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Document 52007XX1027(06)

Relazione finale del consigliere-auditore sul procedimento nel caso COMP/38.121 — Raccordi (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )

GU C 255 del 27.10.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/36


Relazione finale del consigliere-auditore sul procedimento nel caso COMP/38.121 — Raccordi

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 255/13)

Mueller Industries Inc. ha presentato nel gennaio 2001 una richiesta di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese. Le altre imprese a presentare richiesta di trattamento favorevole sono state: IMI nel settembre 2003; Delta nel marzo 2004; Frabo nel luglio 2004; e Oystertec nel maggio 2005.

Il 22 e 23 marzo 2001 la Commissione ha effettuato accertamenti riguardo sia ai tubi che ai raccordi di rame; successivamente è stato deciso di suddividere il caso in tre parti: tubi idrotermosanitari in rame (38.069), tubi industriali (38.240) e raccordi (38.121). Il 24 e 25 aprile 2001 sono stati effettuati accertamenti relativi soltanto ai raccordi presso il gruppo Delta. A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha inviato a tutte le parti interessate diverse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17 e, successivamente, dell'articolo 18 del regolamento n. 1/2003.

Il progetto di decisione riguarda l'ultimo dei tre casi; gli altri due sono già stati oggetto di decisioni della Commissione.

Comunicazione degli addebiti e accesso al fascicolo

Il 22 settembre 2005 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti, inviata a 30 imprese e ad un'associazione, che illustra un'infrazione unica e continuata su scala europea per un periodo di 13 anni. Tutte le parti hanno risposto entro i termini, eccezion fatta per un'impresa destinataria, Supergrif SL, che è stata venduta da Delta nell'ottobre 2002 alla dirigenza di Supergrif, e che non ha risposto alla comunicazione degli addebiti. Nessun terzo è intervenuto nel procedimento, come avviene solitamente in casi relativi a cartelli.

Con lettera del 22 dicembre 2005, Aalberts ha richiesto l'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti; altrettanto ha fatto IMI con lettera del 23 dicembre 2005. Tali richieste sono state respinte dai servizi della Commissione, poiché è prassi costante della Commissione concedere l'accesso al fascicolo su richiesta e solitamente in un'unica occasione, dopo la notifica degli addebiti della Commissione alle parti.

Di norma non viene pertanto garantito l'accesso alle risposte delle altre parti agli addebiti della Commissione. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2000 nelle cause riunite T-25/95 ecc., Cimenteries, punto 380 e segg.) la Commissione non ha l'obbligo di fornire le risposte alla comunicazione degli addebiti a tutte le parti.

Audizione orale

Tuttavia, in occasione dell'audizione orale, che ha avuto luogo il 26 e 27 gennaio 2006, ho ritenuto necessario, ai fini dei diritti di difesa di Tomkins e Pegler, che le due imprese venissero a conoscenza delle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti. La Commissione ha ritenuto che Tomkins sia responsabile per Pegler, la sua controllata — e avrebbe fatto riferimento alla risposta di Pegler per sostenere questo punto di vista — e ha considerato che Pegler a sua volta avrebbe dovuto sapere su quali prove si basavano le affermazioni di Tomkins; le due imprese hanno di conseguenza convenuto che avrebbero dovuto aver accesso alle rispettive risposte, il che ha determinato un intenso dibattito tra le due società.

Ad eccezione di Comap, Flowflex e Supergrif, tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti erano presenti all'audizione.

Progetto di decisione definitiva

Gli addebiti relativi a FNAS contenuti nella comunicazione degli addebiti non sono riportati nel progetto di decisione. Alla luce delle spiegazioni fornite nella risposta scritta di FNAS alla comunicazione degli addebiti e in occasione dell'audizione orale, si è deciso non proseguire il procedimento nei confronti di FNAS, poiché non aveva preso parte alle infrazioni.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione. Ritengo che il diritto delle parti ad essere sentite sia stato rispettato.

Bruxelles, 13 settembre 2006.

Serge DURANDE


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