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Document 52009AP0369

    Protezione degli animali durante l'abbattimento * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

    GU C 212E del 5.8.2010, p. 326–346 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 212/326


    Mercoledì 6 maggio 2009
    Protezione degli animali durante l'abbattimento *

    P6_TA(2009)0369

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

    2010/C 212 E/49

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0553),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0451/2008),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0185/2009),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Titolo

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    (6)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile e dei bagni d'acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'UE. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

    (6)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Nel 2001 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione sul benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce, che comprendeva un'analisi dei metodi di abbattimento utilizzati negli allevamenti da pelliccia. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'Unione europea. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    (15)

    Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

    (15)

    Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e/o tradizioni di origine religiosa e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, religiosi e tradizionali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 16

    (16)

    Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali e non siano determinate da finalità produttive , è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l'abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi.

    (16)

    Le tradizioni culturali o di origine religiosa si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento la macellazione di animali effettuata nel quadro di tali eventi.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 22 bis (nuovo)

     

    (22 bis)

    Le nuove sfide summenzionate avranno inevitabilmente un notevole impatto finanziario per gli operatori dell'Unione. Al fine di ottemperare alle regole stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere resi disponibili adeguati fondi dell'Unione per sostenere finanziariamente la necessità di conferire all'Unione un ruolo di leadership in materia di benessere degli animali sulla scena internazionale.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

    (24)

    A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale. Di conseguenza non è necessario distinguere fra metodi di stordimento reversibili e irreversibili.

    (24)

    A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 32

    (32)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento.

    (32)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento. La Commissione dovrebbe vigilare a che l'importazione di carne e prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati al mercato interno siano conformi alle regole generali stabilite nel presente regolamento.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 33

    (33)

    I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli.

    (33)

    I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. I macelli di piccole dimensioni, regolarmente ispezionati, che hanno una capacità di macellazione non superiore a 50 capi di bestiame alla settimana ovvero 150 000 volatili da cortile all'anno e che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale, non necessitano di una procedura onerosa di autorizzazione per attuare i principi generali del presente regolamento.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 34 bis (nuovo)

     

    (34 bis)

    È necessario evitare le sofferenze degli animali dovute alla paura o allo stress prima della macellazione È quindi opportuno progettare la costruzione dei macelli, pianificare le procedure al loro interno e formare il personale in modo tale da evitare stress, paura e dolore agli animali tra lo scarico e la macellazione.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 35

    (35)

    Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

    (35)

    Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. Gli sforzi per sviluppare procedure di stordimento migliori dovrebbero essere costanti. È opportuno altresì potenziare la ricerca nel campo delle alternative alla soppressione dei pulcini in eccedenza.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 37

    (37)

    L'abbattimento senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente.

    (37)

    La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente e storditi efficacemente immediatamente dopo il taglio della gola .

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 38

    (38)

    Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima della macellazione , mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

    (38)

    Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli e negli allevamenti di animali da pelliccia . È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima dell'abbattimento , mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

    i)

    nel corso di prove tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,

    i)

    nel contesto delle attività disciplinate dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1);

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

    i

    i) durante attività venatorie,

    i

    i) durante attività venatorie o di pesca sportiva ;

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

     

    iv bis)

    nel quadro dei sacrifici destinati al consumo diretto connessi alle tradizioni di importanti festività religiose, ad esempio Pasqua e Natale, e solo per un periodo di dieci giorni prima della loro data.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

     

    b bis)

    a cervidi semiaddomesticati, abbattuti sul terreno e trasformati negli impianti di un allevamento di selvaggina,

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera b

    (b)

    «operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento ;

    (b)

    «operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, lo scarico , la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo della macellazione ;

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

     

    b bis)

    «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

     

    d bis)

    «stato di incoscienza»: uno stato di perdita di coscienza che comporta una perturbazione temporanea o permanente delle funzioni cerebrali e dopo il quale l'animale non è in grado di reagire a stimoli normali, compreso il dolore;

