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Document 52017AR0830

Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance dell'Unione dell'energia ed energia pulita

GU C 342 del 12.10.2017, p. 111–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/111


Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance dell'Unione dell'energia ed energia pulita

(2017/C 342/13)

Relatore:

Bruno Hranić (HR/PPE), sindaco di Vidovec

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia,

COM(2016) 759 final

Comunicazione — Energia pulita per tutti gli europei,

COM(2016) 860 final

Comunicazione — Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita,

COM(2016) 763 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

(1)

Il presente regolamento mira a stabilire i necessari partenariati tra l'Unione, gli Stati membri a livello individuale e macroregionale, nonché i livelli subnazionali di governo, al fine di progredire congiuntamente nell'ambito della transizione energetica. I diversi livelli amministrativi devono collaborare in uno spirito di solidarietà e fiducia nell'interesse reciproco.

Motivazione

Il regolamento deve sottolineare sin dall'inizio la necessità di una cooperazione tra tutti i diversi livelli di governance. La proposta si fonda su un'idea simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777 (Em. 2).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 2

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

2.   La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell'articolo 28 . le raccomandazioni definiscono in particolare :

2.   La Commissione valuta i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e rivolge agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese sui progetti di piani a norma dell'articolo 28 al fine di:

(a)

il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia , in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica ;

(a)

contribuire a conseguire gli obiettivi, traguardi e contributi dell'Unione dell'energia;

(b)

le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(b)

garantire che le politiche e misure in relazione ai piani d'azione degli Stati membri e le altre politiche e misure siano adatte agli scopi previsti, in particolare anche le misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(c)

le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

(c)

promuovere le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia;

 

(d)

insistere affinché gli Stati membri tengano conto esplicitamente delle responsabilità locali e regionali esistenti e dei risultati raggiunti nell'ambito di iniziative quali il Patto dei sindaci, e sviluppino dei meccanismi intesi a integrare il contributo di tutti i livelli pertinenti di governo nei loro piani nazionali integrati in materia di energia e clima.

Motivazione

È estremamente importante garantire coerenza e complementarità tra i piani d'azione dei vari Stati membri e le politiche a livello dell'UE, nonché promuovere il coinvolgimento degli enti locali e regionali e i loro contributi. La modifica si fonda su una proposta simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777 (Emendamenti 97-100).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 10

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 del regolamento e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 del regolamento e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

In considerazione del ruolo politicamente riconosciuto degli enti regionali e locali nell'attuazione di politiche nel campo dell'energia sostenibile e tenendo conto dell'obiettivo della Commissione di migliorare la legislazione, le autorità nazionali sono invitate a coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo di pianificazione e monitoraggio conformemente all'ordinamento politico e costituzionale di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Un coordinamento efficace tra il livello nazionale e gli enti locali e regionali nel corso del processo di pianificazione, attuazione e comunicazione in materia di politiche energetiche e climatiche può contribuire a evitare inutili oneri amministrativi e soddisfare i requisiti di una migliore regolamentazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Nuovo articolo 10 bis dopo l'articolo 10

Proposta della Commissione

Emendamento

 

Una piattaforma multilivello di dialogo sull'energia

1.     In uno spirito di partenariato, gli Stati membri istituiscono un dialogo permanente sull'energia per sostenere l'impegno attivo degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, delle imprese, degli investitori, delle altre parti interessate e del grande pubblico nella gestione della transizione energetica, tenendo conto anche della povertà energetica.

2.     Gli Stati membri presentano, nell'ambito di tale dialogo sull'energia, diversi scenari e opzioni previsti per le rispettive politiche a breve, medio e lungo termine in materia di energia e clima, insieme a un'analisi costi-benefici per ciascuna opzione.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché il dialogo sull'energia disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate e sostenga, in collaborazione con la Commissione europea, gli scambi tra i diversi dialoghi in materia di energia.

