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Document 52009AP0345

Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))
P6_TC1-COD(2008)0222 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)
ALLEGATO I
ALLEGATO II

GU C 212E del 5.8.2010, p. 229–244 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/229


Martedì 5 maggio 2009
Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0345

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

2010/C 212 E/33

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0778),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità ║ europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (5). In occasione di nuove modificazioni è ║ opportuno, ║ per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ║ è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa al piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi al consumo energetico, tra cui i prodotti da costruzione , che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ║ (6) . La presente direttiva dovrebbe integrare e non pregiudicare in alcun modo l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di un approccio olistico e determinando ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere considerata come parte integrante di un quadro normativo più ampio, che include il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica  (7) , e la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'ediliza  (8) .

(3)

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’ 8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico comunitario entro il 2020, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo.

(4)

Allo scopo di promuovere l'efficienza e il risparmio energetici è inoltre indispensabile che l'Unione europea e gli Stati membri rendano giuridicamente vincolante l'obiettivo di un risparmio energetico del 20 % entro il 2020, proponendo e attuando misure coerenti per garantirne il conseguimento.

(5)

Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso e anche l'industria manifatturiera attraverso la riduzione del prezzo del carbonio nel sistema di scambio delle emissioni.

(6)

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico dovrebbe può orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario del 20 % in materia di efficienza energetica . In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

(7)

Dato che l'edilizia rappresenta il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea e che la revisione della direttiva 2002/91/CE mira a promuovere un miglioramento del rendimento energetico complessivo degli edifici nel senso dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in tale contesto, che l'inserimento di determinati prodotti da costruzione connessi al consumo energetico nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia finalizzato a coadiuvare le famiglie nella scelta del prodotto più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico al momento della ristrutturazione di un edificio.

(8)

Allo scopo di garantire prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai consumatori, la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che quindi saranno oggetto delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dalla Commissione.

(9)

L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi di tali prodotti in relazione al consumo di energia e di altre risorse essenziali ║ nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia semplice, sintetica e facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali ║. A tal fine l'attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati.

(10)

Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta della presente direttiva, il valido sistema originale di etichettatura A-G è stata ripreso come modello in vari paesi del mondo, come Argentina, Brasile, Cile, Cina, Iran, Israele e Sudafrica.

(11)

È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente il rispetto della presente direttiva e inseriscano le informazioni del caso nella relazione biennale che sono tenuti a presentare alla Commissione nell'ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

(12)

L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione . Il presente sistema dovrebbe pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura obbligatoria e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

(13)

I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso, conformemente agli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, la promozione di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. .

(14)

Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che ▐ i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ▐ siano contemplati da una misura di attuazione.

(15)

Dato che l'edilizia assorbe il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea e che, nel contesto degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica del 20 % entro il 2020, è indispensabile privilegiare l'elaborazione delle misure di attuazione per i prodotti da costruzione, quali ad esempio le finestre.

(16)

Il numero di Stati membri che dispongono di politiche in materia di appalti pubblici in virtù delle quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico , dovrebbe aumentare costantemente fino al conseguimento dell'obiettivo di copertura totale del territorio dell'Unione europea . Lo stesso dovrebbe valere per gli Stati membri che dispongono di incentivi per tali prodotti. Onde evitare distorsioni del mercato e per quanto i criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergano anche notevolmente da uno Stato membro all'altro , essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di efficienza energetica . La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

(17)

Quando si definiscono le disposizioni in materia di appalti pubblici nelle misure di applicazione previste dalla presente direttiva occorre fissare soglie proporzionate in termini di importo e volume degli appalti, tenuto conto dell'onere amministrativo e della possibilità di far applicare le norme in materia di appalti pubblici da parte degli Stati membri.

(18)

Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, e in particolare per il risparmio energetico, che perseguono un comune interesse europeo sono esentati a norma di diversi strumenti comunitari e alle condizioni ivi enunciate, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale  (9) .

(19)

La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive dei prodotti stessi.

(20)

Le disposizioni della presente direttiva sul contenuto delle informazioni pubblicitarie dovrebbero essere considerate soltanto come una misura straordinaria e non dovrebbero pertanto limitare altre forme di pubblicità previste da qualsiasi altra normativa comunitaria.

(21)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(22)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso . Al fine di creare un sistema prevedibile per l'industria e comprensibile per i consumatori, la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire un periodo fisso di durata per la classificazione energetica riportata sull'etichetta e di aggiornare periodicamente e regolarmente le soglie dell'indice di efficienza della classificazione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Ogni due anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, contenente informazioni dettagliate sull'adozione delle misure di attuazione, nonché informazioni uniformi relative ai prodotti.

(23)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(24)

In sede di attuazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per le piccole e medie imprese (PMI) e tener conto, nella misura del possibile, delle esigenze specifiche e dei vincoli finanziari e amministrativi di queste ultime.

