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Document 52017AR1195

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: un’economia dei servizi efficace per i cittadini europei

    GU C 54 del 13.2.2018, p. 81–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 54/81


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: un’economia dei servizi efficace per i cittadini europei

    (2018/C 054/15)

    Relatore:

    Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE), consigliere comunale di Uccle

    Testi di riferimento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

    COM(2016) 824 final

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento… [regolamento ESC]

    COM(2016) 823 final

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali

    COM(2016) 820 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Considerando 7

    Modificare

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L’obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

    L’obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L’obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

    Emendamenti o modifiche apportati ai progetti di misure, introdotti dalle assemblee legislative o dai parlamenti nazionali, regionali e locali durante l’iter parlamentare, non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, l’obbligo di notifica si dovrebbe considerare soddisfatto quando il progetto di misura è perfezionato e infine adottato al termine dell’iter parlamentare.

    Motivazione

    La proposta non prevede una procedura per gli emendamenti o le modifiche ai progetti di misure introdotti dalle assemblee legislative.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Considerando 15

    Sopprimere:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’inosservanza dell’obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall’adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

     

    Motivazione

    Come conseguenza della proposta della Commissione, i progetti di misure che non sono stati notificati non potrebbero essere fatti rispettare. Ciò avrebbe gravi ripercussioni sull’attuazione di misure a livello locale e regionale, considerando che il campo di applicazione della direttiva sui servizi è molto ampio e talvolta ancora in piena evoluzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 3, paragrafo 2

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all’articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all’articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

    2.   Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l’effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell’obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

     

    a)

    Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l’effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell’obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

    b)

    gli Stati membri non sono tenuti a notificare le modifiche apportate durante l’iter parlamentare a un progetto di misura già notificato. Tuttavia, gli Stati membri notificano il progetto di misura contenente tali modifiche alla Commissione una volta adottato .

    3.   I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

    3.   I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

    4.   L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

    4.   L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

    5.   Gli Stati membri, nell’ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

    Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d’interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

    Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

    5.   Gli Stati membri, nell’ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

    Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d’interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

    Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

    6.   Lo Stato membro interessato comunica nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.

    6.   Lo Stato membro interessato comunica nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.

    7.   Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

    7.   Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

    8.   Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

    8.   Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Motivazione

    La proposta non prevede una procedura per gli emendamenti o le modifiche ai progetti di misure introdotti dalle assemblee legislative.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 3, paragrafo 4

    Sopprimere:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

     

    Motivazione

    Come conseguenza della proposta della Commissione, i progetti di misure che non sono stati notificati non potrebbero essere fatti rispettare. Ciò avrebbe gravi ripercussioni sull’attuazione di misure a livello locale e regionale, considerando che il campo di applicazione della direttiva sui servizi è molto ampio e talvolta ancora in piena evoluzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

    La sanzione proposta darebbe luogo a notevole incertezza giuridica, visto che perfino progetti conformi al diritto europeo, che non pongono alcun problema sul piano del contenuto e sono chiari dal punto di vista sostanziale risulterebbero inapplicabili anche per minime violazioni formali a livello di notifica.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 3

    Aggiungere un nuovo paragrafo dopo l’attuale paragrafo 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    L’articolo 3, paragrafo 3, non si applica quando uno Stato membro è tenuto ad adottare misure che introducono nuovi regimi di autorizzazione o nuovi requisiti o a modificare i regimi di autorizzazione vigenti in un lasso di tempo molto breve per motivi urgenti giustificati da circostanze gravi ed imprevedibili, attinenti alla tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità pubblica o dell’ambiente.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 5, paragrafo 2

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione.

    A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione. La consultazione non impedisce allo Stato membro notificante di adottare le disposizioni in questione, che possono tuttavia non essere attuate fino alla scadenza del periodo di consultazione.

    Motivazione

    Il periodo di attesa proposto è troppo rigido. Produrrebbe eccessivi ritardi procedurali. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di adottare le misure in questione, ma dovrebbero congelare qualsiasi esecuzione fino alla scadenza del periodo di consultazione.

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 6

    Segnalazione

    Modificare

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    1.   Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l’intenzione di adottare una decisione di cui all’articolo 7.

