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Document 52015AE2961

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento» [COM(2015) 302 final]

GU C 71 del 24.2.2016, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 71/42


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento»

[COM(2015) 302 final]

(2016/C 071/07)

Relatore:

Petru Sorin DANDEA

Correlatore:

Paulo BARROS VALE

La Commissione europea, in data 6 luglio 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento

[COM(2015) 302 final].

La sezione specializzata «Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 novembre 2015.

Alla sua 512a sessione plenaria, dei giorni 9 e 10 dicembre 2015 (seduta del 9 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 169 voti favorevoli, 15 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

In questi ultimi anni la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva ha costituito una delle preoccupazioni principali non solo degli Stati membri, ma anche della Commissione europea. Il piano d’azione per l’attuazione di un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficace che è stato presentato dalla Commissione europea rappresenta un passo importante lungo il cammino diretto a ridurre la portata di questo fenomeno negativo. Il CESE accoglie favorevolmente la presentazione del piano ed esprime il proprio sostegno alla Commissione nella lotta a questo fenomeno che erode le basi fiscali degli Stati membri e incoraggia la concorrenza sleale.

1.2.

Come è stato già indicato (1), il CESE si dichiara d’accordo con l’introduzione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) che sia obbligatoria per le imprese con attività transnazionali. Se la CCCTB fosse facoltativa, la sua adozione perderebbe di efficacia perché le imprese che praticano il trasferimento degli utili per ridurre le tasse da pagare rifiuterebbero di applicare la CCCTB.

1.3.

Il CESE raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di prendere in considerazione per il futuro di assoggettare tutte le imprese alla CCCTB, per evitare di dover operare con due regimi fiscali differenti. Prima di estendere il sistema della CCCTB a tutte le imprese occorre effettuare una valutazione d’impatto approfondita, in particolare per quanto riguarda gli effetti di questo sistema sulle microimprese e sulle piccole imprese attive a livello locale.

1.4.

Il CESE raccomanda che la Commissione, al momento di elaborare il progetto di direttiva, presti attenzione alla chiarezza delle definizioni e ai concetti che dovrebbero disciplinare la base comune. Dalla chiarezza di queste definizioni dipendono la qualità del processo di recepimento e la prevenzione di divergenze rilevanti tra gli Stati membri, che potrebbero ridurre in modo significativo l’efficacia dell’atto normativo.

1.5.

Il CESE ritiene che il meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite, che la Commissione intende applicare fino all’adozione del regime di consolidamento, non debba pregiudicare il diritto di uno Stato membro a tassare gli utili derivanti da attività svolte sul suo territorio.

1.6.

Il CESE accoglie favorevolmente l’elenco, che la Commissione ha pubblicato nell’allegato della comunicazione in esame, delle giurisdizioni che non collaborano in campo fiscale. Il Comitato ricorda la proposta formulata in pareri precedenti, secondo cui i regolamenti dell’UE dovrebbero prevedere sanzioni per le imprese che continueranno a condurre le loro attività attraverso i paradisi fiscali, evitando in questo modo di pagare le tasse conformemente al regime fiscale dello Stato membro in cui operano.

1.7.

Il CESE raccomanda che, dopo l’adozione della direttiva CCCTB e l’introduzione del meccanismo di consolidamento, la Commissione conduca una valutazione d’impatto delle nuove norme. Se da tale valutazione emergerà che il trasferimento degli utili verso gli Stati membri con aliquote fiscali più basse non è diminuito, il CESE propone di adottare adeguate misure complementari.

1.8.

Il CESE raccomanda alla Commissione, nel quadro della procedura di revisione del mandato della Piattaforma per la buona governance fiscale, di prendere in considerazione la possibilità che entrino a farne parte anche dei rappresentanti delle parti sociali europee. Questi possono apportare un contributo importante alle attività della piattaforma.

2.   La proposta della Commissione

2.1.

Il 17 giugno 2015 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (2) in cui delinea un piano d’azione per l’attuazione di un sistema di tassazione delle imprese nell’Unione europea che sia equo ed efficace. Il piano d’azione fa seguito al pacchetto sulla trasparenza fiscale presentato dalla Commissione europea nel mese di marzo, che conteneva anche una proposta di direttiva sullo scambio obbligatorio automatico di informazioni in materia di ruling fiscali preventivi.

2.2.

Il piano prevede quattro obiettivi che favoriscono un nuovo approccio in materia di tassazione delle imprese nell’UE, ossia: ristabilire il legame tra la tassazione e il luogo in cui si svolge l’attività economica, garantire che gli Stati membri possano valutare correttamente l’attività delle imprese, creare un contesto fiscale per le imprese che sia competitivo e favorevole alla crescita economica nell’UE, nonché proteggere il mercato unico e garantire un approccio forte dell’UE in rapporto alle questioni esterne legate alla tassazione degli utili, comprese le misure per l’attuazione del progetto BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili) dell’OCSE.