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera f

    f)

    «stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

    f)

    «stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera g

    g)

    «macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica ;

    g)

    «macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione o connessi a specifiche festività religiose ;

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera k

    k)

    «macello»: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri ;

    k)

    «macello»: stabilimento adibito alla macellazione e alla tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano ;

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera m

    m)

    «animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;

    m)

    «animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, cani procioni , castorini, conigli e cincillà;

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

    a)

    ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;

    a)

    ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

    d)

    non mostrino segni di dolore, paura, aggressione o altri comportamenti anomali;

    d)

    non mostrino segni di dolore, aggressività o altri comportamenti anomali;

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

    f)

    non possano incorrere in interazioni negative.

    soppresso

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    3 bis.     L'abbattimento di pulcini di un giorno eccedentari, qualsiasi sia il metodo utilizzato, non è più permesso una volta disponibili alternative appropriate all'abbattimento di questi animali.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

    2.    In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello.

    2.   Nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere macellati senza essere precedentemente storditi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

    Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare tale deroga.

    soppresso

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 1

    1.   Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I.

    1.   Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

    2.   Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

    2.   Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     Il dissanguamento inizia quanto prima possibile dopo lo stordimento.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

    Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo deve garantire un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici pubblicati in riviste specializzate del settore riconosciute a livello internazionale .

    Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici attinenti .

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 – paragrafo 4

    4.    I codici comunitari di buone prassi riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    4.    Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

    2.   Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

    2.   Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che la macellazione e le operazioni correlate siano effettuate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine si possono applicare ai macelli le procedure previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 3

    3.   Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta.

    3.   Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta. Il veterinario ufficiale è informato per iscritto ogni volta che cambiano le procedure operative standard.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    3 bis.     L'autorità competente può modificare le procedure operative standard quando non sono manifestamente conformi alle norme e alle esigenze generali stabilite nel presente regolamento.

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    3 ter.     I paragrafi da 1 a 3 non si applicano all'abbattimento di animali nei macelli in cui sono macellati non più di 50 capi di bestiame alla settimana.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

    a)

    Il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;

    a)

    il maneggiamento degli animali in vista dell' immobilizzazione, dello stordimento o dell'abbattimento ;

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

    f)

    il dissanguamento degli animali vivi.

    f)

    il dissanguamento di animali vivi e/o il metodo di macellazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 .

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

     

    f bis)

    l'abbattimento degli animali da pelliccia.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 – paragrafo 3

    3.    L'abbattimento di animali da pelliccia è effettuato sotto il controllo di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18 che copra tutte le operazioni svolte sotto il suo controllo.

    soppresso

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – lettera a

    a)

    le categorie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;

    a)

    le specie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 – lettera c bis (nuova)

     

    c bis)

    la manutenzione e la calibratura del dispositivo.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 2

    2.   Durante le operazioni di macellazione un adeguato dispositivo di stordimento di riserva è immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.

    2.   Durante le operazioni di macellazione un adeguato metodo sostitutivo di stordimento è immediatamente disponibile per essere utilizzato e applicato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Nei casi in cui tale metodo sostitutivo di stordimento riguardi gli impianti pesanti, si utilizzano dispositivi mobili.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     Nessun animale deve essere immobilizzato se la persona responsabile per lo stordimento o la macellazione di tale animale non è pronta a procedere.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 10

    Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento sono pertinenti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 854/2004.

    All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione verso l'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accertano che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che, per quanto riguarda il benessere degli animali, siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.

    Il certificato sanitario che accompagna la carne importata da un paese terzo è corredato di un attestato comprovante che il requisito di cui sopra è stato rispettato.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 bis (nuovo)

     

    Articolo 10 bis

    Regime d'importazione da paesi terzi

    La Commissione vigila a che la carne e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi e destinati al consumo nel mercato interno siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

    2.   Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello:

    2.   Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello con una capacità di macellazione superiore a 50 capi di bestiame per settimana o superiore a 150 000 volatili all'anno :

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

    a)

    la capacità produttiva massima di ciascuna linea di macellazione;

    soppresso

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

    c)

    la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile e lagomorfi.

    c)

    la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile, ratiti e lagomorfi.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 – paragrafo 2

    2.   Gli operatori garantiscono che gli animali abbattuti senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati meccanicamente.

