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Document 52016IP0464

    Risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (2016/2045(INI))

    GU C 224 del 27.6.2018, p. 140–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 224/140


    P8_TA(2016)0464

    Fondo di solidarietà dell'UE: valutazione

    Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (2016/2045(INI))

    (2018/C 224/22)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 175 e 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

    vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (2),

    visto il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013)0522) (4),

    vista la relazione 2014 della Commissione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2015)0502),

    vista la sua risoluzione del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale (5),

    vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate (6),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea» (COM(2011)0613),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 sul Fondo europeo di solidarietà (7),

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8),

    visto l'articolo 52 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0341/2016),

    A.

    considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 come risposta alle gravi inondazioni nell'Europa centrale nell'estate del 2002, quale valido strumento per consentire all'UE di far fronte alle gravi catastrofi naturali e ai disastri regionali di portata straordinaria all'interno dell'UE e nei paesi impegnati in negoziati di adesione nonché di dimostrare solidarietà con le regioni e gli Stati interessati; che tale fondo è limitato al finanziamento delle operazioni di emergenza e di ripristino condotte dalle autorità pubbliche dopo una calamità naturale con ripercussioni dirette sulla vita delle persone, sull'ambiente naturale o sull'economia di una data regione colpita (sebbene sia opportuno sottolineare che nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta volta ad ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione originale);

    B.

    considerando che, dalla sua istituzione, il FSUE si è rivelato molto utile, in quanto ha mobilitato un importo totale di 3,8 miliardi di EUR per oltre 70 calamità in 24 Stati beneficiari e paesi in via di adesione ed è stato utilizzato in risposta a un'ampia gamma di eventi catastrofici, quali terremoti, inondazioni, incendi boschivi, tempeste e, più recentemente, siccità; che il FSUE rimane uno dei più forti simboli di solidarietà dell'UE nel momento del bisogno;

    C.

    considerando che lo strumento ha subito un'importante riforma nel 2014, al fine di: migliorare e semplificare le procedure e assicurare una risposta più rapida entro 6 mesi dalla domanda; ridefinire il suo campo di applicazione; stabilire criteri chiari per la definizione delle catastrofi regionali; rafforzare le strategie di prevenzione delle calamità e di gestione dei rischi, migliorando così l'efficacia dei finanziamenti di emergenza, in linea con le numerose richieste avanzate nel corso degli anni dal Parlamento Europeo e dalle autorità locali e regionali; che un nuovo riesame del Fondo è previsto nel regolamento omnibus (COM(2016)0605 — 2016/0282(COD)) proposto dalla Commissione il 14 settembre 2016 al fine di migliorare la disponibilità e l'efficacia dei finanziamenti di emergenza;

    D.

    considerando che il Parlamento ha fermamente sostenuto le modifiche proposte, la maggior parte delle quali erano già state richieste dal Parlamento stesso in risoluzioni precedenti;

    E.

    considerando che le domande pervenute prima del giugno 2014 (data di entrata in vigore della regolamento rivisto) sono state valutate in base al regolamento originale, mentre le richieste ricevute dopo tale data sono valutate conformemente al regolamento modificato;

    F.

    considerando che gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali sono di fondamentale importanza per rispondere ai cambiamenti climatici; che sono state stanziate quote significative di fondi dell'UE per gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali e delle strategie di gestione del rischio, in particolare nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

    G.

    considerando che, qualora i finanziamenti disponibili in un dato anno risultino insufficienti, è possibile ricorrere in via eccezionale ai finanziamenti dell'anno successivo tenendo conto del massimale annuo di bilancio del Fondo sia per l'anno in cui la catastrofe si verifica sia per l'anno successivo;

    1.

    ricorda che, sin dalla sua creazione nel 2002, il Fondo ha costituito un'importante fonte di sostegno per le amministrazioni locali e regionali, alleviando le conseguenze delle catastrofi naturali che si verificano in tutto il continente europeo, dalle inondazioni, ai terremoti o agli incendi forestali, ed è servito per esprimere la solidarietà europea nei confronti delle regioni colpite; evidenzia che il FSUE rappresenta una delle dimostrazioni più concrete e tangibili per la cittadinanza del sostegno che l'UE può offrire alle comunità locali;

    2.

    sottolinea che da quando il Fondo è stato istituito le catastrofi naturali nell'Unione sono aumentate notevolmente per numero, gravità e intensità in conseguenza dei cambiamenti climatici; sottolinea, pertanto, il valore aggiunto di uno strumento solido e flessibile per dimostrare solidarietà e garantire un'assistenza adeguata e tempestiva ai cittadini colpiti da gravi catastrofi naturali;

    3.

    ricorda che il FSUE è uno strumento finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione europea, con una dotazione massima di 500 milioni di euro (ai prezzi del 2011), e che nonostante l'elemento di flessibilità introdotto (riporto N+1), è possibile che ogni anno una quantità notevole di finanziamenti rimanga inutilizzata; osserva, in tale contesto, la parziale «iscrizione in bilancio» della dotazione finanziaria annuale prevista nel regolamento omnibus proposto, al fine di accelerare la procedura di mobilitazione e di fornire una risposta più tempestiva ed efficace ai cittadini colpiti da una catastrofe;

