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Document 52013IP0240

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 su un migliore accesso alla giustizia: patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali (2012/2101(INI))

    GU C 65 del 19.2.2016, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/12


    P7_TA(2013)0240

    Patrocinio nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 su un migliore accesso alla giustizia: patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali (2012/2101(INI))

    (2016/C 065/02)

    Il Parlamento europeo,

    vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (1),

    vista la relazione della Commissione, del 23 febbraio 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (COM(2012)0071),

    visto l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    vista la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0161/2013),

    A.

    considerando che l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;

    B.

    considerando che la direttiva 2003/8/CE del Consiglio contiene disposizioni intese a garantire che i cittadini coinvolti in controversie transfrontaliere abbiano accesso alla giustizia;

    C.

    considerando che il principale disposto della direttiva garantisce che il patrocinio a spese dello Stato non può essere rifiutato a motivo esclusivo del carattere transfrontaliero di una controversia, per cui ogni Stato membro mantiene il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato ma deve autorizzarne l'accesso alle persone di altri Stati membri;

    D.

    considerando che la direttiva stabilisce altresì le condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere, segnatamente per quanto concerne le risorse finanziarie, il merito della controversia e il carattere transfrontaliero della controversia;

    E.

    considerando che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso soltanto alle persone le cui risorse finanziarie non permettono loro di accedere alla giustizia senza tale patrocinio;

    F.

    considerando che le suddette risorse sono valutate sulla base di linee guida in vigore nello Stato membro del foro e che esistono soglie fisse in vari Stati membri;

    G.

    considerando che le suddette soglie variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e che un cittadino ritenuto bisognoso del patrocinio a spese dello Stato in uno Stato membro potrebbe non essere considerato tale in un altro, e che l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva cerca in qualche modo di riconoscere questo problema;

    H.

    considerando che, per rimediare a queste disparità, sarebbe opportuno valutare se non si debba anche permettere che un cittadino possa richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel suo Stato membro di residenza e che le autorità di tale Stato si pronuncino sulla domanda;

    I.

    considerando che, al fine di facilitare le formalità sia per il cittadino che per le autorità che applicano la direttiva, ai cittadini dovrebbe essere offerta la possibilità, nel caso di domande transfrontaliere di patrocinio a spese dello Stato, che la domanda venga valutata nel loro Stato membro di residenza o nello Stato membro del foro o in quello in cui la sentenza deve essere eseguita;

    J.

    considerando che, laddove tale possibilità fosse offerta, le autorità degli Stati membri potrebbero applicare i propri criteri piuttosto che dover inoltrare la domanda o far riferimento alle condizioni e alle linee guida di altri Stati membri;

    K.

    considerando che i cittadini la cui titolarità al patrocinio a spese dello Stato è stata riconosciuta nel loro Stato membro di residenza potrebbero ricevere un apposito certificato, che sarebbe riconosciuto dalle autorità dello Stato membro del foro o di quello in cui la sentenza deve essere eseguita;

    L.

    considerando che, ai sensi della direttiva, il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere comprende anche gli oneri supplementari inerenti alle cause transfrontaliere, quali le spese di interpretazione, di traduzione e di viaggio;

    M.

    considerando che le informazioni sul gratuito patrocinio a disposizione dei cittadini devono poter essere disponibili in una delle lingue dell'Unione per garantire che il cittadino sia adeguatamente informato in una lingua che comprende;

    N.

    considerando che la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia contempla disposizioni analoghe a livello internazionale; che però la convenzione è applicata soltanto da 17 dei 27 Stati membri;

    O.

    considerando che i restanti Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a firmare o a ratificare la convenzione;

    Applicazione della direttiva 2003/8/CE

    1.

    si congratula con la Commissione per aver presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE;

    2.

    deplora che la Commissione non affronti nello specifico la questione dei procedimenti europei che pure rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonostante il fatto che l'applicazione della direttiva in relazione al procedimento in questione avrebbe certamente potuto essere studiata durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010;

    3.

    nota con soddisfazione che tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva; osserva, tuttavia, che l'interpretazione del campo di applicazione della direttiva varia su alcuni punti da uno Stato membro all'altro;

    4.

    osserva che in una prossima relazione dovrebbero essere fornite informazioni, suddivise per paese, sul numero e sul merito delle cause, onde ottenere un quadro più dettagliato e significativo del ricorso allo strumento in questione;

    Promuovere il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere

    5.

    lamenta che un numero relativamente esiguo di cittadini e operatori sembra essere a conoscenza dei diritti conferiti dalla direttiva;

    6.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti intesi a migliorare l'informazione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali, rafforzando così la libera circolazione dei cittadini;

    7.

    riconosce il buon lavoro svolto dal portale europeo della giustizia elettronica, dalla rete giudiziaria europea e dal progetto e-CODEX (comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati on line), in particolare grazie alla presenza sul portale europeo della giustizia elettronica di formulari per le domande di patrocinio a spese dello Stato di cui alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio; sollecita, tuttavia, una maggiore chiarezza e facilità d'accesso a tali formulari e agli appositi formulari nazionali su tutte queste piattaforme, comprese informazioni chiare e pratiche sul modo migliore per presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali nei diversi Stati membri;

    8.

    invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad avviare un'efficace campagna di informazione al fine di raggiungere un ampio numero di potenziali beneficiari nonché di operatori del diritto;

    9.

    ritiene altresì che altri procedimenti europei, come ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, non siano abbastanza conosciuti, e che l'attuale politica di informazione, se mantenuta, non garantirà loro un'elevata visibilità;

    10.