    2.   Gli operatori garantiscono che, laddove applicabile e nel caso di macellazioni rituali in cui gli animali sono macellati senza essere precedentemente storditi, questi ultimi siano immobilizzati meccanicamente.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e

    e)

    utilizzare scariche elettriche che non stordiscano o uccidano l'animale in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

    soppresso

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

    Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.

    Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile e i lagomorfi .

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 1

    1.   Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

    1.   Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. Gli animali devono essere morti prima che sia eseguita qualsiasi altra procedura potenzialmente dolorosa di preparazione della carcassa o sia applicato qualsiasi altro trattamento.

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    4 bis.     Gli operatori di allevamenti di animali da pelliccia notificano anticipatamente all'autorità competente la data dell'abbattimento degli animali, per consentire al veterinario ufficiale di controllare che i requisiti di cui al presente regolamento e le procedure operative standard siano rispettati.

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 5

    5.    I codici comunitari di buone prassi riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    5.    Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

     

    5 bis.     Il veterinario ufficiale verifica periodicamente le procedure di controllo di cui sopra e la conformità con le procedure operative standard.

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

     

    -1.     Gli operatori sono responsabili di garantire la conformità con le norme stabilite nel presente regolamento.

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 – paragrafo 1

    1.   Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.

    1.   Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di sorvegliare la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 – paragrafo 5

    5.    I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile.

    5.    I macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile possono essere gestiti da un responsabile della tutela del benessere degli animali e la procedura per l'ottenimento di un certificato di idoneità è semplificata in conformità delle specifiche definite dall'autorità competente .

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 – paragrafo 1

    1.     Prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente e gli operatori coinvolti in un'operazione di spopolamento elaborano un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

    In particolare i metodi di abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.

    soppresso

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 – paragrafo 3

    3.   Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

    3.   Ai fini del presente articolo e in caso di forza maggiore , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana, rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia o essere ulteriormente lesiva del benessere degli animali .

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 – paragrafo 4

    4.     Entro un anno dalla fine dell'operazione di spopolamento l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione e rende accessibili al pubblico, in particolare su Internet, una relazione di valutazione sui risultati.

    La relazione contiene in particolare:

    a)

    i motivi dello spopolamento;

    b)

    il numero e le specie di animali abbattuti;

    c)

    i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;

    d)

    una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;

    e)

    qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3.

    soppresso

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 16

    Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

    Nel caso di macellazioni di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per macellare gli animali nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello .

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 17

    Articolo 17

    Centri di riferimento

    1.     Ciascuno Stato membro designa un centro di riferimento nazionale (di seguito: «centro di riferimento») per lo svolgimento dei compiti seguenti:

    a)

    fornire assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli;

    b)

    effettuare la valutazione di nuovi metodi di stordimento;

    c)

    incoraggiare attivamente l'elaborazione da parte degli operatori e delle altre parti interessate di codici di buone prassi per l'attuazione del presente regolamento e pubblicare e diffondere tali codici, nonché controllare la loro applicazione;

    d)

    elaborare orientamenti per l'autorità competente ai fini del presente regolamento;

    e)

    accreditare organismi ed enti per il rilascio di certificati di idoneità, a norma dell'articolo 18;

    f)

    comunicare e collaborare con la Commissione e gli altri centri di riferimento allo scopo di condividere le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche in relazione all'attuazione del presente regolamento.

    2.     Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi ai rispettivi centri di riferimento e rendono tali informazioni accessibili al pubblico su Internet.

    3.     I centri di riferimento possono essere costituiti da una rete di entità separate, a condizione che siano attribuiti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.

