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Document 52010AP0272

    Autorità bancaria europea ***I Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

    GU C 351E del 2.12.2011, p. 337–391 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 351/337


    Mercoledì 7 luglio 2010
    Autorità bancaria europea ***I

    P7_TA(2010)0272

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

    2011/C 351 E/38

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

    alla proposta della Commissione

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

    visto il parere del Comitato delle regioni (4),

    visto il parere della Banca centrale europea (5),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

    (1 bis)

    Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione» (7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea (8), dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (10), e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (11), e nelle sue posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (13)).

    (2)

    La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione . Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni della relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare una crisi analoga in futuro.

    (3)

    Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» ▐, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) , e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ▐ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza tuttavia includervi tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière .

    (4)

    Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

    (4 bis)

    Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata in risposta alla richiesta del vertice del G-20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (Financial Stability Contribution - FSC) connesso a un meccanismo di risoluzione credibile ed efficace. Se adeguatamente definiti, i meccanismi di risoluzione scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti troppo importanti, troppo grandi o troppo interconnessi per fallire.

    (4 ter)

    La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020» ha altresì dichiarato che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di «prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.».

    (4 quater)

    Il Consiglio europeo ha dichiarato chiaramente il 25 marzo 2010 che «è particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: […] istituti di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».

    (4 quinquies)

    Il Consiglio europeo ha infine sostenuto il 17 giugno 2010 la necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile».

    (5)

    La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.

    (6)

    L’Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l’attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▐. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un’azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l’unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo ▐ di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione , che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete dell'Unione .

    (7)

    Occorre che il ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione , in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale. Un'Autorità di vigilanza europea (l'Autorità) dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano gli istituti finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite norme di vigilanza chiare per detti collegi. L'Autorità dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli istituti che possono porre un rischio sistemico in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, quando un'autorità nazionale abbia omesso di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell’Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali ) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati ), nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto) . Il CERS fa parte dell'ESFS.

    (8)

    Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (14), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (15) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (16), e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso . Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.

    (9)

    Occorre che l'Autorità ▐ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari . L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la solvibilità e la liquidità degli istituti finanziari, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio previdenziale e garantire condizioni di parità e rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti ▐. Essa dovrebbe avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione europea nei settori della regolamentazione e vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle connesse aree della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità sia affidata una responsabilità di vigilanza generale per i prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti o nuovi.

    (9 bis)

    L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

    (9 ter)

    Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri» (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).

    (9 quater)

    Il rischio sistemico è definito dalle autorità internazionali (FMI, Comitato di stabilità finanziaria (FSB), Banca dei regolamenti internazionali (BRI)) come «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è (i) causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è (ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l’economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.»

    (9 quinquies)

    Il rischio transfrontaliero, secondo dette istituzioni, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l’Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell’Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.

    (10)

    Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito e Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito quanto segue : «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [adesso articolo 114 TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell' articolo 114 TFUE .

    (11)

    Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (17), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (18) e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (19).

    (12)

    Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (20), il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (21), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (22) e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (23), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (24) e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno  (25).

    (13)

    È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione . Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell’Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.

    (14)

    È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione . È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell’Unione europea dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione conformemente all'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

    (15)

    Occorre che i progetti di standard tecnici di regolamentazione siano soggetti a modifiche solo in circostanze molto limitate e straordinarie, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne riconosca le attività quotidiane. I progetti di standard di regolamentazione possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro omologazione .

    (15 bis)

    La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di attuare atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 TFUE. Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi attinenti alle attività degli istituti finanziari interessati.

    (16)

    Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione , occorre che l’Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni sull’applicazione della normativa dell'Unione . Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato .

    (17)

    Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza , l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione . Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata ▐ e costituenti quindi casi di violazione della normativa dell'Unione . Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.

    (18)

    Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione , occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale che tiene conto della raccomandazione dell'Autorità e impone all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione.

    (19)

    Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità , occorre che quest'ultimo adotti senza indugi una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione , decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 TFUE .

    (20)

    Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti dell'Unione europea. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.

    (21)

    Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione . Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CESR o dell'Autorità. Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio, il CESR o l'Autorità di vigilanza europea ritengano che esiste la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, essi dovrebbero contattare la Commissione. In detto processo, un'opportuna attenzione alla riservatezza è della massima importanza. Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe debitamente informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

    (22)

    Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità dovrebbe prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa UE conferisca alle autorità competenti degli Stati membri un potere discrezionale, le decisioni adottate dall’Autorità di vigilanza europea non possono sostituire l’esercizio conforme al diritto dell'Unione europea di tale potere discrezionale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l’Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione europea a loro direttamente applicabile.