Motivazione

Riguardo a un tema importante come la transizione energetica è necessario creare strutture che assicurino un dialogo permanente con tutte le parti interessate al fine di esaminare opzioni e scenari diversi ed elaborare soluzioni comuni. La proposta si fonda su un'idea simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 18, lettera b)

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima le informazioni seguenti:

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima le informazioni seguenti:

(b)

l'attuazione delle politiche e misure seguenti:

(b)

l'attuazione delle politiche e misure seguenti:

 

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(2)

misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

 

(2)

misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

 

(3)

fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

 

(3)

fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

 

(4)

misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(4)

misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(5)

misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

 

(5)

misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

 

 

(6)

progressi nell'aumento della quota di energie rinnovabili nella prestazione di servizi di riscaldamento e raffreddamento senza, tuttavia, imporre oneri amministrativi eccessivi agli enti locali e regionali o agli utenti finali;

(c)

informazioni specificate nell'allegato VII, parte 1.

(c)

informazioni specificate nell'allegato VII, parte 1.

Motivazione

Il settore del riscaldamento e del raffreddamento racchiude un considerevole potenziale ancora inutilizzato per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. il parere del Comitato delle regioni sul tema Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento). Per quanto riguarda la direttiva sulle energie rinnovabili, in stretta cooperazione tra il livello di governo nazionale e gli enti locali e regionali si dovrebbe puntare a conseguire l'obiettivo vincolante di aumentare del 1 % l'anno la quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento. Ciò rappresenterebbe un contributo concreto ed efficace al raggiungimento dell'obiettivo generale dell'UE in materia di energie rinnovabili, ossia il 27 % entro il 2030.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 37

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Comitato dell'Unione dell'energia

1.   La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

1.   La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

2.   Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

2.   Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

4.     Il comitato comprende un rappresentante designato dal Comitato delle regioni affinché rappresenti a livello istituzionale gli enti locali e regionali di tutta l'UE.

Motivazione

Esponenti politici di alto livello dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno più volte riconosciuto il ruolo chiave degli enti locali e regionali nelle politiche relative all'Unione dell'energia.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Obiettivi principali e gruppi destinatari

1.

ribadisce la richiesta di fissare obiettivi più ambiziosi a livello UE in materia di efficienza energetica e di quota di energie rinnovabili, ossia il 40 % entro il 2030 per entrambe;

2.

accoglie con favore i tre obiettivi principali del pacchetto per l'energia pulita per tutti gli europei: 1) porre l'efficienza energetica al primo posto; 2) conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili e 3) garantire un trattamento equo per i consumatori; tuttavia si rammarica del fatto che questi obiettivi non siano pienamente realizzabili nel quadro di una legislazione complementare e di iniziative non legislative e che non si sia posto sufficientemente l'accento sulla riduzione del fattore della dipendenza dalle importazioni, che riflette la quota di tutte le fonti interne di energie pulite (rinnovabili e convenzionali) nel mix energetico;

3.

in tale contesto, invita la Commissione europea a mettere l'efficienza energetica al primo posto, designandola come priorità infrastrutturale, e a garantire che le sovvenzioni pubbliche e i meccanismi di sostegno finanziario a favore dell'efficienza energetica siano considerati come costo capitale, il che permetterebbe di migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di efficienza energetica. Ciò consentirebbe di definire una politica chiara di protezione del bilancio e di rafforzamento della competitività dell'Europa;

4.

accoglie con favore le proposte di creare un quadro normativo per la governance dell'Unione dell'energia che semplifichi e integri gli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima, e invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere strettamente gli enti locali e regionali in questo processo politico di governance.

L'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili dipendono in larga misura dalla cooperazione decentrata

5.

evidenzia e richiama l'attenzione sull'importante ruolo degli enti locali e regionali nel fornire una leadership strategica al livello più vicino ai consumatori, nel gestire la produzione decentrata di energia, nel promuovere condizioni favorevoli agli investimenti, nonché nel collegare le politiche in materia di energia e di clima con le politiche in materia di alloggi, povertà energetica, trasporti, sviluppo economico, destinazione dei suoli e assetto territoriale;

6.

mette in risalto il ruolo guida degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche energetiche, nella ricerca di strumenti per finanziare i progetti nel settore dell'energia, in particolare di quelli che investono nelle fonti rinnovabili e nella promozione di modelli di consumo energetico sostenibile, come gli esempi di buone pratiche tra i consumatori;

7.

