Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE2981

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)» [COM(2016) 270 final — 2016/0133 (COD)] sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010» [COM(2016) 271 final — 2016/0131 (COD)] e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)» [COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD)]

    GU C 34 del 2.2.2017, p. 144–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 34/144


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)»

    [COM(2016) 270 final — 2016/0133 (COD)]

    sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010»

    [COM(2016) 271 final — 2016/0131 (COD)]

    e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l’identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)»

    [COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD)]

    (2017/C 034/24)

    Relatore:

    José Antonio MORENO DÍAZ

    Consultazione

    Consiglio dell’Unione europea, 15/06/2016

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

     

    [COM(2016) 270 final — 2016/0133 (COD)], [COM(2016) 271 final — 2016/0131 (COD)], [COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD)]

    Sezione competente

    Occupazione, affari sociali, cittadinanza

    Adozione in sezione

    27/09/2016

    Adozione in sessione plenaria

    19/10/2016

    Sessione plenaria n.

    520

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    215/1/4

    1.   Conclusioni

    1.1.

    Il CESE ritiene indispensabile una riforma efficace e concreta del sistema europeo comune di asilo e un miglioramento dei percorsi legali di ingresso nell’Unione europea, nella prospettiva del rispetto dei diritti di persone che subiscono una persecuzione.

    1.2.

    In quest’ottica occorrerebbe proporre un autentico sistema comune e obbligatorio per tutti gli Stati membri, che armonizzi tutte le legislazioni nazionali o, in assenza di ciò, introdurre almeno un regime comune di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo tra tutti gli Stati membri dell’UE, che renda possibile un vero sistema europeo comune di asilo.

    1.3.

    Il CESE accoglie comunque con favore l’obiettivo proposto, di migliorare e snellire le procedure di determinazione dello Stato competente rendendole più efficaci, ma ritiene che occorra precisare e includere disposizioni garantiste in materia di questioni procedurali, di trattamento individuale delle domande, di mantenimento delle clausole discrezionali e di mantenimento del termine di cessazione dell’obbligo di presa in carico da parte di uno Stato membro, di diritti dei richiedenti e di limitazioni del meccanismo correttivo di assegnazione.

    1.4.

    Bisogna garantire la coerenza delle disposizioni proposte nel regolamento con le vigenti disposizioni in questo settore, con le misure collegate che la CE intende perseguire nell’ambito di una sostanziale modifica del sistema europeo comune di asilo, e con altre politiche dell’Unione.

    1.5.

    Tutti gli Stati membri devono essere responsabili per la messa a disposizione dei richiedenti di informazioni dettagliate e aggiornate sulle procedure derivanti dal sistema di Dublino, in linea con i requisiti di cui all’articolo 4.

    1.6.

    Ai fini di un’effettiva sostenibilità del sistema per quanto riguarda il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di asilo e la capacità di applicazione del sistema da parte delle amministrazioni degli Stati membri, occorre garantire il principio di proporzionalità.

    2.   Contesto

    2.1.

    Il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una comunicazione in cui prende atto delle carenze nella concezione e nell’applicazione del sistema europeo comune di asilo, in particolare delle disposizioni «di Dublino», e definisce cinque ambiti prioritari per migliorare la situazione.

    2.2.

    La Commissione propone di rivedere il sistema europeo comune di asilo per creare un sistema più equo, efficiente e sostenibile grazie alla modifica dell’attuale regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

    2.3.

    La Commissione constata che il sistema di Dublino non è stato concepito per garantire una ripartizione sostenibile, equa ed efficace delle responsabilità relativa ai richiedenti protezione internazionale in tutta l’UE. Il cosiddetto sistema di Dublino non ha funzionato adeguatamente, e neppure in modo omogeneo: l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che, in caso di massicci flussi migratori, un numero limitato di Stati membri si trova a dover esaminare una maggioranza di domande di protezione internazionale, cosa che conduce talvolta a una crescente violazione delle disposizioni dell’UE in materia di asilo.

    2.4.