(25)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

2.   La presente direttiva si applica ai prodotti , tra cui quelli da costruzione, che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.

3.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai prodotti usati;

b)

ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;

c)

alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

«prodotto connesso al consumo energetico», («prodotto»), qualsiasi bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nella Comunità, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi al consumo energetico disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come pezzi individuali per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;

«prodotto da costruzione»: un prodotto connesso al consumo energetico utilizzato nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie;

«scheda», una tabella standard contenente informazioni su un prodotto;

«altre risorse essenziali», acqua, materie prime, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;

«informazioni complementari», altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia per unità di tempo o di altre risorse essenziali , sulla base di dati quantificabili, tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione o qualsiasi altro aspetto ambientale significativo ;

«aspetti ambientali significativi», gli aspetti ritenuti significativi per un prodotto connesso al consumo energetico in una misura di applicazione adottata a norma della direttiva 2005/32/CE in merito a tale prodotto;

«impatto diretto», l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia;

«impatto indiretto», l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al consumo energetico, per cui il calcolo del rendimento di tali prodotti si basa su parametri oggettivi e indipendenti che non presentano variazioni climatiche;

«distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;

«fornitore», il fabbricante, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario;

«utilizzatore finale», persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto a fini professionali o personali. Si tratta del consumatore ultimo di un prodotto e in particolare della persona per la quale il prodotto è stato concepito e può differire da quella che lo acquista. La presente definizione copre i consumatori privati e i gruppi di consumatori. Al momento dell'acquisto di prodotti connessi al consumo energetico, anche le autorità pubbliche sono considerate «utilizzatori finali» ai fini della presente direttiva;

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché:

a)

tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6 , nonché all'articolo 10, paragrafi 3 e 4 della presente direttiva;

b)

per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso ;

c)

l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;

d)

siano adottate opportune misure per incentivare la Commissione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini della corretta applicazione della presente direttiva.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e possono essere supportati dai programmi comunitari del caso. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione ║ tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.

2.   Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti e alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione , che sono efficaci e proporzionate . Per quanto riguarda i prodotti già acquistati, i consumatori beneficiano dei diritti già previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione del consumatore, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto .

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie entro un determinato lasso di tempo , per garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto degli eventuali danni imputabili alla mancata conformità .

Se la situazione di mancata conformità del prodotto persiste , lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è limitata o vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito di una relazione, in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni , definendo i requisiti minimi di un formato armonizzato . Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Obblighi in materia di informazione

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet;

2)

le informazioni di cui al punto 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite ▐ ove richiesto dalla relativa misura di applicazione;

3)

la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano le specifiche tecniche, fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o sul risparmio energetico o faccia riferimento alla classe energetica del prodotto;

4)

le pubblicazioni tecniche promozionali in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento all'etichetta energetica del prodotto.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in una misura di applicazione forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e a tale misura di applicazione;

2)

i fornitori approntino una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:

a)

la descrizione generale del prodotto;

b)

se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

c)

i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;

d)

se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria;

3)

i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico;

4)

riguardo all'etichettatura e alla scheda, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;

5)

oltre alle etichette, i fornitori forniscano ▐una scheda relativa al prodotto;

6)

i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, le schede sono accluse all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto;

7)

i fornitori siano responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;

8)

si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o nella scheda.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

i distributori espongano adeguatamente le etichette , in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

2)

riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono la versione più recente dell 'adeguata etichetta, alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta , nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica.

Articolo 7

Vendita a distanza

Per i casi in cui i prodotti vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet , tramite telemarketing o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sulla versione più recente dell 'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. In caso di televendita, le misure di attuazione prevedono le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda.

Articolo 8

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione applicabili e sono pienamente conformi ad esse.

2.    Purché vigilino regolarmente sul mercato e salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che tali informazioni non siano corrette.

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di ║ lavori, forniture o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione e, puntando al conseguimento delle migliori classi di efficienza, che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 .

2.   I criteri fissati nelle misure di applicazione per la definizione dei livelli minimi di prestazione ai fini degli appalti pubblici sono i seguenti:

a)

efficacia economica rispetto alle finanze pubbliche,

b)

utilità di indire un appalto pubblico per i prodotti interessati,

c)

il potenziale di risparmio energetico,

d)

la promozione dell'innovazione, in linea con la strategia di Lisbona,

e)

probabilità di indurre un cambiamento del mercato a favore di prodotti che presentano prestazioni migliori,

f)

necessità di garantire un'adeguata concorrenza.

3.   Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore a 15 000 EUR. Le misure di applicazione possono fissare la soglia minima ad un valore superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi di acquisto correnti e dei volumi interessati.

4.   Gli Stati membri non prevedono incentivi per i prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione definiti nelle rispettive misure di applicazione.

5.   Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.

