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Document 52010AE1166

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca» — COM(2010) 187 definitivo

GU C 48 del 15.2.2011, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/129


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca»

COM(2010) 187 definitivo

2011/C 48/22

Relatore: Gerd WOLF

In data 29 aprile 2010, la Commissione europea ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca

COM(2010) 187 definitivo.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 1o settembre 2010.

Alla sua 465a sessione plenaria, dei giorni 15. e 16 settembre 2010 (seduta del 15 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 114 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Sintesi e raccomandazioni

1.1   L'efficienza e l'attrattiva dei programmi di ricerca dell'UE devono essere migliorate. Per questo è necessario facilitarne l'esecuzione.

1.2   Pertanto, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione della Commissione e approva la sostanza delle proposte ivi contenute.

1.3   Inoltre, il Comitato accoglie con favore le conclusioni del Consiglio Competitività del 26 maggio 2010 sullo stesso tema.

1.4   La crescente diversificazione dei vari sottoprogrammi e dei rispettivi strumenti, con norme e procedure in parte molto differenti, è ormai diventata un problema cruciale del finanziamento europeo alla ricerca. Per i richiedenti e i beneficiari degli aiuti ne è risultata una complessità quasi ingestibile, resa ancora peggiore dalla diversità delle normative degli Stati membri e dei rispettivi organismi di erogazione degli aiuti.

1.5   Il CESE raccomanda pertanto un'armonizzazione graduale delle norme e procedure del settore, inizialmente per i finanziamenti dell'UE, ma a lungo termine anche per i rapporti fra Stati membri e con la Commissione. Solo in questo modo si potrà completare lo Spazio europeo della ricerca.

1.6   Il finanziamento europeo della ricerca necessita di un migliore equilibrio fra autonomia e controllo. Ciò vale sia per l'elaborazione delle norme che per la loro applicazione pratica. Il Comitato raccomanda di seguire un approccio all'insegna della fiducia, che dovrebbe diventare il punto centrale del finanziamento europeo alla ricerca. In quest'ottica, il CESE sostiene la proposta della Commissione di innalzare il livello di rischio di errore tollerabile nel settore della ricerca  (1).

1.7   Il Comitato inoltre, nello spirito della comunicazione della Commissione, propone altre misure concrete, quali:

il riconoscimento, ai sensi delle norme interne vigenti nei singoli Stati membri, delle pratiche contabili dei beneficiari degli aiuti,

un'applicazione pratica delle norme adeguata ed efficiente,

la possibilità di ricorrere a importi forfettari, ma non come foglia di fico per nascondere una riduzione dei finanziamenti: come base di calcolo si devono considerare i costi effettivi,

la massima coerenza e trasparenza possibile delle procedure,

la massima continuità e stabilità possibile delle norme giuridiche e delle procedure,

funzionari responsabili del coordinamento che siano esperti specializzati e riconosciuti a livello internazionale ed abbiano un'autonomia decisionale sufficiente,

una strategia di audit coerente e definita con procedure trasparenti,

il perfezionamento degli strumenti informatici,

la rimborsabilità dell'IVA,

semplificazioni specifiche per le PMI,

orientamenti (istruzioni operative) affidabili, chiari e tempestivi per i programmi e gli strumenti di finanziamento.

1.8   Riguardo alla proposta della Commissione di passare eventualmente, nel prossimo programma quadro, a un «finanziamento basato sui risultati» come metodo di finanziamento alternativo, il Comitato rimarrà sostanzialmente scettico fino a che non potrà giudicare in modo obiettivo, sulla base di una spiegazione dettagliata ed eloquente da parte della Commissione, cosa ciò debba o possa significare ad esempio dal punto di vista procedurale. Al di là di tutto, l'obiettivo primario che anima ogni finanziamento alla ricerca dovrebbe essere quello di ottenere conoscenze importanti e innovative e, a tal fine, scegliere la via migliore e più efficiente, nonché subordinare a tale obiettivo la formulazione delle norme e la loro applicazione.