    Gli Stati membri possono designare un organismo situato fuori del loro territorio per l'espletamento di una o più di dette funzioni.

    soppresso

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

    b)

    rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d'esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 e agli argomenti di cui all'allegato IV;

    b)

    garantire che le persone responsabili della messa a punto o dell'attuazione delle procedure operative standard di cui all'articolo 6, abbiano ricevuto una formazione adeguata;

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

    c)

    approvare i programmi di formazione dei ai corsi di cui alla lettera a) e il contenuto e le modalità dell'esame di cui alla lettera b).

    soppresso

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – paragrafo 2

    2.    L'autorità competente può delegare l'organizzazione dei corsi, l'esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità a un organismo o entità distinto che:

    a)

    disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;

    b)

    sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda il rilascio dei certificati di idoneità;

    c)

    sia accreditato dal centro di riferimento.

    I dati relativi a tali organismi e entità sono messi a disposizione del pubblico in particolare via Internet.

    2.    I programmi di formazione sono messi a punto e, se del caso, attuati dall'impresa stessa o da un organismo autorizzato dall'autorità competente.

    L'impresa o l'organismo rilascia i certificati di idoneità nel settore.

    L'autorità competente può, qualora lo reputi necessario, mettere a punto ed attuare programmi di formazione e rilasciare i certificati di idoneità.

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

    3.    I certificati di idoneità riportano le categorie di animali e le operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.

    3.    Gli Stati membri designano l'autorità competente preposta all'approvazione del contenuto dei programmi di formazione di cui al paragrafo 2.

    Emendamenti 69 e 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

    I certificati di idoneità non sono validi per un periodo superiore a cinque anni .

    I certificati di idoneità sono validi per un periodo indeterminato. I titolari dei certificati di idoneità sono tenuti a seguire periodicamente una formazione.

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 – paragrafo 2

    2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni .

    2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare, senza superamento dell'esame, i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver conseguito un'adeguata formazione e di aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento .

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce le norme e le condizioni dell'uso di unità mobili di macellazione all'interno dell'Unione, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per evitare di pregiudicare il benessere degli animali.

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Categoria di animali

    Ruminanti fino a 10 kg , volatili da cortile e lagomorfi.

    Ruminanti, volatili da cortile e lagomorfi.

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Parametri fondamentali – comma 2

    Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.

    Velocità appropriata e diametro del proiettile (metodo della piastra a contatto) in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – denominazione

    Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo

    Stordimento o macellazione con applicazione di corrente a testa e cuore o a testa e corpo

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – Categoria di animali

    Tutte le specie ad eccezione degli agnelli e dei suinetti di peso vivo inferiore a 5 kg e dei bovini.

    Tutte le specie.

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo I – tabella 3 – linea 2 – Categoria di animali

    Suini e volatili da cortile

    Suini, volatili da cortile e animali da pelliccia .

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Allegato I – capo II – punto 7 – comma 1 bis (nuovo)

     

    Il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30 % non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello. Tali concentrazioni possono essere utilizzate soltanto per sopprimere i pulcini in eccedenza o per tenere sotto controllo le malattie.

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 2.3

    2.3.

    Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa con base piana e chiuso da pareti destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e l'abbattimento oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

    2.3.

    Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e la macellazione oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 3.2

    3.2.

    Le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.

    soppresso

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 3.3

    3.3.

    Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

    soppresso

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 4.1 bis (nuovo)

     

    4.1 bis

    Il dispositivo elettrico di stordimento deve:

    a)

    essere provvisto di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;

    b)

    essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 4.2

    4.2.

    L'apparecchio elettrico applica un'intensità di corrente costante.

    soppresso

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Allegato II – punto 7.2

    7.2.

    Le strutture destinate ai volatili da cortile sono progettate e costruite in modo da consentire che gli animali siano convogliati attraverso le miscele di gas esclusivamente nei contenitori utilizzati per il trasporto, senza venirne scaricati .

