This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0698
Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION On the position to be adopted on behalf of the Union and the European Atomic Energy Community in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Association Council and of the Association Committee, to the establishment of two Sub-Committees, and to the delegation of certain powers by the Association Council to the Association Committee in Trade configuration
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
/* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" /* COM/2014/0698 final - 2014/0331 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA La proposta
allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la posizione
dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica da adottare in sede
di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione
("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina, in merito all'adozione del
regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di
associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati
poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". I negoziati su
questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e l'Ucraina sono stati
avviati nel marzo 2007. Nel febbraio 2008, successivamente alla decisione
relativa all'adesione dell'Ucraina all'OMC, l'UE e l'Ucraina hanno avviato
negoziati su una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che
costituisce un elemento fondamentale dell'accordo di associazione. L'accordo di
associazione è l'accordo più avanzato di questo tipo mai negoziato dall'UE, in
particolare per quanto riguarda l'integrazione commerciale ed economica, e va
ben al di là di una semplice apertura del mercato. Lo scopo è accelerare
l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra l'Ucraina e l'UE
nonché promuovere la progressiva integrazione economica dell'Ucraina con il
mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante
l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito. Il 23 giugno
2014 il Consiglio ha adottato la decisione[1]
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea
dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di
alcune disposizioni dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa
alla zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l'Ucraina, dall'altra. I capitoli politici dell'accordo erano già stati firmati
il 21 marzo 2014[2].
Successivamente, l'accordo è stato firmato a Bruxelles venerdì 27 giugno 2014 a
margine del Consiglio europeo. L'Ucraina ha
ratificato l'accordo in settembre e scambiato le notifiche al riguardo con l'UE
durante lo stesso mese, quindi l'applicazione provvisoria può iniziare il 1º
novembre 2014. Tuttavia, in seguito a consultazioni con la Parte ucraina e nel
contesto più ampio delle iniziative globali per l'attuazione del processo di
pace in Ucraina, si è convenuto di posporre fino al 31 dicembre
2015 l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali
dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina,
dall'altra ("l'accordo di associazione") (titolo IV), e al tempo
stesso di continuare l'applicazione delle misure commerciali autonome
dell'Unione a favore dell'Ucraina. L'applicazione
provvisoria delle disposizioni pertinenti dei titoli III, IV, V, VI e VII
dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli,
avverrà in fasi diverse. Per quanto riguarda i titoli III, V, VI e VII, nonché
i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo
di associazione è stata effettuata alla fine di settembre, unitamente alla
notifica delle disposizioni di cui all'articolo 4 della decisione
2014/295/UE del Consiglio. Per quanto riguarda il titolo IV, nonché i relativi
allegati e protocolli, la notifica è stata effettuata in modo che
l'applicazione provvisoria possa prendere effetto il 1º gennaio 2016,
successivamente ad una nuova notifica a norma dell'articolo 486
dell'accordo di associazione. L'applicazione
provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici
reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e dell'Ucraina
di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per
accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima
della conclusione dell'accordo stesso. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Il titolo VII
dell'accordo con l'Ucraina definisce il quadro istituzionale necessario per il
corretto funzionamento e per l'attuazione dell'accordo. L'accordo istituisce un
Consiglio di associazione (articolo 461, paragrafo 1) a livello
ministeriale, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo
sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Per preparare le
riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attuare, se del caso,
le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicurare la
continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento
dell'accordo è istituito anche un comitato di associazione (a norma
dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo). Il Consiglio di
associazione e il comitato di associazione possono decidere di istituire altri
sottocomitati o organi che possano assisterli nell'esercizio delle loro
funzioni, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.