1.9   Accanto alla semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e finanziarie è però altrettanto importante semplificare anche le procedure scientifiche e tematiche di richiesta, valutazione e monitoraggio, per ridurre e armonizzare l'eccessiva sovraregolamentazione e la pletora di obblighi di rendicontazione, procedimenti di richiesta, procedure di analisi, valutazione, approvazione ecc., esistenti a livello europeo, nazionale, regionale e istituzionale.

2.   La comunicazione della Commissione

2.1   La comunicazione della Commissione ha l'obiettivo di semplificare ulteriormente l'attuazione del programma quadro di ricerca europeo e riguarda principalmente questioni di carattere finanziario.

2.2   La comunicazione individua tre direttrici per l'ulteriore semplificazione:

—   direttrice 1: razionalizzare la gestione delle proposte e delle sovvenzioni nell'ambito delle norme esistenti,

—   direttrice 2: adeguare le norme nell'ambito del sistema attuale basato sui costi,

—   direttrice 3: passare da un finanziamento basato sui costi a uno basato sui risultati.

2.3   La prima direttrice presenta i miglioramenti pratici dei processi e degli strumenti che la Commissione ha già iniziato ad attuare.

2.3.1   La seconda direttrice prevede cambiamenti delle norme esistenti per consentire un'accettazione più diffusa delle pratiche contabili correnti (tra cui i costi medi del personale), la riduzione delle disposizioni per diversi tipi di attività e di soggetti, una disposizione relativa agli amministratori-titolari delle PMI e una modifica del processo di selezione delle sovvenzioni. La maggior parte delle proposte di questa direttrice riguarda la concezione dei programmi quadro futuri.

2.3.2   La terza direttrice illustra opzioni per passare da un finanziamento basato sui costi a uno basato sui risultati. In questo modo si dovrebbe riuscire a concentrare le relazioni e i controlli maggiormente sul lato tecnico-scientifico anziché su quello finanziario.

3.   Osservazioni generali

3.1   Importanza, efficienza e attrattiva del programma quadro di R&S. Il programma quadro di R&S è uno degli strumenti più importanti volti a garantire e rafforzare la competitività e il benessere dell'Europa, a realizzare la nuova strategia Europa 2020 e a dare forma allo Spazio europeo della ricerca. È quindi necessario attuare il programma quadro di ricerca nel modo più efficiente possibile. Partecipare al programma deve essere interessante per i migliori scienziati e istituti, ma anche per l'industria e le PMI: occorre che valga la pena farne parte, e che sia un segno di distinzione. A tal fine sono indispensabili condizioni amministrative e finanziarie di efficienza e di interesse per i beneficiari degli aiuti.

3.2   Una semplificazione necessaria. Nel complesso vi è da tempo una chiara necessità di un miglioramento e di una semplificazione sostanziali di norme e procedure. Per questo il Comitato ha già più volte invocato una semplificazione delle procedure connesse con il ricorso al programma quadro di ricerca, e ha constatato con soddisfazione che le prime misure sono state attuate già nel Settimo programma quadro di R&S.

3.3   Le conclusioni del Consiglio. Per questi motivi, il Comitato accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2010 (2). Le considerazioni e raccomandazioni del Comitato qui formulate dovrebbero servire anche ad approfondire e a corroborare le opinioni ivi espresse.

3.4   Un sostanziale accordo. In linea di principio, quindi, il Comitato accoglie con favore e sostiene l'iniziativa della Commissione e le intenzioni e le opzioni illustrate nella comunicazione. Molte delle misure proposte possono produrre significativi miglioramenti e hanno quindi il pieno appoggio del Comitato. Ciò vale ad esempio per la razionalizzazione della gestione delle proposte e delle sovvenzioni nell'ambito delle norme esistenti o per l'accettazione più diffusa delle pratiche contabili correnti dei beneficiari degli aiuti accettate a livello nazionale. Così, però, le cause fondamentali dell'attuale complessità non vengono eliminate, ma soltanto attenuate. Gli sforzi di lungo termine dovrebbero dunque puntare a rimuovere anche le cause fondamentali dei problemi nel quadro del mercato unico interno e dello Spazio europeo della ricerca.

