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Document 52006AE1171

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La partecipazione della società civile alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo

GU C 318 del 23.12.2006, p. 147–156 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/147


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La partecipazione della società civile alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo

(2006/C 318/26)

La Commissione, in data 28 ottobre 2005 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul: La partecipazione della società civile alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 luglio 2006, sulla base del progetto predisposto dai relatori RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO, PARIZA CASTAÑOS e CABRA de LUNA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 settembre 2006, nel corso della 429a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 182 voti favorevoli, 6 voti contrari e 11 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

La vicepresidente della Commissione europea Margot WALLSTRÖM ha chiesto al CESE di elaborare un parere esplorativo sulle «condizioni e priorità della partecipazione della società civile e il ruolo della cooperazione pubblico-privati nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo» — questione della massima importanza politica e sociale in Europa — ritenendo che il CESE sia un attore fondamentale. Benché il terrorismo e la criminalità organizzata siano problemi di natura diversa, il parere si occupa di entrambi, come richiesto dalla Commissione.

1.2

Il Programma dell'Aia è il quadro politico generale che definisce le politiche dell'UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Il CESE ha adottato un parere (1) nel quale «auspica che la politica in materia di sicurezza sia efficace e difenda i cittadini in una società libera e aperta, nel rispetto della legge e della giustizia e nell'ambito di uno Stato di diritto». In tale documento si osserva inoltre che le politiche europee di sicurezza devono essere equilibrate sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali e della libertà.

1.3

Nelle prospettive finanziarie si prevede di sviluppare ampi programmi di lotta contro il terrorismo e la criminalità. Il CESE ha adottato un parere (2) nel quale dichiara che «la protezione dei diritti fondamentali, delle libertà e della sicurezza è responsabilità di tutti i cittadini».

1.4

La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione intitolata Reclutamento per attività terroristicheAffrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta  (3), che definisce obiettivi specifici per la prevenzione del reclutamento da parte dei gruppi terroristici.

1.5

Il presente parere, come richiesto dalla vicepresidente WALLSTRÖM, affronta il tema della sicurezza sotto il profilo della partecipazione della società civile e della cooperazione pubblico-privati, anche se il termine «società civile» può essere impreciso, dato che fa riferimento a organizzazioni sociali di natura diversa da quella delle imprese private. La cooperazione fra imprese e operatori privati, da un lato, e autorità pubbliche, dall'altro, è fondamentale dal punto di vista operativo e della sicurezza. La società civile ha un ruolo fondamentale in quanto promuove i valori dello Stato di diritto e contribuisce attivamente alla vita democratica.

2.   Conclusioni

2.1

La società civile ha un ruolo fondamentale in quanto promuove i valori dello Stato di diritto e contribuisce attivamente alla vita democratica. Le organizzazioni della società civile in Europa svolgono un lavoro molto utile sul piano sociale e promuovono una cittadinanza europea attiva e una democrazia partecipativa. Esse però non possono e non devono sostituirsi alle autorità nazionali ed europee nelle politiche operative.

2.2

Il CESE non può accettare che i terroristi e i delinquenti riescano a eludere l'azione della giustizia per il fatto che le frontiere interne ostacolano l'azione delle autorità giudiziarie e di polizia. Il CESE invita le istituzioni europee e gli Stati membri ad elaborare ed applicare una strategia comune di lotta contro il terrorismo superando l'attuale situazione in cui le decisioni vengono prese «a caldo».

2.3

Il CESE giudica ampiamente inadeguato e spesso inefficiente il sistema attuale, caratterizzato da una semplice cooperazione tra i governi, e pertanto appoggia la risoluzione con cui il Parlamento europeo invita ad applicare alla politica di sicurezza la maggioranza qualificata e non l'unanimità e ad adottare il metodo comunitario nell'ambito del processo decisionale. In materia di sicurezza è indispensabile più Europa.

2.4

Il CESE propone che Europol assuma un ruolo più importante di quello di coordinamento che svolge attualmente e si trasformi in un'agenzia europea, subordinata ad un'autorità politica o giudiziaria europea; e essa dovrebbe essere dotata, nel più breve tempo possibile, di una propria capacità operativa che le consenta di svolgere indagini in tutto il territorio dell'Unione europea, in collaborazione con le autorità di polizia degli Stati membri.

2.5

Il CESE sostiene l'iniziativa del Parlamento europeo che raccomanda agli Stati membri di modificare le loro norme penali, affinché i reati di terrorismo citati nella decisione quadro siano considerati imprescrittibili. Il CESE auspica fermamente che il Tribunale penale internazionale venga investito della competenza relativa a tali reati.

2.6

Il CESE propone di dare impulso a programmi scolastici a livello europeo e attività formative di educazione civica che promuovano fra i giovani i valori democratici, l'uguaglianza, la tolleranza e la comprensione della diversità culturale. L'obiettivo è di dare ai giovani gli strumenti per evitare di cadere nelle reti di chi propugna idee radicali e violente.

