This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007XC1027(04)
Draft Commission Notice of […] on the conduct of settlement proceedings in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) No 1/2003 in cartel cases (Text with EEA relevance )
Progetto di comunicazione della Commissione […] concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (Testo rilevante ai fini del SEE )
Progetto di comunicazione della Commissione […] concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU C 255 del 27.10.2007, p. 51–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.
27.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/51 |
Progetto di comunicazione della Commissione
[…]
concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 255/20)
1. INTRODUZIONE
1. |
La presente comunicazione illustra il quadro normativo che permette di ricompensare la cooperazione nei procedimenti avviati ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (1) nei casi di cartelli. La procedura di transazione potrebbe permettere alla Commissione di trattare un maggior numero di casi con le stesse risorse, suscitando quindi l'interesse del pubblico alla prescrizione di sanzioni efficaci e tempestive da parte della Commissione, rafforzando nel contempo l'effetto dissuasivo. La cooperazione di cui alla presente comunicazione è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di far scattare o fare avanzare le indagini della Commissione, che forma oggetto della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2) («la comunicazione sul trattamento favorevole»). Quando soddisfa le condizioni stabilite in entrambe le comunicazioni della Commissione, la cooperazione offerta da un'impresa può essere ricompensata di conseguenza in modo cumulativo (3). |
2. |
Se le parti del procedimento sono disposte a riconoscere la propria partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato CE e la loro responsabilità al riguardo, possono anche contribuire ad accelerare il procedimento che conduce all'adozione della corrispondente decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4) nei modi e con le garanzie precisate nella presente comunicazione. Se la Commissione, in quanto autorità investigativa e custode del trattato autorizzata ad adottare decisioni di esecuzione fatto salvo il controllo degli organi giurisdizionali comunitari, non negozia la questione dell'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario né la sanzione applicabile, ciò nondimeno può ricompensare la cooperazione descritta nella presente comunicazione. |
3. |
Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (5) stabilisce le principali regole pratiche concernenti lo svolgimento di procedimenti nei casi di antitrust, incluse quelle applicabili alla transazione. A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 773/2004 lascia alla discrezionalità della Commissione il giudizio sull'opportunità o meno di una procedura di transazione nei casi di intese, pur garantendo al contempo che la procedura di transazione non possa essere imposta alle parti. |
4. |
L'applicazione efficace delle norme comunitarie in materia di concorrenza è compatibile con il pieno rispetto del diritto delle parti alla difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario da rispettare in ogni circostanza, in particolare nei procedimenti antitrust che possono dare luogo a sanzioni. Ne consegue che le norme stabilite per i procedimenti svolti dalla Commissione a norma dell'articolo 81 del trattato CE dovrebbero garantire che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (6) durante l'intera procedura amministrativa. |
2. PROCEDURA
5. |
La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possono essere adatti per sondare l'interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere ad una soluzione definitiva del caso. A tale riguardo è opportuno tener conto della probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, a un accordo con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, sulla base di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili posizioni contrastanti in merito all'attribuzione della responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. Inoltre la Commissione terrà conto della prospettiva di conseguire incrementi di efficienza procedurale, sulla base dei progressi compiuti. Possono intervenire anche altri fattori, come l'eventuale determinazione di un precedente. La Commissione può avviare discussioni di transazione unicamente su richiesta scritta delle parti interessate. |
6. |
Benché alle parti del procedimento non sia riconosciuto il diritto alla transazione, la Commissione, se ritiene che un caso, in linea di principio, possa essere adatto alla transazione, sonderà l'interesse alla transazione di tutte le parti del medesimo procedimento. |
7. |
Le parti del procedimento e i loro rappresentanti legali non possono rivelare ad alcuna altra impresa o terzo interessato in qualsiasi giurisdizione il contenuto delle discussioni o dei documenti cui abbiano avuto accesso ai fini della transazione, senza previa autorizzazione espressa della Commissione. Qualsiasi violazione di tale principio può indurre la Commissione a non prendere in considerazione la richiesta dell'impresa di seguire la procedura di transazione e può costituire una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (7) («gli orientamenti sul calcolo delle ammende»). |