    1.   Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l’intenzione di adottare una raccomandazione di cui all’articolo 7. Nella sua segnalazione, la Commissione espone i motivi delle sue preoccupazioni e, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al progetto di misura notificato, che essa ritiene rispondano in modo soddisfacente a tali preoccupazioni.

    2.   Al ricevimento di tale segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione.

    2.   Al ricevimento di tale segnalazione, la Commissione avvia un dialogo durante un periodo di tre mesi con i pertinenti organi competenti, compresi quelli a livello regionale e locale. La segnalazione trasmessa dalla Commissione a uno Stato membro non impedisce a quest’ultimo di adottare il progetto in questione, che può tuttavia non essere attuato fino alla scadenza del periodo di consultazione.

    Motivazione

    Assicurare che gli organi competenti nello Stato membro siano pienamente informati riguardo alle preoccupazioni della Commissione e alle relative cause, e garantire una discussione tempestiva e approfondita di tali questioni con gli organi competenti dello Stato membro.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

    COM(2016) 821 final

    Articolo 7

    Decisione

    Modificare

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 7

    Decisione

    Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla .

    Articolo 7

    Raccomandazione

    Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, adottare una raccomandazione non vincolante con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui comunica allo Stato membro interessato l’intenzione, qualora venisse adottata la misura, di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per contestare la compatibilità della misura con la direttiva 2006/123/CE .

    Motivazione

    La proposta della Commissione di adottare una decisione è inaccettabile in quanto limiterebbe indebitamente la libertà dei legislatori a livello nazionale e regionale. Una raccomandazione non vincolante che notifica l’intenzione della Commissione di contestare la legittimità della misura, qualora adottata, può, nel contesto delle altre disposizioni della proposta legislativa, migliorare la procedura di notifica, favorendone l’efficacia, pur rispettando le prerogative dei legislatori nazionali e regionali.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final/1

    Considerando 9

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni.

    L’onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dalle autorità competenti di tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni.

    Motivazione

    Questa misura comporta ulteriori oneri amministrativi che sarebbero sproporzionati rispetto al suo possibile risultato.

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final/1

    Considerando 12

    Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 12

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

     

    Nuovo considerando

    spetta alle autorità pubbliche competenti degli Stati membri valutare la proporzionalità di una misura, sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva. Queste valutazioni individuali possono condurre a risultati legittimi differenti nei diversi Stati membri.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final/1

    Considerando 18

    Modificare

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    L’incidenza economica del provvedimento, compresa un’analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all’accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell’Unione è proporzionata all’importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.

    L’incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla coesione territoriale, sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all’accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell’Unione è proporzionata all’importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final/1

    Considerando 21

    Modificare

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

    Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, le autorità pubbliche competenti negli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, agli enti locali e regionali, alle parti sociali, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

    COM(2016) 822 final

    Articolo 6

    Proporzionalità

    Modificare come segue:

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    1.   Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

    1.   Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

    2.   Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare:

    2.   Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare:

    a)

    la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi;

    a)

    la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i beneficiari di servizi, compresi i consumatori e altri beneficiari di servizi non professionali , i professionisti , le parti sociali, gli enti locali e regionali o terzi;

    b)

    l’idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;

    b)

    l’idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;

    c)

    la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l’obiettivo perseguito;

    c)

    la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l’obiettivo perseguito;

    d)

    il nesso tra l’ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;

    d)

    il nesso tra l’ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;

    e)

    il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell’esperienza richieste, nonché l’esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale;

    e)

    il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell’esperienza richieste, nonché l’esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale;

    f)

    l’ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;

    f)

    l’ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;

    g)

    il grado di autonomia nell’esercizio di una professione regolamentata e l’incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;

    g)

    il grado di autonomia nell’esercizio di una professione regolamentata e l’incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;

    h)

    gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l’asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

    h)

    gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l’asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

    i)

    l’incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione;

    i)

    l’incidenza economica e sociale del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione;

    j)

    la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico;

    j)

    la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico;

    k)

    l’effetto cumulativo delle restrizioni all’accesso a una professione e al suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

    k)

    l’effetto cumulativo delle restrizioni all’accesso a una professione e al suo esercizio.

     

    Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le autorità competenti applicano i criteri di cui al paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera k) inclusa, in maniera prudente, tenendo conto delle particolari circostanze dei singoli casi. Qualora ritengano che un particolare criterio non sia pertinente, esse possono escluderlo dalla valutazione, ma in tal caso devono motivare tale decisione.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l’obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l’obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate.

