Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0290

Corea del Nord Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2010 sulla Corea del Nord

GU C 351E del 2.12.2011, p. 132–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/132


Giovedì 8 luglio 2010
Corea del Nord

P7_TA(2010)0290

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord

2011/C 351 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla penisola coreana,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni internazionali sui diritti umani e gli altri strumenti sui diritti umani,

vista la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite intitolata «Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea», approvata il 25 marzo 2010 e sostenuta dagli Stati membri dell'UE, in cui sono condannate le violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e gli abusi sistematici, diffusi e gravi dei diritti umani perpetrati dalla Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC),

viste le risoluzioni 1718 (2006) e 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la risoluzione della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea adottata durante la 64a sessione del 19 novembre 2009,

vista la decisione 2009/1002/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

visti l'esame universale periodico sulla Repubblica democratica popolare di Corea del 7 novembre 2009 e l'accordo da parte di detto Stato di esaminare le 117 raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio «Diritti umani» approvata il 18 marzo 2010,

vista la relazione di Vitit Muntarbhorn, relatore speciale per la situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea, del 17 febbraio 2010,

visto il 29 o round del dialogo sui diritti umani UE-Cina del 29 giugno 2010 tenutosi a Madrid, durante il quale la questione dei rifugiati della Corea del Nord è stata oggetto di discussione,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione dei diritti umani nella RDPC continua ad essere profondamente preoccupante mentre la situazione umanitaria desta grave inquietudine,

B.

considerando che la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite, del 25 marzo 2010, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea ha espresso gravi preoccupazioni in merito alle continue segnalazioni di violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali nella RDPC,

C.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RDPC ha descritto la situazione dei diritti umani come pessima nella sua relazione annuale al Consiglio «Diritti umani» dell'ONU,

D.

considerando che il governo della RDPC nega il mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Corea del Nord, ha negato a quest'ultimo l'accesso al paese e si rifiuta di cooperare con gli altri meccanismi dei diritti umani delle Nazioni Unite,

E.

considerando che la relazione del relatore speciale dell'ONU afferma che la ripresa dei colloqui a sei sulla denuclearizzazione costituirebbe altresì un'opportunità per migliorare l'ambiente dei diritti umani,

F.

considerando che il relatore speciale dell'ONU ha suggerito al Consiglio di Sicurezza di prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani nella RDPC e di istituire una commissione di inchiesta per indagare sui presunti crimini contro l'umanità commessi dal governo della RDPC,

G.

considerando che numerose organizzazioni non governative internazionali per i diritti umani hanno esortato l'Unione europea a occuparsi maggiormente della questione dei diritti umani nella Corea del Nord,

H.

considerando che la risoluzione del Consiglio «Diritti umani» delle Nazioni Unite deplora i gravi, diffusi e sistematici abusi dei diritti umani nella RDPC, in particolare il ricorso alla tortura e ai campi di lavoro per i prigionieri politici e i cittadini rimpatriati della RDPC,

I.

considerando che le autorità pubbliche della RDPC effettuano sistematicamente esecuzioni extragiudiziarie, detenzioni arbitrarie e sparizioni,

J.

considerando che il sistema giudiziario è sottomesso allo Stato e che la pena di morte è applicata a un ampio spettro di crimini contro lo Stato ed è periodicamente estesa dal codice penale, mentre i cittadini, bambini compresi, sono costretti a essere presenti alle esecuzioni pubbliche,

K.

considerando che il governo della RDPC non autorizza un'opposizione politica organizzata, elezioni libere e giuste, mezzi di comunicazione liberi nonché la liberta di religione, di associazione e di contrattazione collettiva,

L.

considerando che il rapimento e il sequestro di cittadini provenienti da paesi terzi, quali il Giappone, la Repubblica di Corea o altri paesi, compresi presumibilmente cittadini dell'UE, costituisce ancora una questione irrisolta che richiede un'azione determinata da parte della comunità internazionale,

