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Document 52010AE1374

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti» — COM(2010) 393 definitivo — 2009/0153 (COD)

GU C 51 del 17.2.2011, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/80


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti»

COM(2010) 393 definitivo — 2009/0153 (COD)

2011/C 51/16

Relatore generale: ESPUNY MOYANO

Il Parlamento europeo, in data 2 settembre 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

COM(2010) 393 definitivo — 2009/0153 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 14 settembre 2010, la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 466a sessione plenaria del 21 ottobre 2010, ha nominato relatore generale ESPUNY MOYANO e ha adottato il seguente parere con 177 voti favorevoli, 2 voti contrari e 10 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la nuova e più precisa definizione dei cosiddetti «impianti di acquacoltura chiusi», basata sui contributi del progetto Impasse (Environmental impacts of alien species in aquaculture), e il chiarimento sulla collocazione degli impianti stessi, ossia sulla loro distanza dalle acque aperte, nonché altri miglioramenti redazionali apportati al regolamento (CE) n. 708/2007, che coincidono in ampia misura con le raccomandazioni formulate nel parere CESE 453/2010.

1.2   A giudizio del CESE, purché si adottino le misure necessarie a evitare qualsiasi alterazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'acquacoltura deve poter continuare a trarre beneficio dall'introduzione di specie esotiche o dai movimenti di specie localmente assenti nell'Unione europea, e in tal modo favorire lo sviluppo sostenibile di questa attività.

1.3   Il CESE sottolinea l'importanza di stabilire chiaramente le condizioni che gli impianti di acquacoltura chiusi dovranno soddisfare per ridurre gli oneri burocratici a loro carico.

1.4   Il CESE appoggia inoltre le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 708/2007 in conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la cui finalità principale è autorizzare la modifica degli allegati I, II, III e IV mediante la procedura di comitato.

2.   Introduzione

2.1   L'acquacoltura è un'attività in continua evoluzione che deve offrire soluzioni alle richieste del mercato, anche attraverso la diversificazione delle specie allevate e commercializzate.

2.2   In passato, l'acquacoltura europea, così come le altre attività agricole e zootecniche, ha offerto alla società i benefici derivanti dall'introduzione di specie esotiche. Quattro delle dieci specie principali attualmente prodotte in acquacoltura nell'Unione europea possono essere considerate esotiche (la trota arcobaleno, l'ostrica giapponese, la carpa comune e la vongola verace) e la loro presenza è oggi considerata abituale e necessaria.

2.3   Attualmente, tuttavia, l'introduzione di specie esotiche invasive è ritenuta una delle principali cause dell'alterazione della biodiversità a livello globale. I principali canali di entrata indesiderata di specie acquatiche esotiche nell'Unione europea sono rappresentati dalle acque di zavorra delle grandi navi, dalla pesca sportiva e dall'acquariofilia. Anche i cambiamenti climatici sono responsabili dell'arrivo spontaneo di specie esotiche negli ecosistemi europei.

2.4   Il regolamento (CE) n. 708/2007 sull'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti è stato recentemente oggetto di alcune modifiche sulle quali il Comitato ha già elaborato il parere CESE 453/2010 (relatore: SALVATORE), adottato ad ampia maggioranza e tuttora pienamente valido. Alcuni dei suggerimenti formulati nel suddetto parere, come quelli riguardanti il chiarimento a proposito della collocazione sulla terraferma degli impianti di acquacoltura chiusi, la distanza minima di sicurezza, la protezione dai predatori, ecc. sono stati accolti nella proposta di modifica (in particolare all'articolo 3), il che dimostra che si trattava di raccomandazioni fondate.

3.   Osservazioni generali

3.1   L'Unione europea deve adeguare il quadro legislativo destinato alla regolamentazione dell'acquacoltura per quanto riguarda l'impiego di specie esotiche e localmente assenti, nonché di possibili specie non bersaglio associate, in conseguenza sia dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che dei contributi e dei suggerimenti di diversi organismi, tra i quali il CESE.

