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Document 52008AE1665

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Orientamenti in materia di servizi d'interesse generale e globalizzazione

    GU C 100 del 30.4.2009, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 100/33


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Orientamenti in materia di servizi d'interesse generale e globalizzazione

    2009/C 100/06

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

    Orientamenti in materia di servizi d'interesse generale e globalizzazione.

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 24 settembre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore Hernández BATALLER.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 23 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 50 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    A)

    Il CESE invita le altre istituzioni dell'UE a mettere a punto un'iniziativa comunitaria che consenta di avviare un dibattito approfondito sulla necessità di stabilire orientamenti relativi ai servizi d'interesse generale e alla globalizzazione.

    B)

    Chiede alla Commissione di dedicare periodicamente, nelle proprie relazioni di valutazione sui servizi d'interesse generale (SIG), un capitolo specifico alla globalizzazione e agli effetti che essa può avere su tali servizi.

    C)

    In materia di appalti pubblici, senza voler pregiudicare l'applicazione della necessaria innovazione attraverso la prestazione dei servizi della società dell'informazione (1), è necessario che tale evoluzione cerchi di salvaguardare le caratteristiche essenziali di tali servizi e di definire un quadro per una loro adeguata prestazione (nel caso della telemedicina, ad esempio, la deontologia professionale e la protezione dei dati personali).

    D)

    Va incentivata la creazione in futuro di una governance mondiale, il cui orientamento possa fondarsi su una partecipazione equilibrata delle organizzazioni internazionali, degli Stati membri e delle parti interessate.

    E)

    Anche l'OIL e l'OMS, che si occupano di questioni legate all'occupazione e alla salute, dovrebbero partecipare, con lo status di Osservatori, a questa governance mondiale che sta nascendo in sede OMC.

    F)

    A questa governance si potrebbe contribuire istituendo un foro consultivo il cui compito sarebbe quello di definire e di rivedere le future misure da adottare nel quadro dei SIG e di sorvegliare il rispetto dei principi e dei valori che caratterizzano tali servizi.

    G)

    In merito alla gestione dei beni pubblici mondiali, sarà necessario avviare una riflessione sui futuri aspetti essenziali di una loro governance a livello mondiale. La definizione di un programma d'azione comunitario, all'interno del quale fissare le modalità di finanziamento di tali beni, risulterà in tale contesto opportuna.

    La governance mondiale dovrebbe occuparsi della gestione dei beni pubblici mondiali, proseguendo sulla strada aperta dal G8 di Heiligendamm sulla biodiversità e sulle risorse energetiche.

    2.   Introduzione

    2.1   I servizi d'interesse generale svolgono senza dubbio una funzione di primo piano nella vita quotidiana dei cittadini europei, al punto che il loro contributo alla coesione sociale, economica, territoriale nonché allo sviluppo sostenibile dell'UE si integra pienamente nel modello sociale europeo (2). Essi completano e trascendono il mercato unico, costituendo un prerequisito del benessere economico e sociale dei cittadini e delle imprese (3).

    2.1.1   Si intende per globalizzazione il fenomeno di apertura delle economie e delle frontiere dovuto all'incremento degli scambi commerciali e dei movimenti di capitali, ad una più intensa circolazione delle persone e delle idee, alla maggiore diffusione dell'informazione, delle conoscenze e delle tecniche, e infine ad un processo di deregolamentazione. Tale fenomeno, di carattere sia geografico sia settoriale, non è recente, ma ha fatto registrare una accelerazione negli ultimi anni.

    2.1.2   La globalizzazione crea molteplici opportunità, pur rimanendo una delle sfide più importanti cui l'UE deve far fronte attualmente. Per poter sfruttare appieno le potenzialità di crescita che questo fenomeno garantisce e assicurare un'equa ripartizione dei suoi benefici, l'Unione europea cerca di definire un modello di sviluppo sostenibile attraverso una governance multilaterale, in modo da conciliare crescita economica, coesione sociale e protezione dell'ambiente.

    2.2   La globalizzazione economica sta però disegnando un nuovo scenario nel quale assumono grande importanza le decisioni adottate da alcuni organismi internazionali, ad esempio l'OMC, decisioni che possono mettere in discussione la sopravvivenza dei servizi d'interesse generale come segno distintivo di tale modello.

    2.3   In tale contesto, è necessario articolare i meccanismi giuridici internazionali pertinenti affinché l'UE e i suoi Stati membri garantiscano la funzionalità dei servizi d'interesse generale senza dover ricorrere a strategie che ostacolino l'applicazione del principio di libero scambio a livello internazionale o pregiudichino la competitività dell'economia europea.

