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Document 52012PC0454
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Political Dialogue and Cooperation Agreement with the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama
/* COM/2012/0454 final - 2012/0219 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama /* COM/2012/0454 final - 2012/0219 (NLE) */
RELAZIONE Il 15 dicembre 2003 è stato firmato a Roma l’accordo
di dialogo politico e di cooperazione tra l’Unione europea e l’America
centrale. Dato il carattere misto dell’accordo, gli Stati membri hanno dovuto
ratificarlo. Questa fase si è conclusa nel dicembre 2011, con il deposito degli
ultimi due strumenti di ratifica. Conformemente alle sue disposizioni, l’accordo
entrerà in vigore un mese dopo il deposito del presente strumento di
approvazione. 2012/0219 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di
dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 3, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione
14855/03 del Consiglio dell’8 dicembre 2003[1],
il 15 dicembre 2003 è stato firmato l’accordo di dialogo politico e
di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua e Panama, fatta salva la sua conclusione in una data
successiva. (2) Ai sensi dell’articolo 54,
paragrafo 1, di tale accordo, esso entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l’avvenuto
espletamento delle procedure necessarie. (3) Tutte le altre Parti dell’accordo,
compresi gli Stati membri dell’Unione europea, hanno depositato i rispettivi
strumenti di ratifica. (4) È opportuno approvare l’accordo
a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione europea, l’accordo
di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. Il testo dell’accordo è allegato alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica dell’accordo,
per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il […]
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO DI
DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in appresso denominati “gli
Stati membri”, e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COSTA RICA, LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR, LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA, LA REPUBBLICA D’HONDURAS, LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, LA REPUBBLICA DEL PANAMA, dall’altra, TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici
e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche
a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano; TENENDO CONTO degli sviluppi positivi
registrati nelle due regioni negli ultimi dieci anni, che hanno permesso la
promozione di obiettivi e interessi comuni, in una prospettiva di progresso
verso una nuova fase delle relazioni, nel senso di una maggiore profondità,
modernità e durata delle stesse, allo scopo di rispondere meglio alle attuali
sfide interne e agli eventi internazionali; RIBADENDO il rispetto per i principi
democratici e i diritti dell’uomo fondamentali elencati nella dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo; RICHIAMANDO il rispetto dei principi dello
Stato di diritto e di buon governo; TENENDO CONTO al principio della condivisione
delle responsabilità e persuasi dell’importanza della prevenzione dell’uso
delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell’importanza
di affrontare i problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento
e del traffico illeciti delle droghe e dei loro precursori; SOTTOLINEANDO l’impegno a collaborare per
raggiungere gli obiettivi della riduzione della povertà, dello sviluppo equo e
sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilità rispetto alle calamità
naturali, della protezione dell’ambiente e della biodiversità e della
progressiva integrazione dei paesi dell’America centrale nell’economia
mondiale; EVIDENZIANDO l’importanza che le Parti
attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di
cooperazione economica intrapresi dalle Parti nel quadro del dialogo di San
José avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002; SOTTOLINEANDO la necessità di potenziare il
programma di cooperazione disciplinato dall’accordo quadro di cooperazione tra
la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso “accordo
quadro di cooperazione del 1993”; RICONOSCENDO i progressi registrati nel
processo di integrazione economica in America centrale, come testimoniano l’impegno
per l’istituzione rapida di un’unione doganale centroamericana, l’entrata in
vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e la firma
del trattato centroamericano sugli investimenti e il commercio dei servizi,
nonché la necessità di approfondire i processi di integrazione regionale, di
liberalizzazione dei commerci regionali e di riforme economiche all’interno
della regione centroamericana; CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo
sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia
di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società
civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni adottate
a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di
attuazione; COSCIENTI della necessità di creare una
cooperazione in materia di immigrazione; RICONOSCENDO che nessuna disposizione del
presente accordo farà alcun riferimento alla posizione delle Parti rispetto ai
negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri,
né sarà interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione; SOTTOLINEANDO la volontà di collaborare in
sede internazionale per quanto concerne le questioni di interesse reciproco; TENENDO CONTO del partenariato strategico
elaborato tra l’Unione europea e l’America latina e i Caraibi nel contesto del
vertice di Rio del 1999 e a riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid
del maggio 2002, LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL
PRESENTE ACCORDO: TITOLO I PRINCIPI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO Articolo 1
Principi 1. Il rispetto dei principi
democratici e dei fondamentali diritti dell’uomo elencati nella dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, nonché il principio dello Stato di diritto
sottendono le politiche interne ed internazionali di entrambe le parti e
costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano il loro
impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli
obiettivi di sviluppo del millennio. 3. Le Parti ribadiscono l’importanza
che esse attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la
corruzione. Articolo 2
Obiettivi e ambito di
applicazione 1. Le Parti confermano l’obiettivo
comune di consolidare le loro relazioni sviluppando il dialogo politico e
potenziando la cooperazione. 2. Le Parti ribadiscono altresì
la decisione di potenziare la cooperazione in materia di scambi, di
investimenti e di relazioni economiche. 3. Le parti confermano l’obiettivo
comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare,
sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, che le Parti si sono
impegnate a completare entro la fine del 2004, un accordo di associazione
realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero
scambio. 4. L’attuazione del presente
accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni, attraverso un impegno
concreto a favore della stabilità politica e sociale, l’approfondimento del
processo di integrazione regionale e la riduzione della povertà nel quadro
dello sviluppo sostenibile dell’America centrale. 5. L’accordo
disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le
disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. Nessuna
disposizione del presente accordo definirà la posizione delle Parti per quanto
concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in
corso o futuri. 6. Le Parti si impegnano a
verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell’entrata
in vigore dell’accordo. TITOLO II DIALOGO
POLITICO Articolo
3
Obiettivi 1. Le Parti decidono di
rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti
nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San José, in
particolare nelle dichiarazioni di San José (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996)
e Madrid (18 maggio 2002). 2. Le Parti concordano che il
dialogo politico riguarderà tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni
altra questione internazionale. Tale dialogo creerà le condizioni per varare
nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di
un terreno comune d’intesa in ambiti quali l’integrazione regionale, la
riduzione della povertà e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la
sicurezza e la stabilità della regione, la prevenzione e la soluzione dei
conflitti, i diritti dell’uomo, la democrazia, il buon governo, la migrazione e
la lotta contro la corruzione, l’antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e
le armi leggere. Esso costituirà inoltre la base per l’attuazione di iniziative
e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di
cooperazione, in tutta la regione dell’America latina. 3. Le Parti concordano che il
rafforzamento del dialogo politico permetterà un ampio scambio di informazioni
e costituirà la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello
internazionale. Articolo 4
Meccanismi Le Parti
concordano che il dialogo politico sarà condotto: a) se del caso e previo accordo di
entrambe le parti, a livello di capi di Stato e di governo, b) a livello ministeriale, in
particolare nel quadro della riunione ministeriale nel quadro del dialogo di
San José; c) a livello di alti funzionari; d) a livello operativo; e utilizzerà
nella misura del possibile le vie diplomatiche. Articolo 5
Cooperazione nel
settore della politica estera e di sicurezza Nella misura del
possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno
iniziative congiunte nelle sedi internazionali opportune e coopereranno nel
settore della politica estera e di sicurezza. TITOLO III COOPERAZIONE Articolo
6
Obiettivi 1. Le Parti concordano che la
cooperazione prevista dall’accordo quadro di cooperazione del 1993 verrà
rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguirà i seguenti obiettivi: a) la promozione della stabilità
politica e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo
e il buon governo; b) approfondimento del processo di
integrazione regionale tra i paesi dell’America centrale al fine di contribuire
all’accelerazione della crescita economica e al miglioramento progressivo della
qualità della vita dei suoi abitanti; c) riduzione della povertà e promozione
di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita
economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica,
sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. 2. Le Parti concordano che la
cooperazione terrà altresì conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo
economico e sociale, e segnatamente le questioni di genere, il rispetto per le
popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani, le misure di
prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la conservazione e
la protezione ambientale, la biodiversità, la diversità culturale, la ricerca e
lo sviluppo tecnologico. Anche l’integrazione regionale verrà considerata una
tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno
pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale. 3. Le Parti decidono di
incoraggiare le misure volte all’integrazione regionale in America centrale e
al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti. Articolo
7
Metodologia Le Parti concordano che la cooperazione
prenderà la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di
formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti
di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della
cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione,
conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione.
Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una
gestione trasparente e responsabile delle risorse. Articolo
8
Cooperazione in materia di diritti dell’uomo,
democrazia e buon governo Le Parti concordano che la cooperazione in
tale ambito sarà intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti
della società civile attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti
settori: a) promozione e protezione dei diritti
dell’uomo e consolidamento del processo di democratizzazione, ivi compresa la
gestione dei processi elettorali; b) rafforzamento dello Stato di diritto
e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, ivi compresa la
lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e c) rafforzamento dell’indipendenza e
dell’efficienza della magistratura. Articolo
9
Cooperazione in materia di prevenzione dei
conflitti 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e sostenere una politica
generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto
alle sfide contemporanee e in cui rientrino la prevenzione e la soluzione dei
conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela
dei diritti dell’uomo. Tale politica si baserà sul principio dell’impegno e
della responsabilità dei contraenti e si concentrerà soprattutto sullo sviluppo
delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti,
e in caso di necessità, essa sarà volta a garantire pari opportunità politiche,
economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare
la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione
efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di
conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo
sviluppo di una società civile attiva e organizzata, in particolare basandosi
sulle istituzioni regionali esistenti. 2. Le attività di cooperazione
possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi
nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad
aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine
antiuomo. 3. Le Parti coopereranno inoltre
nel campo della prevenzione e dell’eliminazione del traffico illecito di armi
portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di
coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica,
istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonché il sequestro e la
distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono
trovati in possesso. Articolo
10
Cooperazione volta al potenziamento e alla
modernizzazione dello Stato e dell’amministrazione pubblica 1. Le Parti concordano che l’obiettivo
della cooperazione in questo settore è quello di potenziare la modernizzazione
dell’amministrazione pubblica dei paesi dell’America centrale e sostenere i
processi di decentramento e di ristrutturazione che l’integrazione dell’America
centrale comporta. Gli obiettivi generali sono migliorare l’efficienza
organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la
responsabilità personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e
istituzionale, sulla base delle prassi migliori di entrambe le Parti e dell’esperienza
accumulata con lo sviluppo di politiche e relativi strumenti nell’Unione
europea. 2. La cooperazione potrà
comprendere, tra le altre cose, programmi di potenziamento delle capacità di
programmazione e attuazione politica in tutti i settori di interesse reciproco,
per esempio negli ambiti della fornitura di servizi pubblici, della
preparazione e prevenzione della corruzione, della lotta contro la corruzione e
del rafforzamento dei sistemi giudiziari. Articolo 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale 1. Le Parti concordano che lo
scopo della cooperazione in questo ambito è potenziare il processo di
integrazione nella regione dell’America centrale, in particolare per quanto
riguarda lo sviluppo e l’attuazione di un mercato comune.< 2. La cooperazione sosterrà lo
sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni degli Stati dell’America
centrale e promuoverà una collaborazione più stretta tra tali istituzioni. 3. Essa è inoltre volta alla
