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Document 52009AP0364

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
P6_TC1-COD(2008)0192 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

GU C 212E del 5.8.2010, p. 311–319 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/311


Mercoledì 6 maggio 2009
Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***I

P6_TA(2009)0364

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

2010/C 212 E/44

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0258/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0192

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (4) garantisce l'applicazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; occorrerebbe riconsiderare il suo campo d'applicazione, poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Nell'interesse della chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.

(2)

Nella sua comunicazione del 1o marzo 2006 dal titolo «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006–2010»  (5) , la Commissione ha inoltre annunciato che per migliorare il trattamento di questa problematica intende riesaminare la legislazione esistente esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa in tale rifusione.

(3)

Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007,«Ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale» (6) il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE ║ al fine di garantire i diritti relativi alla condizione di genitori, madre o padre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono.

(4)

Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo , artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni .

(5)

Il Parlamento europeo ha proposto nella sua risoluzione, del 21 febbraio 1997, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (7), la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili e l'obbligo per gli Stati membri di permettere ai coniugi coadiuvanti l'affiliazione ai regimi assicurativi dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di invalidità e vecchiaia.

(6)

Nella sua comunicazione dal titolo«Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI° secolo» (8) la Commissione ha affermato la necessità di intraprendere un'azione in materia di disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.

(7)

Vi sono già diversi atti normativi per l'attuazione del principio di parità di trattamento in rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (9) e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (10). La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive.

(8)

È opportuno che la presente direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

(9)

Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.

(10)

La direttiva non dovrebbe applicarsi a questioni contemplate da altre direttive che attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura  (11). In particolare resta d'applicazione l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi.

(11)

Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie sessuali andrebbero considerate alla stregua di discriminazioni e pertanto proibite.

(12)

Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio tali misure sotto forma di azioni positive volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.

(13)

In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

(14)

Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o fra conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, i concetti di «stato coniugale» e di «impresa familiare» dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(15)

In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi ▐. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione ▐ dei coniugi coadiuvanti dovrebbe essere ad ogni modo proporzionale alla loro partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo dell'impresa familiare.

(16)

La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome e delle coniugi gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

(17)

Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorrerebbe garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi coadiuvanti ▐, nella misura del possibile, oltre a un'indennità finanziaria , l'accesso a servizi di sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

(18)

Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. ▐

(19)

È necessario che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(20)

La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. ▐

(21)

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, ║

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.

2.   La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti.

3.   L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2004/113/CE.

Articolo 2

Definizioni

║ Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «lavoratori autonomi»: chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti , gli artigiani, i commercianti e nel quadro delle PMI ;

b)   «coniugi coadiuvanti»: i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

c)   «discriminazione diretta»: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

d)   «discriminazione indiretta»: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

e)   «molestie»: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

f)   «molestie sessuali»: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Articolo 3

Impresa famigliare

Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto riguarda le condizioni per la creazione di una società tra coniugi o conviventi ove ciò sia riconosciuto dalla legislazione nazionale. Qualsiasi società che sia creata in comune da coniugi o da conviventi, ove riconosciuta dalla legislazione nazionale, è riconosciuta come «impresa famigliare». Il riconoscimento della convivenza si basa sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 4

Principio della parità di trattamento

1.   Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

2.   Le molestie e le molestie sessuali sono considerate alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso e pertanto proibite. Il fatto che una persona abbia rifiutato tali comportamenti o vi si sia sottomessa non può costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

3.   L'istruzione di discriminare persone in base al sesso è da considerarsi discriminazione.

Articolo 5

Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne .

Articolo 6

Costituzione di una società

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Articolo 7

Protezione sociale dei coniugi e dei conviventi coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi e i conviventi coadiuvanti beneficino di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. Qualora tale estensione dei benefici non sia obbligatoria ai sensi della legislazione di uno specifico Stato membro, essa viene concessa su richiesta del coniuge o del convivente coadiuvante.

Tali misure garantiscono l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia purché essi versino i contributi a tali regimi allo stesso titolo dei lavoratori autonomi, con la possibilità di calcolare i loro contributi su base forfettaria.

I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge, alla doppia condizione che i servizi siano stati debitamente prestati e che si tratti di una remunerazione normale per siffatti servizi.

Articolo 8

Congedo di maternità

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano ▐ beneficiare di un periodo di congedo di maternità adattato alle loro esigenze specifiche. Esse dovrebbero poter scegliere la durata del congedo di maternità, purché la sua durata complessiva non superi quella specificata nella direttiva 92/85/CEE del Consiglio (12).

2.   Al fine di garantire alle persone di cui al paragrafo 1 di poter esercitare i propri diritti a norma del presente articolo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le medesime percepiscano un'indennità adeguata durante il congedo di maternità.

3.   L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali , a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni .

4.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in aggiunta all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso ▐ a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Articolo 9

Riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti

Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni possa essere favorito il riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.

Articolo 10

Tutela dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative efficaci , comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri dispongono affinché le associazioni, organizzazioni o persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa e con la sua approvazione, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 11

Indennizzo o riparazione

Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o riparato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o detta riparazione non sono a priori limitati da un tetto massimo.

Articolo 12

Organismi di parità

1.   Gli Stati membri designano un organismo per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tale organismo può far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 abbia la seguente competenza :

a)

fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle denunce in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

b)

svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c)

pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni;

d)

scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con organismi europei omologhi, quale l'Istituto europeo per la parità di genere.

Articolo 13

Integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Articolo 14

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate , anche tramite Internet, in tutto il territorio nazionale.

Articolo 15

Livello di protezione

L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

Relazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro  (13).

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di  (14). La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

2.   La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

Articolo 17

Riesame

Entro quattro anni a decorrere dal …  (15) , la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che reputa necessarie.

Articolo 18

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il termine di  (16) . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.    Ove giustificato da difficoltà particolari, il termine di cui al paragrafo 1 per conformarsi alla presente direttiva può essere prorogato fino al … (17) .

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.

Articolo 19

Prescrizioni minime

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio di parità di trattamento rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

A decorrere dal  (16) , la direttiva 86/613/CEE è abrogata.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.

(4)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

(5)  COM(2006)0092.

(6)  Doc. SOC 385.

(7)   GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186 .

(8)  COM(2008)0412.

(9)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

(10)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(11)   GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(12)  GU L 348, 28.11.1992, pag. 1.

(13)   Quattro anni dall'adozione della presente direttiva.

(14)   Cinque anni dall'adozione della presente direttiva

(15)   Sei anni dall'adozione della presente direttiva

(16)  Due anni dall'adozione della presente direttiva.

(17)   Tre anni dall'adozione della presente direttiva.


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