    Per rimediare a queste lacune, la Commissione propone di modificare il regolamento con le seguenti finalità:

    rafforzare l’efficacia del sistema indicando un unico Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale;

    scoraggiare l’abuso del sistema di asilo e prevenire i movimenti secondari dei richiedenti asilo all’interno dell’UE;

    istituire un sistema di ripartizione più giusto grazie a un meccanismo correttivo che verificherà automaticamente se uno Stato membro stia facendo fronte a un numero sproporzionato di domande di asilo;

    chiarire gli obblighi dei richiedenti asilo nell’UE e le conseguenze in caso di mancato adempimento di tali obblighi;

    modificare il regolamento Eurodac per adeguarlo alle modifiche del sistema di Dublino e garantire una sua corretta applicazione;

    rafforzare il mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) tramite la creazione dell’Agenzia dell’UE per l’asilo.

    3.   Analisi

    3.1.    Criteri di Dublino proposti per determinare la responsabilità dello Stato membro

    Nell’attuale regolamento n. 604/2013, il criterio generale più esteso per determinare il trasferimento è quello della documentazione e del luogo di ingresso, cosa che comporta un’importante assunzione di responsabilità da parte degli Stati membri con una frontiera esterna. I dati contenuti nel sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac e nel sistema di informazione visti (VIS) sono accettati come prova dalla maggior parte degli Stati membri, anche se talvolta non sono considerati sufficienti.

    La proposta prevede che i criteri per la determinazione dello Stato membro si applichino una sola volta e l’articolo 9 stabilisce che il richiedente debba presentare la sua domanda di protezione nel primo Stato membro di ingresso, indipendentemente dal fatto che tale ingresso sia stato irregolare o che il soggiorno sia legale. La gerarchia dei criteri definiti negli articoli da 10 a 17 stabilisce disposizioni simili:

    3.1.1.

    Minori: la proposta di riforma proposta mantiene i criteri stabiliti, ma soltanto per quanto riguarda i minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale.

    3.1.2.

    Familiari: la proposta estende in due sensi la definizione di familiari, applicandola ai fratelli, e prendendo in considerazione le famiglie costituitesi prima dell’arrivo nello Stato membro, e non necessariamente solo quelle formatesi nel paese di origine come prevede invece il regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013). Queste due estensioni sono fondamentali e il CESE sottolinea in particolare le situazioni di mancanza di protezione che si verificano di fatto quando non vengono considerati come membri della famiglia i fratelli e che spesso riguardano minori non accompagnati, i cui unici familiari in uno Stato membro sono i rispettivi fratelli.

    3.1.3.

    Titolo di soggiorno o visto: la proposta continua ad assegnare la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale allo Stato membro che abbia in precedenza rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, ma introduce considerazioni volte a chiarire i criteri di competenza.

    3.1.4.

    Ingresso illegale attraverso uno Stato membro: la proposta sopprime le disposizioni relative alla cessazione, dopo 12 mesi, della competenza dello Stato membro in cui il richiedente sia entrato attraversando una frontiera non abilitata.

    3.1.5.

    Clausole discrezionali: la proposta riduce la discrezionalità degli Stati membri, consentendo loro di assumere la competenza di domande di protezione internazionale per la quale non sono competenti solo in casi giustificati dall’esistenza di rapporti di famiglia non previsti nella definizione di «familiari» contenuta nel regolamento.

    3.1.6.

    La proposta in esame non prevede modifiche per le persone a carico, e se a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente dipenda dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno Stato membro, o laddove questi ultimi dipendano dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con essi, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, e che gli interessati siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

    3.2.    Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale

    3.2.1.

    La proposta di riforma del regolamento Dublino mira ad istituire un sistema più equo e sostenibile, semplificando le procedure e aumentando l’efficacia, ma le modifiche introdotte non sono sempre dirette a raggiungere questi obiettivi.

    L’articolo 3 della proposta di riforma introduce l’esame dei criteri di ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, prima della determinazione dello Stato membro competente, senza procedere ancora alla valutazione della presenza di familiari in un altro Stato membro o delle esigenze dei minori.

    I criteri di ammissibilità che possono essere valutati previamente sono i concetti di paese terzo sicuro, di primo paese di asilo, di paese di origine sicuro e il concetto giuridico indeterminato di pericolo per la sicurezza.