    2.3.1   Le istituzioni dell'Unione europea dovranno inoltre prestare una particolare attenzione al funzionamento degli organismi di autoregolamentazione che, a livello mondiale, si occupano della definizione di standard comuni per l'azione dei pubblici poteri nei settori che hanno un impatto sui servizi d'interesse generale (ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, UIT).

    2.3.2   L'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4) stabilisce che al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse generale come previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai Trattati. In tal modo si stabilisce per la prima volta un collegamento tra i servizi d'interesse generale e i diritti fondamentali (5).

    2.3.3   Il Trattato di Lisbona rafforza in modo significativo il ruolo dell'Unione europea nella sfera economica e commerciale. L'azione internazionale dell'UE in questo campo risulta particolarmente necessaria nel contesto attuale, nel quale si assiste ad una crescente globalizzazione dell'economia e a un potenziamento del sistema del commercio multilaterale, grazie all'impulso ricevuto da quest'ultimo in seguito alla creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nel 1995.

    2.3.4   Il Trattato di Lisbona inserisce, al Capo I del Titolo V del Trattato sull'Unione europea, disposizioni generali applicabili all'azione esterna dell'Unione. Le disposizioni relative alla politica comunitaria, invece, sono attualmente inserite nel Titolo IX della terza parte del TCE (dall'articolo 131 all'articolo 134), che si riferisce alla «politica commerciale comune». Il Trattato utilizza questa espressione per designare un insieme di meccanismi istituzionali di adozione di decisioni in ambiti materiali specifici per il conseguimento di determinati obiettivi. Attraverso tali meccanismi la Comunità è in grado di intervenire in tali ambiti materiali in modo globale (6).

    2.3.5   In base all'articolo 131 del TCE, l'obiettivo della politica comunitaria è di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e alla riduzione delle barriere doganali.

    2.3.6   È inoltre importante tener conto dell'incidenza che possono avere sull'elaborazione della politica commerciale comunitaria gli obiettivi delle diverse politiche orizzontali europee, ad esempio la politica culturale, quella sanitaria (7), quella relativa alla protezione dei consumatori e la politica industriale. Quest'ultima è, insieme ai servizi, la politica che probabilmente può esercitare un'influenza maggiore e più problematica nella politica commerciale comune.

    2.3.7   Il CESE ha già affermato che la riforma dei Trattati rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda in particolare i servizi di interesse generale (SIG), poiché introduce nelle disposizioni relative al funzionamento dell'Unione europea una clausola di applicazione generale per i servizi di interesse economico generale (SIEG) (articolo 14) che dovrà applicarsi a tutte le politiche dell'UE, comprese quelle del mercato interno e della concorrenza, nonché un protocollo allegato ai due Trattati relativo al settore complessivo dei SIG, compresi i SIG di ordine non economico (8).

    2.4   La firma del Trattato di Lisbona apre, in tale contesto, nuovi orizzonti per il progetto d'integrazione europea; esso contiene infatti nuove disposizioni che rendono possibile ridisegnare un quadro giuridico sopranazionale più adeguato per la definizione e regolamentazione dell'accesso e del funzionamento di tali servizi in tutti gli Stati membri dell'UE. Questo include in particolare:

    il ruolo fondamentale e l'ampia capacità discrezionale degli enti nazionali, regionali e locali nel fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse economico generale che soddisfino il più possibile le necessità degli utenti,

    la diversità dei servizi d'interesse economico generale e le necessità e preferenze degli utenti, le quali possono variare in funzione delle differenti situazioni geografiche, sociali e culturali,

    un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento, la promozione dell'accesso per tutti e dei diritti degli utenti.

    2.4.1   Alcuni atti in materia di governance della globalizzazione, promossi da organismi internazionali multilaterali quali l'OMC, potrebbero potenziare questa posizione, soprattutto grazie agli organi di arbitrato, che potrebbero svolgere una funzione di particolare importanza.

    2.5   Con questa prospettiva sopranazionale sarà più facile esercitare un'influenza rilevante in seno alla comunità internazionale e sviluppare i mezzi necessari per scongiurare le minacce al nostro modello sociale, che dovrebbe trasmettere l'idea di uno spazio di prosperità democratica, rispettoso dell'ambiente, competitivo, solidale, e in grado di assicurare l'integrazione sociale a tutti i cittadini europei (9).