Tra gli incentivi possono anche rientrare crediti d'imposta, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad alta efficienza energetica sia per le imprese che li fabbricano e li promuovono, nonché la riduzione o la soppressione dell'imposta sul valore aggiunto sui materiali e i componenti che migliorano l'efficienza energetica. Gli incentivi offerti dagli Stati membri devono essere efficaci ed efficienti.

Articolo 10

Revisione della classificazione energetica riportata sull'etichetta

1.     Alla Commissione spetta la competenza di rivedere periodicamente e regolarmente la classificazione energetica, in conformità della durata prestabilita della classificazione, come determinato mediante le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 12.

2.     La Commissione basa la revisione delle soglie dell'indice di efficienza della classificazione sugli ultimi dati disponibili, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico del prodotto in questione e, con largo anticipo rispetto alla revisione, svolge opportune consultazioni con le parti interessate secondo l'articolo 12, paragrafo 3.

3.     I fornitori sono tenuti a fornire ai distributori la versione più recente dell'etichetta, al più tardi alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta.

4.     I distributori sono tenuti a sostituire la vecchia etichetta con l'etichetta energetica che contiene le classificazioni oggetto di revisione per il prodotto in questione il giorno stesso della scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Misure di esecuzione

1.   Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda sono definiti nelle misure di esecuzione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle misure di applicazione previste al paragrafo 4.

Le disposizioni previste nelle misure di esecuzione con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora una misura di esecuzione preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.

Le misure di esecuzione attualmente in vigore, che sono state adottate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere armonizzate con le disposizioni contenute nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la presentazione, la forma grafica, le classi o altre caratteristiche dell'etichetta energetica, entro …  (12) .

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

in base ai dati più recenti disponibili e tenendo conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)

deve esistere una significativa differenza nei livelli di prestazione pertinenti di tali prodotti comparati ai prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti;

c)

la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, allorché si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

3.   Quando prepara una proposta di misura di esecuzione la Commissione:

a)

tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di esecuzione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;

b)

valuta l'impatto della misura sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c)

procede alle opportune consultazioni delle parti interessate , tra cui i fabbricanti e i loro fornitori ;

d)

definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI.

4.   Nelle misure di esecuzione devono essere specificati in particolare:

a)

l'esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b)

le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

c)

le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 5;

d)

la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile e mantenere contemporaneamente gli elementi di base dell'attuale etichetta (classificazione basata su una scala da A a G), che sono semplici e riconoscibili ; l'etichetta indica anche un periodo di validità ;

e)

il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7; se del caso nelle misure di applicazione può essere prevista l'apposizione di un'etichetta sul prodotto o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet;

f)

il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

g)

per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione e, ove opportuno, una soglia minima superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, ai fini dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3;

h)

per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4;

i)

il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile;

j)

▐ la durata prestabilita della classificazione energetica riportata sull'etichetta , che deve essere un periodo di almeno tre anni ma non superiore a cinque anni, tenuto conto del ritmo di innovazione del prodotto, e la data della sua prossima revisione, basata sulla sua durata prestabilita ;

k)

il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

l)

la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

Articolo 13

Elenco prioritario per l'attuazione

Entro …  (13) , la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli da costruzione, per i quali si propone l'etichettatura sulla base del loro potenziale di risparmio energetico.

Articolo 14

Studio di fattibilità per l'estensione dell'ambito di applicazione

Entro il 2010 la Commissione effettua uno studio di fattibilità volto a determinare se, con l'adozione di misure di esecuzione, l'etichetta debba anche fornire agli utilizzatori finali informazioni in merito all'impatto del prodotto in termini di energia e di altre risorse essenziali durante il suo intero ciclo di vita.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prendono anche le misure necessarie a rafforzare la protezione giuridica in caso di uso non autorizzato del sistema di etichettatura. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica delle medesime.

Articolo 16

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (14). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), menzionata nell'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal … (16), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli … (17) si applicano a decorrere dal … (18).

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 24 marzo 2009.

(2)  GU C ║.

(3)  Posizione del Parlamento europeodel 5 maggio 2009.

(4)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(5)  Cfr. allegato I, parte A.

(6)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(7)   GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(8)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(9)   GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)   Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva

(13)   Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva

(14)  12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

(15)  GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

(16)  Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

(17)  Articoli ritenuti invariati dalla rifusione nella versione definitiva.

(18)  Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio

(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Limitatamente al punto 32 dell'allegato III.

Parte B

Termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 17)

Direttiva

Termine di attuazione

92/75/CEE

1o gennaio 1994

 

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/75/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 2, primo e terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino

Articolo 2, sesto e decimo trattino

Articolo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino

Articolo 2, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino

Articolo 2, quinto trattino

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 4, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, lettera a)

Articolo 9, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 12, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 12, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 12, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 12, lettera g)

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 12, paragrafi 1-3

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da g) a l)

Articolo 15

Articolo 18

Allegato I

Allegato II


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