    La proposta introduce modifiche relative ai termini, abbreviandoli in modo significativo, e accelera le procedure di ripresa in carico.

    3.2.2.

    La riforma abroga i casi di cessazione della competenza previsti dall’attuale articolo 19 (che il richiedente abbia lasciato volontariamente il territorio dell’UE per almeno tre mesi, o sia stato oggetto di un provvedimento di allontanamento). Ne consegue che lo stesso Stato membro sarà competente per qualsiasi domanda presentata in qualsiasi momento da una persona, anche se questa ha fatto rientro nel suo paese di origine per lunghi periodi di tempo, la sua situazione personale e familiare si è nel frattempo modificata e le condizioni di detto Stato membro sono sostanzialmente cambiate.

    3.3.    Garanzie procedurali e rispetto dei diritti fondamentali nella procedura di determinazione dello Stato membro competente

    3.3.1.

    Diritto di informazione: l’articolo 6, paragrafo 1, rafforza il diritto all’informazione dei richiedenti protezione internazionale soggetti alle procedure per la determinazione dello Stato membro competente e precisa le informazioni che devono essere fornite.

    3.3.2.

    Diritto a un ricorso effettivo: l’articolo 27 della proposta prevede che la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente venga notificata al richiedente per iscritto e senza indebito ritardo, informandolo al tempo stesso della possibilità di impugnare la decisione; l’articolo 28 dispone che il ricorso avverso decisioni di trasferimento dei richiedenti protezione internazionale abbia un effetto sospensivo, stabilendo un termine che appare tuttavia eccessivamente breve (solo sette giorni per la presentazione del ricorso) per tale procedura di riesame.

    3.3.3.

    Diritto alla libertà di circolazione e trattenimento dei richiedenti interessati da una procedura di determinazione dello Stato competente: l’articolo 29 della proposta dimezza i termini delle procedure qualora la persona richiedente sia trattenuta. Viene inoltre ridotto da sei a quattro settimane il termine per effettuare il trasferimento o, in caso di non trasferimento, per porre fine al trattenimento.

    3.4.    Obblighi e sanzioni

    3.4.1.

    La proposta introduce esplicitamente per i richiedenti protezione internazionale i seguenti obblighi:

    presentare una domanda di protezione internazionale nel primo Stato membro di ingresso irregolare o nel paese dove soggiornano legalmente;

    presentare tutte le informazioni e gli elementi di prova il prima possibile, e al più tardi in occasione del colloquio per determinare lo Stato competente, e collaborare con le autorità dello Stato membro responsabile della determinazione dello Stato membro competente;

    essere presente e a disposizione delle autorità dello Stato membro che sta procedendo alla determinazione dello Stato membro competente;

    conformarsi alla decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente.

    3.4.2.

    In caso di mancato rispetto degli obblighi, l’articolo 5 prevede conseguenze sproporzionate in termini procedurali e di accoglienza, in contrasto con le disposizioni delle direttive attuali in materia di procedure (2013/32) e di accoglienza (2013/33) e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE:

    Le domande presentate in uno Stato membro differente da quello in cui il richiedente soggiorna legalmente o da quello in cui è entrato illegalmente sono esaminate con una procedura accelerata, conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE. Tuttavia tale articolo non contempla queste circostanze, e di conseguenza sono destinati ad aumentare i casi di applicazione di una procedura che, in pratica, comporta una riduzione dei termini per l’esame del merito della domanda, una limitazione delle garanzie e maggiori difficoltà nell’identificazione, in termini così brevi, dei profili vulnerabili. Ciò risulta particolarmente pertinente alla luce dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, che esclude l’applicazione di procedure accelerate nei casi di richiedenti particolarmente vulnerabili.

    Nel caso in questione le autorità competenti terranno conto solo delle informazioni e della documentazione fornite fino al momento del colloquio volto a determinare lo Stato competente. Tuttavia, la verifica dei legami familiari richiede in molti casi prove della filiazione, il cui conseguimento può richiedere un certo tempo.