    (22 bis)

    La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione termina alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.

    (22 ter)

    Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera» (Turner Review).

    (22 quater)

    Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea». La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite le società figlie e non attraverso le filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti nel rispettivo paese, il che significherebbe maggiore protezionismo. La soluzione «europea» chiede il rafforzamento dell'Autorità nel collegio delle autorità di vigilanza e del controllo degli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.

    (23)

    I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l’Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l’applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio prudenziale dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato».

    (23 bis)

    L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza degli istituti finanziari che soddisfano i criteri di rischio sistemico dato che il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.

    (23 ter)

    Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal FMI, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G-20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.

    (23 quater)

    Occorre creare un quadro per far fronte al problema degli istituti in difficoltà al fine della loro stabilizzazione o liquidazione poiché «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è molto alta per i governi e per la società nel suo complesso perché situazioni del genere possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte per la definizione di un nuovo quadro normativo per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).

    (23 quinquies)

    Occorre istituire un Fondo europeo di garanzia dei depositi per garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente. Un fondo a livello di Unione europea sembra costituire la modalità più efficiente di tutela degli interessi dei depositanti e la migliore difesa contro le distorsioni di concorrenza. Risulta tuttavia ovvio che gli approcci a livello di Unione europea sono inevitabilmente più complessi e che alcuni Stati membri hanno già iniziato a progettare tali sistemi o persino ad utilizzarli. Pertanto, l'Autorità dovrebbe garantire come minimo che le caratteristiche più importanti dei sistemi nazionali siano armonizzate. Dovrebbe anche essere in grado di garantire che gli istituti finanziari siano tenuti a contribuire economicamente soltanto a un sistema.

    (23 sexies)

    È opportuno che il Fondo europeo per la stabilità bancaria finanzi gli opportuni interventi di liquidazione o di salvataggio di istituti finanziari che attraversano difficoltà, qualora queste rischino di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere finanziato da congrui contributi del settore finanziario. I contributi versati al Fondo dovrebbero sostituire quelli ai fondi nazionali di analoga natura.

    (24)

    La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolar modo per quelli che non hanno una dimensione a livello dell'Unione . Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un’autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un’autorità di vigilanza nazionale (l’autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza a nome dell'Autorità o di un’altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all’autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze potrebbe essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine identificare e diffondere buone prassi in materia di delega e accordi di delega.

    (25)

    Occorre che l’Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.

    (26)

    L’esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l’applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l’Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l’esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati delle peer review ed identificare e rendere pubbliche le migliori prassi.

    (27)

    Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione europea in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione europea . Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell’ESFS . Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell’Autorità.

    (28)

    Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l’Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il CERS , regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. Al fine di svolgere le sue funzioni in modo adeguato, occorre che l’Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell’impatto dell’andamento potenziale del mercato.

    (29)

    Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l’accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l’Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi .

    (30)

    Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE.

    (31)

    Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale . Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili . Tuttavia, come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all'istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni di informativa.

    (31 bis)

    Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (26) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea  (27).

    (32)

    Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il CERS e viceversa . Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all’Autorità o ad un’autorità di vigilanza nazionale, l’Autorità deve assicurare che vi venga dato opportuno seguito.

    (33)

    Occorre che ▐ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione , agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione ( e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), le PMI , i sindacati, il mondo accademico , i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione .

    (33 bis)

    Le organizzazioni senza scopo di lucro, diversamente dai rappresentanti dell'industria ben finanziati e inseriti, risultano marginalizzate nel dibattito sul futuro dei servizi finanziari e nei relativi processi decisionali. Occorre che tale svantaggio sia compensato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti nel gruppo delle parti in causa nel settore bancario.

    (34)

    Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi dovrebbero essere strettamente coordinati con il quadro e i principi dell'Unione economica e monetaria. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.

    (34 bis)

    Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbe fornire chiare e valide indicazioni a livello di Unione europea circa i casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di queste indicazioni.

    (34 ter)

    Occorre che, fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, se uno Stato membro decide di invocare questa salvaguardia, ne informi il Parlamento europeo contemporaneamente all’Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. È opportuno che l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, definisca i passi successivi da compiere.

    (35)

    Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione .

    (36)

    Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS , della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni) e dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori ▐. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione . Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard di regolamentazione , di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, sarebbe opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 TFUE , mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.