    4.

    sottolinea che l'utilizzo della soglia annuale dimostra l'adeguatezza del livello degli stanziamenti annui a partire dal nuovo periodo di programmazione del QFP;

    5.

    sottolinea l'importanza della revisione del 2014, che ha consentito di superare il blocco al Consiglio e ha infine risposto alle reiterate richieste del Parlamento relative al miglioramento della disponibilità e dell'efficacia dell'aiuto, onde garantire una risposta rapida e trasparente a sostegno dei cittadini colpiti da catastrofi naturali; accoglie con favore, inoltre, la recente proposta di regolamento omnibus, che introduce nuove disposizioni in termini di semplificazione dei finanziamenti e di una più facile mobilitazione degli stessi;

    6.

    sottolinea i principali elementi della riforma, tra cui: i pagamenti anticipati, grazie ai quali fino al 10 % dell'importo del contributo previsto può essere messo a disposizione, su richiesta, poco dopo la presentazione alla Commissione di una domanda di contributo del Fondo (contributo limitato a un importo massimo di 30 milioni di euro); l'ammissibilità dei costi legati alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di emergenza e di ripristino (una della principali richieste del Parlamento); una proroga dei termini per la presentazione della domanda da parte degli Stati membri (12 settimane dopo il primo danno) e per la realizzazione del progetto (18 mesi); l'introduzione di un termine di 6 mesi per la risposta della Commissione alle domande; nuove disposizioni in materia di prevenzione delle catastrofi naturali e miglioramenti delle procedure relative alla sana gestione finanziaria;

    7.

    sottolinea tuttavia che, nonostante l'introduzione di un meccanismo per i pagamenti anticipati a monte della procedura normale, i beneficiari devono ancora affrontare difficoltà in conseguenza della lunghezza dell'intero processo, dalla presentazione della domanda fino al pagamento del contributo finale; sottolinea, a tal proposito, la necessità di presentare la domanda il prima possibile dopo una calamità, nonché l'esigenza di apportare ulteriori miglioramenti alla fase di valutazione e alle fasi successive, al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti; è del parere che le nuove disposizioni omnibus proposte in relazione al FSUE possano contribuire a velocizzare la mobilitazione, al fine di rispondere alle esigenze reali sul campo; sottolinea, inoltre, che gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di rendere più rapida la mobilitazione degli aiuti alle regioni e agli Stati colpiti; suggerisce, altresì, con l'obiettivo di potenziali miglioramenti in una riforma futura, l'introduzione di una richiesta concernente l'obbligo di aggiornare i piani nazionali di gestione delle catastrofi e l'obbligo di fornire informazioni in merito alla preparazione di intese sugli appalti di emergenza;

    8.

    chiede agli Stati membri stessi di migliorare i loro mezzi di comunicazione e cooperazione con le autorità locali e regionali, sia durante il processo di valutazione dei danni ammissibili per i quali viene richiesto il sostegno finanziario attraverso il Fondo, sia in fase di preparazione della domanda, come pure nella realizzazione dei progetti volti a contrastare gli effetti delle catastrofi naturali, assicurando in tal modo l'efficacia sul campo dell'assistenza dell'Unione e favorendo soluzioni sostenibili; ritiene, inoltre, che il sostegno del FSUE debba essere comunicato al vasto pubblico; invita le autorità interessate a migliorare la comunicazione e a fornire informazioni sul sostegno fornito tramite il FSUE senza, generare ulteriori oneri amministrativi;

    9.

    sottolinea l'importanza di assicurare che, in seguito a catastrofi naturali, gli Stati membri seguano le procedure per gli appalti pubblici, al fine di individuare e divulgare le migliori prassi e gli insegnamenti appresi in materia di appalti in situazioni di emergenza;

    10.

    accoglie positivamente il chiarimento delle norme, da parte della Commissione, in merito all'ammissibilità delle catastrofi naturali regionali, ma osserva che l'accordo finale tra il Parlamento e il Consiglio mantiene la soglia dell'ammissibilità al 1,5 % del PIL regionale, come previsto nella proposta della Commissione, nonostante gli sforzi profusi del Parlamento per ridurre tale soglia all'1 %; osserva che la vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche è stata presa in considerazione, con una riduzione della soglia all'1 %;

    11.

    prende atto che il Fondo fornisce assistenza per i danni non assicurabili e non risarcisce le perdite private; sottolinea il fatto che le azioni a lungo termine, come la ricostruzione sostenibile o le attività di sviluppo economico e di prevenzione possano beneficiare di un finanziamento a titolo di altri strumenti dell'Unione, in particolare nel quadro dei Fondi SIE;

    12.