segnala che il mancato riconoscimento ufficiale del ruolo guida degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche energetiche dell'Unione dell'energia mette a rischio il conseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale ed europeo in materia di energia e clima;

8.

sottolinea che il processo di elaborazione dei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbe essere improntato alla trasparenza e alla responsabilità affinché gli attori locali, le imprese e le altre parti interessate sappiano che cosa possono aspettarsi dai governi nazionali e, in particolare, in che modo sarà garantito il rispetto degli impegni e quali azioni saranno intraprese se i piani nazionali non saranno sufficienti a conseguire gli obiettivi a livello dell'UE;

9.

accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione europea, del fatto che la transizione verso l'energia pulita non potrà realizzarsi senza l'intervento di più parti interessate della società civile e degli enti locali e regionali, e invita pertanto gli Stati membri a coinvolgere adeguatamente le città e le regioni nel dibattito sulla transizione energetica, in particolare nel quadro dei piani nazionali integrati in materia di energia e di clima, al fine di consentire loro di rispondere adeguatamente alle esigenze dei diversi settori;

10.

osserva, tuttavia, che — a prescindere dai vari ordinamenti costituzionali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea — le proposte di governance non contengono alcun riferimento specifico al ruolo istituzionale dei livelli regionali e locali, né tantomeno di altre parti interessate, a parte le condizioni generali di cui all'articolo 10 sulla consultazione pubblica, secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani»;

11.

propone di riflettere su un'ulteriore riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'energia al fine di sostenere l'azione a livello di città, in particolare fissando orientamenti specifici al riguardo al fine di semplificare il quadro esistente, nonché concedendo esenzioni specifiche per progetti energetici di ristrutturazione degli alloggi comunali e sociali in modo da affrontare il problema della povertà energetica. È pertanto necessario garantire che la resilienza delle città e la transizione energetica figurino tra le priorità del prossimo quadro che entrerà in vigore nel 2020;

12.

invita la Commissione e i governi nazionali a rafforzare la cooperazione con gli enti locali e regionali, in particolare con le relative agenzie locali e regionali per l'energia, nella definizione dei futuri piani energetici e climatici a livello nazionale, passando da un politica di azione di pochi ad una politica di azione di tutti;

13.

sottolinea che molti progetti di successo in materia di uso dell'energia rinnovabile sono stati avviati e sviluppati anche a livello di comunità locali, in cooperazione con le PMI, le ONG e le organizzazioni sociali attraverso investimenti da parte di singoli individui nelle fonti rinnovabili di energia elettrica e termica;

14.

sottolinea che un gran numero di altri attori chiave nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono attivi a livello locale, tra cui piccole e medie imprese, ONG e organizzazioni della società civile;

15.

sottolinea la necessità di coinvolgere i soggetti locali nel sostenere il governo nazionale per quanto riguarda la creazione di una serie di progetti rivolti al futuro nel quadro del FEIS, con i quali contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici europei. Il polo europeo di consulenza sugli investimenti, recentemente creato, dovrebbe garantire una procedura accelerata per offrire sostegno alle città che si sono impegnate a sviluppare progetti a basso tenore di carbonio;

16.

chiede che vengano creati ulteriori programmi mirati di assistenza tecnica, come Jaspers ed ELENA della Banca europea per gli investimenti, necessari per sostenere le città e le regioni nel garantire investimenti per realizzare progetti ambiziosi — attraverso il sostegno allo sviluppo di una vasta riserva di progetti d'investimento e l'aggregazione di progetti a basso tenore di carbonio di piccole dimensioni e con un'ampia diffusione.

La semplificazione e l'integrazione della pianificazione e della comunicazione devono basarsi sui piani locali e regionali esistenti

17.

sottolinea che la governance dell'Unione dell'energia dell'UE dovrebbe mirare a «semplificare e integrare» la pianificazione nella pratica, e che, in tale contesto, il monitoraggio e la comunicazione comportano la creazione di collegamenti efficaci con le iniziative esistenti;

18.

evidenzia la necessità di creare un coordinamento efficace tra il livello nazionale e i livelli locali e regionali attraverso la pianificazione e un processo di attuazione e comunicazione relativo alle politiche climatiche ed energetiche. Ciò potrebbe contribuire ad evitare oneri amministrativi inutili e rispondere all'esigenza di legiferare meglio;