    I richiedenti non beneficeranno in nessun altro Stato membro delle condizioni di accoglienza previste agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE e riguardanti la scolarizzazione dei minori (articolo 14 della direttiva 2013/33/UE) — e ciò in palese violazione del diritto all’istruzione dei minori (articoli 14 e 24 della Carta dei diritti fondamentali) — l’assistenza sanitaria al di là delle prestazioni di pronto soccorso (articolo 19 della direttiva 2013/33/UE) o un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale (articolo 17 della direttiva 2013/33/UE).

    La proposta esclude la possibilità di impugnare la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale da parte di richiedenti la cui domanda sia stata respinta e che si siano trasferiti in un altro Stato membro (articolo 20, paragrafo 5). Tale disposizione potrebbe essere in contrasto con l’articolo 46 della direttiva 2013/32 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

    3.5.    Meccanismo correttivo di assegnazione

    Viene istituito un meccanismo volto a correggere l’eventuale sproporzione tra il numero di domande che ciascuno Stato membro riceve secondo i criteri di cui sopra. Per accertare tale situazione si calcola, in ragione del PIL e della popolazione, un numero di riferimento basato sul numero di domande e di reinsediamenti che ciascuno Stato membro ha la capacità di ricevere. Qualora venga superato il 150 % di tale numero di riferimento, il meccanismo correttivo di assegnazione si attiva automaticamente il che implica il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale da tale Stato membro (beneficiario) ad altri Stati membri (di assegnazione), dove la pressione è minore.

    3.6.    Rafforzamento del sistema EURODAC

    La proposta della Commissione prevede l’adeguamento di EURODAC con l’obiettivo di migliorare tale sistema, istituito nel 2000, per l’organizzazione e l’uso di una banca dati europea in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e di varie categorie di migranti in situazione illegale. Il sistema serve a facilitare l’applicazione del regolamento di Dublino, consentendo di accertare quale Stato membro sia stato il primo punto d’ingresso nell’UE di un richiedente protezione internazionale. È prevista la possibilità di estendere l’ambito di attuazione, inserendo e memorizzando i dati di persone provenienti da paesi terzi che non richiedono protezione internazionale ma soggiornano in modo irregolare nell’UE.

    3.7.    Nuovo mandato per l’agenzia dell’UE per l’asilo

    La Commissione propone di modificare il mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per facilitare l’applicazione del sistema europeo comune di asilo e del regolamento di Dublino.

    La Commissione prevede di trasformare l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, ampliandone il mandato per rafforzarne le funzioni e garantire un’applicazione efficace del sistema europeo comune di asilo.

    4.   Raccomandazioni specifiche

    4.1.    Minori non accompagnati

    Tenendo conto dei numerosi casi di minori non accompagnati che, per circostanze diverse, non accedono al regime di protezione internazionale, le disposizioni sono in contrasto con «l’interesse superiore del minore» e neppure garantiscono una valutazione delle esigenze individuali dei minori.

    4.2.    Ingresso irregolare attraverso uno Stato membro

    Sopprimendo le disposizioni relative alla cessazione, dopo 12 mesi, della competenza dello Stato membro in cui il richiedente sia entrato attraversando una frontiera non abilitata, la proposta sembra allontanarsi da uno degli obiettivi prioritari della riforma, che è quello di garantire una condivisione sostenibile delle responsabilità e un sistema più equo. Tale soppressione non garantirà detta equità agli Stati membri che hanno frontiere esterne.

    4.3.    Clausole discrezionali

    4.3.1.

    Il CESE non concorda con la restrizione della clausola ai soli casi di vincoli familiari diversi da quelli contemplati dalla corrispondente definizione, perché ritiene essenziale tener conto del fatto che in taluni Stati membri possano verificarsi problemi non solo quantitativi, in relazione al numero di richiedenti protezione internazionale, ma anche qualitativi, in relazione all’efficace applicazione della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, per quanto riguarda l’accesso alla procedura di asilo per i richiedenti protezione internazionale, le informazioni e la consulenza, le garanzie procedurali e le procedure speciali per le persone in stato di necessità. Inoltre la rifusione della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, contiene norme comuni al fine di garantire ai richiedenti protezione internazionale condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

    4.3.2.