2.3.

Il piano d’azione presenta una serie di misure volte ad agevolare il conseguimento degli obiettivi. Tali misure sono: la base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB), la garanzia di un’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono prodotti, misure supplementari per il miglioramento del contesto fiscale delle imprese, una trasparenza fiscale maggiore e gli strumenti di coordinamento dell’UE in materia fiscale.

2.4.

La Commissione intende affrontare anche la questione delle agevolazioni fiscali concesse dagli Stati membri per i brevetti, e punta sia a evitare che questi regimi fiscali particolarmente favorevoli creino distorsioni nel mercato interno che a fornire orientamenti agli Stati membri in merito al nuovo approccio. La Commissione, nella misura in cui constata che gli Stati membri non applicano in maniera coerente il nuovo approccio, elaborerà misure legislative vincolanti.

2.5.

La Commissione continua a collaborare con altri partner internazionali e sottolinea l’importanza di attuare il piano d’azione BEPS dell’OCSE, che dovrebbe creare condizioni di concorrenza eque per la tassazione delle imprese multinazionali, anche nei paesi in via di sviluppo.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Con questo piano la Commissione intende combattere il fenomeno negativo del trasferimento degli utili, a cui viene dato impulso dalle imprese con attività transnazionali che trasferiscono gli utili in Stati o in giurisdizioni con aliquote fiscali molto basse o inesistenti, erodendo le basi imponibili degli Stati membri; questi sono così spinti ad aumentare altre tasse o imposte, con la conseguenza di far lievitare l’onere fiscale sui contribuenti onesti, siano essi persone fisiche oppure piccole e medie imprese. Il CESE ha accolto con favore la presentazione del piano d’azione ed esprime il proprio sostegno alla Commissione nella lotta a questo fenomeno.

3.2.

La proposta principale formulata dalla Commissione in questo piano è la CCCTB obbligatoria. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 2011 proponeva che la CCCTB fosse facoltativa. All’epoca, il CESE aveva presentato un parere contenente una serie di proposte sostanziali sulla CCCTB (3) che sostiene tutt’oggi.

3.3.

La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della CCCTB sia necessaria, dato che imprese transnazionali che praticano la pianificazione fiscale aggressiva eviteranno di essere assoggettate alla CCCTB, se questa sarà facoltativa. Il CESE si dichiara d’accordo sulla necessità del carattere obbligatorio e raccomanda alla Commissione di valutare la possibilità che la CCCTB sia in futuro applicata a tutte le imprese, evitando in questo modo che gli Stati membri debbano usare due basi imponibili diverse.

3.4.

Alla luce delle consultazioni con gli Stati membri, la Commissione propone che, all’inizio, si punti all’introduzione della base comune, lasciando il consolidamento per una fase successiva. Tenuto conto che la pianificazione fiscale aggressiva influisce pesantemente sulla concorrenza nel mercato unico e porta a una perdita di entrate considerevole per gli Stati membri, il CESE raccomanda di accelerare il calendario di attuazione.

3.5.

La proposta di direttiva dovrebbe essere presentata l’anno prossimo. Il CESE raccomanda che la Commissione, al momento di elaborare il progetto, presti attenzione alla chiarezza delle definizioni e ai concetti che dovrebbero disciplinare la base comune. Dalla chiarezza di queste definizioni dipendono la qualità del processo di recepimento e la prevenzione di divergenze rilevanti tra gli Stati membri, che potrebbero ridurre in modo significativo l’efficacia dell’atto normativo.

3.6.

La Commissione propone che il progetto di direttiva contempli un meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite, fino all’introduzione del consolidamento in una fase successiva. Dato che il consolidamento rappresenta il principale beneficio economico della base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB), sarebbe stato preferibile introdurlo sin dall’inizio. Tenendo però conto delle difficoltà connesse al raggiungimento di un accordo politico su questo tema, il CESE si dichiara d’accordo con il meccanismo proposto. Viste le richieste formulate dal Parlamento europeo — ma anche dagli Stati membri — affinché gli utili siano tassati nel luogo in cui sono prodotti, il CESE ritiene che tale meccanismo non debba indebitamente pregiudicare il diritto di uno Stato membro a tassare gli utili derivanti da attività svolte sul suo territorio.

3.7.