3.5   La causa fondamentale dell'attuale complessità. Un problema cruciale del finanziamento europeo alla ricerca è la crescente diversificazione dei programmi e degli strumenti dell'UE. Gli strumenti e i programmi di sostegno sviluppati nel tempo seguono spesso norme e procedure proprie, a volte molto diverse (è il caso delle iniziative tecnologiche congiunte basate sull'articolo 187, delle iniziative di cui all'articolo 185, dell'IET, di ERA-Net, dei PPP, ecc.). Da ciò deriva una crescente complessità per i beneficiari degli aiuti, che a sua volta riduce non solo l'efficienza dei mezzi utilizzati, ma anche l'interesse del programma quadro per gli scienziati migliori e, in ultima analisi, compromette la buona riuscita del programma stesso.

3.5.1   Normative diverse da uno Stato membro all'altro. Questa complessità è resa ancora più grave dalla notevole diversità delle normative dei singoli Stati membri e dei rispettivi organismi di erogazione degli aiuti, che svolgono un ruolo essenziale, e spesso decisivo, nei progetti di sostegno. Per comprendere appieno la portata di questa problematica, va ricordato che, per quasi tutti i progetti finanziati dalla Commissione (con l'eccezione del Consiglio europeo della ricerca - CER), è necessaria la partecipazione di ricercatori ed organismi erogatori di almeno tre Stati membri!

3.6   Armonizzazione delle normative. Il Comitato raccomanda pertanto a tutti i soggetti responsabili per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca di ridurre questa diversità e varietà di norme amministrative e finanziarie all'interno del programma quadro di R&S: abbiamo bisogno di un'armonizzazione/uniformazione e riduzione delle normative che disciplinano i programmi quadro di R&S. Bisogna individuare gli strumenti di sostegno del programma quadro che si sono dimostrati validi e portarli avanti in modo coerente. Per tutte le misure europee di sostegno della R&S all'interno dei programmi quadro è necessario giungere ad applicare un quadro giuridico unificato.

3.7   L'obiettivo successivo. L'obiettivo successivo sarebbe poi quello di muovere in direzione di un'unificazione degli strumenti di sostegno e delle procedure contabili (cfr. anche il punto 4.1) non soltanto all'interno del programma quadro di R&S, ma anche fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione. In questo modo, fra l'altro, si potrebbero rimuovere alcuni dei noti ostacoli a una maggiore mobilità degli scienziati da un paese all'altro. Nel complesso si tratterebbe di un passo sostanziale verso il completamento dello Spazio europeo della ricerca. Anche se oggi quest'importante obiettivo sembra ancora un'utopia, occorre però lavorare con pazienza e costanza, eventualmente anche solo a piccoli passi, perché riuscirci sarebbe un progresso decisivo per arrivare a tale completamento.

3.7.1   Il pluralismo nella ricerca. Tali unificazioni non devono tuttavia limitare in alcun modo il pluralismo - che il Comitato reputa necessario - dei metodi, degli approcci e della scelta dei temi della ricerca (3). Il pluralismo (nella ricerca) non è uno spreco, ma uno strumento necessario per garantire l'ottimizzazione e l'evoluzione nella ricerca di nuove conoscenze e nuove capacità, nonché una condizione sine qua non per il progresso del sapere.