    (36 bis)

    Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia per gli atti legati all’adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel TFUE e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che costituiscano una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

    (37)

    Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell’Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.

    (38)

    Occorre che l’Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo a seguito di una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e la presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei . Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

    (39)

    Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso le Autorità di vigilanza europee (Comitato congiunto) («il Comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali ) o dell’Autorità europea di vigilanza (Strumenti finanziari e mercati ) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del Comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segreteria permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.

    (40)

    È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

    (41)

    Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno che il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione sia subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (28) (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell’Unione . La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico.

    (42)

    Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (29). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (30).

    (43)

    Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (31).

    (44)

    È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed effettive .

    (45)

    La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (32), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (33), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

    (46)

    Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (34).

    (47)

    Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione .

    (48)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea , l'Unione europea può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (49)

    L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e modificare conformemente la decisione 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (35).

    (50)

    È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

    Articolo 1

    Istituzione e ambito di intervento

    1.   Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea, «l'Autorità»).

    2.   L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti , nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.

    2 bis.     L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.

    3.   Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 TFUE , di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

    4.   L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese . L'Autorità contribuisce a:

    i)

    migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido , efficace e uniforme,

    iii)

    garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,

    v)

    rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,

    v bis)

    impedire l'arbitraggio prudenziale e contribuire a creare pari condizioni di concorrenza,

    v ter)

    assicurare che l'assunzione di crediti e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto dell'opportuna vigilanza, e

    v quater)

    contribuire ad aumentare la protezione dei consumatori.

    A tali fini , l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 2 , a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità .

    Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti sistemici il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

    Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

    Articolo 1 bis

    Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria

    1.     L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS). Lo scopo principale dell'ESFS è di garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, di preservare la stabilità finanziaria e di creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per i consumatori dei servizi finanziari.

    2.     Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:

    a)

    il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS] e nel presente regolamento;

    b)

    l’Autorità;

    c)

    l'Autorità europea di vigilanza (Valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA];

    d)

    l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA];

    e)

    l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 40 a 43 (il «Comitato congiunto»);

    f)

    le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del presente regolamento;

    g)

    la Commissione, ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.

    3.     L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l'EIOPA e l'ESMA attraverso il Comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

    4.     In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti dell'ESFS cooperano con piena fiducia e rispetto reciproci, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

    5.     Le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione europea conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 1 ter

    Responsabilità dinanzi al Parlamento europeo

    Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «istituti finanziari», gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE nonché gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva ;

    2)

    «autorità competenti»:

    i)

    le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

    ii)

    in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari;

    iii)

    in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi della direttiva 94/19/CE.

    Articolo 3

    Status giuridico

    1.   L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

    2.   L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    3.   L’Autorità è rappresentata dal presidente.

    Articolo 4

    Composizione

    L'Autorità è composta da:

    1)

    un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 28;

    2)

    un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;

    3)

    un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;

    4)

    un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;

    5)

    una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.

    Articolo 5

    Sede e uffici

    L'Autorità ha sede a Francoforte.

    Essa può avere uffici di rappresentanza nei centri finanziari più importanti dell'Unione europea.

    CAPO II

    COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

    Articolo 6

    Compiti e poteri dell'Autorità

    1.   L'Autorità svolge i seguenti compiti:

    a)

    contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione europea ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

    b)

    contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione , in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio prudenziale , mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;

    c)

    incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

    d)

    coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;

    e)

    organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, inclusa la formulazione di pareri, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;

    f)

    sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;

    f bis)

    svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;

    f ter)

    promuove la tutela di depositanti e investitori;

    f quater)

    gestisce le crisi degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico, di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater;

    g)

    esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

    g bis)

    sorveglia gli istituti finanziari che non sono sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti;

    g ter)

    pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, entro il suo settore di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

    g quater)

    assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS).

    2.   Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

    a)

    elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 7;

    a bis)

    elaborare progetti di standard tecnici di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 7 sexies;

    b)

    emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;

    c)

    formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

    d)

    prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;

    e)

    prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;

    f)

    emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all’articolo 19 ;

    f bis)

    raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 20;

    f ter)

    sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;

    f quater)

    fornire una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;

    f quinquies)

    elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca il modo in cui il coordinamento della raccolta deve essere effettuato, sottolineando anche il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate, al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni necessarie e pertinenti sulle transazioni e sul mercato;

    3.   L’Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata in tutta l'Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    4.     Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.

