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Document 52013XC1224(04)

Sintesi della decisione della Commissione, del 25 luglio 2013 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.847/E-BOOKS) [notificata con il numero C(2013) 4750] Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 378 del 24.12.2013, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/25


Sintesi della decisione della Commissione

del 25 luglio 2013

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/39.847/E-BOOKS)

[notificata con il numero C(2013) 4750]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 378/14

Il 25 luglio 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatari della presente decisione sono Penguin Random House Limited (ex The Penguin Publishing Company Limited) e Penguin Group (USA), LLC [ex Penguin Group (USA), Inc.] (di seguito denominate collettivamente «Penguin») (2). La decisione riguarda il comportamento assunto da Penguin nell'ambito della sua partecipazione a un presunta pratica concordata di vendita di libri elettronici (E-BOOKS) ai consumatori.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

Sulla base di riserve preliminari in merito a una presunta pratica concordata tra imprese allo scopo di alzare i prezzi al dettaglio nel SEE, il 1o dicembre 2011 la Commissione ha avviato procedimenti nei confronti di Apple Inc. («Apple»), Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited e HarperCollins Publishers L.L.C. (denominate collettivamente «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (denominate collettivamente «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales Inc. (denominate collettivamente «Simon & Schuster»), (di seguito denominate collettivamente «i quattro gruppi editoriali») e Penguin (denominate collettivamente «i cinque gruppi editoriali»). Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 rivolta ai quattro gruppi editoriali e ad Apple («decisione del 12 dicembre 2012») con cui ha reso vincolanti gli impegni da loro offerti e ha chiuso il procedimento nei loro confronti. Penguin non era tra i destinatari della decisione in quanto all'epoca non aveva presentato impegni. Penguin ha tuttavia deciso di proporre formalmente i suoi impegni all'inizio di quest'anno.

(3)

Il 1o marzo 2013 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare rivolta a Penguin.

(4)

Il 16 aprile 2013 Penguin ha presentato impegni per porre rimedio ai problemi esposti nella valutazione preliminare («impegni»).

(5)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, il 19 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale, in cui invitava i terzi a presentare osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione (il «test di mercato»).

(6)

Il 23 maggio 2013 la Commissione ha trasmesso a Penguin un'osservazione da parte di un terzo interessato formulata durante il test di mercato.

(7)

Il 28 giugno 2013 il comitato consultivo ha approvato il progetto di decisione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 28 giugno 2013.

3.   RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contratti di agenzia sottoscritti da ognuno dei cinque gruppi editoriali e Apple negli USA e nel SEE

(8)

In linea con la valutazione preliminare rivolta ai quattro gruppi, anche in quella indirizzata a Penguin la Commissione ha concluso che, prima del 2008, almeno i cinque gruppi editoriali avevano condiviso preoccupazioni riguardo ai prezzi al dettaglio dei libri elettronici fissati da Amazon, grande sito di vendita al dettaglio online, a un prezzo uguale o inferiore a quello di vendita all'ingrosso. La Commissione ritiene in via preliminare che ciascuno dei cinque gruppi editoriali abbia intrattenuto, prima del dicembre 2009, contatti diretti e indiretti (attraverso Apple) al fine di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici rispetto a quelli di Amazon (come nel caso del Regno Unito) o di evitare che tali prezzi giungessero (come nel caso della Francia e della Germania) nel SEE. Per raggiungere questo obiettivo, i cinque gruppi editoriali, insieme ad Apple, hanno previsto di sostituire congiuntamente il modello di vendita all'ingrosso di libri elettronici (in cui è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con un modello di agenzia (in cui è l'editore a stabilire i prezzi al dettaglio) a livello mondiale e con le stesse condizioni di base in materia di tariffazione, prima con Apple e poi con Amazon e altri rivenditori.

(9)

Nella valutazione preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che, per una sostituzione congiunta di questo tipo, ciascuno dei cinque gruppi editoriali ha rivelato agli altri gruppi editoriali e/o a Apple e/o ha ricevuto da parte loro informazioni sulle intenzioni future dei cinque gruppi editoriali in merito a: i) l'eventuale conclusione di un contratto di agenzia con Apple negli USA; ii) i termini essenziali secondo cui ciascuno dei cinque gruppi editoriali avrebbe concluso tale contratto con Apple negli USA, compresi una clausola NPF sul prezzo al dettaglio, il listino dei prezzi massimi di vendita al dettaglio e il tasso della commissione da versare ad Apple. La clausola NPF sul prezzo al dettaglio prevedeva che ciascuno dei gruppi editoriali avrebbe dovuto allinearsi, per la vendita sui negozi online di Apple (iBookstore), ai prezzi di vendita al dettaglio più bassi proposti da altri rivenditori online per gli stessi libri elettronici. La clausola NPF, associata ad altre condizioni essenziali di tariffazione, avrebbe portato a una diminuzione dei proventi degli editori se altri rivenditori avessero continuato a proporre libri elettronici ai prezzi allora prevalenti sul mercato. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che, date le ripercussioni finanziarie avute sui gruppi editoriali, la clausola NPF sul prezzo al dettaglio abbia servito da «dispositivo di impegno» («commitment device») comune. Ciascuno dei cinque gruppi editoriali si trovava in una posizione tale da obbligare Amazon ad accettare la sostituzione con il modello di agenzia per non dovere altrimenti correre il rischio di vedersi negato l'accesso ai libri elettronici dei cinque gruppi editoriali, supponendo che tutti i cinque gruppi avessero gli stessi interessi nello stesso periodo e che Amazon non potesse rischiare di vedersi rifiutare contemporaneamente l'accesso neppure a una parte del catalogo dei libri elettronici di almeno ciascuno dei cinque gruppi editoriali.