    4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l’effetto cumulativo dell’imposizione di ciascuno dei seguenti requisiti:

    4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l’effetto cumulativo dell’imposizione di ciascuno dei seguenti requisiti:

    a)

    attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto;

    a)

    attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto;

    b)

    requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo;

    b)

    norme relative all’organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;

    c)

    norme relative all’organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;

    c)

    obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;

    d)

    obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;

    d)

    restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all’esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;

    e)

    restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all’esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;

    e)

    requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all’esercizio della professione regolamentata;

    f)

    requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all’esercizio della professione regolamentata;

    f)

    restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;

    g)

    restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;

    g)

    requisiti che limitano l’esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;

    h)

    requisiti che limitano l’esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;

    h)

    requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale;

    i)

    requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale;

    i)

    requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all’esercizio della professione.

    j)

    requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all’esercizio della professione.

     

    Motivazione

    L’elenco dei criteri di cui all’articolo 6 dovrebbe essere considerato indicativo, in quanto non tutti saranno applicabili o avranno la stessa importanza in ogni singolo caso, e un approccio indifferenziato sarebbe eccessivo e inutilmente oneroso per le autorità competenti degli Stati membri.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

    L’importanza e l’urgenza di completare il mercato unico dei servizi

    1.

    sottolinea l’importanza del mercato unico per stimolare la crescita economica, aumentare gli investimenti, migliorare il tenore di vita e creare posti di lavoro nelle regioni e nelle città di tutta l’UE;

    2.

    insiste sull’urgenza di completare il mercato unico dei beni e dei servizi, come indicato nella strategia per il mercato unico, e fa notare che molte delle principali barriere economiche ancora esistenti riguardano il settore dei servizi;

    3.

    sottolinea che i servizi rappresentano la componente principale dell’economia europea e contribuiscono a circa il 70 % del PIL e dei posti di lavoro; osserva, tuttavia, che il settore dei servizi dell’UE è caratterizzato da una crescita lenta della produttività e da una scarsa concorrenza, che ne frenano il potenziale; fa notare che l’eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi, derivanti da norme e procedure nazionali divergenti, offrirebbe ai fornitori di servizi ed ai consumatori maggiori opportunità di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno; invita pertanto la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per accrescere la produttività nel settore dei servizi, per aumentare la concorrenza tra le imprese e per eliminare gli ostacoli giuridici e procedurali che impediscono la prestazione transfrontaliera di servizi;

    4.

    fa presente che i servizi sono una componente importante dell’economia e che i servizi competitivi, in particolare i servizi alle imprese, sono fondamentali per la produttività e la competitività di altri settori, come l’industria manifatturiera, essenziali per le economie regionali e locali;

    5.

    sottolinea che, a dieci anni dall’adozione della direttiva sui servizi, il potenziale di tale direttiva in termini di rafforzamento della libera circolazione dei servizi non è stato ancora pienamente realizzato e che i fornitori di servizi di diversi settori si trovano ancora di fronte a un’ampia gamma di ostacoli quando vogliono stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente servizi su base transfrontaliera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure tese a eliminare questi impedimenti; osserva che, secondo le stime, l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi, nell’ambito del quadro già previsto dalla direttiva sui servizi, potrebbe far aumentare il PIL dell’Unione europea dell’1,7 %;

    6.

    accoglie con favore la volontà della Commissione di eliminare gli ostacoli burocratici ingiustificati nella prestazione di servizi e ritiene che le proposte in esame possano apportare un contributo alla creazione di un vero mercato unico dei servizi, che a sua volta consentirebbe anche di stimolare la crescita economica, gli investimenti e l’occupazione nelle regioni e nelle città d’Europa; sottolinea tuttavia la necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, nell’applicazione del pacchetto sui servizi;

    7.

    pone in evidenza le interconnessioni tra le diverse componenti del pacchetto e la necessità di considerarle come parte di un insieme integrato e di valutare i meriti delle singole proposte in tale contesto;

    8.

    ritiene che la proposta relativa alla procedura di notifica dovrebbe molto verosimilmente essere modificata alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-320/16, Uber France SAS, per la quale il 4 luglio 2017 l’avvocato generale ha formulato il suo parere preliminare, in cui si afferma che «gli Stati membri possono vietare e sanzionare l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella di UberPop senza essere tenuti a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione».

