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Document 52010AP0251

Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di FRONTEX *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

GU C 351E del 2.12.2011, p. 141–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/141


Martedì 6 luglio 2010
Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di FRONTEX ***

P7_TA(2010)0251

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

2011/C 351 E/26

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (10701/2009),

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0255),

visto il progetto di decisione del Consiglio (05707/2010),

visti l'articolo 62, primo comma, punto 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0217/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 74, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0172/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.


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