Le analisi della Commissione indicano che vi sono situazioni in cui le imprese con attività transnazionale trasferiscono gli utili verso gli Stati membri con un’aliquota fiscale più bassa. Questo fenomeno è alimentato dalle disposizioni dell’attuale normativa societaria (4). Secondo il CESE, se anche dopo l’introduzione del consolidamento le imprese continueranno a seguire questa pratica a livello del mercato unico, allora dovranno essere adottate le appropriate misure giuridiche supplementari.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

La pianificazione fiscale aggressiva perseguita dalle imprese con attività transfrontaliere provoca ogni anno perdite di gettito pari a centinaia di miliardi per i bilanci degli Stati membri. Il CESE è d’accordo nell’attuare la CCCTB, e ritiene che questa debba diventare una norma generale in materia di tassazione degli utili nell’UE. Questo porterebbe a una semplificazione del regime fiscale per le imprese, ed eliminerebbe la situazione in cui gli Stati membri dovrebbero applicare la CCCTB per le imprese con attività transnazionali e un regime diverso per le altre imprese.

4.2.

Il CESE raccomanda che, dopo l’adozione della direttiva CCCTB e l’introduzione del meccanismo di consolidamento, la Commissione conduca una valutazione d’impatto delle nuove norme. Se da tale valutazione emergerà che il trasferimento degli utili verso gli Stati membri con aliquote fiscali più basse non è diminuito, il CESE propone di adottare misure giuridiche aggiuntive adeguate atte a scoraggiare le imprese con attività transnazionali dal praticare ancora il trasferimento degli utili verso gli Stati membri con aliquote d’imposta più basse.

4.3.

La Commissione propone una migliore regolamentazione del concetto di «stabilimento permanente» dell’impresa. Il CESE ritiene che soltanto la tassazione degli utili derivanti dall’attività svolta sul territorio dello Stato membro considerato possa eliminare la possibilità che, in talune situazioni, le imprese evitino con artifizi una presenza imponibile. L’approvazione del piano BEPS dell’OCSE potrebbe ridurre in modo significativo le situazioni in cui le imprese possono evitare il pagamento dell’imposta sugli utili societari sfruttando le disposizioni dell’attuale legislazione dell’UE.

4.4.

Il consolidamento è l’operazione attraverso la quale è possibile sommare gli utili (o sottrarre le perdite) che un’impresa ha realizzato in tutto il territorio dell’UE. Il CESE riconosce che, quando sarà adottato, il consolidamento rappresenterà l’elemento principale della CCCTB nella lotta contro i prezzi di trasferimento, ossia quelle operazioni complesse di cui le imprese con attività transnazionali sul territorio dell’UE si servono per ridurre le tasse da pagare. Il CESE raccomanda tuttavia alla Commissione di badare a tutelare il diritto degli Stati membri a tassare gli utili derivanti da attività svolte sul loro territorio.

4.5.

La comunicazione della Commissione comprende un allegato contenente un elenco degli Stati e dei territori che non collaborano in campo fiscale. Il CESE ritiene che questo sia solo un primo passo nella lotta contro le giurisdizioni fiscali non collaborative, note con la denominazione generica di paradisi fiscali. Il CESE ricorda la proposta formulata in pareri precedenti (5), secondo cui i regolamenti dell’UE dovrebbero prevedere sanzioni per le imprese che continueranno a condurre le loro attività attraverso i paradisi fiscali, evitando in questo modo di pagare le tasse conformemente al regime fiscale dello Stato membro o degli Stati membri in cui operano.

4.6.

La Commissione riconosce il ruolo importante svolto dai gruppi che hanno assicurato la loro collaborazione con gli Stati membri in materia fiscale. È in particolare il caso del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e della Piattaforma per la buona governance fiscale. Il CESE raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di valutare la possibilità che le disposizioni del codice di condotta entrino a far parte della legislazione europea, diventando quindi vincolanti.

4.7.

Il CESE raccomanda alla Commissione, nel quadro della procedura di revisione del mandato della Piattaforma per la buona governance fiscale, di prendere in considerazione, oltre alla proroga del mandato al di là del 2016, la possibilità che entrino a farne parte dei rappresentanti delle parti sociali europee. Questi possono apportare un contributo importante alle attività della piattaforma.

4.8.

Il CESE raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di proseguire nella semplificazione e armonizzazione del quadro giuridico esistente a livello non solo europeo ma anche nazionale. Ne risulterebbe uno stimolo agli investimenti a livello europeo che getterebbe le basi per una crescita sostenibile e offrirebbe la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Bruxelles, 9 dicembre 2015.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Parere del CESE sul tema Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta (GU C 10 del 15.1.2008, pag. 113) e parere del CESE sul tema Creazione di una base imponibile comune e consolidata per le società nell’UE (GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 48).

(2)  Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento COM(2015) 302 final

(3)  Base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB), (GU C 24 del 28.1.2012, pag. 63).

(4)  Direttiva sulle società madri e figlie (Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011), e direttiva sugli interessi e canoni (Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003).

(5)  Parere del CESE sul tema La lotta alla frode e all’evasione fiscali, (GU C 198 del 10.7.2013, pag. 34); parere d’iniziativa del CESE sul tema Un’UEM democratica e sociale grazie al metodo comunitario, (GU C 13 del 15.1.2016, pag. 33).


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