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Document 52009IP0357
Energy labelling of televisions European Parliament resolution of 6 May 2009 on the draft Commission directive implementing and amending Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of televisions
Indicazione del consumo di energia dei televisori Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori
Indicazione del consumo di energia dei televisori Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori
GU C 212E del 5.8.2010, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/6 |
Mercoledì 6 maggio 2009
Indicazione del consumo di energia dei televisori
P6_TA(2009)0357
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori
2010/C 212 E/03
Il Parlamento europeo,
vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12,
visto il progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori,
visto il parere reso il 30 marzo 2009 dal comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,
vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2006, dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (COM(2008)0778), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008,
vista la sua posizione del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (2),
visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),
visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,
A. |
considerando che lo scopo principale della direttiva 92/75/CEE (in appresso «la direttiva quadro») enunciato all'articolo 1 è di «consentire l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici, in modo che i consumatori possano scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico», |
B. |
considerando che la direttiva quadro afferma altresì che «la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia», |
C. |
considerando che, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (SEC(2008)2862), il sistema iniziale di etichettatura sulla scala dalla A alla G, che si è dimostrato molto efficace, è stato utilizzato come modello in diversi paesi nel mondo, quali il Brasile, la Cina, l'Argentina, il Cile, l'Iran, Israele e il Sudafrica, |
D. |
considerando che i televisori sono apparecchi ad elevato consumo di energia e che, di conseguenza, l'inclusione di questa categoria di apparecchi nel sistema di etichettatura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva quadro offre un considerevole potenziale di risparmio energetico, |
E. |
considerando che l'indicazione del consumo di energia dei televisori dovrebbe essere per quanto possibile coerente con i sistemi di etichettatura energetica di altri apparecchi domestici, |
F. |
considerando che nella summenzionata comunicazione della Commissione si afferma che «le classificazioni esistenti in materia di etichettatura saranno aggiornate e adeguate ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo sviluppo tecnologico lo giustifichi, sulla base degli studi di progettazione ecocompatibile e nella prospettiva di assegnare l'etichetta “A” al 10-20 % delle apparecchiature più efficienti», |
G. |
considerando che, ai fini di una corretta applicazione del sistema di etichettatura energetica, è essenziale introdurre misure intese a fornire informazioni sull'efficienza energetica degli apparecchi domestici che siano chiare, esaustive, comparabili e facilmente comprensibili per i consumatori, |
H. |
considerando che, privilegiando l'acquisto di apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli meno efficienti, i consumatori permetterebbero di aumentare i proventi dei produttori di tali apparecchi, |
I. |
considerando che il progetto di direttiva della Commissione introduce un'altra modifica, in particolare per quanto concerne il design dell'etichettatura energetica e le classi di efficienza energetica, aggiungendo nuove classi A (ad esempio A-20 %, A-40 %, A-60 %), il che rischia di creare ulteriore confusione per i consumatori, di ostacolare la loro corretta comprensione del sistema di etichettatura energetica e di compromettere la loro capacità di scegliere gli apparecchi con una maggiore efficienza energetica, |
J. |
considerando che un numero contenuto di adeguamenti tecnici all'etichetta sarebbe sufficiente a renderla molto più chiara e comprensibile per i consumatori, |
K. |
considerando che è dimostrato che la scala da A a G risulta chiara per i consumatori, ma che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi d'impatto volta a determinare se l'introduzione delle classi A-20 %, A-40 %, A-60 %, assieme a classi inferiori vuote, sia utile per i consumatori o rischi invece di creare confusione, |
L. |
considerando che la riclassificazione dei prodotti esistenti, per inserirli in una scala chiusa da A a G, permetterebbe in particolare di evitare la creazione di classi inferiori vuote che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori, |
M. |
considerando che l'introduzione di queste classi di efficienza energetica aggiuntive sulle esistenti etichette da A a G, anche per quanto riguarda altri prodotti, rischia di creare confusione in merito al fatto se la classe «A» corrisponde a un prodotto efficiente o a un prodotto inefficiente, |
N. |
considerando che una siffatta misura non è utile ai fini del conseguimento dello scopo della direttiva quadro di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili, |
O. |
considerando che la proposta di rifusione della direttiva quadro presentata dalla Commissione potrebbe introdurre ulteriori cambiamenti che avrebbero un impatto sulle misure di esecuzione proposte, |
1. |
si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori; |
2. |
ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con lo scopo dell'atto di base; |
3. |
invita la Commissione a ritirare il progetto di direttiva e a presentarne uno nuovo, basato su una scala da A a G chiusa, al comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE quanto prima possibile, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2009; |
4. |
ritiene che il modello dell'etichetta sia un elemento essenziale della direttiva sull'etichettatura energetica, che dovrebbe essere deciso nell'ambito della revisione e della rifusione attualmente all'esame mediante procedura di codecisione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0345.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.