19.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono già in prima fila nelle azioni intese alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, e che molti di essi hanno già elaborato strategie, piani d'azione e procedure di monitoraggio, ad esempio (ma non esclusivamente) nel quadro dell'iniziativa del Patto dei sindaci, nel cui ambito rientrano oltre 5 679 piani d'azione per lo sviluppo energetico sostenibile delle città;

20.

evidenzia la necessità di un collegamento efficace dei piani e degli obiettivi nazionali con gli obiettivi a livello locale e regionale, che devono essere basati su contributi reali e concordati da vari settori e regioni;

21.

sottolinea che la partecipazione non comporta solo la consultazione, ma anche un ruolo attivo nell'avvio e nello sviluppo di azioni concrete.

Per essere efficace, la governance dell'Unione dell'energia deve essere multilivello

22.

si rammarica che le attuali raccomandazioni per la governance dell'Unione dell'energia non presentino un concetto di governance multilivello sufficientemente chiaro, e raccomanda pertanto che i governi degli Stati membri istituiscano delle piattaforme di dialogo sull'energia per coinvolgere tutti i livelli amministrativi e di governo nonché tutte le parti interessate nello sviluppo dei piani nazionali di azione per il clima, nelle attività relative al loro monitoraggio e comunicazione e nell'organizzazione di scambi tra i diversi dialoghi nazionali sull'energia con l'assistenza della Commissione europea, al fine di garantire la coerenza e far fronte ai problemi transfrontalieri;

23.

sottolinea che un'efficace governance multilivello presenta molteplici vantaggi — l'impegno dei cittadini e dell'industria nella condivisione della responsabilità per le azioni relative ai cambiamenti climatici aumenta la loro titolarità del processo e crea maggiori possibilità di successo poiché più la governance è visibile, più si rafforza il senso di responsabilità dei cittadini;

24.

osserva che l'articolo 11 della proposta (cooperazione regionale) si riferisce soltanto alla cooperazione tra Stati membri e non alla cooperazione tra livelli subnazionali di governo all'interno di diversi Stati membri o tra di essi; invita gli Stati membri e la Commissione europea a garantire un sostegno adeguato anche alla cooperazione tra enti subnazionali, in particolare quella transfrontaliera, al fine di coordinare le attività volte ad attuare i piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

25.

invita la Commissione europea a fare in modo che i documenti destinati ai governi nazionali contenenti gli orientamenti per la comunicazione sulle politiche energetiche nazionali e sulla loro pianificazione includano anche dei capitoli riguardanti la cooperazione multilivello.

L'azione dei consumatori richiede anche veri attuatori/promotori delle direttive e un sostegno efficace

26.

ribadisce l'invito, rivolto all'UE e agli Stati membri, di istituire quadri normativi che siano redditizi anche per i consumatori e i prosumatori di energia (prosumers), nonché per gli altri fornitori di energia che partecipano attivamente al mercato al dettaglio dell'energia; sottolinea inoltre che la produzione decentrata e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili apportano numerosi vantaggi al sistema energetico (minore necessità di infrastrutture di trasmissione e relativa manutenzione, maggiore resilienza e flessibilità) e che tali vantaggi dovrebbero tradursi in un prezzo equo per le eventuali eccedenze energetiche prodotte da tali sistemi e immesse nella rete; incoraggia quindi gli Stati membri a sviluppare o portare avanti sistemi di fissazione dei prezzi innovativi per far fronte al problema;

27.

sottolinea che i servizi di consulenza devono essere competenti, dovrebbero essere comunicati in modo adeguato e messi a disposizione in una forma e con mezzi appropriati nei luoghi in cui si trovano i gruppi di destinatari; tali servizi devono coprire gli aspetti tecnici, finanziari e pratici dell'adozione di tecnologie a basso tenore di carbonio;

28.

sottolinea che le politiche di governance dell'energia devono permettere ai consumatori di controllare il proprio consumo di energia, in modo che possano partecipare attivamente al mercato nonché usufruire di meccanismi efficaci e adeguati di protezione dei consumatori; questo aspetto riveste un'importanza particolare per la lotta alla povertà energetica; pertanto il CdR chiede che si elabori una definizione comune di povertà energetica a livello di UE e si presenti una serie di proposte politiche concrete destinate ai consumatori più vulnerabili al fine di proteggerli dalle disconnessioni ingiustificate, dare la priorità alle misure di efficienza energetica a loro favorevoli ed elaborare informazioni mirate specifiche.