    7.2.

    I volatili da cortile vivi dovrebbero essere convogliati attraverso le miscele di gas nei contenitori utilizzati per il trasporto o sul nastro trasportatore .

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 1.2

    1.2.

    Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.

    Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente le 12 ore.

    Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente:

    a)

    le 19 ore per gli animali non svezzati;

    b)

    le 24 ore per gli equini e i suini;

    c)

    le 29 ore per i ruminanti.

    Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci.

    soppresso

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 1.5

    Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:

    a)

    mungendo gli animali da latte a intervalli non superiori a 12 ore;

    b)

    prevedendo condizioni adeguate all'allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;

    c)

    abbeverando gli animali consegnati in contenitori.

    soppresso

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 1.7 – lettera c

    c)

    sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;

    c)

    sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe (ad esclusione delle estemità inferiori dei volatili da cortile e dei lagomorfi) , la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 1.8 bis (nuovo)

     

    1.8 bis.

    I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per immobilizzare gli animali o per farli muovere.

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 1.8 ter (nuovo)

     

    1.8 ter.

    Gli animali che non sono in grado di muoversi non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma devono essere macellati sul posto.

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 2.1

    2.1.

    Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.

    2.1.

    Tranne i casi di bovini di grandi dimensioni tenuti in recinti individuali per un periodo che non supera un limite ragionevole, ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 2 bis (nuovo)

     

    2 bis

    Stordimento mediante proiettile captivo

    2 bis.1

    Il proiettile captivo deve essere posizionato in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è vietato sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato in tale punto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca e il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

    2 bis.2

    Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che non sia stato riparato.

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 2 ter (nuovo)

     

    2 ter.

    Immobilizzazione degli animali

    Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento e la loro testa non deve essere posta in un dispositivo per limitarne il movimento, a meno che la persona che deve stordire l'animale non sia pronta a farlo non appena l'animale è collocato nel box o la sua testa è immobilizzata.

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 3.1

    3.1.

    Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

    3.1.

    Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale. Tale prescrizione non si applica nei casi di stordimento in gruppo.

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 3.1 bis (nuovo)

     

    3.1 bis

    Il dissanguamento deve iniziare immediatamente un volta realizzato lo stordimento ed essere effettuato in modo tale da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 3.2 bis (nuovo)

     

    3.2 bis.

    Dopo il taglio dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento né comunque prima dello scadere di:

    a)

    nel caso di tacchini od oche, un periodo non inferiore a 120 secondi;

    b)

    nel caso di qualsiasi altro volatile, un periodo non inferiore a 90 secondi;

    c)

    nel caso di bovini storditi, un periodo non inferiore a 30 secondi;

    d)

    nel caso di bovini non storditi, un periodo non inferiore a 120 secondi;

    e)

    nel caso di ovini, caprini, suini e cervidi, un periodo non inferiore a 20 secondi;

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 3.2 ter (nuovo)

     

    3.2 ter.

    Quando un animale in gravidanza viene macellato:

    a)

    Se l'utero è intatto, il feto deve essere lasciato all'interno fino a quando non è morto.

    b)

    Nel dubbio, o se si scopre un feto cosciente nel grembo di un animale dopo il macello, questo deve essere immediatamente rimosso, stordito con un proiettile captivo a penetrazione e abbattuto per dissanguamento.

    I macelli devono avere a disposizione adeguate attrezzature per eseguire tempestivamente la procedura, se necessario.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Allegato III – punto 3.3

    3.3.

    I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere abbattuto immediatamente.

    3.3.

    I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente.

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Allegato IV – lettera f bis (nuova)

     

    f bis)

    l'abbattimento degli animali da pelliccia.

    Aspetti pratici del maneggiamento e dell'immobilizzazione degli animali.

    Aspetti pratici delle tecniche di stordimento.

    Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva.

    Manutenzione dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento.

    Controllo dell'efficacia dello stordimento.


    (1)   GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.


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