2.7

Nella lotta alla radicalizzazione violenta, le autorità dell'Unione e degli Stati membri devono consultare le organizzazioni della società civile che promuovono il dialogo tra religioni e culture diverse e combattono contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e l'estremismo violento. Questo permette di ridurre le tensioni che favoriscono la radicalizzazione e la violenza. La creazione di piattaforme di cooperazione pubblico-privati a livello locale può essere uno strumento positivo per affrontare anche tali questioni. L'Unione europea e gli Stati membri devono favorire e promuovere la creazione di tali piattaforme.

2.8

Il CESE propone alle istituzioni comunitarie di elaborare un quadro legislativo di norme minime per la protezione e il riconoscimento delle vittime del terrorismo. Il Comitato inoltre propone la definizione di standard, raccomandazioni, buone pratiche e linee direttrici per la protezione delle vittime del terrorismo, per orientare e guidare l'azione degli Stati in materia.

2.9

Il CESE ribadisce che l'UE dovrebbe disporre di una legislazione comune per risarcire le vittime della criminalità.

2.10

Il Comitato chiede che vengano applicate quanto prima le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali e sul finanziamento del terrorismo. Per tale motivo, invita gli Stati membri a mettere in pratica dette raccomandazioni attraverso apposite misure giuridiche.

2.11

Il CESE lancia un appello ai mass media, specie quelli pubblici, affinché definiscano codici di condotta adeguati e cooperino con i pubblici poteri per garantire, nel rispetto della libertà di stampa, la tutela della dignità e della vita privata delle vittime ed evitare di dare all'informazione un taglio che possa favorire la propaganda dei gruppi terroristici.

2.12

Il CESE approva la creazione della Piattaforma europea di cooperazione pubblico-privati proposta dalla Commissione e ritiene indispensabile disporre degli strumenti per approfittare al massimo di detta cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l'Unione. A tale proposito, giudica necessario che detta cooperazione sia ad ampio raggio, al fine di favorire le sinergie tra i vari partecipanti alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, senza però che vi sia un'intromissione nelle prerogative consultive che sono proprie del CESE. Al punto 12.4.2 del presente parere, il CESE elenca gli obiettivi prioritari su cui deve basarsi tale cooperazione pubblico-privati.

3.   I valori e i principi dell'Unione europea

3.1

Il progetto di Trattato costituzionale definisce i valori, i principi e gli obiettivi dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali garantisce l'equilibrio tra sicurezza e libertà e i diritti universali di tutti, tra i quali figura il diritto alla protezione dei dati personali.

3.2

Il maggior rischio per i sistemi democratici, la loro stabilità e il loro sviluppo non deriva dagli attacchi esterni, ma dalla perdita di vitalità, dinamismo e sostegno sociale delle istituzioni.

3.3

La grande conquista europea consiste nell'essere riusciti ad instaurare uno Stato di diritto, che rappresenta il miglior modo di organizzare il potere in modo democratico.

3.4

«Stato di diritto sociale» significa, da un lato, che l'esercizio del potere è sottoposto al diritto e alla supremazia della legge e a requisiti sempre più elevati in termini di legittimità democratica e, dall'altro, che l'accesso di tutti i cittadini ai beni e servizi avviene in condizioni di uguaglianza di opportunità e di trattamento.

4.   Il terrorismo e la criminalità organizzata sono attacchi contro lo Stato di diritto

4.1

Il terrorismo è uno dei principali problemi di livello mondiale. Attualmente è un problema cruciale dell'Europa. Noi europei stiamo soffrendo per il flagello del terrorismo, che ha diverse origini ideologiche. E, negli ultimi anni, si è aggiunto anche il terrorismo internazionale di matrice islamica radicale particolarmente pericoloso. Dato che è molto difficile formulare una definizione del terrorismo valida a livello internazionale, il presente parere si basa sulla definizione adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 (4).

4.2

Sono attive in Europa anche numerose e potenti reti criminali (5). Alcune operano su scala nazionale, ma le più pericolose hanno una dimensione europea e internazionale. L'ONU ha adottato a Palermo, nel 2002, una Convenzione internazionale in materia (6).

4.3

Il terrorismo e la criminalità organizzata mettono a rischio e indeboliscono la natura stessa dello Stato: il monopolio legittimo dell'uso della forza. Noi europei sappiamo che il terrorismo è una minaccia reale contro la quale dobbiamo lottare, ma i cittadini non percepiscono pienamente i rischi della criminalità organizzata, che si infiltra nelle istituzioni e nella società, è dotata di una grande capacità d'influenza e di corruzione e ha conseguenze devastanti sotto il profilo sia economico che sociale.

4.4

Le organizzazioni terroristiche e la criminalità organizzata utilizzano metodi simili per riciclare il denaro attraverso, fra gli altri, il sistema finanziario e il settore immobiliare. La criminalità organizzata ha un forte potere di corruzione, e cerca di esercitarlo nei confronti delle autorità politiche e amministrative e, in alcune occasioni, anche delle organizzazioni della società civile.