    2.6   Di conseguenza, è possibile identificare, nell'attuale contesto internazionale, diversi livelli o dimensioni che richiedono, da parte dell'UE, un trattamento strategico differenziato, ad esempio:

    2.6.1   la gestione dei beni pubblici mondiali (aria, acqua, foreste, ecc.) per i quali promuovere da parte dell'UE, a partire da approcci non concreti di solidarietà come quelli previsti dalla dichiarazione sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (risoluzione 3201 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 maggio 1974), l'elaborazione di un quadro sopranazionale coerente con gli accordi e le decisioni internazionali che potrebbero essere adottati in tale contesto.

    2.6.1.1   I beni pubblici mondiali sono beni o servizi indispensabili per il benessere delle persone e per l'equilibrio delle società del Nord e del Sud del pianeta. Il solo livello nazionale o il mercato non sono in grado di fornire questi beni pubblici mondiali; la loro salvaguardia e produzione presuppongono una cooperazione internazionale.

    2.6.2   Il mantenimento e lo sviluppo di alcuni servizi comuni di cui godono in generale i cittadini dell'UE, come Galileo, servizi che richiedono ingenti investimenti pubblici.

    2.6.3   La ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri nel regolamentare l'accesso a determinati servizi di comunicazioni elettroniche universali, quali Internet.

    2.6.4   Le definizione delle funzioni degli enti substatali (federali, regionali e locali) i quali attualmente sostengono, gestiscono e regolamentano la prestazione di servizi sociali, in un contesto futuro di applicazione di accordi internazionali volti a liberalizzare il commercio di servizi in settori non ancora liberalizzati o esclusi inizialmente da tale possibilità.

    2.6.5   La definizione infine di una strategia politica e giuridica differenziata circa la situazione futura dei servizi d'interesse generale prestati in rete e degli altri servizi.

    2.6.6   Purtroppo nelle attuali sedi internazionali non si trattano i servizi d'interesse generale, e quindi non è possibile salvaguardare e diffondere i loro principi e valori.

    2.6.7   Tuttavia, dal gennaio 2003 sei organizzazioni internazionali (la Banca Mondiale, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo — Unctad, la FAO, l'FMI, l'OCSE e l'ONU) godono di uno statuto di osservatore all'interno dell'OMC, configurando in tal modo il principio di una governance mondiale in embrione — che sarà completata in futuro — nell'ambito della quale si applicano le regole del diritto internazionale (accordi multilaterali sull'ambiente, convenzioni internazionali sul lavoro, i diritti umani, il settore economico e sociale). L'assenza di due organizzazioni come l'OIL e l'OMS finisce tuttavia per escludere le questioni occupazionali e sanitarie da questo primo embrione di governance mondiale e l'UE deve agire affinché questa lacuna sia colmata.

    3.   L' acquis giuridico relativo ai servizi d'interesse generale che l'UE deve salvaguardare nell'ambito dell'accordo GATS-OMC

    3.1   Negli ultimi dieci anni, le istituzioni europee hanno fatto passi avanti nella definizione progressiva di un concetto e di un quadro giuridico per i servizi d'interesse generale, senza però riuscire a elaborare un quadro giuridico comune completo (10).

    3.2   È tuttavia opportuno sottolineare la coerenza del Comitato economico e sociale europeo, il quale, in pareri successivi (11), ha assunto una posizione consensuale e costante sugli aspetti giuridici fondamentali dei servizi d'interesse generale (SIG), che sono (12):

    il rispetto dei criteri di eguaglianza, universalità, accessibilità (anche per quanto riguarda i prezzi), attendibilità e continuità, qualità ed efficacia, garanzia dei diritti degli utenti e redditività sotto il profilo socioeconomico,

    considerazione dei bisogni specifici di alcuni gruppi di utenti, quali le persone disabili, dipendenti, svantaggiate, ecc.

    3.3   In tal senso, il CESE sostiene che è opportuno non tanto definire in modo esaustivo i SIG quanto concentrarsi sulla loro specifica funzione. I SIEG sono comunque contraddistinti dalla ricerca di una serie di equilibri:

    tra mercato e interesse generale,

    tra obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale,

    tra destinatari (singoli utenti — inclusi i gruppi svantaggiati — imprese, enti, ecc.) che non hanno tutti le stesse esigenze o gli stessi interessi,

    e, infine, tra quanto rientra nelle competenze dei singoli Stati membri e le esigenze di integrazione comunitaria (13).