    rileva che le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione potrebbero essere utilizzati per permettere l'accesso alle informazioni sul patrocinio a spese dello Stato; raccomanda pertanto che la Commissione e gli Stati membri utilizzino un'ampia gamma di canali di comunicazione, fra cui campagne su Internet e piattaforme interattive come il Portale europeo della Giustizia elettronica, in quanto rappresentano modi economicamente sostenibili per raggiungere i cittadini;

    11.

    precisa che, al fine di garantire la continuità dei procedimenti iniziati, è necessario migliorare le possibilità di archiviazione in via temporanea o permanente dei moduli necessari per il gratuito patrocinio, come avviene per i moduli di altri procedimenti (in particolare quelli riguardanti le controversie di modesta entità e l'ingiunzione di pagamento europea), garantendone tra l'altro la visibilità, in misura equivalente, in tutte le lingue, anche sulla pagina web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e sul portale europeo della giustizia; invita la Commissione ad adottare misure immediate in tal senso;

    Garantire un'assistenza legale competente

    12.

    ritiene che debbano essere costituite banche dati relative agli operatori del diritto in possesso delle capacità linguistiche e giuridiche comparative sufficienti per intervenire nelle cause di controversie transfrontaliere patrocinate a spese dello Stato, garantendo così che vengano nominati operatori del diritto in grado di intervenire in tali cause; riconosce che le banche dati giuridiche transfrontaliere esistenti, come «Find-a-Lawyer», rappresentano esempi di buone prassi in questo settore, ma chiede che tali strumenti siano sviluppati ulteriormente nell'ottica di integrarli in una banca dati dei professionisti legali sul portale e-Justice;

    13.

    suggerisce che sarebbero auspicabili speciali programmi di formazione per fornire competenze transfrontaliere agli operatori del diritto, con particolare riguardo ai corsi di lingua e al diritto comparato; esorta la Commissione a sostenere, in collaborazione con gli Stati membri, una formazione specifica per gli avvocati che prestano servizio di gratuito patrocinio;

    14.

    riconosce che il sostegno e la formazione in materia giuridica hanno un'incidenza finanziaria per gli Stati membri e che, nell'attuale situazione economica, i finanziamenti dedicati a tale scopo potrebbero essere limitati in molti Stati membri; invita pertanto la Commissione europea a erogare finanziamenti agli Stati membri, laddove possibile, al fine di garantire una formazione giuridica coerente di alto livello sul patrocinio transfrontaliero a spese dello Stato nelle controversie civili e commerciali;

    Agevolare il funzionamento della direttiva per i cittadini

    15.

    sottolinea l'importanza di garantire procedure semplici di inoltro delle domande, affinché i cittadini possano sempre chiedere il patrocinio a spese dello Stato senza ricorrere a un operatore del diritto; suggerisce che i cittadini che devono affrontare tali procedure siano automaticamente informati dell'esistenza del portale della giustizia elettronica, così da garantire che siano meglio informati;

    16.

    ritiene opportuno designare, in linea con i regimi esistenti a livello nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, un'unica autorità competente nell'ambito dell'assistenza giuridica transfrontaliera e un ufficio centrale in ciascuno Stato membro con il compito di ricevere e trasmettere le richieste di gratuito patrocinio;

    17.

    ritiene che nella definizione dei criteri economici per la concessione del gratuito patrocinio sia necessario tenere conto in modo più adeguato del diverso costo della vita nei vari Stati membri e che debbano altresì essere specificate le modalità di considerazione di tali differenze;

    18.

    suggerisce che ai richiedenti debba essere concessa la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato nel loro Stato membro di residenza o nello Stato membro del foro o in quello in cui la sentenza è eseguita; nota che, con questo sistema, le autorità di ciascuno Stato membro potrebbero applicare i propri criteri quando si pronunciano su una domanda;

    19.

    propone che qualsiasi decisione delle autorità dello Stato membro di residenza di concedere il patrocinio a spese dello Stato, dimostrato per mezzo di un certificato comune, debba avere effetto anche nello Stato membro del foro o nello Stato in cui la sentenza deve essere eseguita;

    20.

    raccomanda che i costi coperti dal gratuito patrocinio comprendano anche le spese relative e associate alla comparizione obbligatoria dinanzi al giudice o ad altra autorità preposta alla valutazione della domanda;

    21.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili al fine di garantire che le relative esigenze siano tenute in considerazione;

    22.

    invita la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva sulla base delle indicazioni di cui sopra, al fine di definire norme comuni più rigorose per l'assistenza giuridica transfrontaliera;

    Favorire forme alternative di assistenza legale

    23.

    invita gli Stati membri a istituire sistemi di cooperazione più efficienti tra enti pubblici e organizzazioni non governative, così da rendere il patrocinio a spese dello Stato e la consulenza legale più accessibili per i cittadini;

    24.

    auspica lo sviluppo di un sistema d'allerta tra giurisdizioni nazionali affinché una domanda di assistenza presentata in uno Stato membro possa essere nota agli altri Stati;

    25.

    suggerisce anche di rafforzare la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni e gli ordini professionali nel settore del diritto, come gli ordini forensi europei e nazionali e le law society;

    26.

    accoglie con favore le numerose iniziative rivelatesi buoni esempi delle migliori pratiche nell'ambito della consulenza legale gratuita, compresi gli studi legali pro bono e le cliniche legali;

    27.

    invita gli Stati membri a garantire la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e a facilitarne l'accesso nella fase precontenziosa, compresa la consulenza sull'uso di metodi alternativi per la composizione delle controversie, che si sono spesso rivelati più economici e più snelli rispetto al contenzioso;

    Aspetti internazionali del patrocinio a spese dello Stato

    28.

    chiede agli Stati membri che non abbiano ancora firmato e/o ratificato la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia, di procedere in tal senso, dato che la convenzione migliora l'accesso dei cittadini alla giustizia al di fuori dall'Unione europea;

    o

    o o

    29.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


    (1)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.


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