    Carta elettronica dei servizi

    9.

    ricorda che la direttiva sui servizi impone agli Stati membri di ridurre gli ostacoli amministrativi che impediscono ai fornitori di servizi di operare a livello transfrontaliero, ma non è stata pienamente efficace in questo senso;

    10.

    accoglie con favore la nuova carta elettronica dei servizi, che considera un utile contributo per promuovere la mobilità dei fornitori di servizi ma chiede chiarimenti riguardo alla misura in cui la nuova carta elettronica dei servizi si colleghi a sistemi già esistenti come il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e la tessera professionale europea. Ritiene che la carta elettronica possa contribuire a ridurre la complessità amministrativa e i costi sostenuti dai prestatori di servizi transfrontalieri per l’adempimento delle formalità amministrative; le PMI, che costituiscono la struttura portante delle economie locali e regionali, sono particolarmente interessate da questo aspetto, essendo i soggetti più colpiti dalla complessità amministrativa connessa con l’esercizio di attività transfrontaliere;

    11.

    è contrario all’approccio di trasferire alle autorità dello Stato membro di origine la responsabilità principale per la procedura in quanto esso è in contraddizione con il principio dello Stato membro ospitante che è alla base della direttiva Servizi. La carta elettronica dei servizi in effetti non dovrebbe impedire od ostacolare i controlli che le autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante devono effettuare sulle attività economiche svolte nel territorio di quest’ultimo. La carta elettronica dei servizi così come viene presentata dalla Commissione consentirebbe ai prestatori di servizi di avere come intermediario soltanto lo Stato membro d’origine e di armonizzare lo scambio dei dati sulla base del principio del paese d’origine;

    12.

    si interroga sull’impatto che la proposta relativa alla carta elettronica europea dei servizi avrebbe sulle carte d’identità sociali a livello settoriale che sono già state introdotte su iniziativa delle autorità nazionali competenti degli Stati membri o delle parti sociali;

    13.

    osserva che la proposta non precisa quali siano gli elementi che lo Stato membro di origine dovrebbe valutare per dichiarare che un prestatore di servizi è legalmente stabilito nel suo territorio, mentre la direttiva 2014/67/UE elenca elementi fattuali volti a determinare se un’impresa esercita effettivamente attività sostanziali nello Stato membro considerato;

    14.

    ricorda in tale contesto che il rilascio dei formulari PD A1 relativi al distacco dei lavoratori ha già fatto trasparire potenziali insidie, connesse al fatto che si fa assegnamento soltanto sullo Stato membro di origine per convalidare i dati relativi ai nuovi prestatori di servizi, specialmente in caso di lavoro autonomo fittizio. Infatti, la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di modifica della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori segnala quanto segue: «non vi è alcuna garanzia che le informazioni contenute nel documenti DP A1 siano precise, anche a causa della mancanza di controlli ufficiali da parte delle autorità dei paesi di origine» (1);

    15.

    constata che alcune caratteristiche della carta elettronica dei servizi — come il principio «una tantum» per la presentazione delle informazioni, una validità temporale indeterminata, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare le informazioni contenute nella carta elettronica dei servizi senza la possibilità di richiedere in una fase successiva una prova che attesti la validità delle informazioni fornite, nonché le procedure restrittive di revoca che potrebbero richiedere una decisione definitiva da parte di un tribunale — sono suscettibili di ostacolare il controllo della conformità con la legislazione nazionale e il rispetto dei diritti sia dei lavoratori che dei consumatori;

    16.

    constata che la carta elettronica europea dei servizi dovrebbe contenere informazioni sulla copertura assicurativa. Ma la durata illimitata della carta lascia presumere che le informazioni dovranno essere fornite solo una volta, il che rischia di compromettere l’efficacia delle ispezioni e dei controlli negli Stati membri ospitanti;

    17.

    sottolinea il fatto che la carta elettronica dei servizi sarebbe disponibile sia per gli operatori che forniscono servizi transfrontalieri su base temporanea sia per quelli che prestano servizi mediante lo stabilimento di una succursale, un’agenzia o un ufficio in un altro Stato membro;

    18.

    giudica importante che, mentre è obbligatorio per gli Stati membri rendere disponibile la carta elettronica, il suo utilizzo sia facoltativo per i fornitori di servizi, siano essi liberi professionisti o società;