    3.3.1   I servizi sociali di interesse generale (SSIG) (14), per parte loro, hanno lo scopo di rispondere a tutte le situazioni di vulnerabilità sociale causate da: malattia, vecchiaia, inabilità al lavoro, disabilità, precarietà, povertà, esclusione sociale, tossicodipendenza, problemi familiari e abitativi e, nel caso degli stranieri, difficoltà d'integrazione.

    3.3.2   Senza voler pregiudicare la libera scelta delle autorità nazionali, il CESE ritiene che tra questi servizi di interesse nazionale, regionale o locale devono rientrare, a titolo d'informazione e senza carattere limitativo, quelli relativi all'istruzione obbligatoria, alla sanità e alla protezione sociale, alle attività culturali, caritative, di carattere sociale o basate sulla solidarietà o su donazioni, nonché i servizi audiovisivi, di distribuzione idrica e di smaltimento delle acque reflue (15).

    3.4   Il CESE ritiene che la cosa importante, in tale contesto, sia concentrarsi sulla missione specifica dei SIG e sui requisiti (obblighi di pubblico servizio) loro imposti per svolgere la loro funzione, requisiti che devono essere stabiliti con esattezza.

    3.5   Il protocollo sui SIG, allegato al Trattato di Lisbona, introduce una nozione di servizi d'interesse generale che ha carattere interpretativo e che risulta compatibile con la posizione del CESE. È la prima volta che il diritto primario dell'UE si occupa in modo specifico di tale questione e, data la sua forza vincolante, tale protocollo rappresenterà un solido orientamento per l'azione istituzionale dell'UE, sia all'interno sia al di fuori del territorio degli Stati membri.

    3.6   In concreto, all'articolo 2 del protocollo si afferma quanto segue: «Le disposizioni dei Trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi d'interesse generale non economico».

    3.6.1   Nonostante il protocollo faccia una distinzione implicita tra il carattere economico e non economico dei SIG, data la mancanza di un atto istituzionale che classifichi gli uni e gli altri e alla luce di quanto stipulano sia la Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze, allegata all'atto finale della CIG 2007, sia il protocollo sull'esercizio della competenza concorrente, allegato al TUE e al TFUE, la posizione degli Stati membri su questo punto continua ad essere l'orientamento giuridico più importante da prendere in considerazione.

    In questo senso, risulterà utilissimo seguire la valutazione effettuata dalla Commissione sull'applicazione della direttiva sui servizi negli Stati membri, dato l'impatto che può avere sulla negoziazione e la conclusione di accordi per la liberalizzazione del commercio di servizi regolamentati all'interno dell'UE.

    3.6.2   Di conseguenza, l'azione dell'UE in questo ambito resta, attualmente, soggetta a due condizioni:

    a)

    l'elaborazione e l'adozione di futuri atti del diritto derivato dovranno tenere conto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri relativi alla nozione, alla classificazione e ai criteri di funzionamento dei SIG;

    b)

    l'elaborazione di accordi internazionali, compresi quelli conclusi all'interno delle organizzazioni in cui siedono l'UE e i suoi Stati membri, nonché la determinazione di posizioni comuni in qualsiasi ciclo di negoziati o conferenza internazionale, dovranno avvenire tramite concertazione congiunta Stati membri-UE e dovranno, in ogni caso, tener conto degli elementi essenziali contenuti nel Trattato di Lisbona e di quelli che rientrano nel regime giuridico degli Stati membri che disciplina i SIG.

    4.   Il caso specifico del GATS/OMC

    4.1   L'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) è l'organizzazione che a livello mondiale si occupa delle norme che disciplinano il commercio tra i vari paesi, in base ad un sistema multilaterale. I pilastri su cui poggia sono gli accordi negoziati e firmati nel suo ambito dalla maggior parte dei paesi che partecipano al commercio mondiale (16).

    4.2   La sua funzione principale è garantire che gli scambi commerciali avvengano con la massima fluidità, prevedibilità e libertà possibili. Praticamente tutte le decisioni sono adottate con il consenso di tutti gli Stati membri e poi ratificate dai rispettivi parlamenti. I conflitti di carattere commerciale vengono trattati nell'ambito di un apposito meccanismo di risoluzione delle controversie.

    4.3   L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) è il primo insieme di principi e di norme decise sul piano multilaterale per disciplinare il commercio internazionale di servizi. In esso vengono indicati i settori dei servizi che gli Stati membri dell'OMC sono disposti ad aprire alla concorrenza esterna, specificando il grado di liberalizzazione di detti mercati. Tra questi ultimi troviamo alcuni SIEG, ad esempio i servizi finanziari, le comunicazioni elettroniche, i servizi postali, i trasporti o l'energia.