promozione dello sviluppo di politiche comuni e dell’armonizzazione del quadro
giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò rientri nel campo d’azione
degli strumenti dell’integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti,
ivi compresi l’elaborazione di politiche nei settori commerciale, doganale,
energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’ambiente e della
concorrenza e il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali
la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Più specificamente, la
cooperazione potrebbe prevedere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza
tecnica commerciale: a) la fornitura di assistenza per il
rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un’unione
doganale centroamericana effettivamente funzionante; b) la fornitura di assistenza per la
riduzione e l’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio
intraregionale; c) la cooperazione nel processo di
semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi
doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione,
normative e formazione professionale; e d) la fornitura di assistenza per l’approfondimento
dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune
intraregionale. Articolo
12
Cooperazione regionale Le parti
decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente
esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione
attiva e reciproca tra l’Unione europea e l’America centrale e, senza
compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri
paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli
altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di
prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, ricerca tecnica e
tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura,
sviluppo regionale e pianificazione dell’uso del territorio. Articolo 13
Cooperazione
commerciale 1. Le Parti concordano che l’obiettivo
della cooperazione commerciale è l’integrazione dei paesi dell’America centrale
nell’economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la
fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della
diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l’Unione
europea. 2. Le Parti decidono di attuare
un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel
modo migliore le opportunità offerte dagli scambi, allargando la base
produttiva che beneficerà di tali scambi, sviluppando i meccanismi che
permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro
di un mercato più grande, e creando abilità, strumenti e tecniche che
permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi. 3. Per attuare il programma di
cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunità offerte dai negoziati e
dagli accordi commerciali a livello regionale e multilaterale, le Parti
decidono di stimolare il potenziamento delle capacità tecniche regionali. Articolo
14
Cooperazione nel settore dei servizi 1. Le Parti decidono di
potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme
dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al
crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione
delle loro economie. L’intensificazione della cooperazione sarà volta al
miglioramento della competitività del settore dei servizi centroamericani in un
quadro di sviluppo sostenibile. 2. Le parti individueranno i
settori di cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le
norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l’accesso ai
capitali e alla tecnologia. Articolo
15
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale Le Parti concordano che la cooperazione in
tale ambito è finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento
di tecnologia, della divulgazione di informazioni, di attività culturali e
creative e relative attività economiche, nonché dell’accesso e della
distribuzione equa dei benefici nei settori individuati. La cooperazione sarà
volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un’ottica
di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale conformemente ai più elevati standard internazionali. Articolo
16
Cooperazione in materia di appalti pubblici Le parti concordano che la cooperazione in
tale ambito è finalizzata a promuovere procedure reciproche, non
discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal
senso, aperte[2],
per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli. Articolo 17
Cooperazione in materia di politica della
concorrenza Le Parti concordano che la cooperazione nel
settore della politica della concorrenza è volta alla promozione dell’effettiva
istituzione e applicazione di regole sulla concorrenza, nonché della
divulgazione di informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del
diritto per le imprese che operano sul mercato centroamericano e dell’Unione
europea. Articolo
18
Cooperazione doganale 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in tale settore è volta all’elaborazione di misure di
facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di
informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, così da facilitare gli scambi
tra le Parti. 2. Conformemente all’accordo tra
le Parti, la cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose: a) la semplificazione e l’armonizzazione
dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali
e l’uso di dichiarazioni semplificate; b) il miglioramento delle procedure
doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure
semplificate per l’ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello
stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo
scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati; c) misure per migliorare la trasparenza
e le procedure di ricorso contro le decisioni e i decreti delle autorità
doganali; d) strumenti per incoraggiare la
consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia
di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione. 3. Nel quadro del presente
accordo, si può ipotizzare la conclusione di un protocollo di reciproca
assistenza in materia doganale. Articolo
19
Cooperazione in materia di regole tecniche e di
valutazione della conformità 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazioni della
conformità è un elemento chiave in una prospettiva di sviluppo del commercio,
in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale. 2. Conformemente a quanto
concordato tra le Parti, la cooperazione promuoverà: a) la fornitura ai paesi
centroamericani di programmi di assistenza tecnica in materia di
normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in
tali paesi sistemi e strutture compatibili: - con le norme internazionali; - con i requisiti fondamentali di
protezione della sicurezza e della salute delle persone, di garanzia della
conservazione delle piante e degli animali, di protezione dei consumatori e di
tutela dell’ambiente. b) l’obiettivo della cooperazione in
tale contesto di facilitare l’accesso ai mercati. 3. In pratica, la cooperazione
permetterà di: a) fornire assistenza organizzativa e
tecnica per promuovere la creazione di reti e di organismi regionali e
aumentare il coordinamento delle politiche per favorire la scelta di un
approccio comune all’utilizzo delle norme internazionali e regionali in materia
di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità; b) promuovere l’adozione di misure
finalizzate alla riduzione delle differenze tra le Parti in materia di
valutazione della conformità e di standardizzazione; e c) incoraggiare l’adozione di misure
volte a migliorare la trasparenza, le buone prassi normative e la promozione di
norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali. Articolo
20
Cooperazione industriale 1. Le Parti concordano che la
cooperazione industriale fra di esse sarà finalizzata alla promozione della
modernizzazione e della ristrutturazione dell’industria centroamericana e di
singoli settori, nonché alla cooperazione industriale tra gli operatori
