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Document 52010XC0422(03)

    Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù

    GU C 103 del 22.4.2010, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/20


    AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

    Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù

    2010/C 103/08

    Sono in corso i negoziati per un Accordo commerciale tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Colombia e il Perù. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell'Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

    La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

    Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B1@ec.europa.eu

    Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

    1)

    è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

    2)

    sarebbe omonimo o parzialmente omonimo di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e del regolamento (CE) n. 110/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con uno dei seguenti paesi:

    —   Repubblica di Albania: decisione 2006/580/CE (3) del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato),

    —   Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE (4) del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (Protocollo 7),

    —   Canada: decisione 2004/91/CE (5) del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose,

    —   Repubblica del Cile: decisione 2002/979/CE (6) del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in particolare l'articolo 90 che istituisce l'Accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate,

    —   Croazia: decisione 2001/918/CE (7) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate,

    —   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: decisione 2001/916/CE (8) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate,

    —   Messico: decisione 97/361/CE (9) del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose,

    —   Montenegro: decisione 2007/855/CE (10) del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra,

    —   Sudafrica: decisione 2002/52/CE del Consiglio (11), del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose,

    —   Svizzera: decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, 2002/309/CE (12) del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7;

    3)

    Tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

    4)

    danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

    5)

    o qualora le dichiarazioni forniscano informazioni dettagliate che permettono di concludere che la denominazione cui si chiede la protezione è generica.

    I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

    La presente comunicazione non pregiudica la possibilità di inoltrare domanda di registrazione di denominazioni trasmesse dalla Colombia o dal Perù ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 o dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.

    Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose, i prodotti agricoli e alimentari (13)

    Classe di prodotto

    Denominazione registrata in Colombia

    Frutta

    Cholupa del Huila


    Classe di prodotto

    Denominazione registrata Perù

    Bevanda spiritosa

    Pisco

    Ortaggi

    Maíz Blanco Gigante Cusco

    Ortaggi

    Pallar de Ica


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (3)  GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

    (5)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

    (8)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

    (9)  GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.

    (10)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

    (11)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

    (12)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    (13)  Elenco trasmesso dalle autorità della Colombia e del Perù nell’ambito dei negoziati in corso.


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