    19.

    osserva che, trattandosi di uno strumento facoltativo, la diffusione della carta elettronica dei servizi dipenderà dal suo evidente valore aggiunto per i prestatori di servizi, nonché dall’impegno del mondo imprenditoriale e delle autorità competenti degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, a promuoverne la più ampia conoscenza possibile e i relativi vantaggi;

    20.

    esprime riserve in merito al principio dell’approvazione tacita in caso di mancata risposta da parte dell’autorità dello Stato membro ospitante a una domanda di carta elettronica del prestatore di servizi entro i termini stabiliti; la procedura di autorizzazione tacita dovrebbe essere assolutamente soppressa o almeno bisognerebbe prevedere termini adeguati di esame e di trattamento della domanda;

    21.

    si rammarica del fatto che importanti aspetti relativi alla carta elettronica dei servizi, compresi i dettagli delle informazioni che devono figurare nel modulo standard di domanda e i documenti da allegare alla domanda stessa come pezze giustificative, non siano menzionati nella proposta legislativa, ma siano invece destinati ad essere specificati dalla Commissione mediante atti delegati; sottolinea che in questo modo gli enti regionali e locali potrebbero non avere alcuna voce in capitolo su tali importanti questioni; chiede che il Comitato europeo delle regioni riceva tutti i documenti relativi a questi atti delegati contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, al Parlamento europeo e al Consiglio, e abbia accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati di redigere gli atti delegati pertinenti, in modo da poter presentare eventuali osservazioni in tempo utile;

    22.

    osserva che il campo di applicazione della carta elettronica è limitato, nella prima fase, ai servizi alle imprese ed ai servizi delle costruzioni, settori che rivestono particolare importanza economica ma che sono entrambi caratterizzati da limitati scambi e investimenti transfrontalieri e da una scarsa crescita della produttività, e che potrebbero pertanto trarre beneficio da una maggiore concorrenza transfrontaliera;

    23.

    sottolinea che il corretto funzionamento della carta elettronica dei servizi dipenderà dalla cooperazione tra Stati membri, attuata attraverso il sistema di informazione del mercato interno, di cui fanno parte gli enti regionali e locali, e ciò richiederà un maggiore utilizzo della piattaforma da parte delle autorità pubbliche e maggiori investimenti nel suo sviluppo; ricorda inoltre che l’applicazione di altri importanti elementi del pacchetto servizi, in particolare la procedura di notifica, dipenderà dall’efficacia di tale piattaforma, e invita la Commissione a presentare un piano d’azione per adeguarne il funzionamento affinché possa sostenere le procedure necessarie;

    24.

    chiede alla Commissione che il sistema per la gestione della carta elettronica dei servizi tenga conto dei sistemi di trattamento elettronico già esistenti negli Stati membri e che venga facilitata l’interoperabilità con tali sistemi;

    25.

    invita la Commissione europea ad ampliare ulteriormente il campo di applicazione della carta elettronica dei servizi, in modo che in futuro essa sia disponibile per quanti più settori possibile, e in particolare per le microimprese, le piccole imprese e le imprese innovative e a forte crescita;

    26.

    condivide l’idea che i fornitori di servizi debbano pagare degli oneri per il rilascio della carta elettronica dei servizi, purché tali oneri non siano eccessivamente elevati; raccomanda alla Commissione di svolgere un attento monitoraggio e di riferire in merito all’ammontare degli oneri applicati dagli Stati membri, in quanto l’importo di tali oneri potrebbero rappresentare un fattore determinante per la diffusione della carta elettronica come strumento facoltativo;

    27.

    ritiene che un’importante caratteristica della carta elettronica dei servizi dal punto di vista dei fornitori di servizi sia la disposizione in base alla quale le autorità degli Stati membri non possono richiedere al titolare della carta elettronica di fornire informazioni che questa già contiene, nemmeno in relazione all’aggiudicazione di un appalto pubblico, a un concorso di progettazione o una concessione, alla costituzione di filiali o alla registrazione di succursali ai sensi del diritto societario e all’iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria, in quanto tale disposizione ridurrà i costi degli adempimenti amministrativi per i fornitori di servizi in generale e renderà quindi la carta attraente per questi ultimi, incentivandone l’utilizzo;

    28.