M.

considerando che un numero considerevole di nord coreani fuggono nella Repubblica popolare cinese dove, secondo le fonti, molte donne sono vittima della tratta di essere umani e dei matrimoni forzati e che la Repubblica popolare cinese obbligherebbe i rifugiati al rimpatrio nella RDPC in violazione delle norme internazionali sul divieto di respingimento e presumibilmente negherebbe anche ai cittadini della RDPC l'accesso alle procedure di asilo dell'UNHCR, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967 ai quali la Repubblica popolare cinese ha aderito; che le segnalazioni riguardanti il destino di suddetti cittadini costretti a rimpatriare sono preoccupanti,

N.

considerando che la prassi adottata dallo Stato della colpevolezza per associazione si traduce nell'incarceramento di intere famiglie, compresi bambini e anziani; che tali prigionieri sono sottoposti alle peggiori violazioni dei diritti umani, alla tortura, alla fame e ai lavori forzati e che, sulla base di quanto riportato, 100 000 persone potrebbero essere già morte, spesso per sfinimento e a causa di malattie non curate,

O.

considerando che le immagini satellitari e varie testimonianze di disertori nordcoreani confermano le accuse secondo le quali la RDPC gestirebbe almeno sei campi di concentramento, con oltre 15 000 prigionieri politici, e che se si aggiungono le cifre relative a tutte le altre categorie di prigionieri, come quelli rimpatriati forzatamente dalla Cina, si stima che oltre 200 000 persone siano incarcerate in centri di detenzione,

P.

considerando che ampie parti della popolazione soffrono la fame e dipendono in vasta misura dagli aiuti alimentari internazionali e che il Programma alimentare mondiale ha indicato nel settembre 2009 che un terzo delle donne e dei bambini nord coreani sono malnutriti,

Q.

considerando che la società è governata da una politica incentrata sull'aspetto militare e dall'ideologia juche che prevede la venerazione del leader del paese,

R.

considerando che, secondo i resoconti credibili dei disertori, la popolazione sarebbe soggetta a campagne di mobilitazione al lavoro forzato mentre l'accesso all'istruzione e alle opportunità lavorative si baserebbero sul songbun (status della classe sociale), determinato dalla fedeltà al regime del singolo individuo o della famiglia,

S.

considerando che la «riforma della valuta» del 30 novembre 2009 ha provocato gravi danni a una economia già in difficoltà e ha condotto a un ulteriore impoverimento delle fasce non privilegiate della società, risultando in un grave malcontento sociale,

T.

considerando che nessun giornalista straniero è autorizzato ad accedere senza restrizioni nella RDPC e che l'Agenzia stampa centrale coreana è l'unica fonte di informazioni per tutte le stazioni di comunicazione nella Corea del nord, mentre la radio e la televisione possono ricevere il segnale soltanto da canali governativi e la ricezione di trasmissioni straniere è rigorosamente proibita, pena l'applicazione di sanzioni severe; considerando che la popolazione del paese in generale non ha accesso a Internet,

1.

chiede alla RDPC di porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani in corso, gravi, sistematiche e diffuse, perpetrate contro la sua stessa popolazione, che potrebbero equivalere a crimini contro l'umanità ed essere pertanto soggette alla giurisdizione penale internazionale;

2.

chiede alla RDPC di porre fine immediatamente e in modo permanente alle esecuzioni pubbliche e di abolire la pena di morte nel paese;

3.

chiede alla RDPC di cessare le esecuzioni extragiudiziarie, le sparizioni forzate e il ricorso alla tortura e ai lavori forzati nonché di rilasciare i prigionieri politici e di riconoscere ai suoi cittadini la libertà di spostamento;

4.

esorta le autorità della RDPC a garantire l'accesso all'assistenza alimentare ed umanitaria per tutti i cittadini sulla base della necessità;

5.

