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Document 52010AP0253

    Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

    GU C 351E del 2.12.2011, p. 142–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 351/142


    Martedì 6 luglio 2010
    Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi *

    P7_TA(2010)0253

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

    2011/C 351 E/27

    (Consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0053),

    visto l'articolo 126, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0064/2010),

    visto il parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2010 (1),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0220/2010),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 1 bis (nuovo)

     

    (1 bis)

    Purtroppo, né l'avvertimento lanciato dalla Commissione (Eurostat) sin dal 2004, né le iniziative della Commissione in tale settore, descritte nella sua comunicazione del 22 dicembre 2004 dal titolo «Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio» (2), hanno portato, da parte del Consiglio, a riforme del quadro della governance per le statistiche di bilancio, che erano già allora necessarie. Un intervento tempestivo avrebbe consentito di riconoscere molto prima gli errori nella notifica dei dati relativi al deficit pubblico e almeno di limitare la crisi che ne è derivata. È pertanto essenziale che la Commissione (Eurostat) disponga di un ambito di competenze appropriato, di personale sufficiente e della massima indipendenza possibile.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 1 ter (nuovo)

     

    (1 ter)

    È opportuno che la Commissione appuri e tragga conclusioni sul modo in cui sono state finora raccolte e valutate le statistiche finanziarie degli Stati membri. Tali conclusioni dovrebbero essere trasmesse al Parlamento europeo.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 3

    (3)

    Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici . In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità.

    (3)

    Benché il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio sia nel complesso efficace e abbia prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici , e benché gli Stati membri abbiano perlopiù dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità , si sarebbe dovuto sfruttare le occasioni precedenti per accrescere la qualità e lo spettro dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) .

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 4

    (4)

    Tuttavia, eventi recenti hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

    (4)

    Tuttavia, eventi recenti nell'Unione hanno dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di una deliberata notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 4 bis (nuovo)

     

    (4 bis)

    L'affidabilità delle statistiche messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat) a livello di Unione dipende direttamente dall'affidabilità dei dati statistici raccolti dagli Stati membri a livello nazionale.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 4 ter (nuovo)

     

    (4 ter)

    È essenziale garantire l'indipendenza istituzionale di tutti gli istituti ufficiali nazionali di statistica per evitare che subiscano pressioni indebite da parte dei rispettivi governi.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 5

    (5)

    È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati.

    (5)

    È quindi necessario che la Commissione (Eurostat) abbia il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati. È essenziale che i dati ricevuti dagli Stati membri siano comunicati in tempo utile alla direzione generale di statistica della Banca centrale europea.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 5 bis (nuovo)

     

    (5 bis)

    La comparabilità dei dati economici presuppone l'utilizzo di un metodo uniforme. La Commissione deve pertanto promuovere l'armonizzazione della raccolta dei dati statistici.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 6

    (6)

    Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

    (6)

    Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, comprese le transazioni fuori bilancio, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 6 bis (nuovo)

     

    (6 bis)

    Per consentire alla Commissione (Eurostat) di esercitare in modo responsabile le sue estese funzioni di controllo, occorre potenziare il personale qualificato nei settori interessati. L'aumento del personale e dei costi deve essere coperto da trasferimenti di bilancio e di posti all'interno della Commissione.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 7

    (7)

    Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico.

    (7)

    Devono essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici devono essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico. A supporto della valutazione di bilancio occorre utilizzare analisi intermedie e quadri pluriennali.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 8 bis (nuovo)

     

    (8 bis)

    Gli Stati membri devono fornire alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche e di bilancio sulla base di un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 8 ter (nuovo)

     

    (8 ter)

    È opportuno che la Commissione esamini la possibilità di definire, nel quadro del patto di stabilità e crescita, sanzioni relative alla presentazione di statistiche macroeconomiche distorte da parte degli Stati membri e di applicare tali sanzioni nei confronti degli Stati membri che falsifichino le statistiche macroeconomiche relative al proprio disavanzo di bilancio e debito pubblico.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 2 – paragrafo 1

     

    (-1)

    All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le “cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico” per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici nonché dei risultati mensili e trimestrali. Esse sono presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.»

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 2

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

    2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati , comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

    2.   Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche e di bilancio richieste , necessarie per la valutazione della qualità dei dati . Tali informazioni si basano su un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale, concordato con la Commissione (Eurostat). Le informazioni statistiche e di bilancio includono segnatamente:

    a)

    dati provenienti dalla contabilità nazionale ;

    b)

    inventari ;

    c)

    tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE);

    d)

    questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica PDE;

    e)

    informazioni della Corte dei conti nazionale, del Ministero delle Finanze o dell'autorità regionale competente riguardo all'esecuzione del bilancio nazionale e regionale dello Stato membro;

    f)

    i conti degli enti fuori bilancio, delle organizzazioni no profit e di analoghi soggetti che fanno parte del settore della pubblica amministrazione nei conti nazionali;

    g)

    informazioni esaurienti su ogni tipo di ente fuori bilancio;

    h)

    i conti dei fondi di previdenza sociale;

    i)

    studi dei governi locali.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 3

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

    3.   Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

    3.   Le visite metodologiche possono essere effettuate senza preavviso e sono intese a verificare i procedimenti , compresa l'indipendenza dell'autorità statistica nazionale dal governo, e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 3

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

    Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati.

    Le visite metodologiche , con o senza preavviso, sono effettuate solo qualora siano sospettati rischi o problemi gravi per la qualità dei dati. La Commissione definisce un elenco dei casi da considerare come rischio o problema grave in relazione alla qualità dei dati. Tale elenco è definito previa consultazione del CMFB.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 4

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

    1.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

    1.   Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche che possono essere effettuate anche senza preavviso . Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente e seguono una formazione specifica al fine di garantire un elevato livello di competenza e imparzialità. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 5

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

    2.   Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.

    2.   Nel quadro delle visite metodologiche, che possono essere effettuate anche senza preavviso, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale (inclusi i fondi pensionistici pubblici) , comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 5

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Nel corso delle visite metodologiche possono essere presenti rappresentanti della Banca centrale europea per assistere i funzionari della Commissione (Eurostat).

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 5

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

     

    La Commissione (Eurostat) può effettuare ispezioni in loco ed essere autorizzata a consultarsi direttamente con qualunque organizzazione che ritenga rilevante ai fini del proprio lavoro.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 5

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat).

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche , che possono essere effettuate anche senza preavviso . Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat).

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 479/2009

    Articolo 16 – paragrafo 1

     

    (5 bis)

    All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui agli articoli 2 e 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee (3). A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri assicurano che alle autorità statistiche nazionali sia garantito l'accesso a tutte le informazioni necessarie a svolgere questo compito.


    (1)  GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.

    (2)   COM(2004)0832.

    (3)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164


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