    sottolinea che questo potrebbe avere implicazioni pratiche per le procedure organizzative ed elettroniche, ad esempio in materia di appalti pubblici degli enti regionali e locali, e potrebbe essere necessario prevedere periodi transitori affinché i sistemi possano facilmente adattarsi e soddisfare in tal modo i nuovi requisiti;

    29.

    sostiene le disposizioni intese ad agevolare la conformità alle formalità amministrative connesse al distacco del personale e quelle volte ad agevolare la copertura assicurativa per i servizi prestati a livello transfrontaliero, poiché tali disposizioni aumenteranno anch’esse l’attrattiva della carta elettronica per i fornitori di servizi e ne incoraggeranno l’utilizzo;

    30.

    sottolinea che la normativa, in linea con le disposizioni della direttiva sui servizi, non influisce sulla definizione o l’organizzazione dei servizi d’interesse economico generale e non si applica ai servizi non economici di interesse generale, servizi che sono spesso forniti a livello locale e regionale, né ha alcun effetto sul diritto del lavoro o sulle condizioni lavorative;

    31.

    invita la Commissione a introdurre dei sistemi di controllo efficienti sulla carta elettronica dei servizi al fine di evitare episodi di concorrenza sleale e pratiche fraudolente. L’applicazione rigorosa di tali controlli, non basati solamente sul mero controllo dei dati elettronici, permetterebbe di diminuire il possibile dumping sociale e il ricorso al lavoro non dichiarato;

    32.

    osserva che non è certo se i vantaggi prodotti dall’introduzione della carta elettronica per i prestatori di servizi controbilancino gli oneri amministrativi derivanti per le autorità competenti degli Stati membri, in particolare a livello regionale e locale, considerando anche il fatto che già oggi sono a disposizione in tutti gli Stati membri sportelli unici per qualsiasi questione e problema collegati alla prestazione transfrontaliera di servizi e che le autorità degli Stati membri possono scambiare informazioni attraverso il sistema IMI. Deplora inoltre che la proposta non specifichi chiaramente quali obblighi amministrativi che incombono ai prestatori di servizi diventeranno superflui per i titolari di una carta elettronica. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritiene che la carta elettronica dei servizi ponga problemi dal punto di vista della proporzionalità.

    Procedura di notifica per migliorare la notifica dei progetti di legge nazionali in materia di servizi

    33.

    sostiene i principi secondo cui le norme nazionali che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi dovrebbero essere non discriminatorie in base alla cittadinanza o alla residenza, proporzionate e giustificate da motivi imperativi d’interesse generale;

    34.

    appoggia le misure tese a migliorare la procedura di notifica per i servizi, poiché l’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva sui servizi indica che la procedura attuale è inefficace, in quanto il campo di applicazione dell’obbligo di notifica è poco chiaro e viene dunque messo in pratica in maniera diversa dagli Stati membri e i soggetti interessati non hanno accesso alle notifiche;

    35.

    ritiene che qualsiasi riforma dovrebbe rispettare il diritto degli Stati membri di regolamentare i servizi sul loro territorio in linea con i principi stabiliti dalla direttiva sui servizi;

    36.

    sottolinea che i problemi ravvisati dalla Commissione, come ad esempio il fatto che non tutte le nuove disposizioni vengono notificate, potrebbero essere evitati anche migliorando il sistema attuale di notifica previsto dalla direttiva sui servizi. Il valore aggiunto della nuova procedura di notifica, che risulta più onerosa sul piano dell’attuazione e pone maggiori restrizioni al legislatore nazionale, anche a livello regionale e locale, deve essere analizzato dal punto di vista dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

    37.

    accoglie con favore il chiarimento sulle misure specifiche che gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare e sulle informazioni che essi devono fornire a tal riguardo;

    38.

    sostiene una maggiore trasparenza, ma ritiene opportuno che siano menzionate più esplicitamente le opportunità specifiche che verrebbero offerte alle parti interessate di fornire osservazioni durante il periodo di consultazione;

    39.

    chiede gli atti legislativi di portata puramente locale siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva;

    40.

    ritiene che la consultazione non dovrebbe impedire allo Stato membro di adottare la misura in questione;

    41.