    Articolo 6 bis

    Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

    1.     Al fine di promuovere la tutela dei depositanti e degli investitori, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i consumatori di prodotti o servizi finanziari in tutto il mercato interno, anche tramite:

    i)

    la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,

    ii)

    il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative educative,

    iii)

    l'elaborazione di norme di formazione per l'industria,

    iv)

    il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione, e

    v)

    la valutazione, in particolare, dell’accessibilità, della disponibilità e del costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI.

    2.     L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove o esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

    3.     L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nei casi di un'attività finanziaria che costituisce una seria minaccia agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

    4.     L'Autorità istituisce, quale parte integrale dell'Autorità stessa, un Comitato sull'innovazione finanziaria che raccoglie tutte le pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti al fine di conseguire un approccio coordinato per il trattamento di regolamentazione e di vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    5.     L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto il sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso nei casi o alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.

    L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.

    L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, ne informa la Commissione per facilitare l'adozione di un eventuale divieto o limitazione.

    Articolo 7

    Standard tecnici di regolamentazione

    1.    Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Detti standard di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. I progetti di standard tecnico di regolamentazione sono elaborati dall'Autorità e presentati alla Commissione per l'approvazione. Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.

    2.    L’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione, prima di presentarli alla Commissione. L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.

    3.     Quando la Commissione riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.     Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di standard tecnico di regolamentazione, la Commissione decise se adottarlo o meno. Gli standard tecnici di regolamentazione sono adottati tramite regolamento o decisione. Se la Commissione non intende adottare lo standard, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le regioni.

    Articolo 7 bis

    Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione

    1.     Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o intenda adottarli in parte o modificandoli, la Commissione rinvia all’Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.

    2.     Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione in base alle proposte della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    3.     Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.

    Articolo 7 ter

    Esercizio della delega

    1.     I poteri di adottare gli standard di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.

    2.     Non appena adotta uno standard di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.     Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.

    Articolo 7 quater

    Obiezioni agli standard di regolamentazione

    1.     Quando la Commissione adotta un atto delegato nei settori specificati di cui agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica dello standard di regolamentazione adottato dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di ulteriori tre mesi.

    b)

    L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    c)

    Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

    2.     Quando la Commissione adotta uno standard di regolamentazione invariato rispetto al progetto di standard di regolamentazione presentato dall'Autorità, si applicano le lettere a), b) e c) del paragrafo 1, ad esclusione dei casi in cui il periodo durante il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni corrisponda a un mese dallo scadere del termine di tre mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un ulteriore mese.

    3.     Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione di non obiezione, anticipata e contenente determinate condizioni, che entra in vigore quando la Commissione adotta lo standard tecnico di regolamentazione senza modificarne il progetto.

    4.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard di regolamentazione, esso non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne motiva le ragioni.

    Articolo 7 quinquies

    Revoca della delega

    1.     La delega di cui all'articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2.     La decisione di revoca pone fine alla delega.

    3.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri dello standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca.

    Articolo 7 sexies

    Standard tecnici di attuazione

    1.     Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di attuazione a norma dell'articolo 291 TFUE, nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    ove, in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabori standard tecnici di attuazione per sottoporli alla Commissione, detti standard sono di carattere tecnico, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.

    b)

    ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione conformemente all'articolo 19, quest'ultima può adottare uno standard tecnico di attuazione per mezzo di un atto di esecuzione.

    2.     Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto alla sfera d’applicazione e all’impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.

    L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.

    3.     L'Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnico di attuazione all’approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 291 TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.     Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnico di attuazione la Commissione decide se approvarlo o meno. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell’Unione.

    Ogniqualvolta adotti uno standard tecnico di attuazione che modifica il progetto di standard di attuazione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

    5.     Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 8

    Orientamenti e raccomandazioni

    1.    Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione , l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

    1 bis.     L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22. Dette consultazioni, analisi e pareri e detta consulenza sono proporzionati rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

    2.    Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Entro due mesi dall’emissione di un orientamento e una raccomandazione, ciascuna autorità di vigilanza nazionale competente conferma se intende rispettare l’orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità motivando la decisione. L'Autorità pubblica tali motivazioni.

    Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza .

    L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le ragioni addotte da un’autorità competente per motivare la mancata conformità a un orientamento o a una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

    Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

    2 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

    Articolo 9

    Violazione del diritto dell’Unione

    1.   Se un'autorità competente non ha applicato gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

    2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del gruppo delle parti in causa nel settore bancario o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione .

    2 bis.    Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 20, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini.

    3.   L’Autorità può, entro due mesi dall’avvio dell’indagine, trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione .

    3 bis.    Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione .

    4.   Se l’autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione . Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

    La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

    L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

    5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.

    6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▐ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all’inosservanza ▐ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 , adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione , tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

    La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

    7.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

    In fase di adozione dei una misura ▐ in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6 , le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi .

    7 bis.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

    Articolo 10

    Intervento in situazioni di emergenza

    1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti .

    Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.

    1 bis.     La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CERS o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina la decisione a intervalli mensili e dichiara la cessazione della situazione di emergenza nel momento più idoneo.

    Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.

    2.   Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis , e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi , assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.

    3.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’ articolo 258 TFUE , se un’autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

    4.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

    Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

    Articolo 11

    Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

    1.   Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impongono la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, si fa parte diligente per prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

    2.   L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da mediatore.

    3.   Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione europea, con valore vincolante nei loro confronti .

    4.   Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall' articolo 258 TFUE , se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

    4 bis.     Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

    4 ter.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, il presidente espone le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni prese per risolvere tali dispute.

    Articolo 11 bis

    Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti

    Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 42, risolve le controversie inter-settore che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].

    Articolo 12

    Collegi delle autorità di vigilanza

    1.   L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza . Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.

    2.   L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno .

    A tal fine , l'Autorità viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.

    3.     Come minimo, l'Autorità:

    a)

    raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;

    b)

    avvia e coordina le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove;

    c)

    pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché

    d)

    supervisiona i compiti svolti dalle autorità competenti.

    3 bis.     L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed attuazione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.

    3 ter.     Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.

    Articolo 12 bis

    Disposizioni generali

    1.     L'Autorità presta una speciale attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta quando il rischio è i) causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l’economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.

    2.     L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.

    3.     Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione e di attuazione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti identificati all'articolo 12 ter.

    4.     L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto nell'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.

    5.     L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione bancaria avente mandato di porre in atto la governance e il modus operandi, chiaramente definiti, della gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e insolvenza, e di guidare dette procedure.

    Articolo 12 ter

    Identificazione degli istituti transfrontalieri che possono potenzialmente comportare un rischio sistemico

    1.     Previa consultazione delCERS, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater.

    2.     I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.

    Articolo 12 quater

    Unità di risoluzione bancaria

    1.     L'Unità di risoluzione bancaria preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.

    2.     L'Unità di risoluzione bancaria è abilitata a svolgere i compiti indicati al paragrafo 1 al fine di risanare gli istituti in difficoltà o di decidere di liquidare gli istituti irrecuperabili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una buona banca/cattiva banca o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.

    3.     L'Unità di risoluzione bancaria comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.

    Articolo 12 quinquies

    Regimi europei di garanzia dei depositi

    1.     L'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei regimi nazionali di garanzia dei depositi (RGD) agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l'obiettivo di garantire che i regimi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino gli standard dell'Unione.

    2.     L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di garanzia dei depositi.

    3.     La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione e attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.

    Articolo 12 sexies

    Fondo europeo di stabilità bancaria

    1.     È istituito un Fondo europeo di stabilità bancaria (il Fondo) per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transfrontalieri in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.

    2.     Il Fondo europeo di stabilità bancaria è finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Tali contributi sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, come identificato tramite il quadro operativo dei rischi. I livelli di contributi richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.

    3.     Il Fondo europeo di stabilità bancaria è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo. Il consiglio del Fondo può proporre che l'Autorità esternalizzi la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). Detta liquidità è investita in strumenti liquidi e sicuri.

    4.     Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dalle banche si rivelano insufficienti per far fronte alle difficoltà, il Fondo può incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o altri strumenti finanziari.

    Articolo 13

    Delega di compiti e responsabilità

    1.   ▐ Le autorità competenti , con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo . Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

    2.   L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.

    2 bis.     La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

    3.   Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

    L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

    L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

    Articolo 14

    Cultura comune della vigilanza

    1.   L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea , e svolge almeno le attività seguenti:

    a)

    fornisce pareri alle autorità competenti;

    b)

    promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;

    c)

    contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa , e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 bis ;

    d)

    esamina l’applicazione degli standard di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, se necessario;

    e)

    stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

    2.   L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

    Articolo 15

    Esame tra pari delle autorità competenti

    1.   L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.

    2.   L’esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:

    a)

    l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies e degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

    b)

    il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione , gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione ;

    c)

    le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare ;

    c bis)

    l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative imposte ai responsabili ove tali disposizioni non siano state rispettate .