4.5

Esistono, a livello internazionale, settori d'attività comuni al terrorismo e alla criminalità organizzata: il traffico illegale di armi e di droga. Un esempio della convergenza tra terrorismo e criminalità organizzata è dato dal fenomeno dell'estorsione. In numerose occasioni i gruppi terroristici agiscono come organizzazioni mafiose che finanziano i loro atti di barbarie con attività criminali: traffico di stupefacenti, armi ed esseri umani, frodi compiute con carte di credito, rapine a mano armata, furti ed estorsione nei confronti di liberi professionisti e imprenditori, gioco d'azzardo clandestino, e altre forme di reati.

4.6

Il terrorismo e la criminalità organizzata sono problemi di natura diversa. Il terrorismo ha obiettivi politici e colpisce le società europee in determinati momenti della loro storia, mentre la criminalità organizzata è un problema di ordine pubblico di cui la nostra società soffre in permanenza.

4.7

Anche se differiscono per origini e obiettivi, il terrorismo e la criminalità organizzata hanno un interesse comune: distruggere o indebolire lo Stato di diritto per conseguire i loro obiettivi.

4.7.1

Le organizzazioni terroristiche che operano in alcuni paesi europei cercano di raggiungere i loro obiettivi politici attraverso il terrore, il crimine, la minaccia e l'estorsione, ma sanno che potranno realizzare il loro progetto totalitario solo se distruggeranno o indeboliranno lo Stato di diritto e la supremazia della legge.

4.7.2

La criminalità organizzata intende ridurre e limitare lo Stato di diritto e ampliare il territorio dell'impunità, dell'assenza della legge. Intende sviluppare una società parallela, ai margini della legge e della giustizia, sotto l'autorità delle mafie e delle reti criminali.

4.7.3

Talvolta il confine tra Stato di diritto e impunità è vago. In alcuni luoghi d'Europa, sia i terroristi e le loro reti sociali, che la criminalità organizzata sono riusciti ad indebolire lo Stato attraverso il terrore e la corruzione di una parte del sistema politico.

4.7.4

Lo Stato di diritto è la risposta ai problemi posti dal terrorismo e dalla criminalità organizzata: l'equilibrio tra libertà e sicurezza, l'azione congiunta della polizia e dei giudici, la cooperazione europea e internazionale, l'impegno attivo dei cittadini e della società civile.

4.7.5

È necessario che la società e i pubblici poteri non si arrendano e non desistano dalla lotta contro i terroristi e la criminalità organizzata. La possibilità che le organizzazioni terroristiche hanno di raggiungere i loro obiettivi ne favorisce la continuità. La società e i pubblici poteri devono pertanto lavorare con la determinazione di far fallire il progetto terrorista.

5.   La società civile di fronte al terrorismo e alla criminalità organizzata

5.1

Il terrorismo è una gravissima violazione dei diritti dell'uomo, poiché attenta direttamente alla vita e alla libertà.

5.2

La lotta operativa contro il terrorismo e la criminalità organizzata spetta allo Stato, il quale deve garantire la libertà e la sicurezza dei cittadini. Questa responsabilità spetta in particolare alla polizia e ai giudici. Nell'operare lo Stato deve mantenere il giusto equilibrio fra libertà e sicurezza, rispettare i valori fondamentali (diritti umani e libertà pubbliche) e i valori democratici (Stato di diritto), perché, come il CESE ha affermato in un altro parere (7), «la storia ha dimostrato che le società aperte e libere sono quelle che meglio riescono a garantire la sicurezza».

5.3

La società civile rafforza costantemente la democrazia e i valori dello Stato di diritto e in tal modo combatte il terrorismo e la criminalità organizzata nella società, per impedire e prevenire il loro sviluppo e ridurne gli effetti. Le organizzazioni della società civile non possono e non devono sostituirsi alle autorità nazionali ed europee nelle politiche operative.

5.4

Nessuna ideologia, nessuna causa giustificano il crimine, il terrore e l'estorsione. Non è legittimo l'uso del terrore per raggiungere obiettivi politici. Non vi sono cause che giustifichino il terrorismo, niente lo giustifica. Occorre proseguire senza sosta la lotta contro la legittimazione politica e sociale del terrorismo, contro le considerazioni politiche radicali che vedono nel terrorismo uno degli strumenti dell'azione politica.

5.5

Molti cittadini europei non percepiscono la gravità della minaccia terroristica e alcuni settori mantengono addirittura un atteggiamento ambiguo. I cittadini hanno il diritto di ricevere le informazioni adeguate sui rischi di sicurezza e il diritto di fare pressione sui pubblici poteri, affinché questi siano più efficaci nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

5.6

Le organizzazioni della società civile in Europa svolgono un lavoro molto positivo sul piano sociale e promuovono una cittadinanza europea attiva e una democrazia più partecipativa.

5.7

I sistemi politici dipendono dalla propria vitalità interna. La vitalità dell'Europa è la cultura democratica della società. Le istituzioni e i sistemi politici hanno bisogno di un impulso permanente di vitalità proveniente dalla società; i cittadini e la società civile sostengono e appoggiano lo Stato di diritto sociale, che deve garantire e proteggere la loro libertà e il loro benessere sociale.

5.8

La storia europea del XX secolo ci insegna tuttavia che i valori politici della democrazia sono molto vulnerabili. I cittadini e le organizzazioni della società civile devono difendere i valori e i principi sui quali si fonda l'Europa democratica.