    reputa che la segnalazione della Commissione, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del COM(2016) 821, dovrebbe indicare in maniera dettagliata i motivi per i quali ritiene che il progetto di misura in esame sia incompatibile con la direttiva sui servizi, e dovrebbe fornire eventuali suggerimenti di modifiche affinché il progetto di misura possa dissipare le sue preoccupazioni; raccomanda di modificare in tal senso la proposta di direttiva;

    42.

    giudica che, dopo l’invio della segnalazione, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad avviare un dialogo con i pertinenti organi competenti, compresi quelli a livello regionale e locale;

    43.

    teme che la proposta della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7 limiti indebitamente la libertà dei legislatori a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che essa dovrebbe invece adottare una raccomandazione non vincolante, la quale non impedirebbe ai legislatori nazionali e regionali di portare a compimento il processo legislativo, tenendo conto della raccomandazione della Commissione; osserva che la Commissione ha la facoltà di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per contestare la legittimità di una normativa adottata, e tale facoltà rappresenta un’importante potenziale sanzione di cui i legislatori nazionali e regionali, che hanno ricevuto dalla Commissione una notifica di segnalazione/raccomandazione in materia di incompatibilità, terrebbero senz’altro conto;

    44.

    ritiene che i chiarimenti forniti dalla proposta di direttiva riguardo alla portata delle misure da notificare e alle informazioni da trasmettere, unitamente a un rafforzamento della consultazione, un meccanismo di allerta e una raccomandazione della Commissione in materia di incompatibilità, dovrebbero essere sufficienti a migliorare la procedura di notifica, favorendone l’efficacia e rendendola compatibile con le prerogative dei legislatori nazionali e regionali;

    45.

    suggerisce alla Commissione di elaborare delle stime sull’aumento annuo del numero di notifiche che prevede di ricevere a seguito della nuova procedura di notifica, affinché possa, se del caso, organizzarsi per dotarsi della capacità necessaria per rispondere in maniera efficace ai volumi attesi entro i termini previsti dalla proposta legislativa.

    Test della proporzionalità (valutazione della proporzionalità delle norme nazionali in materia di servizi professionali)

    46.

    sottolinea che i servizi professionali sono molto importanti dal punto di vista economico: rappresentano infatti il 22 % dei lavoratori nell’UE, ossia 47 milioni di posti di lavoro;

    47.

    ricorda che la regolamentazione dei servizi professionali resta una prerogativa degli Stati membri e che spetta a questi ultimi, a livello nazionale, regionale o locale, decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

    48.

    osserva che la regolamentazione dei servizi professionali può avvenire sotto forma di normativa statale o di autoregolamentazione da parte degli organismi professionali, che, in molti casi, la regolamentazione ha luogo a livello regionale e locale negli Stati membri, e che questo crea un panorama molto complesso e frammentato in cui gli Stati membri devono adempiere ai propri obblighi per garantire la valutazione della proporzionalità, anche per quanto riguarda la partecipazione di tutti i soggetti direttamente interessati;

    49.

    riconosce che l’attuale disomogeneità nell’analisi della regolamentazione delle professioni nell’UE ha un’incidenza negativa sulla prestazione dei servizi e sulla mobilità dei professionisti, e che è opportuno assicurare un quadro giuridico più coerente a livello dell’UE per valutare la proporzionalità dei requisiti nuovi o modificati per l’accesso o ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, integrando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

    50.

    ritiene importante che la proposta lasci la possibilità di decidere cosa regolamentare, e in che modo, agli Stati membri e ai loro organi competenti a livello regionale e locale; tuttavia essa dovrebbe garantire che tali decisioni siano basate su elementi concreti e vengano adottate a seguito di una valutazione trasparente e obiettiva che si applichi in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che tenga conto di obiettivi di pubblico interesse ben definiti;

    51.

    ritiene che il dettagliato elenco di criteri di cui all’articolo 6 dovrebbe essere considerato indicativo, in quanto non tutti saranno applicabili o avranno la stessa importanza in ogni singolo caso; è dell’avviso che le valutazioni della proporzionalità debbano essere approfondite, obiettive e basate su elementi concreti, inoltre dovrebbero anche essere commisurate, in quanto un approccio indifferenziato potrebbe risultare inutilmente oneroso in molti casi; inoltre, i requisiti di cui all’articolo 6 appaiono eccessivi in termini di portata e di complessità;

    52.

