Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4); Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59); Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1); Direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11); Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

    (8)  «Una sostanza o miscela esogena che altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino causando di conseguenza effetti avversi sulla salute di un organismo integro o della sua progenie o delle (sotto)popolazioni.»

    (9)  Dati della Commissione europea.

    (10)  COM(2018) 435 final e COM(2018) 436 final - Cfr. in particolare, nel secondo pilastro incentrato sulle sfide globali e la competitività industriale, il polo «Sanità» (con una dotazione proposta di 7,7 miliardi di euro) e le azioni dirette non nucleari del polo Centro comune di ricerca (con una dotazione proposta di 2,2 miliardi di euro).

    (11)  Parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione),(GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107); parere del CESE sul tema Azioni dell’Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali, (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83); parere del CESE sul tema L’attuale sistema a garanzia della sicurezza degli alimenti e degli approvvigionamenti alimentari nell’UE e le possibilità di migliorarlo, (GU C 268 del 14.8.2015, pag. 1); parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, (GU C 77 del 31.3.2009, pag. 8); parere del CESE sul tema Il contributo della società civile allo sviluppo di una politica alimentare globale dell’UE, (GU C 129 dell’11.4.2018, pag. 18).

    (12)  Regolamento (UE) n. 528/2012; Regolamento (CE) n. 1107/2009; parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi, (GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62).

    (13)  Scientific principles for the identification of endocrine-disrupting chemicals: a consensus statement (Principi scientifici per l’identificazione delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino: una dichiarazione di consenso), Solecki, 2017. https://link.springer.com/article/10.1007/s00204-016-1866-9.

    (14)  Parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, (GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56); parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 93).

    (15)  Secondo il TEDX (il sistema di scambio dei dati endocrini), l’elenco comprende più di 1 000 sostanze.

    (16)  Parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 56).

    Parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia europea per la plastica nell’economia circolare e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE, (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61).

    (17)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

    (18)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 93).

    (19)  Nell’agosto 2018 l’ONU ha pubblicato un elenco di 45 sostanze chimiche, o gruppi di sostanze chimiche, che sono state identificate come interferenti endocrini o potenziali interferenti endocrini a seguito di una valutazione scientifica approfondita basata sulle definizioni di interferenti endocrini e potenziali interferenti endocrini stabilite dall’OMS/IPCS nel 2002. Purtroppo l’assenza di una convenzione internazionale sugli interferenti endocrini non permette di stabilire una procedura internazionale concordata per proteggere la salute umana e animale dall’esposizione a tali sostanze. https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/scientific-knowledge-endocrine-disrupting.

    (20)  Parere del CESE sul tema La transizione verso un futuro europeo più sostenibile – Una strategia per il 2050, (GU C 81 del 2.3.2018, pag. 44).

    (21)  Ad esempio, il decalogo per i cittadini sugli interferenti endocrini. http://old.iss.it/inte/index.php?lang=2&id=289&tipo=29.

    (22)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 93).


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