Il Consiglio di associazione ha inoltre il potere di
modificare o aggiornare gli allegati dell'accordo (articolo 463,
paragrafo 3, dell'accordo). Può delegare i suoi poteri, compreso il potere
di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione
(articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo). Il comitato di
associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le
questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo
(articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo). La parte dell'accordo relativa alla
zona di libero scambio globale e approfondito prevede l'istituzione di
sottocomitati specifici per le misure sanitarie e fitosanitarie, in ambito
doganale, per le indicazioni geografiche nonché per il commercio e lo sviluppo
sostenibile, chiamati ad assistere il comitato di associazione nell'esercizio
delle sue funzioni. Sono previsti
anche forum per la cooperazione a livello parlamentare e di società civile. Al
fine di assicurare l'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo
relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, in particolare per
quanto riguarda gli aggiornamenti o la modifica di vari allegati dell'accordo
attinenti al commercio, si propone che il Consiglio di associazione deleghi
tali poteri al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". Tale delega assicurerà il collegamento necessario tra le
discussioni tecniche in seno a tale comitato sull'attuazione degli impegni
attinenti al commercio, compresi quelli riguardanti il ravvicinamento all'acquis
dell'UE da parte dell'Ucraina, e creerà le condizioni per dare un seguito
tempestivo a tali discussioni. Nell'intento di
completare il quadro istituzionale e di consentire discussioni a livello di
esperti nei settori chiave che rientrano nell'ambito dell'applicazione
provvisoria dell'accordo, si suggerisce di istituire due sottocomitati,
denominati come segue: 1) sottocomitato
in materia di giustizia, libertà e sicurezza; 2) sottocomitato
per la cooperazione economica e in altri settori. Lo scopo dei
sottocomitati è concentrarsi sugli argomenti ove si attendono risultati
concreti piuttosto che affrontare obbligatoriamente lo stesso programma di
argomenti anno dopo anno. In una fase
successiva potranno essere istituiti ulteriori sottocomitati, previo accordo
delle Parti. L'accordo di
associazione prevede varie possibilità di cooperazione settoriale,
concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica
e sulla crescita, sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28
ambiti, tra cui: giustizia, energia, trasporti, statistiche, protezione e
promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e
delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali,
cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma della
pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione
culturale. In tutti questi
ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente
esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il
dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale
per i capi relativi alla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento
progressivo all'acquis dell'UE, figurante negli allegati dell'accordo.
L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento,
da parte dell'Ucraina, a parti selezionate dell'acquis dell'UE e per la
relativa attuazione, a cui sarà improntato anche il programma di riforme
interne e di modernizzazione dell'Ucraina. I "dialoghi
regolari", frequentemente citati nell'accordo, possono riguardare tutti i
summenzionati settori di intervento. Il secondo sottocomitato può quindi riunirsi
in formazioni diverse in funzione delle necessità. La presente proposta si basa
sull'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi di partenariato e
cooperazione con l'Ucraina e mira a razionalizzare il funzionamento della
struttura dei sottocomitati nel quadro dell'accordo di associazione. L'UE
e l'Ucraina si sono impegnate ad applicare l'accordo in modo rapido ed
efficace. La presente proposta è pertanto intesa a garantire che il quadro
istituzionale dell'accordo diventi operativo il prima possibile. Al fine di
agevolare quanto sopra sarà essenziale procedere rapidamente con il processo di
adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione, del comitato di
associazione e dei sottocomitati, in modo che essi possano iniziare presto ad
operare. Si prevede di convocare la prima riunione del Consiglio di
associazione con l'Ucraina al più presto dopo l'inizio dell'applicazione
provvisoria, se possibile entro la fine dell'anno. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione dell'Unione da adottare in sede di
Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e
l'Ucraina è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 218, paragrafo 9. Per quanto riguarda EURATOM, la
base giuridica che autorizza la posizione da adottare in sede di Consiglio di
associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina è il
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in
particolare l'articolo 101. Alla luce del summenzionato esito dei negoziati, in base
all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, e all'articolo 101 del trattato
EURATOM, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione di
autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dalla Comunità
europea dell'energia atomica in sede del primo Consiglio di associazione
UE-Ucraina in relazione: -
al
regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di
associazione, –
all'istituzione di due sottocomitati, e –
alla delega di determinati poteri da parte del
Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio
di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e
la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del
Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di
due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di
associazione al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218,
paragrafo 9, vista la
proposta della Commissione, considerando
quanto segue: (1)
L'articolo 486 dell'accordo di associazione
("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede
l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo. (2)
L'articolo 4 delle decisioni del Consiglio del
17 marzo 2014[3]
e del 23 giugno 2014[4]
relative alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo specifica