3.8   Equilibrio tra autonomia e controllo. Essenzialmente è necessario un rapporto adeguato fra autonomia e controllo, per quanto riguarda non solo la formulazione delle norme, ma anche la loro applicazione concreta. Anzi, non essendo ancora giunti a una semplificazione a livello normativo, una maggiore flessibilità e un certo pragmatismo nell'applicazione concreta delle norme diventano ancora più urgenti. Nell'applicazione e interpretazione delle norme, l'efficienza nell'esecuzione dei progetti e nell'uso delle risorse deve avere la precedenza rispetto alla prevenzione di qualunque rischio di errore. La formulazione astratta delle norme in materia di partecipazione e di quelle del regolamento finanziario crea infatti dei margini di discrezionalità, che andrebbero usati coerentemente con gli obiettivi di un sostegno ottimale alla ricerca e di una sana ed efficiente gestione delle risorse. Il Comitato richiama pertanto le sue precedenti raccomandazioni, che in sostanza invitavano a lasciare una maggiore autonomia decisionale ai responsabili in seno alla Commissione e quindi a garantire una maggiore tolleranza nei confronti di possibili errori. «Il timore di errori o di comportamenti sbagliati dei singoli non deve portare a una sovraregolamentazione e a una paralisi generalizzate. Questo vale ugualmente per il metodo di lavoro delle organizzazioni di sostegno alla ricerca e dei ricercatori».

3.9   Un approccio all'insegna della fiducia. Le omissioni o gli errori riscontrati nel calcolo dei costi sono perlopiù riconducibili alla complessità dei criteri di finanziamento e non perseguono in genere alcuno scopo fraudolento. Per questo, occorre distinguere più chiaramente fra omissioni, errori e frodi, e il CESE raccomanda al Consiglio, al Parlamento e alla Commissione di seguire un approccio all'insegna della fiducia e di farne il punto centrale del finanziamento europeo alla ricerca. In quest'ottica, il Comitato sostiene la proposta della Commissione di innalzare il livello di rischio di errore tollerabile per il settore della ricerca (4).

3.10   Funzionari competenti e impegnati. Per svolgere i suoi compiti in sede di attuazione del programma quadro di R&S, la Commissione necessita di funzionari esperti, la cui competenza specifica sia riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale (5). L'impegno di questi funzionari a ottenere risultati ottimali e a garantire un'attuazione efficiente del programma non deve pertanto essere ostacolato oltre misura dal timore di possibili errori di procedura e delle relative conseguenze, timore del tutto comprensibile vista la notevole complessità del sistema, il che significa anche che non si deve essere chiamati a rispondere oltre misura per gli errori commessi. Anche per questo è indispensabile arrivare a una semplificazione, a una certa flessibilità e a una maggiore chiarezza.

3.11   La trasparenza come meccanismo di controllo aggiuntivo. Il maggior margine di autonomia decisionale che il CESE raccomanda di concedere ai responsabili decisionali in seno alla Commissione ai fini di una maggiore efficienza comporta inevitabilmente la possibilità di ulteriori sviste o di favoritismi. Tuttavia, il Comitato ha sempre insistito sulla necessità di una completa apertura e trasparenza anche nel sostegno alla ricerca, in modo che il fatto che i soggetti interessati vengano informati e possano far udire la propria voce si risolva in un ulteriore correttivo contro eventuali degenerazioni.

3.12   L'importanza della continuità e della stabilità. La gestione di sistemi così complessi richiede un difficile processo di apprendimento e l'acquisizione di una pratica costante; ciò vale sia per i funzionari della Commissione che per i potenziali beneficiari degli aiuti, e in particolare per le PMI, che non possono permettersi di creare un proprio servizio giuridico solo per risolvere queste problematiche. La continuità affidabile della prassi, quindi, non soltanto aumenta la certezza del diritto, ma ha anche la funzione intrinseca di semplificare l'ulteriore gestione del sistema. Per questo, tutte le modifiche proposte, anche quando sono intese a perseguire fini di semplificazione, devono essere valutate in funzione della perdita di continuità e stabilità che potrebbero comportare: la semplificazione proposta deve apportare un chiaro valore aggiunto, a fronte della perdita di continuità e stabilità.