3.2   L'obiettivo del suddetto quadro giuridico deve essere quello di ridurre il più possibile il rischio di effetti negativi per la biodiversità, in particolare per le specie, gli habitat e le funzioni degli ecosistemi. La normativa dovrà basarsi sul principio di precauzione, includere procedure per la valutazione dei rischi potenziali e prevedere l'elaborazione di piani di emergenza.

3.3   Le specie esotiche dell'acquacoltura introdotte già da molto tempo nell'Unione europea e allevate abitualmente devono beneficiare di un trattamento differenziato che agevoli la continuità della loro coltivazione senza imporre oneri amministrativi supplementari, purché i loro movimenti non interessino anche specie non bersaglio.

3.4   Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio ha istituto il quadro volto a disciplinare le pratiche dell'acquacoltura rispetto alle specie esotiche e alle specie localmente assenti al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie sugli habitat acquatici.

3.5   La riduzione dei rischi ambientali comporta l'adozione di misure quali i protocolli di attuazione negli impianti recettori, l'analisi previa del rischio ambientale e la quarantena.

3.6   La corretta gestione dei rischi nell'impiego di specie esotiche e localmente assenti impone a tutte le parti coinvolte, e in particolare agli Stati membri, di assumersi le loro responsabilità.

3.7   Per migliorare la normativa in materia occorre trarre profitto dal progresso delle conoscenze sull'impiego delle specie esotiche in acquacoltura, e in particolare dalle nuove conoscenze scientifiche frutto di iniziative di ricerca finanziate dall'Unione europea come il progetto Impasse.

4.   Osservazioni particolari

4.1   Il regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti deve essere adeguato alle nuove disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai poteri delegati, nonché a quelle dell'articolo 291 riguardo alle competenze di esecuzione. In questo modo il suddetto regolamento sarà pienamente coerente con il nuovo assetto decisionale previsto dal nuovo Trattato.

4.2   Qualora siano considerati sicuri e caratterizzati da un rischio di fuga di esemplari particolarmente basso, gli impianti di acquacoltura chiusi devono poter beneficiare di un'esenzione, tra l'altro, dall'obbligo di realizzare analisi previe dell'impatto ambientale.

4.3   In considerazione delle esenzioni di cui beneficeranno gli impianti di acquacoltura chiusi, assume particolarmente importanza la definizione delle caratteristiche di sicurezza biologica che dovranno avere le strutture di questo tipo.

4.4   I requisiti di sicurezza degli impianti di acquacoltura chiusi devono tenere conto del fatto che l'acqua di allevamento non è l'unico possibile mezzo di fuga di esemplari delle specie allevate. Vanno presi in considerazione invece aspetti quali la collocazione sulla terra ferma, la sicurezza dai predatori, gli effetti di possibili inondazioni, le misure di prevenzione dei furti e del vandalismo, l'effetto «barriera» contro gli agenti patogeni e la gestione degli organismi morti.

4.5   La relazione sugli impianti di acquacoltura chiusi di tutta l'Unione europea deve essere consultabile in qualsiasi momento da parte di tutti gli Stati membri. Gli elenchi devono essere redatti senza indugio, sottoposti ad aggiornamenti periodici e resi disponibili su Internet.

4.6   Il trasporto di specie esotiche o di specie localmente assenti da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi è un processo critico che pertanto va realizzato in modo da impedire la fuga di esemplari.

4.7   I movimenti di specie acquatiche esotiche attraverso il commercio di animali da compagnia, i centri di giardinaggio, gli stagni di giardino e gli acquari comportano un rischio per la biodiversità simile a quello dell'acquacoltura, e pertanto devono essere soggetti a norme e a un monitoraggio uguali a quelli previsti per l'acquacoltura.

4.8   Pur trattandosi di una questione non affrontata nella modifica del regolamento (CE) n. 708/2007, non è corretto definire «impianto di acquacoltura aperto» un impianto in cui l'acquicoltura si realizza in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale da barriere atte a impedire la fuga di esemplari allevati. Negli impianti di acquacoltura aperti esistono barriere fisiche che garantiscono la cattività degli esemplari allevati. Quello che manca invece sono garanzie sufficienti che in determinate circostanze (temporali, inondazioni, predatori, ecc.) alcuni esemplari non possano fuggire e diffondersi nelle acque aperte.

Bruxelles, 21 ottobre 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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