5.9

La democrazia partecipativa e lo Stato di diritto non si possono sostenere e trasformare senza l'impulso dei cittadini e delle loro organizzazioni. La società civile, mediante le attività delle sue organizzazioni, rivitalizza costantemente lo Stato sociale e democratico di diritto di fronte al relativismo e al radicalismo.

5.10

Una parte dei cittadini non dà prova di un impegno sufficiente: esiste una certa «tolleranza» sociale nei confronti della prostituzione, del traffico di droga, del riciclaggio di denaro sporco, della contraffazione dei prodotti di consumo, ecc.

5.11

I cittadini e le organizzazioni della società civile possono essere più attivi nella lotta contro la criminalità organizzata, perché quest'ultima ha una forte capacità di corrompere i sistemi politici.

6.   L'Europa, uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

6.1

Il Programma dell'Aia definisce gli obiettivi dell'UE affinché l'Europa diventi uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, ma siamo ancora lontani dal conseguire questo obiettivo.

6.2

Nel frattempo, i criminali e i terroristi approfittano di questa debolezza dell'Europa per sfuggire all'azione della giustizia. La libertà di circolazione delle persone, dei capitali e delle merci permette ai delinquenti di beneficiare della permeabilità delle frontiere, mentre tali frontiere sussistono per l'azione di polizia e giudiziaria.

6.3

Il CESE non può accettare che i terroristi e i delinquenti possano eludere l'azione della giustizia per il fatto che le vecchie frontiere interne continuano a sussistere per l'azione delle autorità di polizia e giudiziarie.

6.4

L'UE deve elaborare una strategia comune di lotta contro il terrorismo. La Commissione e il Consiglio devono dare un impulso politico permanente e superare l'attuale situazione in cui le decisioni vengono prese «a caldo». La cooperazione di polizia e giudiziaria in Europa è molto limitata, perché gli strumenti politici e operativi esistenti sono inadeguati alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La maggior parte degli strumenti è nelle mani degli Stati e, nel Trattato, rientra nel «terzo pilastro dell'UE», ossia nell'ambito intergovernativo.

6.5

La strategia europea di sicurezza si deve sviluppare nel quadro comunitario e superare la situazione attuale di semplice cooperazione intergovernativa. Il fatto che questi temi continuino a far parte del terzo pilastro dell'UE riduce la loro efficacia e la loro portata globale. Il CESE chiede al Consiglio di creare un quadro giuridico comune, globale e coerente per le politiche di sicurezza. Si può utilizzare come base giuridica l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, così come ha proposto il Parlamento europeo (8), e sostituire la regola dell'unanimità con quella della maggioranza qualificata.

6.6

Le frontiere esterne sono costantemente utilizzate dalle organizzazioni criminali per le loro attività. Il codice doganale dell'UE deve essere utilizzato più efficacemente dai servizi di controllo e in primo luogo dalle dogane stesse e dai loro servizi di assistenza amministrativa internazionale reciproca. Deve prevedere un'armonizzazione delle incriminazioni e delle sanzioni su tutto il territorio doganale comunitario e la generalizzazione del diritto di inseguimento (continuità extraterritoriale dell'inseguimento all'interno dell'UE) e il riconoscimento reciproco delle sentenze pronunciate. Il CESE ha sottolineato in altri pareri la necessità di creare una guardia europea di frontiera (9).

6.7

Gli Stati membri devono rafforzare lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence e di sicurezza sull'esistenza di minacce contro la sicurezza interna ed esterna dell'UE. Devono mettere in comune le loro analisi strategiche della minaccia terroristica ed elaborare programmi congiunti per la protezione delle infrastrutture di base.

6.8

Il principio di disponibilità dell'informazione è molto importante per migliorare l'efficacia dell'azione di polizia. Questo principio stabilisce un nuovo approccio per il miglioramento dello scambio transfrontaliero delle informazioni di polizia nell'UE, basato sulla facoltà concessa a un funzionario di polizia di uno Stato membro, di ottenere da un altro Stato membro tutte le informazioni necessarie per portare a termine le sue indagini (10). La sua interoperabilità richiederà un elevato grado di fiducia tra le autorità di polizia dei vari Stati membri. Proprio la mancanza di fiducia è stata uno dei fattori decisivi che hanno frenato finora la cooperazione a livello europeo; bisognerebbe analizzare e spiegare alla società civile le cause di ciò.

6.9

È necessario cha si rafforzi il ruolo dell'UE e che la strategia europea di sicurezza si sviluppi nel quadro comunitario al fine di migliorarne l'efficacia e la trasparenza. In materia di sicurezza, è indispensabile «più Europa». Il CESE ha proposto (11) che, in tale ambito, si adotti il metodo comunitario, che conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa e al Parlamento il potere di codecisione. Occorre anche che il Consiglio abbandoni la regola dell'unanimità e adotti le decisioni a maggioranza e che la Corte di giustizia disponga di competenze in materia.