3.13   Semplificazione delle procedure scientifiche di richiesta e valutazione. Oltre alle norme e procedure amministrative e finanziarie (cfr. i punti 3.6 e 3.7), però, è altrettanto importante semplificare anche le procedure scientifiche e tematiche di richiesta, valutazione e monitoraggio, per «eventualmente condensare e ridurre allo stretto indispensabile l'eccessiva sovraregolamentazione e abbondanza di obblighi di rendicontazione, procedimenti di richiesta, procedure di analisi, valutazione, approvazione ecc., esistenti a livello europeo, nazionale, regionale e istituzionale». Il Comitato si rammarica che di questo aspetto non si faccia alcun cenno nella comunicazione della Commissione, e raccomanda una volta di più che quest'ultima, di concerto con gli Stati membri e i loro rappresentanti, si sforzi di «armonizzare ed unificare a livello istituzionale, nazionale ed europeo le molteplici, spesso ancora sovrapposte, procedure di richiesta, monitoraggio e valutazione». Si eviterebbe in questo modo un inutile impegno di ricercatori altamente qualificati, e più in generale di «capitale umano». Anche se, nell'ambito del Settimo programma quadro, sono già stati compiuti alcuni passi avanti in questa direzione, il più resta ancora da fare. Pensando alle possibili soluzioni, bisogna prestare attenzione a salvaguardare una partecipazione adeguata degli Stati membri ai diversi organi e comitati coinvolti nel processo decisionale in materia di finanziamenti.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Procedure contabili degli Stati membri. Il Comitato ritiene che l' accettazione più diffusa delle pratiche contabili correnti proposta dalla Commissione condurrebbe effettivamente a una notevole semplificazione, ma solo a condizione che ciò significhi - e che la Corte dei conti europea sia d'accordo - che in ciascuno Stato membro le norme nazionali vigenti in materia di finanziamenti alla ricerca siano applicabili anche alle procedure e ai calcoli nell'ambito del programma quadro di R&S. Il Comitato si rende ben conto che ciò può portare ad alcune disparità di trattamento, ma ritiene che si possa correre questo rischio in considerazione della semplificazione che ne deriverebbe. Il Comitato raccomanda quindi vivamente di dare attuazione effettiva, efficiente e illimitata a questa proposta della Commissione per tutte le categorie di costo, tenendo conto delle precisazioni qui fornite.

4.1.1   Rimborsabilità dell'IVA. In alcuni progetti di ricerca, anche l'IVA rientra nei costi sostenuti. In presenza di determinati presupposti, il regolamento finanziario dell'UE consente di riconoscere l'IVA tra le spese sovvenzionabili. Nella maggior parte dei programmi di finanziamento europei, questo principio viene già applicato. Per il futuro, quindi, il Comitato raccomanda di riconoscere l'IVA fra i costi rimborsabili anche nell'ambito dei programmi quadro di R&S.

4.2   Limitare la varietà di norme. Una limitazione della varietà di norme nei diversi programmi e strumenti appare necessaria e urgente (cfr. anche il punto 3.6). Tuttavia, non bisognerebbe adottare una soluzione unica per tutti i beneficiari degli aiuti, dato che un tale approccio non potrebbe tenere in debito conto le necessità dei vari partecipanti ai programmi quadro di R&S anche dal punto di vista della semplificazione. Per questo, almeno l'attuale distinzione fra organizzazioni dovrebbe rimanere inalterata. Il CESE raccomanda quindi di non introdurre il tasso di finanziamento unico per tutti i tipi di organizzazioni e di attività proposto a questo titolo dalla Commissione.

4.3   Autorizzare esperimenti. La limitazione della varietà di norme e la richiesta di continuità e stabilità delle normative (cfr. anche il punto 3.12) non devono però condurre a un irrigidimento del sistema. Nuovi strumenti dovrebbero innanzitutto essere ammessi a titolo sperimentale e messi alla prova prima di decidere se incorporarli nell'impianto normativo in vigore.