2.1. Avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione
8. |
Qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione deve prima identificare e riconoscere come parti del procedimento le persone giuridiche alle quali può essere inflitta una sanzione a titolo di violazione dell'articolo 81 del trattato CE. |
9. |
A tal fine, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 per l'adozione di siffatta decisione può avvenire in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui la Commissione emette la comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti interessate. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 precisa inoltre che, qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione avvia il procedimento entro la data in cui ha emesso la comunicazione degli addebiti o entro la data, se è anteriore, in cui ha richiesto alle parti di manifestare per iscritto il loro interesse a partecipare a siffatte discussioni. |
10. |
Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha competenza esclusiva per applicare l'articolo 81 del trattato CE al caso di specie (8). |
11. |
Qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione fissa un termine non inferiore a due settimane, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva. |
12. |
Tutte le parti del procedimento appartenenti alla stessa impresa e che intendono presentare una proposta di transazione e chiedere di partecipare a discussioni per giungere ad una transazione, devono designare rappresentanti comuni debitamente autorizzati ad agire in loro nome in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del termine di cui al punto 11. |
13. |
La Commissione può non tener conto di domande di immunità dall'ammenda o di riduzione dell'ammenda a norma della comunicazione sul trattamento favorevole se le sono state presentate dopo la scadenza del termine di cui al punto 11. |
2.2. Inizio della procedura di transazione: discussioni per giungere a una transazione
14. |
Qualora alcune parti del procedimento richiedano di avviare discussioni di transazione e purché soddisfino le condizioni di cui ai punti 11 e 12, la Commissione può decidere di avviare la procedura di transazione mediante contatti bilaterali tra la direzione generale della Concorrenza e i candidati alla transazione. |
15. |
La Commissione mantiene un margine di discrezionalità durante l'intera procedura per valutare l'opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (9), si tratta in particolare di determinare, visto il progresso compiuto in generale nella procedura di transazione, l'ordine e la sequenza delle discussioni bilaterali di transazione nonché il momento in cui rivelare informazioni, compresi gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione utilizzati a sostegno degli addebiti previsti e per fissare l'ammenda applicabile (10). Le informazioni verranno comunicate a tempo debito mano a mano che avanzano le discussioni di transazione. |
16. |
Siffatta comunicazione preliminare nell'ambito delle discussioni di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro qualificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l'imputazione della responsabilità, una stima della forcella delle ammende applicabili (11), nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti (12). Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione. |
17. |
Quando i progressi realizzati durante le discussioni di transazione permettono di giungere a un'intesa comune per quanto riguarda l'ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcella delle probabili ammende che saranno verosimilmente inflitte dalla Commissione, la Commissione può accordare alle imprese un termine di almeno XXX giorni lavorativi per la presentazione di una proposta scritta definitiva di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004. Il termite può essere prorogato su richiesta motivata. Prima che sia loro accordato tale termine, le parti hanno diritto a che siano loro rivelate, su richiesta, le informazioni indicate al punto 16. Su richiesta motivata di una parte, i servizi della Commissione possono inoltre concederle l'accesso alle versioni non riservate di qualsiasi documento accessibile figurante in quel momento nel fascicolo del caso di specie, qualora lo ritengano giustificato per permettere alla parte di precisare la sua posizione riguardo a qualsiasi altro aspetto del cartello e a condizione che gli incrementi di efficienza procedurale di cui al punto 5 (13) non siano compromessi. |
18. |
Le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi momento della procedura di transazione in merito a qualsiasi questione inerente il principio del giusto processo. È compito del consigliere-auditore garantire il rispetto dell'esercizio dei diritti alla difesa nei procedimenti in materia di concorrenza. |
19. |
Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l'adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione. |
2.3. Proposte di transazione
20. |
Le parti che optano per una procedura di transazione devono presentare una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta scritta di transazione. La proposta scritta di transazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 contiene:
