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Document 52013AP0312
European Parliament legislative resolution of 3 July 2013 on the proposal for a Council directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))
GU C 75 del 26.2.2016, pp. 301–322
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 75/301 |
P7_TA(2013)0312
Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 075/45)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0071), |
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visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0049/2013), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7–0230/2013), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a dimostrare mediante una completa valutazione d'impatto e un'analisi costi-benefici che ogni cooperazione rafforzata rispetterà le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; |
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3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis) «emittente sovrano», emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 236/2012; |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter) «debito sovrano», debito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 236/2012; |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis) «mercato di crescita per le PMI», sistema multilaterale di negoziazione registrato come mercato di crescita per le PMI a norma dell'articolo 35 della direttiva [MiFID]; |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12 bis) «trading ad alta frequenza», trading algoritmico di strumenti finanziari a velocità tali che il periodo di latenza fisica del meccanismo per la trasmissione, l'annullamento o la modifica degli ordini diventa il fattore determinante nel lasso di tempo occorrente per comunicare le istruzioni a una sede di negoziazione o per eseguire un'operazione; |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1 — punto 12 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 ter) «strategia di trading ad alta frequenza», una strategia di negoziazione per proprio conto su uno strumento finanziario che comporta trading ad alta frequenza e presenta almeno due delle seguenti caratteristiche: |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. |
2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. Eventuali novazioni di operazioni effettuate a fini di compensazione o regolamento da una controparte centrale o da un'altra stanza di compensazione o sistema di regolamento o sistema interoperabile quale definito dalla direttiva 98/26/CE, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi del presente paragrafo. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 5 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 5 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'eventuale estensione dell'ITF a Stati membri diversi dagli 11 Stati membri partecipanti avverrà su una base di reciprocità. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 16 che specificano a quali condizioni uno strumento finanziario debba essere considerato illiquido ai fini della presente direttiva. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 4 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini della presente direttiva uno strumento finanziario si considera emesso nel territorio di uno Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni: |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis Trasferimento del titolo legale di proprietà 1. In caso di mancata applicazione dell'ITF a una transazione finanziaria, quest'ultima è considerata giuridicamente non opponibile e non comporta il trasferimento del titolo legale di proprietà dello strumento sottostante. 2. Una transazione finanziaria cui non è stata applicata l'ITF è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (3) e non conforme ai requisiti patrimoniali a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2013,. relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 3. Nel caso dei sistemi automatici di pagamento elettronico, con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico per la riscossione elettronica dell'ITF e la generazione dei certificati relativi al trasferimento del titolo legale di proprietà. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali aliquote non possono essere inferiori a : |
Tali aliquote sono le seguenti : |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri partecipanti applicano alle transazioni finanziarie OTC di cui agli articoli 6 e 7 aliquote più elevate di quelle indicate al paragrafo 2. Le transazioni finanziarie su derivati OTC per le quali è oggettivamente misurabile l'effetto di riduzione dei rischi, ai sensi delL'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 149/2013, non sono soggette a tale aliquota maggiorata. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In conformità dell’articolo 16, la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1. |
2. In conformità dell'articolo 16, la Commissione adotta atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta e prevedono misure di prevenzione della frode, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva . Gli Stati membri possono adottare ulteriori misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. L'onere amministrativo gravante sulle autorità fiscali per effetto dell'introduzione dell'ITF deve essere mantenuto a livelli minimi. A tal fine la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat i volumi di transazioni che hanno dato luogo a gettito, per tipo di ente finanziario. Essi rendono pubbliche tali informazioni. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale. |
Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva . |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della BCE e dell'AESFEM, con il compito di assistere gli Stati membri partecipanti nella concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico. |
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2. Il comitato ITF valuta la concreta attuazione della presente direttiva e i suoi effetti sul mercato interno, e individua i sistemi di elusione, comprese le costruzioni abusive di cui all'articolo 14, al fine di proporre le opportune contromisure, avvalendosi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali. |
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3. Per le finalità valutative concernenti l'applicazione effettiva dell'ITF gli Stati membri partecipanti possono formare un sotto-comitato del comitato ITF composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Il sotto-comitato si limita ad esaminare questioni di applicazione effettiva dell'ITF che non hanno ripercussioni sugli Stati membri non partecipanti. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all' articolo 19 . |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all' articolo 21 . |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento . Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 19 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta. |
Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 19 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. |
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. I risultati di tale esame danno luogo ad opportuni adattamenti. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 19 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre, la Commissione valuta l'impatto di determinate disposizioni, come l'appropriato ambito di applicabilità dell'ITF e l'aliquota per i fondi pensione, tenendo debitamente conto dei diversi profili di rischio e business model. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 bis, l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05 % fino al 1o gennaio 2017. |
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Per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera f) l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05 % e quella ex articolo 9, paragrafo 2, lettera b) è dello 0,005 % fino al 1o gennaio 2017. |
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.
(3) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.