    accoglie con favore le disposizioni volte a dare la possibilità ai soggetti interessati di esprimere le loro opinioni sulle nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, e ritiene che la trasparenza e la partecipazione di tutte le parti interessate siano fondamentali per garantire una regolamentazione appropriata;

    53.

    sottolinea che le nuove norme sulla proporzionalità, che prevedono il monitoraggio costante delle disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative e l’esecuzione di test della proporzionalità approfonditi, obiettivi e fondati su dati oggettivi, anche attraverso il coinvolgimento di comitati di controllo indipendenti e con una più ampia partecipazione delle parti interessate, aumenteranno il carico di lavoro e i costi per le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale. Questa considerazione riguarda in particolare l’articolo 4, in base al quale bisogna procedere a una valutazione della proporzionalità non solo prima di introdurre nuove disposizioni che limitano l’accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, ma anche prima di modificare quelle esistenti, il che appare eccessivo.

    Orientamenti per riformare e ridurre il numero delle professioni regolamentate

    54.

    prende atto dell’impegno della Commissione volto a garantire che la regolamentazione delle professioni sia adatta allo scopo, incoraggiando gli Stati membri a verificare se i requisiti da essi stabiliti per l’esercizio di determinate professioni rispondano agli obiettivi nazionali di politica pubblica;

    55.

    accoglie con favore gli orientamenti per le riforme nazionali nel settore della regolamentazione delle professioni, che potrebbero rivelarsi molto utili per aiutare gli Stati membri ad adattare i propri quadri normativi che disciplinano le professioni con un elevato potenziale in termini di crescita e occupazione, tra le quali quelle di: architetto, avvocato, commercialista, consulente in materia di brevetti, agente immobiliare e guida turistica;

    56.

    rileva che gli orientamenti sono destinati ad integrare le valutazioni del semestre europeo e reputa che una loro integrazione nel processo del semestre europeo potrebbe effettivamente essere utile.

    Aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità

    57.

    ritiene che alcuni aspetti delle proposte contenute nel pacchetto servizi sollevino importanti questioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2); fa osservare che diversi parlamenti nazionali e regionali hanno emesso pareri motivati che sollevano riserve in materia di sussidiarietà e proporzionalità, esprimendo preoccupazioni circa una potenziale ingerenza nelle procedure legislative nazionali.

    Implicazioni in termini di oneri amministrativi e capacità amministrativa

    58.

    teme che le proposte concernenti la carta elettronica dei servizi, la procedura di notifica e il test della proporzionalità comportino oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità competenti degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, con conseguenti implicazioni a livello di bilancio e di capacità amministrativa.

    Bruxelles, 11 ottobre 2017

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Karl-Heinz LAMBERTZ


    (1)  SWD(2016) 52, pag. 8.

    (2)  Diversi parlamenti nazionali e regionali hanno sottolineato che le misure proposte nelle direttive concernenti la procedura di notifica e il test della proporzionalità vanno al di là di quanto consente la base giuridica scelta. Diversi parlamenti nazionali e regionali hanno emesso pareri motivati che sollevano riserve in materia di sussidiarietà che riguardano: la procedura di notifica, poiché la Commissione e altri Stati membri potrebbero interferire nelle procedure legislative nazionali; il test della proporzionalità, poiché le misure proposte vanno al di là della base giuridica indicata, interferiscono con la competenza degli Stati membri e non sono indispensabili; e la carta elettronica dei servizi, poiché la sua introduzione nella forma proposta non genera valore aggiunto sufficiente. Per quanto riguarda la proporzionalità, diversi parlamenti nazionali e regionali ritengono che una direttiva su un test della proporzionalità non sia necessaria ma che sia invece più opportuno dotarsi di raccomandazioni meno rigorose, che l’elenco dei criteri sia troppo ampio, e che la proposta non lasci spazio sufficiente alle decisioni nazionali per conseguire gli obiettivi previsti. Per quanto riguarda la carta elettronica dei servizi, i parlamenti ritengono che il carico amministrativo per garantire il rispetto di una procedura complessa aumenterà probabilmente in maniera sensibile, e giudicano sproporzionate le rigorose scadenze previste. Inoltre stimano che le norme proposte sfoceranno nell’introduzione di un principio del paese d’origine, che le carte elettroniche dei servizi potrebbero essere rilasciate senza dover effettuare controlli, tenuto conto dei tempi ristretti per le valutazioni, e che le proposte vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti.


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