|
21. |
Le ammissioni e le conferme fornite dalle parti in vista della transazione costituiscono l'espressione del loro impegno a cooperare alla rapida trattazione del caso secondo la procedura di transazione. Tuttavia, tali ammissioni e conferme sono subordinate all'accettazione da parte della Commissione della richiesta di transazione presentata dalle parti, compreso l'importo massimo previsto dell'ammenda. |
22. |
Pertanto, le richieste scritte di transazione non possono essere revocate unilateralmente dalle parti che le hanno presentate salvo che la Commissione non le accolga astenendosi dall'rispecchiare le proposte scritte di transazione innanzi tutto nella comunicazione degli addebiti e, successivamente, nella decisione definitiva (cfr. in questo senso i punti 27 e 29 infra). Si considera che la comunicazione degli addebiti rispecchia le proposte scritte di transazione se ne riflette il contenuto per quanto riguarda la descrizione del cartello, la partecipazione dell'impresa al medesimo e la relativa qualificazione giuridica. Inoltre, per ritenere che la decisione definitiva rispecchia le proposte scritte di transazione, occorre che l'ammenda inflitta non ecceda l'importo massimo ivi indicato. |
2.4. Comunicazione degli addebiti e risposta
23. |
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti è una fase preparatoria obbligatoria prima di adottare qualsiasi decisione definitiva (15). Di conseguenza, la Commissione emetterà una comunicazione degli addebiti anche in caso di procedura di transazione (16). |
24. |
Per garantire l'esercizio effettivo dei diritti delle parti alla difesa, la Commissione deve sentire il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e sugli elementi probatori utilizzati a sostegno prima di adottare una decisione definitiva e ne deve tener conto modificando, se del caso, la propria analisi preliminare (17). La Commissione deve poter essere in grado non solo di accettare o di respingere le argomentazioni addotte delle parti durante la procedura amministrativa, ma anche di compiere la propria analisi delle questioni che le hanno sottoposto al fine di indurla a muovere addebiti la cui infondatezza sia stata dimostrata oppure al fine di integrare e rivedere le proprie argomentazioni tanto di fatto che di diritto a sostegno degli addebiti che mantiene (18). |
25. |
Mediante la presentazione di una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta scritta di transazione prima che sia loro notificata la comunicazione degli addebiti, le parti interessate permettono alla Commissione di tenere effettivamente conto del loro punto di vista (19) già al momento della redazione della comunicazione degli addebiti, anziché soltanto prima della consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo «il Comitato consultivo») o prima dell'adozione della decisione definitiva (20). Pertanto, la comunicazione degli addebiti notificata alle parti può rispecchiare il contenuto delle proposte di transazione, se del caso, e l'ammontare dell'ammenda applicabile può essere di conseguenza rivisto al ribasso (21). |
26. |
Se la comunicazione degli addebiti rispecchia la proposta di transazione delle parti, le parti interessate rispondono a detta comunicazione entro un limite di tempo di almeno una settimana fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, semplicemente confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che quindi mantengono l'impegno di seguire la procedura di transazione. In assenza di siffatta risposta, la Commissione può non prendere in considerazione la richiesta dell'impresa di seguire la procedura di transazione. |
27. |
La Commissione può legittimamente adottare una comunicazione degli addebiti che non rispecchia la proposta di transazione delle parti. In tal caso, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. Le ammissioni formulate dalle parti nella proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate contro nessuna parte del procedimento. Pertanto le parti interessate non sono più vincolate dalla loro proposta di transazione e viene loro fissato un nuovo termine in modo che possano ripresentare elementi a propria difesa inclusa, se lo desiderano, la possibilità di chiedere un'audizione orale e l'accesso al fascicolo. |
2.5. Decisione della Commissione e ricompensa a titolo della transazione
28. |
Una volta che le parti abbiano confermato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti l'impegno di giungere a una transazione, il regolamento (CE) n. 773/2004 consente alla Commissione di procedere, senza ulteriori fasi procedurali, all'adozione della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. In particolare, ciò significa che le parti non possono chiedere l'audizione orale o l'accesso al fascicolo quando le loro proposte di transazione siano state riportate nella comunicazione degli addebiti (22), in conformità con l'articolo 12, paragrafo 2 (23), e con l'articolo 15, paragrafo 1 bis (24), del regolamento (CE) n. 773/2004. |
29. |