(10)

Nella valutazione preliminare, la Commissione sostiene che l'obiettivo di Apple era trovare un modo per allineare i prezzi di vendita al dettaglio a quelli di Amazon e mantenere allo stesso tempo il margine desiderato. Apple avrebbe saputo che tale obiettivo, nonché quello di ciascuno dei cinque gruppi editoriali, di aumentare i prezzi al dettaglio al di sopra del livello fissato da Amazon (o di evitare l'introduzione di prezzi più bassi da parte di Amazon) avrebbe potuto essere raggiunto se Apple: i) avesse seguito il suggerimento di almeno alcuni dei cinque gruppi editoriali di entrare sul mercato della vendita di libri elettronici con un modello d'agenzia piuttosto che uno di vendita all'ingrosso e ii) avesse informato ciascuno dei cinque gruppi editoriali della conclusione da parte di almeno uno degli altri gruppi editoriali di un contratto di agenzia con Apple negli Stati Uniti avente gli stessi termini di base.

Articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE, articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'accordo SEE

(11)

Secondo il parere preliminare della Commissione, la sostituzione congiunta a livello mondiale di un modello di vendita all'ingrosso per i libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base costituiva una pratica concordata finalizzata ad aumentare i prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o a impedire che venissero stabiliti prezzi più bassi per i libri elettronici nel SEE.

(12)

La pratica concordata tra i cinque gruppi editoriali e Apple può incidere in misura significativa sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(13)

Inoltre, secondo il parere preliminare della Commissione, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE non si applicano al caso di specie, poiché le condizioni cumulative previste da detti articoli non sono soddisfatte.

(14)

Le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare non riguardano la legittimità dell'uso del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici. Penguin rimane libero di concludere contratti di agenzia, in linea con gli impegni proposti, purché detti contratti e le rispettive condizioni non violino la legislazione dell'Unione in materia di concorrenza.

(15)

La valutazione preliminare ha lasciato impregiudicate le normative nazionali che, per la vendita dei libri elettronici, autorizzano gli editori a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio («norme sui prezzi di vendita imposti»).

4.   GLI IMPEGNI E IL TEST DI MERCATO

(16)

Penguin non concorda con la valutazione preliminare della Commissione del 1o marzo 2013. Tuttavia, al fine di sciogliere le riserve della Commissione ivi esposte, il 16 aprile 2013 Penguin ha proposto una serie di impegni che sono sostanzialmente identici a quelli presentati in precedenza dai quattro gruppi editoriali e resi vincolanti con decisione della Commissione del 12 dicembre 2012.

(17)

Gli elementi fondamentali degli impegni offerti da Penguin sono esposti qui di seguito.

(18)

Se Apple, conformemente ai suoi impegni, non ha già provveduto a porre fine ai suoi accordi di agenzia conclusi con Penguin, quest'ultima si impegna a risolverli entro quattordici giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione che rende vincolanti gli impegni.

(19)

Penguin offrirà a tutti i rivenditori diversi da Apple la possibilità di risolvere contratti d'agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che i) restringano, limitino o impediscano al dettagliante di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio, proporre prezzi scontati o promozioni oppure ii) contemplino la clausola NPF sul prezzo, come definita dagli impegni di Penguin. Ove un tale contratto esista e il rivenditore decida di non porvi fine, Penguin vi porrà fine secondo i termini ivi previsti.

(20)

Per un periodo di due anni (il cosiddetto «periodo di ripensamento») Penguin si impegna a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire sconti o promozioni. Nel caso in cui, dopo la cessazione dei contratti di cui sopra, Penguin concludesse un contratto di agenzia con un rivenditore di libri elettronici, tale rivenditore potrà, per un periodo di due anni, ridurre i prezzi al dettaglio di libri elettronici per l'ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali versate dall'editore a quel rivenditore per la vendita al pubblico di libri elettronici nell'arco di almeno un anno, e/o l'utilizzo di tale importo per proporre altre forme di promozione.

(21)

Per un periodo di cinque anni Penguin si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici all'interno del SEE che contengano la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni di Penguin (clausole NPF sul prezzo al dettaglio, sul prezzo all'ingrosso e sulla proporzione commissione/proventi).

