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Document 52010XC0422(03)
Information Notice — Public Consultation — Geographical indications from Colombia and Peru
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù
GU C 103 del 22.4.2010, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/20 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù
2010/C 103/08
Sono in corso i negoziati per un Accordo commerciale tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Colombia e il Perù. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell'Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.
La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B1@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:
1) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
2) |
sarebbe omonimo o parzialmente omonimo di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e del regolamento (CE) n. 110/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con uno dei seguenti paesi: — Repubblica di Albania: decisione 2006/580/CE (3) del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato), — Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE (4) del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (Protocollo 7), — Canada: decisione 2004/91/CE (5) del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, — Repubblica del Cile: decisione 2002/979/CE (6) del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in particolare l'articolo 90 che istituisce l'Accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate, — Croazia: decisione 2001/918/CE (7) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: decisione 2001/916/CE (8) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate, — Messico: decisione 97/361/CE (9) del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, — Montenegro: decisione 2007/855/CE (10) del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, — Sudafrica: decisione 2002/52/CE del Consiglio (11), del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, — Svizzera: decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, 2002/309/CE (12) del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7; |
3) |
Tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
4) |
danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
5) |
o qualora le dichiarazioni forniscano informazioni dettagliate che permettono di concludere che la denominazione cui si chiede la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
La presente comunicazione non pregiudica la possibilità di inoltrare domanda di registrazione di denominazioni trasmesse dalla Colombia o dal Perù ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 o dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose, i prodotti agricoli e alimentari (13)
Classe di prodotto |
Denominazione registrata in Colombia |
Frutta |
Cholupa del Huila |
Classe di prodotto |
Denominazione registrata Perù |
Bevanda spiritosa |
Pisco |
Ortaggi |
Maíz Blanco Gigante Cusco |
Ortaggi |
Pallar de Ica |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(3) GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.
(4) GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.
(5) GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.
(6) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.
(7) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.
(8) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.
(9) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.
(10) GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.
(11) GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.
(12) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(13) Elenco trasmesso dalle autorità della Colombia e del Perù nell’ambito dei negoziati in corso.