La Commissione può legittimamente adottare una posizione definitiva che si discosti dalla sua posizione iniziale espressa in una comunicazione degli addebiti che avalla le proposte scritte di transazione delle parti, tenuto conto degli argomenti sviluppati dal Comitato consultivo o di altre considerazioni connesse all'autonomia del Collegio dei commissari in materia (25). Tuttavia, qualora intenda agire in tal senso, la Commissione informa le parti della sua intenzione e notifica loro una nuova comunicazione degli addebiti per garantire loro il diritto alla difesa secondo le norme generali di procedura (26). Ne consegue che le parti avranno quindi il diritto di accedere al fascicolo, di chiedere un'audizione orale e di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Le ammissioni formulate dalle parti nella loro proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate nei confronti di nessuna delle parti del procedimento. |
30. |
L'importo finale dell'ammenda in un caso specifico è stabilito nella decisione in cui la Commissione constata l'infrazione e commina una sanzione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. |
31. |
Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel quadro della presente comunicazione durante la procedura amministrativa sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni che giustificano il livello dell'ammenda. |
32. |
Qualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la Commissione ridurrà del XX % l'ammontare dell'ammenda una volta applicato il massimale del 10 % stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (27) e qualsiasi maggiorazione applicata a scopo dissuasivo (28) non potrà eccedere un fattore moltiplicatore pari a due. |
33. |
Nei casi risolti mediante transazione con imprese che abbiano chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell'ammenda ad esse accordata corrisponderà alla somma della ricompensa concessa a titolo di trattamento favorevole e della ricompensa concessa a titolo di transazione. |
3. CONSIDERAZIONI GENERALI
34. |
La presente comunicazione si applica a tutti i casi che formino oggetto di esame da parte della Commissione al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure ulteriormente. |
35. |
La Commissione ritiene che, in generale, la divulgazione pubblica di documenti o di dichiarazioni scritte o registrate ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti (29), anche dopo l'adozione della decisione. |
36. |
Le decisioni definitive adottate dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 sono soggette al controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE. Inoltre, ai sensi dell'articolo 229 del trattato CE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(1) I riferimenti contenuti nel presente testo all'articolo 81 del trattato CE includono anche l'articolo 53 dell'accordo SEE allorché è applicato dalla Commissione secondo le regole di cui all'articolo 56.
(2) GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.
(3) Cfr. punto 33.
(4) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).
(5) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. XXX/200Y (GU L … del …, pag. …).
(6) Cfr. causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punti 9 e 11; causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. 1992, parte. II, pag. 757, punto 39; Cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Racc. 1992, parte. II, pag. 2667, Cimenteries CBR, punto 39; cause riunite T-191/98, T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 3275, punto 138; sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2003 nella causa C-176/99 P, ARBED SA/Commissione, punto 19; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa in caso T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 44; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Commissione (gluconato di sodio), punto 358.
(7) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
(8) L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce quanto segue: «L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima».
(9) «La Commissione può informare le parti disposte a presentare proposte di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati a sostegno, e c) le ammende applicabili (…)» [articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004].
(10) Il riferimento alle «ammende applicabili» di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 offre ai servizi della Commissione la possibilità di fornire alle parti interessate dalle discussioni di transazione una stima dell'ammenda loro applicabile tenuto conto delle modalità contenute negli orientamenti sul calcolo delle ammende, delle disposizioni di cui alla presente comunicazione e alla comunicazione sul trattamento favorevole, se del caso.
(11) Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e altri/Commissione, Racc. 1983, pag. 1825, punto 21, e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-16/99 Lögstör Rör/Commissione, Racc. 2002, parte II, pag. 1633, punto 193, confermata dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e altri/Commissione, Racc. 2005, parte I, pag. 0000, in particolare punto 428; sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 48; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Commissione (gluconato di sodio), punto 361.
(12) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per decidere quando rivelare alle parti disposte a presentare proposte di transazione dopo l'avvio del procedimento gli elementi probatori contenuti nel fascicolo utilizzati a sostegno degli addebiti che intende muovere.