    invita gli Stati membri a ottimizzare l'utilizzo dei fondi UE esistenti, in particolare i cinque fondi SIE, a favore degli investimenti volti a scongiurare il verificarsi delle catastrofi naturali e ricorda l'importanza di sviluppare sinergie tra i vari fondi e politiche dell'Unione al fine di prevenire gli effetti delle catastrofi naturali e, nei casi in cui il FSUE è attivato, al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei progetti di ricostruzione; afferma che, nel momento in cui il FSUE viene utilizzato, lo Stato membro interessato si impegni formalmente ad attuare tutte le misure necessarie per la prevenzione dei disastri e la ricostruzione sostenibile delle aree colpite; chiede, nel caso in cui le sinergie venissero attivate, la massima semplificazione burocratica del processo di utilizzo di tali fondi in maniera combinata;

    13.

    sottolinea, quindi, la necessità di moltiplicare gli sforzi di investimento nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, tenendo in considerazione le misure preventive nell'ambito del sostegno alla ricostruzione e al rimboschimento a titolo del FSUE; ritiene che la prevenzione dovrebbe diventare un compito trasversale e suggerisce che vengano adottate misure preventive sulla base di un'impostazione ecosistemica ai fini dell'attenuazione delle conseguenze delle calamità nel quadro del FSUE; invita, inoltre, gli Stati membri a definire strategie di prevenzione e di gestione dei rischi, giacché al giorno d'oggi molte catastrofi naturali sono conseguenze dirette delle attività umane;

    14.

    sottolinea l'importanza di garantire la massima trasparenza in materia di aggiudicazione, gestione e applicazione del FSUE; ritiene importante verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria, al fine di individuare, sviluppare e condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e a garantire un'informazione accessibile al pubblico lungo l'intero processo di mobilitazione dell'assistenza, dalla presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto; chiede, altresì, una relazione speciale della Corte dei conti europea sul funzionamento del FSUE, in particolare poiché l'ultima relazione disponibile è antecedente alla revisione del 2014 del regolamento FSUE;

    15.

    osserva che, nel 2014, sono state ricevute tredici nuove domande e richiama l'attenzione sulla particolare situazione di quell'anno in cui sei domande sono state valutate in base al precedente regolamento, mentre le restanti sette domande sono state valutate in base al regolamento rivisto;

    16.

    ricorda che nel 2014 sono state respinte due domande, sulla base del vecchio regolamento FSUE, giacché tali catastrofi non sono state considerate «eccezionali», nonostante abbiano causato danni gravi con ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, e accoglie pertanto con favore i chiarimenti formulati a tale proposito nel regolamento FSUE modificato; suggerisce, tuttavia, in relazione alle riforme future e in considerazione della possibilità di ridefinire la catastrofi naturali regionali, di consentire la presentazione congiunta di singole domande da parte di diversi Stati ammissibili colpiti in modo transfrontaliero da una catastrofe naturale che presenti una stessa origine e i cui effetti coincidano nel tempo, e di considerare anche i danni indiretti nella valutazione delle domande;

    17.

    invita la Commissione, alla luce di future riforme, a valutare la possibilità di aumentare la soglia dei pagamenti anticipati dal 10 % al 15 %, nonché la possibilità di abbreviare i termini per il trattamento delle domande, da sei a quattro settimane; invita, inoltre, la Commissione a esaminare la possibilità di istituire una soglia di ammissibilità per le catastrofi naturali regionali pari all'1 % del PIL regionale e a considerare, nella valutazione delle domande, il livello di sviluppo socioeconomico delle regioni colpite;

    18.

    osserva la necessità di avviare una riflessione sulla ricerca di nuovi indicatori che vadano oltre il PIL quali, tra gli altri, l'indice di sviluppo umano e l'indice regionale di progresso sociale;

    19.

    si compiace che le sette domande di assistenza ricevute nel quadro delle norme riviste siano state accettate dalla Commissione, tra cui quattro domande che sono state approvate alla fine del 2014, ma per le quali è stato necessario spostare gli stanziamenti al 2015, come affermato nella relazione annuale sul FSUE del 2015; ricorda, a tal proposito, che il 2015 è stato il primo anno completo di applicazione delle norme riviste e che le analisi mostrano che i chiarimenti giuridici introdotti con la riforma hanno assicurato il successo delle domande, il che non accadeva sempre con le disposizioni precedenti, in base alle quali circa due terzi delle domande di assistenza in relazione a catastrofi regionali venivano valutate non ammissibili;

    20.

    deplora la lunghezza delle procedure di valutazione delle relazioni di attuazione e di chiusura in base al precedente regolamento e prevede che le chiusure saranno effettuate in modo più efficace e trasparente in base al regolamento modificato, garantendo nel contempo che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati;

    21.

    sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento modificato conferisce alla Commissione e alla Corte dei conti la competenza di revisione contabile e consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere indagini, ogniqualvolta sia necessario;

    22.

    invita la Commissione e la Corte dei conti a valutare il funzionamento del FSUE entro la fine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria pluriennale.

    23.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché agli Stati membri e alle autorità regionali.

    (1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    (2)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.

    (3)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

    (4)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 45.

    (5)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

    (6)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 322.

    (7)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 48.

    (8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


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