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Document 52010AP0253
Quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure * European Parliament legislative resolution of 6 July 2010 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 479/2009 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
GU C 351E del 2.12.2011, p. 142–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 351/142 |
Martedì 6 luglio 2010
Qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi *
P7_TA(2010)0253
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
2011/C 351 E/27
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0053),
visto l'articolo 126, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0064/2010),
visto il parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2010 (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0220/2010),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 2 – paragrafo 1 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati , comprese informazioni statistiche quali dati provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica. |
2. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine possibile alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni statistiche e di bilancio richieste , necessarie per la valutazione della qualità dei dati . Tali informazioni si basano su un metodo contabile standardizzato e riconosciuto a livello internazionale, concordato con la Commissione (Eurostat). Le informazioni statistiche e di bilancio includono segnatamente:
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 |
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3. Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1. |
3. Le visite metodologiche possono essere effettuate senza preavviso e sono intese a verificare i procedimenti , compresa l'indipendenza dell'autorità statistica nazionale dal governo, e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1. |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 |
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Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati. |
Le visite metodologiche , con o senza preavviso, sono effettuate solo qualora siano sospettati rischi o problemi gravi per la qualità dei dati. La Commissione definisce un elenco dei casi da considerare come rischio o problema grave in relazione alla qualità dei dati. Tale elenco è definito previa consultazione del CMFB. |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 |
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1. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. |
1. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche che possono essere effettuate anche senza preavviso . Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente e seguono una formazione specifica al fine di garantire un elevato livello di competenza e imparzialità. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 |
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2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici. |
2. Nel quadro delle visite metodologiche, che possono essere effettuate anche senza preavviso, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale (inclusi i fondi pensionistici pubblici) , comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) |
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Nel corso delle visite metodologiche possono essere presenti rappresentanti della Banca centrale europea per assistere i funzionari della Commissione (Eurostat). |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) |
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La Commissione (Eurostat) può effettuare ispezioni in loco ed essere autorizzata a consultarsi direttamente con qualunque organizzazione che ritenga rilevante ai fini del proprio lavoro. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat). |
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche , che possono essere effettuate anche senza preavviso . Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo alla Commissione (Eurostat). |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 479/2009 Articolo 16 – paragrafo 1 |
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(1) GU C 103 del 22.4.2010, pag. 1.
(2) COM(2004)0832.
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»