(13) A tale scopo, alle parti verrà fornito un elenco di tutti i documenti accessibili in quel momento nel fascicolo del caso di specie.
(14) Risultante dalle discussioni di cui ai punti 16 e 17.
(15) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 stabilisce quanto segue: «La Commissione informa per iscritto le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse». Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione basa le sue decisioni soltanto sugli addebiti in merito ai quali i destinatari della comunicazione degli addebiti sono stati posti in condizione di essere sentiti.
(16) Come precisato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 15 marzo 2006 nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 58, «(…) Quale che sia il grado di cooperazione di un'impresa, la funzione della comunicazione delle obiezioni resta quella di fornire alle imprese e associazioni di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (Ahlström Osakeyhtiöand e altri/Commissione, punti 46 e 42 della motivazione, e causa C-283/98, P Mo och Domsjö/Commissione, punti 46 e 63). Sotto quel punto di vista, il fatto che la ricorrente avesse cooperato con la Commissione, avesse riconosciuto di aver posto in essere comportamenti illeciti e avesse descritto tali comportamenti nulla toglieva al suo diritto e al suo interesse a ricevere dalla Commissione un atto in cui si esponessero con precisione tutti gli addebiti che essa le muoveva, ivi compresi quelli che potevano basarsi su dichiarazioni o prove fornite da altre imprese coinvolte (…)». Nel contesto delle transazioni dirette, la comunicazione degli addebiti deve contenere informazioni che consentano alle parti di constatare che la Commissione accede alle loro proposte di transazione.
(17) Secondo giurisprudenza consolidata, la Commissione basa le sue decisioni unicamente su addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista e, a tal fine, hanno diritto di accedere al fascicolo della Commissione, fatto salvo l'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali (cfr. cause riunite T-39/92 and T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. 1994, parte II, pag. 49, punto 47;. cause riunite T-191/98, T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 3275, punto 138).
(18) Cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa 41/69 ACF Chemiefarma/Commissione, op. cit., Racc. 1970, pag. 661, punti 47, 91 e 92, Cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73 Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punti 80, 437 e 438; cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e altri/Commissione, Racc. 1980, pag. 3125, punto 68; cfr. sentenze del Tribunale di primo grado nella causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 0000, punti da 98 a 100; e causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punti 93 e 95.
(19) A questo proposito, il considerando n. 2 del regolamento (CE) n. XXX/2008 della Commissione stabilisce: «[...] Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità».
(20) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2204 e, rispettivamente, dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003:
— |
«La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima della consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.» [articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004]. |
— |
«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.» [articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003]. |
(21) Cfr. in questo senso le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Musique diffusion française e altri/Commissione, op. cit., punto 21, 322/81 Michelin/Commissione, Racc. 1983, pag. 3461, punto 19, e Lögstör Rör/Commissione, punto 200, e la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 62.
(22) In linea di principio, le audizioni orali e l'accesso al fascicolo avvengono su richiesta delle parti, per garantire loro l'esercizio del diritto al contraddittorio.
(23) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 stabilisce quanto segue: «2. Tuttavia, nel presentare per iscritto la loro richiesta di transazione le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non riporti il contenuto delle loro proposte scritte di transazione».
(24) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004: «Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rivela, se del caso, gli elementi probatori a sostegno degli addebiti che intende muovere, alle parti disposte a presentare proposte di transazione in modo che possano procedere in tal senso In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non riporti il contenuto delle loro proposte scritte di transazione».
(25) Cfr. al riguardo le cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. 1999, parte II, pag. 17, punto 231, e causa T-16/02 Audi/OHIM, Racc. 2003, parte II, pag. 5167, punto 75; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 94.
(26) In base alla giurisprudenza: «Quindi, da un lato, i diritti della difesa sono violati a causa di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva solo a condizione che un addebito riportato in quest'ultima non sia stato esposto nell'altra in modo sufficiente a permettere ai destinatari di difendersi. Dall'altro, la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione provvisoria. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.» (causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 0000, punti da 98 a 100; causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 95).
(27) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
(28) Cfr. punto 30 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende.
(29) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.