alcune disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria. (3)
A norma dell'articolo 462, paragrafo 2,
dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento
interno. (4)
L'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo
dispone che un comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione
nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 465, paragrafo 1,
prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento
interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione. (5)
L'articolo 462, paragrafo 3, dell'accordo
stabilisce che il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un
rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina. (6)
L'articolo 466, paragrafo 2, stabilisce che il
Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o
organi relativi a settori specifici necessari ai fini dell'attuazione
dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni. (7)
Il Consiglio di associazione è responsabile della
vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Il
Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di
adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. È opportuno che, a
norma dell'articolo 463, paragrafo 3 e dell'articolo 465, paragrafo 2
dell'accordo, il Consiglio di associazione deleghi al comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465,
paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli
allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D), 3,
5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), nella misura in cui
tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o
alla modifica degli allegati di tale accordo. (8)
Al fine di garantire l'efficace attuazione
dell'accordo è necessario adottare quanto prima il regolamento interno, anche
mediante procedura scritta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in
sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 464 dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e
i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stabilita in
relazione: – all'adozione
del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di
associazione, – all'istituzione
di sottocomitati e all'adozione del loro regolamento interno, e – alla
delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" secondo quanto
previsto nei progetti di decisione del Consiglio di associazione allegati alla
presente decisione. 2. I rappresentanti dell'Unione in sede
di Consiglio di associazione possono concordare modifiche minori di carattere
tecnico dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Il Consiglio di associazione è
presieduto, per l'Unione, dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza. Articolo
3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Per
la Commissione
Il presidente Il
presidente [1] GU
L 278 del 15.9.2014, pagg. 1-8. [2] GU L 161 del 29.5.2014,
pag. 1. [3] GU L 161 del 29.5.2014,
pag. 1. [4] GU L 278 del 15.9.2014,
pagg. 1-8. ALLEGATO 1
DECISIONE N. 1/2014 DEL
CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
del … 2014
che adotta il suo regolamento
interno e quello del comitato di associazione
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), in particolare l'articolo 462, considerando quanto segue: 1) A norma dell'articolo 486
dell'accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal
1° novembre 2014. 2) L'articolo 462, paragrafo 2,
dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione adotta il proprio
regolamento interno. 3) L'articolo 464,
paragrafo 1, dell'accordo dispone che un comitato di associazione assiste
il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre
l'articolo 465, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione
stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del
comitato di associazione, DECIDE: Articolo
unico Sono adottati il regolamento interno del
Consiglio di associazione e quello del comitato di associazione che figurano,
rispettivamente, nelle appendici A e B. Fatto a … il || Per il Consiglio di associazione Il presidente APPENDICE
A Regolamento
interno del Consiglio di associazione UE-Ucraina Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il Consiglio di associazione, istituito a norma
dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito
"l'accordo") esercita le proprie funzioni come indicato agli
articoli 461 e 463 dell'accordo ed è responsabile dell'applicazione generale
dell'accordo, nonché delle altre questioni bilaterali, multilaterali o
internazionali di comune interesse. 2. Come previsto all'articolo 5, paragrafo 1,
dell'accordo, le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a
livello di vertice. 2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2,
dell'accordo, a livello ministeriale il dialogo politico si svolge, di comune
accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460
dell'accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle
Parti a livello di ministri degli esteri. 3. Come stabilito dall'articolo 462,
paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è composto da
membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una
parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. La composizione del
Consiglio di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare
in una data riunione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello
ministeriale. 4. Come stabilito dall'articolo 463, paragrafo 1,
dell'accordo, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo il
Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le
Parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione
delle sue decisioni, se necessario anche conferendo ad organi specifici,
istituiti in forza di tale accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio
di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le sue
decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine
delle rispettive procedure interne di adozione. Il Consiglio di associazione
può delegare i propri poteri al comitato di associazione. 5. Le Parti di cui al presente regolamento interno sono
quelle definite all'articolo 482 dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le Parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il primo periodo
decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina
il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una
volta l'anno e, previo mutuo consenso, quando le circostanze lo richiedono.