economici, allo scopo di potenziare il settore privato, in un contesto di protezione
dell’ambiente. 2. Le iniziative relative alla
cooperazione industriale si baseranno sulle priorità scelte dalle Parti. Esse
terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo,
ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative hanno l’obiettivo di
creare un quadro adeguato al miglioramento delle competenze gestionali e alla
promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui
operano le imprese. Articolo
21
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e
medie imprese e delle microimprese Le Parti decidono di promuovere un ambiente
favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese,
anche nelle zone rurali, attraverso: a) la promozione di contatti tra
operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti
informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti; b) la facilitazione dell’accesso ai
finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell’innovazione. Articolo 22 Cooperazione nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e delle
misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti decidono di
cooperare nel settore dell’agricoltura allo scopo di promuovere l’agricoltura
sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo
socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell’America
centrale. 2. La cooperazione tenderà a
promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture
e tecnologia, con iniziative a livello di: a) misure sanitarie, fitosanitarie,
ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, conformemente alla
legislazione in vigore nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell’OMC e di
altre organizzazioni internazionali competenti in materia; b) diversificazione e ristrutturazione
dei settori agricoli; c) scambio di informazioni, anche in
materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti; d) assistenza tecnica volta al
miglioramento della produttività e allo scambio di nuove tecniche di coltura; e) esperimenti scientifici e
tecnologici; f) misure volte a migliorare la
qualità dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacità
volte a sostenere le attività di promozione commerciale; g) miglioramento della capacità di
attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un’ottica di facilitazione
dell’accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione
della salute, conformemente alle disposizioni dell’accordo OMC sull’applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie. Articolo
23
Cooperazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura Le Parti decidono di sviluppare la
cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile,
la gestione e la conservazione delle risorse ittiche e le valutazioni di
impatto ambientale. La cooperazione riguarderà inoltre ambiti quali l’industria
di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore
della pesca potrebbe concretarsi in accordi di pesca bilaterali tra le Parti o
tra la Comunità europea e uno o più paesi centroamericani e/o in accordi di
pesca multilaterali tra le Parti. Articolo
24
Cooperazione nel settore minerario Le Parti concordano che, in una prospettiva di
tutela dell’ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà
soprattutto: a) la promozione della partecipazione
delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione, allo sfruttamento e all’utilizzo
sostenibile delle risorse minerarie in conformità con la propria legislazione; b) lo scambio di informazioni,
esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento; c) la promozione dello scambio di
esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità
di sviluppo tecnologico; d) lo sviluppo di misure volte a
promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione
vigente in ciascuno dei paesi dell’America centrale, nell’Unione europea e nei
suoi Stati membri; e) l’elaborazione di misure volte a
promuovere l’integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia
ambientale nel settore in oggetto. Articolo
25
Cooperazione nel settore dell’energia 1. Le Parti concordano che il
loro obiettivo comune sarà la promozione della cooperazione nel settore dell’energia
in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle Parti, l’energia
idroelettrica, l’elettricità, il petrolio, le energie rinnovabili, le
tecnologie di risparmio energetico, l’elettrificazione delle zone rurali e l’integrazione
regionale dei mercati dell’energia, conformemente alle legislazioni dei singoli
paesi. 2. Tale cooperazione può
comprendere, tra le altre, le seguenti attività: a) elaborazione e pianificazione di
politiche energetiche, che comprendano interventi a livello di interconnessione
delle infrastrutture di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione
della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell’energia e
facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi
dell’America centrale; b) gestione e formazione nel settore
dell’energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze; c) promozione del risparmio energetico,
dell’efficienza nell’utilizzo dell’energia, delle energie rinnovabili e studio
dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; d) promozione dell’applicazione di un
meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai
cambiamenti e alla variabilità climatici; e) la questione dell’impiego pulito e
pacifico dell’energia nucleare. Articolo
26
Cooperazione nel settore dei trasporti 1. Le Parti concordano che la
cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i
trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione
dei passeggeri e delle merci nonché l’accesso ai mercati dei trasporti urbani,
aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini
operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione potrà riguardare: a) scambi di informazioni sulle
politiche delle Parti, segnatamente per quanto riguarda i trasporti urbani e l’interconnessione
e interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di
comune interesse; b) la gestione delle ferrovie, dei
porti e degli aeroporti, compresa un’adeguata cooperazione tra le competenti
autorità; c) progetti di cooperazione per il
trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via
satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani; d) miglioramento delle norme di
sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento e la cooperazione nelle sedi
internazionali adeguate volta al miglioramento dell’applicazione delle norme
internazionali. Articolo
27
Cooperazione in materia di società dell’informazione,
di tecnologie dell’informazione e di telecomunicazioni 1. Le Parti concordano che le
tecnologie dell’informazione e le comunicazioni rappresentano settori chiave di
una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e
sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell’informazione. La
cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario digitale e
allo sviluppo delle risorse umane. 2. La cooperazione in questo
ambito intende promuovere: a) il dialogo su tutti gli aspetti
della società dell’informazione; b) in conformità delle legislazioni
delle Parti, il dialogo sugli aspetti normativi e politici delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni, ivi comprese le norme; c) lo scambio di informazioni sulle
norme, sulla valutazione della conformità e sull’omologazione; d) la divulgazione delle nuove
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni; e) progetti di ricerche comuni in
materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e progetti pilota
nel campo delle applicazioni della società dell’informazione; f) l’interconnessione e l’interoperatività
fra le reti e i servizi telematici; g) scambi e formazione di personale
specializzato; h) elaborazione di applicazioni nell’ambito
dell’e-government. Articolo 28
Cooperazione in
materia di audiovisivi Le Parti decidono di promuovere la
cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a
iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo,
produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e
culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni
nazionali in materia di diritti d’autore e dei pertinenti accordi
internazionali. Articolo
29
Cooperazione nel settore del turismo Le Parti concordano che la cooperazione in
questo settore è volta al consolidamento delle prassi che possano meglio
garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione
centroamericana. La cooperazione dovrebbe essere volta all’elaborazione
di strategie attraverso le quali caratterizzare e promuovere meglio la regione
in Europa come insieme competitivo di destinazioni turistiche. Articolo 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie Le Parti
intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nel quadro dei rispettivi
programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie. Articolo 31
Cooperazione in materia di promozione degli
investimenti 1. Le Parti decidono di
promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, la formazione di un clima
stabilmente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La cooperazione potrà
riguardare: a) la promozione di strumenti di
scambio e divulgazione di informazioni sulle opportunità di investimento e
sulla legislazione in materia; b) l’elaborazione di un quadro
giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno
attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi
centroamericani, intesi a promuovere e proteggere gli investimenti; c) la semplificazione delle procedure
amministrative; d) lo sviluppo di strumenti per la
creazione di joint ventures. Articolo
32
Dialogo macroeconomico 1. Le Parti concordano che la cooperazione
è volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze
e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di
coordinamento di politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune. 2. Le Parti si impegneranno
inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in
materia di macroeconomia, il quale, in base alle decisioni delle Parti, potrà
comprendere la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la
stabilità macroeconomica e il debito estero. Articolo
33
Cooperazione statistica 1. Le Parti concordano che l’obiettivo
principale è quello di migliorare i metodi e i programmi statistici e le
tecniche di raccolta e divulgazione dei dati statistici, allo scopo di individuare
una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilità tra le
Parti e che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della
controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a
qualsiasi settore che rientri l’accordo e che sia descrivibile in termini
statistici. 2. La cooperazione potrebbe
comprendere: scambi tecnici tra istituti statistici centroamericani e
comunitari e Eurostat; l’elaborazione di metodi migliori e, se opportuno,
compatibili di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; organizzazione di
seminari, gruppi di lavoro e programmi di formazione statistica. Articolo
34
Cooperazione in materia di protezione del
consumatore 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in tale ambito può comprendere, tra le altre cose e nella misura
del possibile: a) il miglioramento della comprensione
reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio
e garantire un elevato livello di protezione del consumatore; b) la promozione dello scambio di
informazioni sui sistemi di protezione del consumatore. Articolo
35
Cooperazione in materia di protezione dei dati 1. Le Parti decidono di
cooperare in materia di protezione nel quadro del trattamento dei dati
personali e di dati di altra natura, in un’ottica di conformità alle più
rigorose norme internazionali. 2. Le parti decidono inoltre di
cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell’innalzamento
del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione
dei dati personali tra le Parti, conformemente alle legislazioni delle Parti. Articolo
36
Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti concordano che la
cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata in un’ottica di
interesse reciproco e conformemente alle rispettive legislazioni, allo scopo
di: a) scambiare informazioni ed esperienze
scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto
concerne l’attuazione di politiche e programmi; b) promuovere lo sviluppo delle risorse
umane; c) incoraggiare le relazioni tra le
comunità scientifiche delle Parti; d) stimolare la partecipazione del
mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica,
in particolare per quanto concerne la promozione dell’innovazione; e) promuovere l’innovazione e il
trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le
tecnologie pulite, tra le Parti. 2. Le Parti decidono di
promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza,
della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello
universitario, centri di ricerca e i settori produttivi, e prevedendo
particolari incentivi per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti. 3. Le Parti decidono di
stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli
istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando
anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di
studenti e di specialisti. 4. Le Parti decidono di
rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della
scienza, della tecnologia e dell’innovazione in una prospettiva di promozione,
divulgazione e trasferimento di tecnologia. Articolo
37
Cooperazione nel settore dell’istruzione e della
formazione 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in questo ambito è volta al miglioramento significativo della
qualità dell’istruzione e della formazione professionale. A tal fine,
particolare attenzione sarà accordata al problema dell’accesso dei giovani,
delle donne, delle popolazioni indigene, di altri gruppi etnici centroamericani
e degli anziani all’istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi
universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore. 2. Le Parti decidono di
cooperare più strettamente in materia di istruzione e formazione professionale,
promuovendo la collaborazione tra università e imprese, al fine di aumentare il
livello di competenza del personale di grado superiore. 3. Le Parti decidono inoltre di
accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati
(ALFA, URB-AL, ecc.), che creano contatti permanenti tra istituti specializzati
di entrambe le Parti e che incoraggiano le collaborazione e lo scambio di
esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione può inoltre
sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni
specifici dei paesi dell’America centrale. 4. Le Parti promuoveranno l’istruzione
delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati queste ultime. Articolo
38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità 1. Le Parti concordano che lo
scopo della cooperazione in tale ambito è la promozione della protezione dell’ambiente
in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest’ottica, il rapporto tra
povertà e ambiente e l’impatto ambientale delle attività economiche sono
considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la
partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in
ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, la desertificazione e la
gestione dei prodotti chimici. 2. La cooperazione riguarderà,
tra le altre cose: a) la prevenzione del degrado
ambientale; a tale scopo, nel quadro della cooperazione si dovrebbe affrontare
la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista
ambientale e/o pulite; b) la promozione della conservazione e
della gestione sostenibile delle risorse naturali (compresa la biodiversità e
le risorse genetiche); c) lo stimolo a creare sistemi
nazionali e regionali di controllo della biodiversità; d) lo scambio di informazioni e di
esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali
comuni alle due Parti; e) la promozione dell’armonizzazione
della legislazione in materia ambientale in America centrale; f) il potenziamento della gestione
ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; g) la promozione dell’educazione all’ambiente,
la creazione di capacità in tal senso, l’aumento della partecipazione dei
cittadini; h) la promozione di programmi di
ricerca congiunti a livello regionale. Articolo
39
Cooperazione in materia di calamità naturali Le Parti concordano che la cooperazione in
quest’ambito è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione
centroamericana rispetto alle calamità naturali, attraverso il potenziamento
delle capacità regionali di ricerca, progettazione, controllo, prevenzione,
intervento e riabilitazione, l’armonizzazione legislativa e il miglioramento
del coordinamento istituzionale e del sostegno da parte delle autorità. Articolo
40
Cooperazione culturale 1. Le Parti decidono di
espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i
contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni. 2. L’obiettivo sarà promuovere
la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi
bilaterali con gli Stati membri dell’Unione europea e stimolando le sinergie
nel quadro di tali accordi. 3. La cooperazione
avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di
diritti d’autore e dei pertinenti accordi internazionali. 4. Tale cooperazione potrà
riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui: a) la traduzione di opere letterarie; b) la tutela, il restauro, il recupero
e il rilancio del patrimonio culturale; c) eventi culturali e iniziative
collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore; d) la promozione della diversità
culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi
etnici centroamericani; e) gli scambi tra giovani; f) la prevenzione e l’eliminazione del
traffico illecito del patrimonio culturale; g) promozione dell’artigianato e dell’industria
culturale. Articolo
41
Cooperazione in materia di salute 1. Le Parti decidono di
cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali
che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell’uguaglianza
di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi
che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro
sicurezza alimentare. 2. Le Parti concordano che la
prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l’istruzione e la gestione
delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le Parti intendono
potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a
quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per
esempio quelli relativi alla lotta contro l’Aids, la malaria, la tubercolosi ed
altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di
salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e
per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze
indesiderate, sono necessari partenariati con la società civile, le ONG e il
settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilità
culturale dei paesi. Articolo
42
Cooperazione sociale 1. Le Parti decidono di
cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione dei partner sociali al
dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull’integrazione
nella società. Un’attenzione particolare sarà accordata alla necessità di
eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che
risiedono legalmente sul territorio dell’altra Parte. 2. Le Parti riconoscono l’importanza
dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo
economico e decidono di dare priorità ai problemi dell’occupazione, degli
alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e
disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali
in materia di lavoro, le cosiddette norme fondamentali di lavoro, previsti
dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. 3. Le Parti possono cooperare in
tutte le aree di interesse comune. 4. Se opportuno, e nel rispetto
delle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in
collaborazione con il Comitato economico e sociale e la sua controparte
centroamericana. Articolo 43
Partecipazione della
società civile alla cooperazione 1. Le parti riconoscono il ruolo
e il potenziale contributo della società civile al processo di cooperazione e
decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa. 2. Nel rispetto delle rispettive
disposizioni giuridiche e amministrative, la società civile può: a) essere consultata durante il
processo decisionale a livello nazionale nel rispetto dei principi democratici; b) essere informata e partecipare alle
consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche
settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto,
ivi comprese tutte le fasi del processo di sviluppo; c) beneficiare di finanziamenti, se ciò
è ammesso dalle normative vigenti, e di sostegno al consolidamento delle
capacità nelle aree cruciali e sensibili; d) partecipare all’attuazione dei
programmi di cooperazione nelle aree di interesse diretto. Articolo
44
Cooperazione in materia delle questioni di genere Le Parti concordano che la cooperazione in
questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi
intesi a garantire, migliorare ed espandere le pari opportunità tra uomini e
donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale,
anche, se necessario, attraverso l’adozione di misure concrete a favore delle
donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l’accesso delle donne a tutte le
risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali. Articolo
45
Cooperazione in materia di popolazioni indigene e
di altri gruppi etnici centroamericani 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in tale ambito contribuirà a promuovere la creazione di
associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi
etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un
quadro di perseguimento degli obiettivi di eliminazione della povertà, gestione
sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei diritti dell’uomo, della
democrazia e della diversità culturale. 2. Oltre a tenere
sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli
altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo
sviluppo, le Parti terranno conto della loro situazione particolare nell’elaborazione
delle politiche e potenzieranno la capacità delle loro associazioni, in modo da
aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi,
nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti. Articolo
46
Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e
soldati smobilitati 1. Le Parti concordano che la
cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati
contribuirà a soddisfare i bisogni fondamentali dei due gruppi dal momento del
termine degli aiuti umanitari fino all’adozione di soluzioni a lungo termine in
relazione al loro status. 2. Tale cooperazione potrà
comprendere le seguenti attività: a) l’indipendenza e l’integrazione nel
tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati; b) aiuti alle comunità locali ospitanti
e alle aree di reinsediamento per incentivare l’accoglienza e l’integrazione
delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati; c) aiuti alle persone che intendono
rientrare e stabilirsi nei paesi d’origine, se le condizioni lo permettono; d) interventi per assistere le persone
nel recupero dei loro beni e dei diritti di proprietà e assistenza alle vittime
di violazioni dei diritti dell’uomo; e) potenziamento della capacità
istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi; f) sostegno a favore del reinserimento
nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un
processo di riconciliazione. Articolo
47
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite
e la criminalità connessa 1. In base al principio della
condivisione delle responsabilità, le Parti concordano che la cooperazione in
questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi
congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle
droghe illecite. Le parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro il
crimine organizzato connesso al traffico di droga, anche per il tramite di
organismi ed agenzie internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli
altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verrà
utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di
droghe tra l’Unione europea, l’America latina e i Caraibi. 2. La cooperazione in questo
settore tende in particolare ad attuare: a) programmi di prevenzione dell’abuso
di droghe, in particolare all’interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio; b) progetti di formazione, istruzione,
cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella società; c) progetti di armonizzazione della
legislazione e delle iniziative in materia in vigore in America centrale; d) programmi di ricerca congiunti; e) misure e iniziative di cooperazione
volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla
promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori. f) misure contro il commercio dei
precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunità
europea e dagli organismi internazionali competenti; g) misure destinate alla
riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di
controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e
misure di controllo degli episodi criminosi connessi. Articolo
48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del
denaro e la criminalità connessa 1. Le parti decidono di
cooperare per evitare l’utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il
riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di
droga in particolare. 2. La cooperazione in tale
ambito prevederà interventi di assistenza amministrativa e tecnica per lo
sviluppo e l’attuazione di regolamenti e per l’effettivo funzionamento di norme
e meccanismi adeguati. In particolare, la collaborazione prenderà la forma di
scambi di informazioni e di adozione di misure appropriate per lottare contro
il riciclaggio del denaro analoghe a quelle prese dalla Comunità europea e
dagli organi internazionali attivi nel settore, come il Gruppo di azione
finanziaria (Financial Action Task Force, FATF) e le Nazioni unite. Si
incoraggerà la cooperazione a livello regionale. Articolo
49
Cooperazione in materia di migrazione 1. Le Parti ribadiscono l’importanza
della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In
una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno
un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l’immigrazione
illegale, la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati. La questione
della migrazione dovrebbe essere inserita nelle strategie nazionali di sviluppo
socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti. 2. La cooperazione permetterà di
riconoscere che la migrazione è un problema, per risolvere il quale è
necessario valutare e discutere approcci diversi, conformemente alle
legislazioni internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia. La
cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti: a) le cause di fondo della migrazione; b) lo sviluppo e l’attuazione di norme
e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un’ottica di
rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status
di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e
internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di “non
refoulement”; c) le norme di ammissione, e i diritti
e lo status delle persone ammesse, l’equità di trattamento, le politiche di
integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l’istruzione e la
formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni
in vigore in materia di diritti umani dei migranti; d) l’elaborazione di un’efficace
politica di prevenzione dell’immigrazione illegale. Nell’ambito della
cooperazione verranno inoltre affrontate le questioni dell’introduzione
illegale di migranti e della tratta di esseri umani e verranno esaminate le
modalità di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e
di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta; e) il rimpatrio, in condizioni di
rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la
loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) l’ambito dei visti, affrontando in
particolare aspetti di interesse reciproco; g) l’ambito dei controlli alle
frontiere, affrontando aspetti quali l’organizzazione, la formazione, le
migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, le
attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali
attrezzature. 3. Nel quadro della cooperazione
intesa a evitare e controllare l’immigrazione illegale, le Parti decidono
inoltre di riammettere i propri migranti illegali. A questo scopo: - Ciascun paese dell’America centrale
riammetterà, a richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini
illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea,
fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le
risorse amministrative necessarie a tale scopo; - Ciascuno Stato membro dell’Unione
europea riammetterà, a richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini
illegalmente presenti sul territorio di un paese dell’America centrale,
fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le
risorse amministrative necessarie a tale scopo; Le Parti decidono di concludere, su richiesta
e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli
Stati membri dell’Unione europea e dei paesi centroamericani in materia di
riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la questione della
riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. A tale scopo, con il termine “Parti” si
intenderanno la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell’America
centrale. Articolo 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo 1. Le parti ribadiscono l’importanza
della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le
pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano
di cooperare per la prevenzione e l’eliminazione degli atti terroristici. Esse
opereranno in particolare: a) nel quadro della piena applicazione
della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di altri
pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni internazionali e strumenti; b) con uno scambio di informazioni sui
gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione
internazionale e nazionale; e c) con uno scambio di pareri sui mezzi
e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di
vista tecnico e di formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di
prevenzione del terrorismo. TITOLO IV DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI Articolo
51
Strumenti 1. Per contribuire al
conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente
accordo, le Parti si impegnano a fornire risorse, anche finanziarie,
appropriate, compatibilmente con le loro disponibilità e attraverso i
rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del
possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto
dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani. 2. Fatti salvi i poteri delle
autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad
agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America
centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento
nonché delle leggi e delle normative delle Parti. 3. I paesi dell’America centrale
concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea,
nonché l’esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle
attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla
Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell’America centrale. Articolo 52
Quadro istituzionale 1. Le Parti decidono di
mantenere il comitato misto, istituito con l’accordo di cooperazione con l’America
centrale del 1983 e riconfermato con l’accordo quadro di cooperazione del 1993.