6.10

Europol deve superare il suo semplice ruolo di coordinatore e avere una capacità operativa. Il CESE propone che si trasformi in un'agenzia con capacità operativa, con la possibilità di condurre indagini in tutto il territorio dell'UE. Il Programma dell'Aia raccomanda di intensificare nella pratica la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di polizia, giudiziarie e doganali a livello nazionale, ma anche tra queste ultime ed Europol. Gli Stati membri devono promuovere Europol come agenzia europea e dotarla dei mezzi perché possa, insieme a Eurojust, svolgere un ruolo decisivo nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. È inaccettabile che i protocolli che modificano la convenzione Europol non siano ancora stati ratificati e applicati da tutti gli Stati membri (12). È una questione particolarmente urgente se si vuole realmente dotare Europol del sostegno e dei mezzi necessari perché funzioni effettivamente come pietra angolare della cooperazione di polizia europea. A partire dal 1o gennaio 2006, Europol sostituirà le sue relazioni annuali sulla situazione in materia di criminalità nell'Unione europea con «valutazioni della minaccia» relative a forme gravi di criminalità.

6.11

Eurojust ha come obiettivo il coordinamento fra le autorità giudiziarie nazionali nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, tuttavia, nonostante i progressi conseguiti dalla sua creazione, si è ancora lontani dal conseguire gli obiettivi previsti. I mezzi giuridici e le risorse economiche di cui dispone Eurojust sono scarsi; sono diversi anche gli impegni degli Stati membri, dato che in alcuni paesi le leggi non promuovono sufficientemente la cooperazione giudiziaria.

6.12

Il CESE suggerisce di utilizzare Eurojust per sviluppare efficacemente i lavori investigativi congiunti dei giudici e dei pubblici ministeri nell'UE nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo. Le informazioni derivanti dalle indagini nazionali vanno trasmesse a Eurojust che deve creare una buona base dati europea.

6.13

La cooperazione giudiziaria in materia penale è indispensabile ma, attualmente, le relazioni tra le autorità giudiziarie sono basate sulla sfiducia. Non esistono né una «cultura giudiziaria europea» né norme minime comuni in materia penale. Come cittadini, dobbiamo essere esigenti con le istituzioni dell'UE e gli Stati membri nel richiedere la massima cooperazione giudiziaria tra tutti gli Stati. I cittadini devono esigere che nessun terrorista o delinquente sfugga alla giustizia per problemi derivanti dalla mancanza di intesa o dall'assenza di procedure di cooperazione.

6.14

Il CESE sostiene l'iniziativa del Parlamento europeo che raccomanda agli Stati membri di modificare le loro norme penali, affinché i reati di terrorismo citati nella decisione quadro siano considerati imprescrittibili. In questo senso, il CESE (13) auspica fermamente che il Tribunale penale internazionale sia competente per i reati di terrorismo.

6.15

La situazione attuale è incomprensibile e inaccettabile per i cittadini. È infatti incomprensibile che le iniziative si blocchino perché gli Stati membri antepongono le loro prerogative alle priorità della lotta comune contro il terrorismo e la criminalità organizzata. I cittadini europei non comprendono la dispersione degli strumenti e dei mezzi nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nell'UE. Il coordinatore della lotta contro il terrorismo del Consiglio, il commissario responsabile della giustizia, della libertà e della sicurezza, Europol, Eurojust, ecc. sono altrettanti elementi non coordinati che lavorano per lo stesso obiettivo.

6.16

La dispersione delle risorse non è certo la miglior formula per garantire l'efficienza. Eurojust e Europol devono superare i problemi attuali di cooperazione e rafforzare le squadre investigative comuni. I servizi di intelligence devono migliorare le procedure per la trasmissione di informazioni all'interno di Europol. L'OLAF deve collaborare con Europol ed Eurojust nelle investigazioni riguardanti i reati. È necessario che le diverse agenzie e i diversi servizi si scambino informazioni ed indagini affinché le loro attività siano più efficaci nella lotta contro i criminali.

6.17

Dato che il terrorismo è una minaccia globale, la lotta contro questa piaga riguarda anche la politica esterna e di sicurezza dell'UE. La cooperazione internazionale e il multilateralismo efficace sono questioni essenziali. Per il CESE è indispensabile che gli sforzi dell'UE nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano complementari rispetto agli sforzi analoghi condotti in seno alle organizzazioni regionali che condividono i valori e gli interessi dell'UE. È dunque importante ricordare che occorre cercare sinergie e formule per potenziare la cooperazione con organizzazioni come l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa, in settori in cui ciascuna di esse apporta un valore aggiunto agli obiettivi definiti nelle politiche di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata dell'UE.

6.18

Per ridurre alcuni dei rischi di radicalizzazione, l'UE deve lanciare una politica esterna che promuova i valori della democrazia, della pace, del dialogo tra le diverse culture, della lotta contro la povertà e la corruzione, dell'estensione dei diritti dell'uomo nel mondo e della cooperazione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite.

7.   Il ruolo della società civile nella prevenzione della radicalizzazione violenta

7.1

Le organizzazioni della società civile sono l'espressione dei diritti democratici dei cittadini ad associarsi e ad impegnarsi, ad esempio, a livello sociale, politico e culturale. Le organizzazioni della società civile, nello sviluppo delle loro attività, sono attori molto importanti nella prevenzione del terrorismo, in quanto promuovono la coesione sociale e agiscono contro i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta. Esse devono disporre delle risorse necessarie per eseguire le azioni volte a diffondere l'insegnamento dei valori europei.