4.4   Definizioni e istruzioni univoche - «istruzioni per l'uso». Nei sistemi complessi, disporre di una definizione chiara e univoca di concetti, norme, procedimenti e processi è di decisiva importanza per consentire a tutti di lavorare con efficienza. Ciò vale anche per la possibilità di disporre per tempo di istruzioni e «istruzioni per l'uso» affidabili emesse dalla Commissione. Da una parte, tali istruzioni devono lasciare un margine di manovra sufficiente per tener conto in modo adeguato delle diverse situazioni dei beneficiari degli aiuti, dall'altra i beneficiari stessi devono potersi affidare a quanto indicato nelle istruzioni. Ciò non è in contraddizione con la necessaria flessibilità, ma anzi consente di utilizzarla al meglio. Sotto questo profilo, tuttavia, il Comitato ravvisa particolari problemi nell'ultima (e decisamente rivoluzionaria) parte delle proposte della Commissione (cfr. il successivo punto 4.8).

4.5   Una strategia di audit coerente. La futura strategia di audit della Commissione è un elemento essenziale del processo di semplificazione (cfr. anche i punti 3.9 e 4.1). Il Comitato raccomanda pertanto di ridefinire tale strategia, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza del programma quadro di R&S e di semplificare le procedure amministrative. In tale contesto bisognerebbe anche esporre con chiarezza le condizioni in base alle quali vanno esaminate le pratiche contabili esistenti negli Stati membri, compreso il possibile calcolo dei tassi medi per le spese di personale.

4.6   Più elementi forfettari nell'approccio attuale basato sui costi. In linea di principio, il Comitato è favorevole a questa proposta della Commissione, che può riguardare tipi di costi anche molto diversi. La Commissione vede in quest'idea la possibilità di migliorare le condizioni di partecipazione per le PMI. Il Comitato, però, è d'accordo soltanto a condizione che l'assegnazione di importi forfettari copra le spese effettive, non sia una foglia di fico per nascondere una riduzione dei finanziamenti e rimanga sempre facoltativa.

4.6.1   I costi effettivi come base per il calcolo degli importi forfettari. In linea di principio, l'importo dell'aiuto finanziario, quindi anche degli elementi forfettari proposti, deve essere in linea coi costi effettivi sostenuti dal beneficiario. Solo un finanziamento del programma quadro di R&S di importo adeguato rende interessante anche per le organizzazioni più efficienti partecipare ai programmi europei di ricerca malgrado gli oneri amministrativi e di altro tipo che questo comporta, e solo così è possibile raggiungere gli obiettivi fissati in materia di concorrenzialità e capacità d'innovazione.

4.7   Strumenti informatici affidabili per la gestione dei progetti. L'impiego di sistemi su piattaforma web per l'intero svolgimento di un progetto, dalla fase di richiesta fino alla conclusione, può ridurre sensibilmente il lavoro amministrativo, sia per la Commissione sia per i richiedenti. Per questo, il Comitato accoglie con grande favore gli sforzi della Commissione in merito. Gli strumenti ideati dalla Commissione e quelli utilizzati dai richiedenti devono però poter interagire senza intoppi. Inoltre, anche se gli strumenti informatici ideati per il 7PQ facilitano i procedimenti all'interno della Commissione, l'onere non può essere scaricato sui richiedenti: software non maturi (come il NEF) e strutture incoerenti di documento (ad es. tra le diverse fasi dei progetti) causano un superfluo lavoro aggiuntivo per i richiedenti. Il Comitato raccomanda di tener conto di questo in ogni fase dei progetti ed in ciascuna delle direttrici, e di investire in futuro risorse maggiori nell'elaborazione degli strumenti informatici.