2. Il Comitato misto è
responsabile dell’attuazione generale del presente accordo. In tale ambito
verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra
le Parti e con i singoli Stati dell’America centrale. 3. Il programma delle riunioni
del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso
provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle
riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui
l’eventuale creazione di sottocomitati. 4. Verrà istituito un comitato
consultivo misto, formato da rappresentanti del comitato consultivo del sistema
di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale
europeo (CESE), incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del
dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile. 5. Le parti incoraggeranno il
Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un
comitato interparlamentare nel quadro dell’accordo, conformemente alle
rispettive leggi costituzionali. Articolo
53
Definizione delle Parti Ai fini del
presente accordo, con il termine “Parti” si intendono, da una parte, la
Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti
delle rispettive competenze previste dal trattato che istituisce la Comunità
europea e, dall’altra, le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua e Panama, nei limiti delle rispettive competenze. L’accordo
si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale,
regionale o locale entro il territorio delle parti. Articolo
54
Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno
notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie. 2. Dette notifiche saranno
inviate al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, che sarà il
depositario del presente accordo. 3. Dalla sua entrata in vigore,
il presente accordo sostituirà l’accordo quadro di cooperazione del 1993, in
conformità del paragrafo 1. Articolo 55
Durata 1. Il presente accordo è
concluso per un periodo illimitato. In tale contesto, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 3, del presente accordo, le Parti ribadiscono la dichiarazione di
Madrid del 17 maggio 2002. 2. Ciascuna Parte può notificare
per iscritto l’altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
La denuncia entra in vigore sei mesi dopo la notifica all’altra Parte. Articolo
56
Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano tutti i
provvedimenti generali o specifici necessari all’adempimento degli obblighi
previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli
obiettivi ivi fissati. 2. Qualora una delle Parti
ritenga che l’altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall’accordo,
essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce
entro 30 giorni al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie
ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione
accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle
meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Le misure adottate sono
comunicate senza indugio al Comitato misto e, qualora l’altra Parte ne faccia
richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna
Parte può prendere immediatamente le misure del caso, conformemente al diritto
internazionale, in caso di: a) denuncia del presente accordo non
sancita dalle norme generali del diritto internazionale; b) inosservanza, ad opera dell’altra
Parte, degli elementi fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del
presente accordo. L’altra Parte può chiedere che sia indetta
urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per
procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione
accettabile per le Parti. Articolo
57
Sviluppi futuri 1. Le Parti possono decidere di
concerto di estendere il campo di applicazione del presente accordo,
conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, concludendo accordi su
settori o attività specifici in base all’esperienza acquisita in sede di
attuazione. 2. Nessuna opportunità di
cooperazione sarà esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato
misto le possibilità concrete di cooperazione in un’ottica di interesse
reciproco. 3. Per quanto concerne l’attuazione
del presente accordo, entrambe le Parti possono presentare suggerimenti in
merito alla possibilità di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti,
tenendo conto dell’esperienza acquisita durante l’attuazione dello stesso. Articolo
58
Protezione dei dati Ai fini del presente accordo, le Parti
decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati
personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard
internazionali. Articolo
59
Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte,
ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
alle condizioni previste da tale trattato e, dall’altra, ai territori delle
Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama. Articolo
60
Testi facenti fede Il presente Accordo è redatto in due esemplari
in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese,
portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO DICHIARAZIONI
UNILATERALI UE ================================================================== 1. Dichiarazione della Commissione e
del Consiglio dell’Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla
riammissione degli immigrati clandestini (articolo 49) L’articolo 49 lascia impregiudicata la
suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri
per la conclusione di accordi di riammissione. ================================================================== 2. Dichiarazione della Commissione e
del Consiglio dell’Unione europea sulla clausola relativa alla definizione
delle Parti (articolo 53) Le disposizioni del presente accordo che
rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce
la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali Parti contraenti
distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l’Irlanda
(secondo il caso) non notifichino alla parte centroamericana di essere
vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Lo stesso dicasi per
la Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato a quegli stessi trattati. =================================================================== [1] GU L […] del […], pag. […]. [2] Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, il termine
“aperte” non sarà inteso nel senso di “accesso”.