    Possono verificarsi situazioni in cui uno Stato membro non sia in grado di garantire le disposizioni contenute in tali direttive, pertanto è necessario mantenere la formulazione del regolamento Dublino III per quanto riguarda la decisione di uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale che gli sia stata presentata, anche se tale esame non è di sua competenza.

    4.3.3.

    Occorre inoltre tener conto del fatto che molti richiedenti protezione internazionale soffrono di malattie gravi e/o di disabilità importanti, e non hanno legami familiari in alcuno Stato membro: tuttavia, a causa di circostanze particolari, non sono in condizioni, per motivi sanitari, di essere trasferiti nello Stato membro competente, cosa che istituisce una loro relazione di dipendenza con lo Stato membro in cui hanno presentato domanda di protezione internazionale. È necessario includere tali casi nella nuova formulazione delle clausole discrezionali proposta.

    4.3.4.

    È essenziale mantenere l’assunzione di competenza per motivi umanitari o culturali, al fine di garantire assistenza ai richiedenti protezione internazionale che si trovino in situazioni di particolare vulnerabilità secondo le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, nonché ai fini di un trattamento differenziato in funzione della valutazione delle loro circostanze specifiche.

    4.4.    Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale

    4.4.1.

    La valutazione dell’ammissibilità eseguita senza accertamento previo della presenza di familiari in un altro Stato membro o delle esigenze dei minori, ove si traduca nella decisione di respingere la domanda di protezione internazionale, può essere in conflitto con il diritto alla vita familiare quale riconosciuto dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    4.4.2.

    L’automaticità nell’applicazione dei concetti di paese terzo sicuro, primo paese di asilo, paese di origine sicuro e del concetto giuridico di rischio per la sicurezza può portare a situazioni di discriminazione in funzione della nazionalità o delle rotte di fuga. Inoltre, in caso di paese di origine sicuro e di pericolo per la sicurezza, l’articolo 3.3 stabilisce che si applichi una procedura accelerata. Tale iter accelerato non può in alcun caso pregiudicare le garanzie procedurali a causa della brevità dei termini, né può portare a una valutazione non individuale di queste domande di protezione internazionale, vietata dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/32/UE.

    4.4.3.

    L’articolo 33 della proposta non migliora in alcun modo la trasmissione tra Stati membri delle informazioni sui casi di vulnerabilità, sulle situazioni sanitarie e su altre caratteristiche specifiche dei richiedenti asilo in procinto di essere trasferiti, malgrado si tratti di uno dei principali punti deboli individuati nell’applicazione pratica del sistema di Dublino.

    4.4.4.

    La disposizione relativa alla cessazione della competenza nel caso in cui il richiedente si allontani volontariamente dall’UE per più di tre mesi o sia stato espulso può dar luogo a situazioni in cui non sono tenuti in considerazione i legami familiari costituiti nel paese d’origine dopo una prima domanda di protezione internazionale nell’UE oppure non sono garantite, al momento della seconda richiesta, le condizioni di accoglienza e le procedure nello Stato membro competente che erano invece soddisfatte al momento della presentazione della prima domanda.

    4.5.    Garanzie procedurali

    4.5.1.

    Per quanto riguarda il diritto all’informazione, la disposizione sulla messa a disposizione delle informazioni per mezzo di un opuscolo informativo non tiene conto del fatto che nella maggior parte degli Stati membri tale opuscolo contiene solo informazioni di carattere generale, in una lingua che i richiedenti comprendono poco o per nulla. Le informazioni devono sempre essere fornite durante il colloquio.

    4.5.2.

    Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, si ritiene che, onde evitare di limitare l’accesso a un’effettiva tutela giuridica, tale ricorso non dovrebbe essere limitato ai soli tre casi contemplati:

    rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro competente a causa di carenze nel sistema di asilo;

    decisioni di trasferimento basate sui criteri relativi ai minori (articolo 10), ai legami familiari (artt. 11, 12 e 13) e alle persone a carico (articolo 18).

    decisioni di assumere la competenza dell’esame (senza trasferimento), qualora non siano stati applicati criteri relativi ai legami familiari.