    4.4   Il CESE ha già chiesto alle altre istituzioni comunitarie (17) che i principi che reggono i servizi d'interesse generale determinino anche la posizione dell'UE nei negoziati commerciali internazionali, soprattutto in ambito OMC e in particolare riguardo al GATS. Non è ammissibile, infatti, che in sede internazionale l'UE assuma l'impegno di liberalizzare determinati settori o attività senza che tale impegno sia stato deciso nel quadro delle specifiche regole del Trattato applicabili ai SIG. L'esigenza di mantenere la capacità degli Stati membri di disciplinare i SIG per raggiungere gli obiettivi sociali e di sviluppo che l'UE si è prefissa impone di escludere i SIG non regolamentati da tali negoziati.

    4.5   L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del GATS esclude in linea di principio dal proprio ambito di applicazione i «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi», intendendo in questo caso, in base alla lettera c) dello stesso articolo, «un servizio che non viene fornito su base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi».

    4.5.1   Poiché il GATS non fa riferimento stricto sensu ai «servizi d'interesse generale», tranne che per l'accezione di cui alla lettera c), ii dell'articolo XXVIII (18), si apre un ampio spazio di incertezza per quanto concerne una definizione consensuale e un quadro internazionale adeguato a regolare il funzionamento dei SIG nell'ambito dell'OMC, situazione che potrebbe portare anche a mettere in discussione alcune disposizioni del diritto comunitario.

    4.5.2   Inoltre, data la grande quantità di misure governative (o di carattere pubblico) alle quali il GATS può applicarsi in virtù del suo articolo 1, paragrafo 1 (19), e vista la posizione dell'organo di appello, il quale sostiene esplicitamente l'applicazione dell'accordo a qualsiasi misura che provochi, senza che vi sia un'adeguata giustificazione, una distorsione del commercio dei servizi (20), è necessario stabilire una posizione uniforme e ferma dell'UE all'interno dell'OMC, salvaguardando i principi e i valori comuni che formano parte dell'acquis comunitario.

    4.5.3   In questo senso l'unica eccezione è costituita dall'articolo 2, lettere a) e b) dell'allegato al GATS relativo ai servizi di trasporto aereo, che esclude dall'ambito di applicazione dell'accordo e dalla procedura di risoluzione delle controversie «a) diritti di traffico, comunque concessi, o b) servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico».

    4.6   Questa situazione dà adito a diverse opzioni, sulle quali l'OMC dovrà esprimersi:

    4.6.1   è in ogni caso opportuno promuovere un accordo con le altre parti contraenti per definire la nozione di «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» di cui all'articolo I, paragrafo 3 del GATS, affinché le disposizioni della lettera b) dello stesso articolo, che prevede in generale la liberalizzazione di qualsiasi servizio in qualsiasi settore economico, non impediscano agli Stati di adottare deroghe, escludendo in tal modo dalla liberalizzazione i servizi sociali e i servizi d'interesse generale, senza per questo contravvenire agli obblighi imposti dal GATS per quanto concerne la rimozione degli ostacoli al commercio dei servizi.

    4.6.2   La prestazione di un servizio e, dunque, la sua classificazione come SIG ai fini dell'applicazione del GATS, può essere valutata con una prospettiva diversa a seconda che ci si concentri sui consumatori del servizio o sull'ente che lo fornisce. Solo motivi quali la salvaguardia dell'interesse generale, a livello comunitario o degli Stati membri, o la tutela dei consumatori utenti dei servizi potranno essere addotti per escludere i SIG dall'ambito di applicazione del GATS. È infatti irrilevante a tale proposito sapere se il servizio sia stato fornito da un ente pubblico o privato, nazionale o estero.

    4.6.3   È necessario conciliare la nozione comunitaria di enti creditizi di diritto pubblico e di servizi finanziari d'interesse pubblico (ad esempio i piani pensionistici e le pensioni pubbliche) con la nozione stabilita all'articolo 1, lettera b), iii dell'allegato al GATS sui servizi finanziari, che per «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi», intende «altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato ovvero su garanzia dello stesso e col ricorso a risorse finanziarie pubbliche».

    4.6.4   Il «G-20 finanziario» (21) potrebbe svolgere un ruolo di «catalizzatore» delle decisioni che le organizzazioni internazionali specializzate (OMS, FAO, Banca Mondiale, FMI, ecc.) devono adottare in materia di servizi finanziari e in materia di salvaguardia dei principi e dei valori dei servizi d'interesse generale.