7.2

I terroristi non appartengono a una particolare fascia d'età o a una classe sociale determinata. Alcuni settori della società possono pertanto diventare gruppi vulnerabili. La povertà, l'insuccesso scolastico, la mancanza di opportunità occupazionali, la discriminazione, la mancanza di valori civici, i conflitti d'identità, l'esclusione sociale, ecc. creano un brodo di coltura propizio allo sviluppo di frustrazioni. Le sette, il fondamentalismo religioso, i gruppi terroristici e le organizzazioni criminali gettano le loro reti in queste acque per trovare nuove reclute.

7.3

Il CESE concorda in linea generale con la comunicazione della Commissione intitolata Reclutamento per attività terroristicheAffrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta  (14). È l'ambito nel quale operano e lavorano le organizzazioni della società civile.

7.4   Il CESE desidera sottolinearne gli aspetti più importanti.

7.4.1

I programmi destinati ai giovani in età scolare sono i più necessari, per evitare che questi ultimi cadano nelle reti che propugnano idee radicali e violente. Occorre dare impulso a programmi scolastici a livello europeo e attività formative di educazione civica che promuovano fra i giovani i valori democratici, l'uguaglianza, la tolleranza e la comprensione della diversità culturale.

7.4.2

La strategia europea a favore dell'occupazione e gli obiettivi di Lisbona devono rafforzare le politiche che promuovono l'integrazione professionale delle persone e delle minoranze più vulnerabili.

7.4.3

La società civile e i pubblici poteri devono intervenire con un'ampia azione educativa, affinché tutti, a prescindere dalla loro origine, dispongano dell'informazione e della formazione adeguate sui valori del pluralismo, della libertà di coscienza e di religione, dell'uguaglianza tra i sessi, della tolleranza, della laicità dello Stato, ecc. che sono alla base della democrazia e dello Stato di diritto in Europa.

7.4.4

Il CESE ha elaborato molte proposte per fare dell'integrazione un obiettivo prioritario della politica comunitaria in materia di immigrazione (15).

7.4.5

Gli opinion leader e i media possono contribuire positivamente all'integrazione, presentando le informazioni in modo equilibrato.

7.4.6

Le società europee attuali sono interculturali e pluralistiche. Tuttavia sono numerosi i problemi di razzismo, di xenofobia e di discriminazione di cui soffrono le minoranze nazionali, etniche o religiose.

7.4.7

In Europa operano organizzazioni sociali molto attive che promuovono il dialogo tra religioni e culture diverse e lottano contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e l'estremismo violento.

7.4.8

I pubblici poteri devono consultare queste organizzazioni e stabilire sistemi di cooperazione per ridurre le tensioni che favoriscono la radicalizzazione e la violenza. Le imprese, i sindacati e tutte le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale per la formazione, l'integrazione e la lotta contro la discriminazione.

7.5

Il CESE apprezza il fatto che vengano elaborati programmi di ricerca e di analisi relativi ai processi sociali di radicalizzazione violenta, al terrorismo e alla criminalità organizzata, e propone alla Commissione di mettere a disposizione fondi per aiutare i think tanks, le università e i centri di ricerca.

8.   La considerazione nei confronti delle vittime

8.1

Le vittime del terrorismo subiscono sulla loro pelle una violenza destinata alla società nel suo insieme e ai valori che essa rappresenta. Le vittime riflettono il vero volto del terrorismo e sono la prima voce e la prima linea della società di fronte al terrorismo. Le vittime sono agenti fondamentali per promuovere l'impegno indispensabile della società contro il terrorismo e per articolare una risposta civica. Rappresentano anche il più solido elemento di delegittimazione e di isolamento politico e morale del terrorismo.

8.2

Il miglior riconoscimento nei confronti delle vittime è la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, affinché l'Europa sia una società libera ed aperta.

8.3

Le vittime rappresentano, in un modo o nell'altro, ciò che i terroristi e la criminalità organizzata non possono ammettere: il potere legittimo e democratico sottoposto alla sovranità della legge. La società civile deve trasmettere questo insegnamento sociale e politico, affinché i cittadini accordino alle vittime il riconoscimento sociale e politico necessario: occorre rivitalizzare costantemente la democrazia e lo Stato di diritto.

8.4

La protezione delle vittime è una misura efficace di prevenzione. Le vittime del terrorismo meritano tutto il rispetto, il sostegno e l'aiuto dei cittadini e delle istituzioni. All'ingiustizia della situazione che hanno vissuto e alle ripercussioni dell'attacco subito deve corrispondere un'azione decisa della società civile, dei poteri pubblici nazionali e dell'UE che venga incontro alle loro necessità e lenisca per quanto possibile la loro sofferenza.

8.5

Il CESE propone all'UE le seguenti misure per la protezione e il riconoscimento delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie.