    4.5.3.

    Per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e la possibilità di trattenimento dei richiedenti sottoposti a procedimento di determinazione dello Stato competente, la limitazione della durata del trattenimento (due settimane) non aggiunge nulla di nuovo in riferimento a quali siano i casi eccezionali in cui si debba disporre il trattenimento. Data la divergenza tra le pratiche nazionali, constatata dalla stessa Commissione, è opportuno stabilire norme chiare e precise circa il carattere eccezionale del trattenimento e la valutazione della necessità e della proporzionalità della misura.

    4.6.    Meccanismo correttivo di assegnazione

    4.6.1.

    Il ricorso a un criterio con una soglia così elevata, il 150 % della capacità dello Stato membro interessato, può compromettere le condizioni di accoglienza e procedurali cui fanno fronte i richiedenti protezione internazionale già presenti nello Stato in cui il suddetto numero sia raggiunto. Se, in base ai criteri, è stata prevista una capacità di accoglienza, sembra logico attivare questo meccanismo non appena si superi tale capacità, anziché attendere che sia raggiunta la soglia del 150 %. Inoltre, il meccanismo di assegnazione per essere efficace dovrebbe essere applicato a tutte le persone che hanno diritto di presentare domanda di asilo, indipendentemente dal paese di origine.

    4.6.2.

    Il meccanismo si applica prima della determinazione dello Stato membro competente, alla quale provvede successivamente lo Stato membro cui sono stati assegnati i richiedenti. Ciò implica che, dopo essere stato trasferito dallo Stato membro beneficiario nello Stato membro di assegnazione, il richiedente protezione internazionale possa essere di nuovo trasferito in un terzo Stato membro, in cui si trovino i suoi familiari, il che si traduce in una mancanza di efficacia del sistema e in un ulteriore ritardo nell’accesso alla procedura per la determinazione dello status di protezione internazionale.

    4.6.3.

    Essendo automatico, poi, questo meccanismo non tiene conto delle circostanze individuali dei richiedenti protezione internazionale, né delle esigenze speciali, come le situazioni di vulnerabilità, che possono sconsigliare il trasferimento nello Stato membro di assegnazione.

    4.6.4.

    Il meccanismo correttivo non tiene conto dei richiedenti protezione internazionale arrivati prima dell’entrata in vigore della riforma e sono esclusi dall’assegnazione i richiedenti che non erano stati ammessi precedentemente all’applicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente a norma dell’articolo 3, come pure i richiedenti arrivati nello Stato membro in questione prima del raggiungimento della soglia del 150 % della capacità di accoglienza. Tutto ciò rischia di snaturare l’obiettivo finale di questo meccanismo e ha un effetto molto limitato sulla ripartizione delle competenze per l’esame delle domande e sull’accoglienza.

    4.6.5.

    Il fatto che gli Stati membri possano chiamarsi fuori dal meccanismo correttivo versando un importo per ciascun richiedente protezione internazionale che non viene trasferito nel suo territorio può portare a situazioni discriminatorie, poiché gli Stati membri potrebbero scegliere sulla base della religione, dell’etnia o della nazionalità quali richiedenti ammettere sul loro territorio e quali respingere.

    4.7.    Sistema Eurodac

    Qualsiasi considerazione relativa all’adeguamento del regolamento deve giustificare la necessità e la proporzionalità delle misure adottate alla luce della sensibilità dei dati inclusi, in particolare per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale e la riservatezza della procedura.

    4.8.    Mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

    Il CESE condivide le proposte avanzate, dato che sin dall’avvio dell’EASO le aspettative sono state deluse. Ritiene necessario rafforzare e sviluppare, nella nuova proposta, il ruolo dell’attuale forum per la consultazione delle organizzazioni, le cui capacità sono in pratica molto ridotte. La futura Agenzia dovrebbe disporre delle informazioni provenienti da tali organizzazioni e del lavoro che esse svolgono in ciascuno degli Stati membri per monitorare la corretta applicazione del sistema europeo comune di asilo e la sua attuazione.

    Bruxelles, 19 ottobre 2016

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    Top