    Bruxelles, 23 ottobre 2008

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  Parere CESE sul tema Promuovere ampie possibilità di accesso di ogni tipo di pubblico alla biblioteca digitale europea, punto 1.3, GU C 162 del 25.6.2008, pag. 46.

    (2)  Parere del CESE sul tema Coesione sociale: dare un contenuto al modello sociale europeo, GU C 309 del 16.12.2006, pag. 119.

    (3)  Parere del CESE sul tema Il futuro dei servizi d'interesse generale, GU C 309 del 16.12.2006, pag. 135, punto 2.1.

    (4)  GU C 303 del 14.12.2007 (proclamata solennemente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2007).

    (5)  Parere CESE sul tema Il futuro dei servizi d'interesse generale, GU C 309 del 16.12.2006, punto 3.9.

    (6)  Cfr. Los objetivos de la Política Comercial Común ala luz del Tratado de Lisboa (Gli obiettivi della politica commerciale comune alla luce del Trattato di Lisbona), Miguel Angel Cepillo Galvín, contenuto nel volume collettivo El Tratado de Lisboa: salida de la crisis constitucional (Il Trattato di Lisbona: una soluzione alla crisi costituzionale), Coordinatore: José Martín y Pérez Nanclares, Ed. Iustel, 2008.

    (7)  Cfr. il parere del CESE sul tema Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro, GU C 224 del 30.8.2008, pag. 87.

    (8)  Cfr. il parere del CESE sul tema Una valutazione indipendente dei servizi d'interesse generale GU C 162 del 25.6.2008, pag. 42.

    (9)  Parere del CESE sul tema Coesione sociale: dare un contenuto al modello sociale europeo, GU C 309 del 16.12.2006.

    (10)  Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo A6-0275/2006 del 26 settembre 2006, il Libro bianco della Commissione europea COM(2004) 374 def. del 12 maggio 2004 e la comunicazione della Commissione europea COM(2007) 725 def. del 20 novembre 2007.

    (11)  Cfr. il parere esplorativo del CESE sul tema I servizi d'interesse generale (GU C 241 del 7.10.2002, pag. 119), il parere del CESE in merito al Libro bianco sui servizi d'interesse generale (GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 17) e il parere d'iniziativa sul tema Il futuro dei servizi d'interesse generale (GU C 309 del 16.12.2006, pag. 135).

    (12)  Cfr. il parere sul tema Una valutazione indipendente dei servizi d'interesse generale, GU C 162 del 25.6.2008 punto 3.2.

    (13)  Cfr. il parere sul tema Una valutazione indipendente dei servizi d'interesse generale, GU C 162 del 25.6.2008, punto 3.7.

    (14)  Cfr. il parere in merito alla Comunicazione della Commissione — Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europeaGU C 161 del 13.7.2007, pag. 80.

    (15)  Cfr. il parere del CESE sul tema Il futuro dei servizi d'interesse generale, GU C 309 del 16.12.2006, punto 10.3.

    (16)  Con la decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 253), il Consiglio ha adottato i testi giuridici risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, conclusisi con la firma dell'Atto finale di Marrakech e con la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio.

    (17)  Parere CESE sul tema Il futuro dei servizi d'interesse generaleGU C 309 del 16.12.2006, pag. 135.

    (18)  Questo articolo, concernente le «definizioni», include tra le «misure adottate da membri che incidono sugli scambi di servizi», «accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali membri chiedono siano offerti al pubblico in generale».

    (19)  Articolo che recita: «Il presente accordo si applica ai provvedimenti adottati da membri che incidono sugli scambi di servizi».

    (20)  Cfr. causa Stati Uniti (Misure che incidono sulla fornitura di servizi di gioco d'azzardo e scommesse a livello transfrontaliero) WT/DS/AB/R (AB-2005-1), l'analisi di C.J. Moreira Gonzales in Las cláusulas de Seguridad Nacional, (Le clausole di sicurezza nazionale), Madrid 2007, pagg. 229 e successive e infine causa UE (Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane), WT/DS27/AB/R/197.

    (21)  Il G-20 riunisce, oltre ai paesi del G-8, 11 ministri delle finanze e governatori di banche centrali che rappresentano in totale l'85 % del PIL mondiale, più l'Unione europea (rappresentata dal paese che assume la presidenza del Consiglio e dal Presidente della Banca centrale europea).


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