Salvo diversamente concordato dalle Parti, il Consiglio di associazione si
riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. 2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di
associazione è concordata dalle Parti. 3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono
convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa
con il presidente del Consiglio di associazione, almeno 30 giorni prima della
data della riunione. Articolo 4 Rappresentanza 1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi
rappresentare se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere
rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del suo
rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato. 2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di
associazione esercita tutti i diritti del membro titolare. Articolo 5 Delegazioni 1. I membri del Consiglio di associazione possono
essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è
informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della
delegazione di ciascuna Parte. 2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso
delle Parti, invitare rappresentanti di altri organi delle Parti o esperti
indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di
osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le Parti
concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono
partecipare alle riunioni. Articolo 6 Segretariato Un funzionario del Segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono
congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione. Articolo 7 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di
associazione è inviata al segretario dell'Unione o dell'Ucraina, che a sua
volta informerà il segretario dell'altra Parte. 2. I due segretari assicurano la trasmissione della
corrispondenza al presidente e, se del caso, la diffusione ai membri del
Consiglio di associazione. 3. La corrispondenza oggetto di diffusione è inviata,
se del caso, al Segretariato generale della Commissione europea, al Servizio
europeo per l'azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri
presso l'Unione europea e al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione
europea, nonché alla missione dell'Ucraina presso l'Unione europea. 4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di
associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari a nome del
presidente del Consiglio di associazione. Tali comunicazioni vengono
distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo
quanto previsto al paragrafo 3. Articolo 8 Riservatezza Salvo
decisione contraria adottata dalle Parti, le riunioni del Consiglio di
associazione non sono pubbliche. Se una Parte comunica al Consiglio di associazione
informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come
tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine
del giorno provvisorio, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di
associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno
almeno 15 giorni di calendario prima della riunione. L'ordine del
giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una
domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni di calendario
prima dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti all'ordine del
giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati
trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno. 2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del
giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle Parti possono
essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del
giorno provvisorio. 3. Il presidente, previa consultazione delle Parti, può
abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di
un caso specifico. Articolo 10 Verbali 1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto
congiuntamente dai due segretari. 2. Di norma il verbale specifica, per ciascun punto
all'ordine del giorno: a) la
documentazione presentata al Consiglio di associazione, b) le
dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del
Consiglio di associazione, e c) le
questioni concordate dalle Parti quali, tra l'altro, le decisioni adottate, le
dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni. 3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di
associazione per approvazione. Il Consiglio di associazione approva il verbale
alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere
approvato per iscritto. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il Consiglio di associazione adotta le decisioni e
le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive
procedure interne. 2. Il Consiglio di associazione può anche adottare
decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo
consenso delle Parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in
forma scritta dal presidente del Consiglio di associazione ai membri del
Consiglio a norma dell'articolo 7 del regolamento interno, con un termine
di almeno 21 giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a
comunicare le eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il
presidente, previa consultazione delle Parti, può abbreviare il termine
precedentemente indicato in funzione delle esigenze di un caso specifico. 3. Gli atti del Consiglio di associazione previsti
dall'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo recano rispettivamente il titolo
di "decisione" o di "raccomandazione", seguito da un numero
d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni
e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente
e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono
trasmesse a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente
regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle
decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle
rispettive pubblicazioni ufficiali. 4. Ogni decisione entra in vigore alla data della sua
adozione, salvo altrimenti previsto dalla decisione stessa. Articolo 12 Lingue 1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono
le lingue ufficiali delle Parti. 2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di
associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali
lingue. Articolo 13 Spese 1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese
sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione,
sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno
sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese relative all'interpretazione durante le
riunioni, alla traduzione e alla riproduzione di documenti sono a carico
dell'Unione europea. Nel caso in cui l'Ucraina richieda l'interpretazione o la
traduzione da e in lingue diverse da quelle previste all'articolo 12 del
presente regolamento interno, le relative spese sono sostenute dall'Ucraina. 3. Altre
spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della
Parte ospitante. Articolo 14 Comitato
di associazione 1. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 1,
dell'accordo il comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione
nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di associazione è composto da
rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari. 2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le
deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni
del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del
rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esamina
qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione
nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione
dell'accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni o di
raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione. In conformità
all'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di
associazione può conferire al comitato di associazione il potere di prendere
decisioni. 3. Il comitato di associazione prende le decisioni e
formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza
dell'accordo. 4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la
possibilità di una consultazione, o qualora le Parti decidano di comune accordo
di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di
associazione, salvo se altrimenti disposto nell'accordo. La consultazione può
proseguire a livello di Consiglio di associazione con il consenso delle due
Parti. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può
essere modificato conformemente alle disposizioni del precedente
articolo 11. APPENDICE
B Regolamento
interno del comitato di associazione UE-Ucraina e dei sottocomitati Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il comitato di associazione istituito a norma
dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio
delle sue funzioni e svolge i compiti previsti da tale accordo e ad esso
assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 465,
paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio
regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.