(22)

In risposta al test di mercato, la Commissione ha ricevuto una sola osservazione.

(23)

Le considerazioni contenute nell'osservazione non sono legate alle riserve in materia di concorrenza espresse nella valutazione preliminare e riguardano nello specifico l'utilizzo di diversi formati di file e di sistemi di gestione dei diritti digitali («DRM») che fanno sì che alcuni libri elettronici siano accessibili solo su determinati lettori, e la forte posizione di Amazon nel SEE.

5.   VALUTAZIONE E PROPOZIONALITÀ DEGLI IMPEGNI

(24)

Nella valutazione preliminare la Commissione concludeva che la pratica concordata dai cinque gruppi editoriali e Apple aveva l'obiettivo di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel SEE.

(25)

Nella sua decisione del 12 dicembre 2012, la Commissione ha concluso che, per eliminare le riserve espresse al riguardo, si dovevano essenzialmente ristabilire le condizioni di concorrenza esistenti nel SEE prima dell'adozione della pratica concordata («competitive reset»).

(26)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato impegni finalizzati a ristabilire tali condizioni risolvendo i contratti di agenzia in questione e accettando alcune restrizioni nel rinegoziare i contratti commerciali per i libri elettronici. Tra tali restrizioni rientrano, per quanto riguarda i quattro gruppi editoriali, un periodo di ripensamento e il divieto delle clausole NPF sui prezzi e, per quanto riguarda Apple, il divieto delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio.

(27)

La Commissione ha ritenuto che gli impegni offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple, considerati congiuntamente, avrebbero creato per un periodo sufficiente le condizioni necessarie per ristabilire la concorrenza nel SEE, comportando un sufficiente grado di indeterminatezza circa le intenzioni future degli editori e dei dettaglianti sulla scelta dei modelli commerciali (modello di vendita all'ingrosso, modello di agenzia o un nuovo modello) e le condizioni di tariffazione applicabili al modello scelto, e permettendo di ridurre gli incentivi per ciascuno dei quattro gruppi editoriali ed Apple a rinegoziare i contratti per i libri elettronici utilizzando gli stessi termini di base.

(28)

Gli impegni di Penguin contribuiranno al ripristino delle condizioni di concorrenza in linea con la decisione del 12 dicembre 2012.

(29)

In primo luogo, gli impegni di Penguin comporteranno la risoluzione dei suoi accordi di agenzia con i rivenditori (oltre a quelli conclusi con Apple che devono essere risolti nel quadro degli impegni resi vincolanti per Apple con la decisione del 12 dicembre 2012).

(30)

In secondo luogo, nell'ambito degli impegni assunti, il periodo di ripensamento di due anni si applicherà a tutti i titoli di libri elettronici di Penguin offerti da Apple e altri rivenditori.

(31)

In terzo luogo, nell'ambito degli impegni assunti, il divieto delle clausole NPF sul prezzo sarà applicato anche a eventuali accordi rinegoziati tra Penguin e i rivenditori (oltre all'applicazione del divieto delle clausole NPF sul prezzo al dettaglio a eventuali accordi rinegoziati tra Penguin e Apple, secondo quanto previsto dagli impegni resi vincolanti per Apple con la decisione del 12 dicembre 2012).

(32)

La Commissione ritiene che, nel loro insieme, gli impegni proposti da Penguin, alla luce degli impegni dei quattro gruppi editoriali e Apple resi vincolanti con decisione del 12 dicembre 2012, contribuiranno ulteriormente a ripristinare, in un periodo di tempo sufficiente, le condizioni di concorrenza iniziali.

(33)

In conclusione, la Commissione ritiene che gli impegni offerti da Penguin siano tali (sia per la portata che per la durata) da sciogliere le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Inoltre, Penguin non ha presentato impegni meno onerosi che potessero comunque rispondere adeguatamente alle riserve espresse dalla Commissione.

(34)

La Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi quelli espressi da coloro che hanno partecipato al test di mercato.

6.   CONCLUSIONE

(35)

La decisione rende vincolanti gli impegni per Penguin per una durata totale di cinque anni dalla data della notifica della decisione stessa, ad eccezione del periodo di ripensamento, che sarà reso vincolante per un periodo complessivo di due anni dalla data di notifica della decisione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Il 1o luglio 2013 è stata completata l'operazione per la costituzione dell'impresa comune Penguin Random House, in seguito alla quale Penguin Group (USA) Inc. è diventato Penguin Group (USA) LLC, e Penguin Publishing Company Limited è diventato Penguin Random House Limited. Penguin Group (una divisione di Pearson plc) ha cessato di esistere, mentre le attività editoriali di Dorling Kindersley Holdings Limited sono state trasferite a Penguin Random House Limited o alle sue controllate (sulle quali Penguin Random House Limited esercita un'influenza decisiva).


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