chiede alla RDPC di riconoscere la libertà di espressione e di stampa e di consentire ai suoi cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura;

6.

invita l'UE a sostenere la creazione di una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite per valutare le violazioni dei diritti umani avvenute in passato o tuttora in corso nella RDPC al fine di stabilire in che misura tali violazioni e l'impunità associata con questi abusi possano costituire crimini contro l'umanità ed esorta gli Stati membri dell'UE a sollecitare a tal fine una risoluzione dell'ONU all'Assemblea generale;

7.

invita l'Unione europea, vista la gravità della situazione, a nominare un rappresentante speciale dell'UE per la RDPC, al fine di assicurare un'attenzione e un coordinamento costanti all'interno dell'Unione europea e con i principali partner, quali gli Stati Uniti e la Corea del Sud;

8.

esorta le autorità della RDPC a seguire le raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio «Diritti umani», e, come primo provvedimento, a consentire l'ispezione di tutti i tipi di struttura detentiva da parte del Comitato internazionale della Croce rossa e di altri esperti indipendenti internazionali e a consentire ai relatori speciali delle Nazioni Unite di visitare il paese;

9.

esorta il governo della RDPC a garantire un'indagine esaustiva con un esito soddisfacente e trasparente, a consegnare infine in modo completo tutte le informazioni sui cittadini dell'UE e di paesi terzi che sarebbero stati rapiti dagli agenti di Stato della Corea del Nord nei decenni passati e a rilasciare immediatamente coloro che sono stati rapiti e sono tuttora detenuti nel paese;

10.

esorta gli Stati membri dell'UE a continuare a concedere l'asilo ai rifugiati della Corea del Nord e ad adottare un approccio più sistematico nell'organizzazione della protezione europea e internazionale a favore dei nord coreani che fuggono dalla situazione disperata del paese di origine e chiede alla Commissione di continuare a sostenere le organizzazioni della società civile che aiutano i rifugiati nord coreani;

11.

chiede alla Repubblica popolare cinese di cessare gli arresti dei rifugiati nord coreani e il loro rimpatrio nella RDPC, di ottemperare ai propri obblighi in virtù della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967, di consentire all'UNHCR di entrare in contatto con i rifugiati nord coreani per determinare le loro condizioni e per contribuire a un loro reinsediamento in sicurezza, nonché di riconoscere alle donne nord coreane sposate con cittadini della Repubblica popolare cinese lo status di residenti legali;

12.

invita la Repubblica popolare cinese ad utilizzare le sue relazioni strette con la RDPC per promuovere le riforme economiche e sociali nel paese, al fine di migliorare le condizioni di vita e i diritti sociali della popolazione della Corea del Nord;

13.

esorta la Commissioni a sollevare le questioni della situazione dei diritti umani nella RDPC e dei rifugiati della Corea del Nord nella Repubblica popolare cinese in tutti i colloqui di alto livello tra UE e Cina e nel dialogo sui diritti umani UE-Cina;

14.

invita la Commissione a mantenere i programmi esistenti di aiuti umanitari e i canali di comunicazione con la RDPC e a monitorare con attenzione la distribuzione degli aiuti alimentari e dell'assistenza umanitaria nella Corea del Nord per rispettare le norme internazionali di trasparenza e responsabilità;

15.

esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a continuare un dialogo attivo con le ONG e gli attori della società civile che operano per creare contatti all'interno della RDPC e a sostenerli, al fine di incoraggiare i cambiamenti che conducono a un ambiente migliore per i diritti umani;

16.

invita la Commissione a includere una clausola sul monitoraggio dei diritti dei lavoratori impiegati nel complesso industriale Kaesong della RDPC nell'accordo di libero scambio tra UE e Repubblica di Corea;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri e ai paesi candidati, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi della Repubblica di Corea e della Repubblica democratica popolare di Corea, al governo della Repubblica popolare cinese e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Top