4.8   Passaggio da un finanziamento basato sui costi ad uno basato sui risultati. La Commissione propone una semplificazione di tipo nuovo e una modalità alternativa di finanziamento consistenti nel passare, già nell'Ottavo programma quadro di ricerca, da un sostegno basato orientato sui costi a uno basato sui risultati. Poiché l'obiettivo primario che anima ogni finanziamento alla ricerca deve essere quello di ottenere conoscenze innovative e conseguire risultati e, a tal fine, scegliere la via migliore e più efficiente, a prima vista l'idea sembra molto interessante: è chiaro che le norme e la loro applicazione dovrebbero servire ed essere subordinate proprio a quest'obiettivo.

4.8.1   Un iniziale scetticismo. La definizione a priori dei risultati di un progetto di ricerca appare peraltro problematica e presenta caratteri tipici della ricerca a contratto, il che solleva non soltanto problemi di assegnazione e fiscali, ma anche interrogativi sul concetto stesso di ricerca. Qual è il «risultato» della ricerca fondamentale? Per questo, il Comitato rimarrà scettico nei confronti di questa proposta fino a che non potrà giudicare in modo obiettivo, sulla base di una spiegazione dettagliata ed eloquente da parte della Commissione, cosa debba intendersi in concreto per «finanziamento basato sui risultati» e quali strumenti vadano applicati in tale contesto. Il Comitato vede una conferma del suo scetticismo nell'atteggiamento di prudenza della Commissione stessa, la quale spiega che «gli approcci basati sui risultati richiedono un'attenta definizione dei prodotti/risultati a livello dei singoli progetti e un'analisi organica allo scopo di fissare gli importi forfettari…». Il CESE raccomanda di procedere a una discussione attenta e ponderata fra tutte le parti potenzialmente interessate, da cui dovrebbe scaturire anche e innanzitutto una comunicazione chiarificatrice sul concetto di «finanziamento basato sui risultati», prima di adottare misure concrete in proposito.

4.8.2   Studio di fattibilità e definizioni. Per i motivi sopra esposti, il Comitato accoglierebbe con favore uno studio di fattibilità (cfr. anche il punto 4.3) sul «finanziamento basato sui risultati» che gli consentisse di valutare in modo obiettivo le opportunità concrete, i rischi, i problemi e le possibilità di semplificazione dell'eventuale passaggio, nei finanziamenti alla ricerca, a un'impostazione di questo tipo. Anziché il «finanziamento della ricerca basato sui risultati», forse sarebbero più adatti concetti come «finanziamento dei progetti basato sulla ricerca (6) (TRANS E science-based funding)» o «finanziamento della ricerca basato sui programmi».

4.8.3   Considerazione delle esigenze particolari delle PMI. Vincolare il finanziamento di un progetto a risultati da raggiungere in un secondo tempo e ancora non certi potrebbe causare problemi soprattutto alle piccole e medie imprese. Se la decisione della Commissione di concedere un finanziamento dovesse rimanere a lungo un'incognita, ottenere ad esempio un finanziamento aggiuntivo eventualmente necessario potrebbe rivelarsi difficoltoso.

Bruxelles, 15 settembre 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Cfr. anche COM(2010) 261 definitivo.

(2)  Consiglio dell'Unione europea, 28 maggio 2010 - Programmi semplificati e più efficaci a sostegno della ricerca e dell'innovazione europee - Conclusioni del Consiglio 10268/10.

(3)  GU C 44 del 16.02.2008, pag. 1, punti 1.10 e 3.14.1.

(4)  Cfr. anche COM(2010) 261 definitivo.

(5)  Il CESE richiama il parere GU C 44 del 16.02.2008, pag. 1, al cui punto 1.12 esso raccomandava già quanto segue: «Il Comitato reputa necessario che negli organismi di sostegno alla ricerca, come pure, in particolare, in seno alla Commissione, lavorino anche funzionari competenti e di comprovata eccellenza scientifica che abbiano e mantengano una conoscenza ottimale e consolidata del settore in questione e delle sue particolarità, oltre che della relativa comunità scientifica (una costante rotazione del posto di lavoro è in questo caso controproducente)».

(6)  Proposta del gruppo di lavoro informale “Implementation FP7”, presieduto dall'eurodeputato Herbert REUL.


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