8.5.1

L'elaborazione di un quadro legislativo di norme minime che garantisca il diritto alla dignità, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto al risarcimento, il diritto all'assistenza medica, psicologica e sociale, il diritto all'accesso effettivo alla giustizia e alla tutela giuridica, il diritto al reinserimento professionale e sociale e alla formazione professionale e universitaria che consenta di disporre di pari competenze dinanzi ad un'opportunità di lavoro.

8.5.2

La definizione di standard, raccomandazioni, buone pratiche e linee direttrici per la protezione delle vittime del terrorismo, per orientare e guidare l'azione degli Stati in materia. La Commissione dovrebbe disporre di fondi per aiutare le associazioni di vittime del terrorismo a creare reti europee.

8.6

Inoltre, non dobbiamo dimenticare le altre vittime, che sono meno note per la minor ripercussione mediatica della loro situazione. Si tratta delle vittime di organizzazioni criminali che attentano ai diritti dell'uomo al pari delle organizzazioni terroristiche. Sono le vittime di estorsione, di furti, della droga, del traffico di esseri umani, della prostituzione, della tratta delle donne, nonché le vittime dello sfruttamento illegale sul lavoro.

8.7

Tutte le vittime della criminalità devono essere oggetto di una particolare attenzione da parte dei pubblici poteri e della società civile. Il CESE, in due pareri (16), ha sostenuto il principio secondo il quale l'UE dovrebbe disporre di una legislazione comune per risarcire le vittime della criminalità. Le società d'assicurazione e le mutue devono assumere nuovi impegni e includere nelle proprie polizze formule adeguate per una migliore copertura delle vittime.

9.   Il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata

9.1

Il Comitato ha elaborato diversi pareri (17) nei quali presenta le sue proposte per migliorare la cooperazione pubblico-privati in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni criminali. Sono gli istituti finanziari che devono assumere gli impegni maggiori.

9.2

Il CESE ha recentemente elaborato due pareri (18) sugli obblighi degli istituti finanziari di garantire una maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie allo scopo di ostacolare le attività illecite. Il Comitato invita gli Stati membri a prendere le opportune misure giuridiche per far sì che gli enti privati e gli organismi senza scopo di lucro che possono fare parte del circuito dove circola il denaro che finanzia azioni terroristiche rispettino le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) (19) sul riciclaggio di capitali e quelle sul finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di capitali. Tuttavia questo non deve indurre a nutrire sospetti generalizzati su tutti i cittadini che fanno parte di organizzazioni della società civile.

9.3

Nel settore immobiliare si riversa sempre più spesso una grande quantità di proventi del terrorismo e delle reti della criminalità organizzata. A volte anche le autorità locali vengono corrotte da questi gruppi. Le società immobiliari, le grandi imprese di costruzione e gli attori del settore devono collaborare con i poteri pubblici nazionali per impedire sia l'utilizzo di questo settore per collocare il denaro sporco sia il riciclaggio di capitali provenienti dai terroristi e dalla criminalità organizzata.

9.4

Il mercato internazionale delle opere d'arte, della filatelia e delle antichità diventa sempre più un luogo di destinazione dei proventi delle attività criminali. Le imprese che operano in questo settore devono cooperare più attivamente con i pubblici poteri per rendere questo mercato più trasparente.

9.5

L'UE deve disporre di strumenti giuridici e amministrativi comuni per collaborare con gli Stati membri nella lotta contro queste attività illegali. Il Consiglio dell'UE deve fare in modo che ogni Stato membro disponga di una legislazione penale adeguata, nel quadro di norme comunitarie minime, per perseguire il reato di finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata.

9.6

Il piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo (20) prevede misure di coordinamento delle cellule di intelligence fiscale e finanziaria che devono essere rafforzate. Tutti gli Stati membri hanno il dovere di agire con efficacia e raggiungere un buon coordinamento in seno al Consiglio.

10.   Internet e telefonia mobile

10.1

Gli operatori di Internet e di telefonia mobile devono cooperare con i pubblici poteri nel rispetto delle leggi che obbligano a conservare i dati delle comunicazioni via Internet (non il contenuto dei messaggi).

10.2

Lo stesso vale per l'ottenimento dei dati personali in occasione dell'acquisto di carte per i telefoni portatili, poiché gruppi terroristici e reti criminali si nascondono dietro l'anonimato di alcuni servizi di posta elettronica o di carte prepagate per i telefoni portatili per comunicare senza essere individuati e anche per innescare ordigni esplosivi a distanza. Il CESE ha elaborato pareri (21) a questo riguardo e il Parlamento europeo ha adottato una relazione (22) condivisa dal CESE.

10.3

La società europea è molto vulnerabile dinanzi alla criminalità informatica: le organizzazioni criminali ricorrono sempre più frequentemente a Internet per le loro attività illecite.

10.4

Internet diventa di giorno in giorno più indispensabile per il funzionamento regolare delle società europee, per le imprese e i privati, i prestatori di servizi essenziali e le amministrazioni pubbliche, nonché per la polizia e la giustizia. L'Europa si trova pertanto dinanzi ad un nuovo rischio: il cyberterrorismo che può impedire il funzionamento della società.