Il sostegno alle innovazioni energetiche nella transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio

29.

accoglie con favore l'accento che la comunicazione della Commissione (COM(2016) 763) intitolata Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita pone su due priorità politiche fondamentali: la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente corredata da politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici e il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti;

30.

invita a creare un contesto e delle procedure favorevoli alle imprese, all'innovazione e agli investimenti, mediante segnali, politiche, norme e regolamenti mirati sostenuti da strumenti finanziari che utilizzino fondi pubblici per agevolare gli investimenti privati (con, se del caso, un'assistenza per ridurre i rischi);

31.

ribadisce l'importanza di creare una politica energetica in stretta sinergia con le politiche di ricerca e innovazione dell'Unione europea; sottolinea che occorre promuovere ulteriormente a livello locale le innovazioni nel settore delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, la modernizzazione delle infrastrutture energetiche esistenti, la costruzione di centrali elettriche intelligenti, la cattura del carbonio e lo stoccaggio di energia; invita pertanto la Commissione a garantire in particolare un migliore sostegno ai progetti innovativi che potrebbero trasformare le regioni ultraperiferiche in veri e propri laboratori della transizione energetica;

32.

ritiene che, alla luce delle innovazioni nel settore dell'energia pulita, la creazione di partenariati tra governi locali nel quadro delle iniziative per le città intelligenti svolga un ruolo chiave nell'integrazione di settori quali il risparmio energetico nei trasporti urbani, le strategie di comunicazione interregionali, la cooperazione nel settore delle nuove tecnologie di stoccaggio e gli edifici pubblici intelligenti. Una migliore sinergia tra i fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici è di fondamentale importanza per l'attuazione di progetti transfrontalieri in materia di energia sostenibile;

33.

accoglie con favore l'accento posto sull'innovazione aperta e sulla scienza aperta per offrire alle piccole e medie imprese e alla società civile l'opportunità di progredire sulla base di nuove conoscenze;

34.

sottolinea la necessità di abbandonare quanto prima gli aiuti diretti o indiretti all'utilizzo dei combustibili fossili (compresi gli aiuti erogati da alcuni Stati membri), perché essi nascondono l'effettivo costo sociale e ambientale di tali combustibili e dei loro prezzi artificialmente più bassi, creando così un ostacolo alle innovazioni nel settore dell'energia pulita;

35.

sostiene la proposta di ricorrere ad uno strumento legislativo per accelerare lo sviluppo e la diffusione efficace di tecnologie innovative a basso tenore di carbonio. La transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio richiede investimenti in sistemi intelligenti di riscaldamento e raffreddamento, nell'aumento dell'efficienza energetica nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti nonché il cofinanziamento di progetti di investimento nelle energie rinnovabili;

36.

sottolinea che la governance dell'Unione dell'energia deve creare un quadro favorevole al raggiungimento degli obiettivi, ad esempio tramite un accesso più agevole ai partenariati pubblico-privati al fine di accelerare l'attuazione dei progetti, la riduzione della burocrazia e l'individuazione di eventuali barriere per gli enti locali e regionali nonché la garanzia di sicurezza e prevedibilità per gli investitori;

37.

sostiene la proposta di utilizzare gli appalti pubblici come uno strumento importante per contribuire alla creazione di un mercato per le tecnologie a basso tenore di carbonio.

Sussidiarietà e proporzionalità

38.

ritiene che la proposta di regolamento non desti preoccupazioni sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, mentre suscita perplessità in fatto di rispetto del principio di proporzionalità, dato che il sistema di governance proposto appare eccessivamente complesso e dettagliato e impone una presentazione delle relazioni eccessivamente frequente. Il CdR avrebbe preferito che il sistema di governance fosse introdotto da una direttiva piuttosto che da un regolamento, poiché la direttiva consentirebbe agli enti regionali degli Stati a struttura federale di essere adeguatamente coinvolti.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


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