2. Il comitato di associazione prepara le riunioni e le
deliberazioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni
del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del
rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di
associazione. Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal
Consiglio di associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso
dell'attuazione giornaliera dell'accordo di associazione. Sottopone al
Consiglio di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni
per la relativa adozione. 3. Come disposto all'articolo 464, paragrafo 2,
dell'accordo, il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle
Parti, di norma a livello di alti funzionari pubblici che dispongono di
competenze relative alle questioni specifiche da affrontare in una data
riunione. 4. A norma dell'articolo 465, paragrafo 4,
dell'accordo il comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", quando svolge i compiti ad esso assegnati dalle
disposizioni del titolo IV dell'accordo, è composto da alti funzionari della
Commissione europea e dell'Ucraina che dispongono di competenze relative agli
scambi e alle questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione
europea, o dell'Ucraina, che dispone di competenze relative agli scambi e alle
questioni commerciali, funge da presidente in conformità del seguente
articolo 2. Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del Servizio
europeo per l'azione esterna. 5. Come disposto dall'articolo 465,
paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione nella formazione
"Commercio" ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti
nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad esso conferita dal
Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che
adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta
le sue decisioni mediante accordo tra le Parti al termine delle rispettive
procedure interne di adozione. 6. Le Parti di cui al presente regolamento interno sono
definite secondo quanto previsto all'articolo 482 dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le Parti si
alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del comitato di
associazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del
Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Fatti salvi altri accordi delle Parti, il comitato
di associazione si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno. Su
richiesta di una delle Parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni
speciali del comitato di associazione. 2. Ciascuna riunione del comitato di associazione è
convocata dalla presidenza dello stesso a una data e in un luogo convenuti
dalle Parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato
del comitato di associazione almeno 28 giorni di calendario prima dell'inizio
della riunione, salvo diverso accordo delle Parti. 3. Il comitato di associazione nella formazione
"Commercio" si riunisce almeno una volta l'anno e quando le
circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ad una
data, in un luogo e con i mezzi convenuti dalle Parti. L'avviso di convocazione
della riunione è inviato dal segretariato del comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" almeno 15 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle Parti. 4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del
comitato di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione
ordinaria del Consiglio di associazione. 5. A titolo di eccezione e previo consenso delle Parti,
le riunioni del comitato di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi
tecnologici concordati, come la videoconferenza. Articolo 4 Delegazioni Prima di ogni
riunione le Parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione
prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione. Articolo 5 Segretariato 1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario
dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di
associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo
disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito
di fiducia reciproca e di cooperazione. 2. Un funzionario della Commissione europea e un
funzionario dell'Ucraina, competenti per gli scambi e le questioni commerciali,
svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio". Articolo
6 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata al comitato di
associazione è inviata al segretario di una delle due Parti, che a sua volta
informerà il segretario dell'altra Parte. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza
indirizzata al comitato di associazione sia trasmessa al presidente del
comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui
all'articolo 7 del presente regolamento interno. 3. La corrispondenza del presidente del comitato di
associazione è inviata alle Parti dal segretariato, a nome del presidente del
comitato di associazione. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come
previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno. Articolo 7 Documenti 1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari. 2. Una Parte trasmette i propri documenti al suo
segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra
Parte. 3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti
ai rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di
corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. 4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti
ai rappresentanti responsabili dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di
corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione
contraria adottata dalle Parti, le riunioni del comitato di associazione non
sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato di associazione informazioni
ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il segretariato del comitato di associazione redige,
in base alle proposte presentate dalle Parti, un ordine del giorno provvisorio
nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come
previsto al successivo articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i
punti per i quali il segretariato del comitato di associazione ha ricevuto da
una Parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei
documenti giustificativi pertinenti, almeno 21 giorni di calendario prima della
data della riunione. 2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai
documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 almeno 15
giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. 3. Il comitato di associazione adotta l'ordine del
giorno all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle Parti possono
essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del
giorno provvisorio. 4. Il presidente della riunione del comitato di
associazione, previo consenso dell'altra Parte, può invitare su base ad hoc rappresentanti
di altri organi delle Parti o esperti indipendenti in determinati settori a
partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le
Parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni
in materia di riservatezza. 5. Il presidente della riunione del comitato di
associazione, previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini
indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso
specifico. Articolo 10 Verbali
e conclusioni operative 1. Il
progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due
segretari. 2. Di
norma il verbale specifica, per ciascun punto all'ordine del giorno: a) l'elenco dei
partecipanti alla riunione, l'elenco dei funzionari che li accompagnavano e
l'elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla
riunione, b) la documentazione presentata al comitato
di associazione, c) le dichiarazioni la cui iscrizione a
verbale sia stata chiesta dal comitato di associazione, e d) le conclusioni operative della riunione,
come previsto al paragrafo 4. 2. Il progetto di verbale è presentato
al comitato di associazione per la relativa approvazione. Il comitato di
associazione approva il verbale alla riunione successiva. In alternativa, il
progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il verbale del comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" è approvato
entro i 28 giorni di calendario successivi ad ogni riunione. Una copia è
inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento
interno. 3. Il progetto delle conclusioni
operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di
associazione della Parte che detiene la presidenza e trasmesso alle Parti,
unitamente all'ordine del giorno, di norma almeno 15 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della
riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle
Parti, il comitato di associazione adotti le conclusioni operative, che
riflettono le azioni di follow-up convenute dalle Parti. Una volta concordate,
le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è
esaminata nel corso delle successive riunioni del comitato di associazione. A
tal fine il comitato di associazione adotta un modello che consenta il
monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione ad un termine specifico. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il comitato di associazione prende decisioni nei
casi specifici nei quali l'accordo gli conferisce il potere di prendere
decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di
associazione. Il comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Il
comitato di associazione adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante
accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne. Ciascuna
decisione o raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai due
segretari. 2. Il comitato di associazione può adottare decisioni o
formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle
Parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due
segretari, che operano di concerto con le Parti. A tale scopo il testo della
proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di
almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le
eventuali riserve o modifiche. Il presidente del comitato di associazione,
previa consultazione delle Parti, può abbreviare i termini indicati nel
presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Quando il testo
è stato concordato, ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal
presidente e autenticata dai due segretari. 3. Gli atti del comitato di associazione recano,
rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione".
Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti
previsto dalla decisione stessa. 4. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad
entrambe le Parti. 5. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione
delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di associazione nelle
rispettive pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Relazioni Il comitato di
associazione riferisce al Consiglio di associazione in merito alle sue attività
e a quelle dei suoi sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organi in occasione
di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di associazione. Articolo 13 Lingue
1. Le lingue ufficiali del comitato di associazione
sono le lingue ufficiali delle Parti. 2. Le lingue di lavoro del comitato di associazione
sono l'inglese e l'ucraino. Salvo decisione contraria, il comitato di
associazione delibera di norma in base alla documentazione redatta in entrambe
tali lingue. Articolo 14 Spese 1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese
sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di associazione, sia
per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia
in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni
e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la
riunione. 3. Le spese relative all'interpretazione durante le
riunioni, alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno
sono a carico della Parte che ospita la riunione. L'interpretazione
e la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della Parte
richiedente. 4. Nei casi in cui sia necessaria la traduzione dei
documenti nelle lingue ufficiali dell'UE, le spese sono a carico dell'Unione
europea. Articolo
15 Modifica
del regolamento interno Il presente
regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di
associazione a norma dell'articolo 465, paragrafo 1. Articolo 16 Sottocomitati, comitati o organi
speciali 1. Conformemente all'articolo 466,
paragrafo 2, dell'accordo il comitato di associazione può decidere di
istituire sottocomitati o comitati o organi speciali in settori specifici
necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti
nell'accordo, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato
di associazione può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati,
comitati o organi speciali, definirne o modificarne il regolamento interno.
Salvo altrimenti deciso, tali sottocomitati operano sotto l'autorità del
comitato di associazione, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. 2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato
in sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si
applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato, comitato o organo
speciale di cui al precedente paragrafo 1. 3. Le riunioni dei sottocomitati istituiti in forza
dell'accordo possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità,
con la presenza fisica dei partecipanti, a Bruxelles o nel paese partner o, ad
esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero essere la
piattaforma per monitorare i progressi in materia di ravvicinamento in settori
specifici, per condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche
derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni
operative. 4. Il segretariato del comitato di associazione riceve
in copia tutta la corrispondenza pertinente, tutti i documenti e le
comunicazioni riguardanti un sottocomitato, un comitato o un organo speciale di
cui al precedente paragrafo 1. 5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato
dalle Parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o
gli organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni
indirizzate al comitato di associazione. Articolo
17 Il presente
regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio", salvo altrimenti previsto. ALLEGATO
II DECISIONE
N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA del
… 2014 relativa
all'istituzione di due sottocomitati IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-UCRAINA, visto l'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), in particolare l'articolo 466, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) A norma dell'articolo 486
dell'accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal
1° novembre 2014. 2) L'articolo 466, paragrafo 2,
stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri
sottocomitati o organi relativi a settori specifici necessari ai fini
dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue
funzioni. 3) Allo scopo di consentire discussioni
a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione
provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati. L'elenco dei
sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati possono essere
modificati previo ulteriore accordo delle Parti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
unico Sono istituiti i
sottocomitati figuranti nell'appendice A. Il regolamento interno dei
sottocomitati è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del
comitato di associazione e dei sottocomitati dell'accordo di associazione
UE-Ucraina adottato con decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione
UE-Ucraina. Fatto a, Per il Consiglio di associazione Il presidente Appendice A
dell'ALLEGATO II Consiglio di associazione UE-Ucraina Sottocomitati istituiti: –
1) sottocomitato in materia di giustizia,
libertà e sicurezza; –
2) sottocomitato per la cooperazione economica
e in altri settori. ALLEGATO
III DECISIONE
N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA del
… 2014 relativa
alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-UCRAINA, visto l'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), in particolare l'articolo 463, paragrafo 3, e
l'articolo 465, paragrafo 2, considerando
quanto segue: 1) Parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria
a decorrere dal 1º novembre 2014 a norma dell'articolo 486 dell'accordo. 2) Il Consiglio di associazione è responsabile della
vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. 3) A norma dell'articolo 465, paragrafo 2,
dell'accordo il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso
il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. 4) Il comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" affronta tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi
e questioni commerciali) come definito all'articolo 465, paragrafo 4,
dell'accordo. 5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e
tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio
globale e approfondito, è opportuno che il Consiglio di associazione deleghi al
comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il
potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si
riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni
commerciali) dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni
specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del
summenzionato accordo, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: Articolo unico Il Consiglio di
associazione delega al comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo il
potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1
(allegati I-C e I-D), 2 (allegato II), 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e
questioni commerciali) di tale accordo, nella misura in cui tali capi non
contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica
di detti allegati del summenzionato accordo. Per il Consiglio di associazione Il presidente