    3.   Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti ▐. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari nello sviluppare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si adoperano per dare seguito alla consulenza fornita dall'Autorità. Se non danno seguito a detta consulenza, ne comunicano le ragioni all’Autorità.

    L'Autorità rende pubbliche le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. In aggiunta, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.

    Articolo 16

    Funzione di coordinamento

    L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l’altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione .

    L'Autorità promuove la risposta ▐ coordinata dell'Unione , in particolare:

    1)

    facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

    2)

    determinando la portata e , ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

    3)

    fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

    4)

    informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza ;

    4 bis)

    adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

    4 ter)

    centralizzando le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 20 conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

    Articolo 17

    Valutazione degli sviluppi del mercato

    1.   L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l' EIOPA , l' ESMA , il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.

    1 bis.    In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

    a)

    metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

    b)

    strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari;

    b bis)

    metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.

    2.   Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.

    Queste valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.

    3.   L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l' EIOPA e con l'ESMA attraverso il Comitato congiunto .

    Articolo 18

    Relazioni internazionali

    1.    Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri , l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza , organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

    2.    L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    3.     Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità definisce gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

    Articolo 19

    Altri compiti

    1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

    1 bis.     Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di standard tecnico di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione e fissare un termine per la sua presentazione.

    Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione sia presentato prima del termine fissato atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.

    2.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri , l'Autorità può, ▐ su richiesta di una delle autorità competenti interessate , emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/48/CE . Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere .

    Articolo 20

    Raccolta di informazioni

    1.   Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura del compito in questione .

    1 bis.    L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni di informativa.

    1 ter.     Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 56.

    1 quater.     Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.

    2.   In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti ▐ non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato .

    2 bis.     In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.

    L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del paragrafo 2 e del presente paragrafo.

    Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▐ assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

    3.   L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

    Articolo 21

    Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico

    1.   L'Autorità ▐ coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico su base periodica .

    2.   L'Autorità ▐ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [CERS]. L'Autorità, in cooperazione con l'CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli istituti finanziari.

    3.   Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) n…/ 2010 [CERS].

    4.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

    Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.

    Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.

    5.   Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

    Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

    L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. …/ 2010 [CERS].

    6.   Nell’esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

    Articolo 22

    Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario

    1.    Per facilitare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 sugli standard tecnici di regolamentazione e agli standard tecnici di attuazione e, e ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 8 sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è informato quanto prima possibile.

    Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all’anno.

    2.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell'Unione , i rappresentanti del personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI . Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio.

    3.   I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l’Unione europea .

    4.    L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso delle spese di viaggio. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

    I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

    5.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 14, 15 e 17 .

    6.   Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno con l’accordo della maggioranza dei due terzi dei membri .

    7.   L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.

    Articolo 23

    Salvaguardie

     

       ▐

    2.   Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente, ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e la Commissione ▐.

    Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

    2 bis.    Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.

    3.    Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame, si tiene conto del voto dei membri interessati.

    3 bis.     Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 e entro un mese nel caso dell'articolo 11, la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.

    3 ter.     Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 porta a un utilizzo dei fondi istituito conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non invitano il Consiglio a mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.

    Articolo 24

    Procedure decisionali

    1.   Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento , l'Autorità informa qualsiasi destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

    2.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

    3.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.

    4.   Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

    5.   Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l' interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso .

    CAPO III

    ORGANIZZAZIONE

    SEZIONE 1

    IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

    Articolo 25

    Composizione

    1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

    a)

    il presidente, che non ha diritto di voto;

    b)

    il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro , che partecipa di persona almeno due volte all'anno ;

    c)

    un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

    d)

    un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

    e)

    un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

    f)

    un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.

    1 bis.     Il Consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti in causa nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l'anno.

    2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell’ambito dell’autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

    3.   Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.

    3 bis.     Negli Stati membri in cui vi è più di un'autorità responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

    4.   Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.

    5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

    Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

    Articolo 26

    Comitati e gruppi di esperti interni

    1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

    2.   Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate .

    2 bis.     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma .

    2 ter.     Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.

    Articolo 27

    Indipendenza

    1.    Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

    2.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

    Articolo 28

    Compiti

    1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

    2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.

    3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

    4.   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

    4 bis.     Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità e sull'esecuzione dei compiti del presidente sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

    5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

    6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▐ bilancio ai sensi dell'articolo 49.

    7.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall’incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all’articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

    Articolo 29

    Processo decisionale

    1.    Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro .

    Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al Capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

    Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 TFUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

    Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro .

    2.   Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

    3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

    4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    SEZIONE 2

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Articolo 30

    Composizione

    1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▐ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza .

    Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

    Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

    2.   Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

    Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

    Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 49.

    Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

    3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

    Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e con la frequenza ritenuta necessaria . Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ▐.

    4.   I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.

    Articolo 31

    Indipendenza

    I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme , senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione , dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

    Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.

    Articolo 32

    Compiti

    1.   Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

    2.   Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

    3.   Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.

    4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee («lo statuto dei funzionari»).

    5.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.

    6 bis.     Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’articolo 38, paragrafo 7, affinché sia sottoposta al Parlamento europeo.

    7.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

    8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.

    SEZIONE 3

    IL PRESIDENTE

    Articolo 33

    Nomina e compiti

    1.   L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

    Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

    2.   Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza .

    La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza.

    Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il sostituto non deve essere eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

    3.   Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

    4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

    a)

    i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

    b)

    le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

    Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

    5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo ▐ dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza .

    Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

    Articolo 34

    Indipendenza

    Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

    Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.

    Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

    Articolo 35

    Relazioni

    1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▐ una dichiarazione . Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde alle eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto .

    2.    Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1 .

    2 bis     Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.

    SEZIONE 4

    IL DIRETTORE ESECUTIVO

    Articolo 36

    Nomina

    1.   L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

    2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo .

    3.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

    4.   Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

    Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

    a)

    i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

    b)

    le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

    Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

    5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

    Articolo 37

    Indipendenza

    1.    Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.

    1 bis.     Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell’assolvimento dei suoi compiti.

    Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

    Articolo 38

    Compiti

    1.   Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

    2.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

    3.   Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

    4.   Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

    5.   Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.

    6.   Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.

    7.   Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione ▐ il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

    8.   Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

    CAPITOLO IV

    IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA ▐

    SEZIONE 2

    AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE (COMITATO CONGIUNTO)

    Articolo 40

    Istituzione

    1.   È istituito il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee.

    2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

    i conglomerati finanziari;

    la contabilità e la revisione dei conti;

    le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;

    i prodotti di investimento al dettaglio;

    le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nonché

    scambio di informazioni con Il CERS e sviluppo dei rapporti tra il CERS e le Autorità di vigilanza europee .

    3.    Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segreteria . L’Autorità fornisce ▐ un adeguato contributo di risorse ▐ per le spese ▐ amministrative, di infrastruttura e operative.

    Articolo 40 bis

    Vigilanza

    Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42.

    Articolo 41

    Composizione

    1.   Il comitato congiunto è composto ▐ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.

    2.   Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto ▐, nonché dei sottocomitati di cui all’articolo 43, in qualità di osservatori.

    3.   Il presidente del comitato congiunto ▐ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato a norma del presente paragrafo è designato altresì vicepresidente del CERS.

    4.   Il comitato congiunto ▐ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

    Il comitato congiunto ▐ si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

    Articolo 42

    Posizioni congiunte e atti comuni

    Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.

    Articolo 43

    Sottocomitati

    1.    Ai fini dell’articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▐.

    2.    Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.

    3.    Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▐.

    4.    Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

    SEZIONE 3

    LA COMMISSIONE DEI RICORSI

    Articolo 44

    Composizione

    1.   La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee .

    2.   La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▐ persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.

    La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

    Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.

    La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

    3.   Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

    Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [EIOPA] e al regolamento ( UE ) n. …/ 2010 [ESMA].

    4.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.

    5.   Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.

    6.   L’Autorità bancaria europea , l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il Comitato congiunto .

    Articolo 45

    Indipendenza e imparzialità

    1.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.

    2.   I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

    3.   Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.

    4.   Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

    La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

    5.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

    Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

    6.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico.

    A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

    Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

    CAPITOLO V

    MEZZI DI RICORSO

    Articolo 46

    Ricorsi

    1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

    2.   Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

    La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

    3.   Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

    La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

    4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▐ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

    5.   La commissione dei ricorsi ▐ può confermare la decisione presa dall organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo . Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso in questione .

    6.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

    7.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

    Articolo 47

    Azione dinanzi al Tribunale ▐ e alla Corte di giustizia

    1.   Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 TFUE .

    1 bis.     Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell’Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 263 TFUE.

    2.   Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▐ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 TFUE .

    3.   L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▐ o della Corte di giustizia.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Articolo 48

    Bilancio dell'Autorità

    1.   Le entrate dell'Autorità , un organismo europeo in conformità dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di :

    a)

    contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari , che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE ;

    b)

    una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione europea è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto stabilito al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

    c)

    le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione .

    2.   Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

    3.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

    4.   Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

    Articolo 49

    Elaborazione del bilancio

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza , assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora , sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione , lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo viene approvato dal consiglio di amministrazione .

    2.   Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

    3.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE .

    4.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

    5.   Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza . Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

    6.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

    6 bis.     Per il primo anno di attività dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per l’avallo.

    Articolo 50

    Esecuzione e controllo del bilancio di previsione

    1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.

    2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

    Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (36) (di seguito «regolamento finanziario»).

    3.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

    4.   Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

    5.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell’esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    6.   I conti definitivi sono pubblicati.

    7.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

    8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

    9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (inclusi tutti i costi e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.

    Articolo 51

    Regolamento finanziario

    Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 (37) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

    Articolo 52

    Misure antifrode

    1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

    2.   L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (38) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

    3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 53

    Privilegi e immunità

    All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

    Articolo 54

    Personale

    1.   Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente , si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

    2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

    3.   L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

    4.   Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

    Articolo 55

    Responsabilità dell'Autorità

    1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

    2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

    Articolo 56

    Obbligo del segreto professionale

    1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale , sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione , anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

    Conformemente allo statuto di cui all’articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine o altri benefici.

    Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità.

    2.   Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.

    Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.

    Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (39).

    Articolo 57

    Protezione dei dati

    Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

    Articolo 58

    Accesso ai documenti

    1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

    2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.

    3.   Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE .

    Articolo 59

    Regime linguistico

    1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 (40) del Consiglio si applicano all’Autorità.

    2.   Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.

    3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

    Articolo 60

    Accordo sulla sede

    Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

    Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

    Articolo 61

    Partecipazione di paesi terzi

    1.    La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi non membri dell’Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione , in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    1 bis.     L'Autorità può autorizzare la partecipazione con paesi terzi che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.

    2.    Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 62

    Azioni preparatorie

    -1.

    Durante il periodo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e prima dell’istituzione dell’Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l’Autorità.

    1.

    Una volta istituita l'Autorità , la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

    A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo , fino al momento in cui l'Autorità abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

    2.

    Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

    3.

    I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

    3 bis.

    L'Autorità succede giuridicamente al CEBS. Tutto l'attivo e il passivo ammissibili e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferite all'Autorità. Un revisore dei conti indipendente redige un documento attestante lo stato patrimoniale del CEBS, che sarà sottoposto a revisione contabile e approvato dai suoi membri e dalla Commissione prima del trasferimento dell'attivo o del passivo.

    Articolo 63

    Disposizioni transitorie in materia di personale

    1.   In deroga all’articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEBS o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.

    2.   Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.

    Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del CEBS o del suo segretariato, di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.

    3.   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.

    4.   La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

    Articolo 63 bis

    Disposizioni nazionali

    Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

    Articolo 64

    Modifiche

    La decisione n. 716/2009/CE viene modificata in quanto il CEBS viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.

    Articolo 65

    Abrogazione

    La decisione 2009/78/CE ▐ che istituisce il CEBS è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011.

    Articolo 66

    Clausola di revisione

    -1.

    Entro …  (41) , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.

    1.

    Entro il …  (42) e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta ▐ tra l’altro:

    a)

    la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;

    b)

    il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

    c)

    i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;

    d)

    alla luce, in particolare, dei progressi compiuti in relazione alle questioni di cui alla lettera c), la necessità di rafforzare il ruolo dell'Autorità nella vigilanza degli istituti finanziari che presentano un potenziale rischio sistemico e l'opportunità che essa eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali istituti;

    e)

    l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.

    1 bis.

    La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

    a)

    se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

    b)

    se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;

    c)

    se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del'ESFS onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le autorità di vigilanza europee.

    d)

    se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;

    e)

    se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;

    f)

    se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.

    g)

    se sia opportuno che la sede dell'Autorità rimanga a Francoforte.

    2.

    La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 67

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore . L'Autorità è istituita alla data di applicazione del presente regolamento .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0166/2010).

    (2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

    (3)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU …

    (5)  GU C 13 del 20.1.2010, pag. 1.

    (6)  Posizione del Parlamento europeo del ….

    (7)   GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

    (8)   GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

    (9)   GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

    (10)   GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

    (11)   GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

    (12)   Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

    (13)   Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

    (14)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

    (15)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

    (16)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

    (17)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    (18)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

    (19)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

    (20)  GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1.

    (21)   GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

    (22)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

    (23)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    (24)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

    (25)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    (26)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (27)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

    (28)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (29)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (30)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    (31)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (32)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (33)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (34)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    (35)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8.

    (36)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (37)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    (38)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    (39)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    (40)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

    (41)   Sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (42)   Tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.


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