10.5

Gli operatori di Internet devono migliorare i loro sistemi di sicurezza e collaborare con le autorità di polizia e giudiziarie nella lotta contro questi nuovi reati.

11.   I mezzi di comunicazione

11.1

I mezzi di comunicazione hanno il diritto e il dovere di informare obiettivamente e devono evitare di dare alle informazioni un taglio che possa favorire le organizzazioni terroristiche. Devono anche evitare di divulgare immagini e informazioni che possano invadere la sfera dell'intimità e offendere la dignità delle vittime. Devono proteggere soprattutto i giovani da questi rischi. A tale proposito i mezzi di comunicazione di proprietà pubblica sono tenuti a dare l'esempio.

11.2

I media possono definire codici di condotta adeguati e cooperare con i pubblici poteri per garantire la tutela della dignità e dell'intimità delle vittime ed evitare di dare all'informazione un taglio che possa favorire la propaganda dei gruppi terroristici.

11.3

La Commissione sta organizzando una conferenza europea con la partecipazione dei principali media. Il CESE ritiene che si tratti di un'ottima opportunità per scambiare le buone pratiche, creare sistemi di autoregolamentazione, contribuire alla creazione di una opinione pubblica europea e fornire una visione costruttiva dell'Unione europea.

12.   Le infrastrutture critiche

12.1

I terroristi cercano anche di raggiungere i loro obiettivi criminali attentando alle infrastrutture strategiche e ai servizi pubblici essenziali. Sono obiettivi terroristici i mezzi e le reti di trasporto, le reti e gli operatori nel settore energetico, l'approvvigionamento di acqua potabile, i sistemi e gli operatori di telefonia e di telecomunicazioni, le grandi concentrazioni di persone, ecc.

12.2

Nuove minacce terroristiche gravano sulle società europee: i rischi radiologici e nucleari, chimici, biologici e batteriologici, che, secondo il parere della maggior parte degli esperti, costituiscono minacce concrete. I settori che utilizzano questi prodotti devono rafforzare i loro sistemi di sicurezza e cooperare efficacemente con le autorità di polizia.

12.3

Il CESE si congratula con la Commissione per l'eccellente iniziativa del programma di ricerca sulla sicurezza (SRC '06) e la incoraggia a proseguire il finanziamento di progetti di ricerca congiunti del settore pubblico e del settore privato per migliorare la sicurezza nello spazio comune dell'UE.

12.4

Sarebbe tuttavia opportuno che il programma si applicasse anche ai nostri partner, nel quadro della politica europea di vicinato dell'UE con i paesi dell'Est e del Sud (bacino del Mediterraneo).

12.5

Il settore privato dovrebbe essere pronto a mettere i propri mezzi a disposizione dei pubblici poteri in caso di crisi, per aiutare a gestire le eventuali conseguenze catastrofiche degli attentati terroristici. A tal fine, occorrerebbe individuare i settori nei quali la società civile organizzata potrebbe apportare un valore aggiunto complementare in caso di crisi e realizzare accordi e convenzioni che permettano di attivare un meccanismo efficace di gestione congiunta delle crisi.

12.6

La capacità di prevenzione e di reazione dipende dalla disponibilità delle informazioni, dalla gestione efficace delle conoscenze e dalla capacità di prevedere gli eventi futuri. Tutti gli attori interessati devono impegnarsi per raccogliere le sfide del terrorismo e della criminalità organizzata. È dunque necessario che l'informazione sia correttamente trasmessa agli attori interessati.

12.7

I responsabili delle imprese e delle organizzazioni della società civile (in particolare nei settori strategici) devono ricevere le informazioni disponibili in materia di terrorismo e di criminalità organizzata che riguardano il loro settore di competenze o di responsabilità, per potersi preparare e prevenire le minacce.

13.   La piattaforma europea di cooperazione fra il pubblico e il privato

13.1

La Commissione lavora all'elaborazione di una comunicazione sulla cooperazione pubblico-privati nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata che comprende un piano d'azione sui partenariati pubblico-privati. Secondo la Commissione, l'elemento chiave della collaborazione è la piattaforma di cooperazione pubblico-privati per la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Sarà opportuno definire la composizione, le modalità di intervento e le regole di funzionamento di questa piattaforma, che dovrebbe essere creata a fine anno e riunirsi periodicamente per dibattere questioni d'interesse generale, individuare linee d'azione politiche e legislative, orientare le strategie di prevenzione, scambiare le buone pratiche e le informazioni, ecc.

13.2

Composta di rappresentanti degli Stati membri e, su base volontaria, di organizzazioni rappresentative degli imprenditori europei, di sindacati, di ONG impegnate nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ecc., questa piattaforma intende rafforzare i vantaggi e le sinergie che possono scaturire da questo tipo di collaborazione. Lo scopo ultimo dell'iniziativa consiste nel ridurre gli effetti della criminalità organizzata e del terrorismo in Europa, facendo dell'UE un territorio sempre più sicuro per l'azione pubblica, per i cittadini e per l'attività economica.

13.3   Condizioni per la partecipazione della società civile

13.3.1

La società civile auspica che le istituzioni comunitarie e nazionali prendano nella dovuta considerazione le preoccupazioni che esprimono i cittadini. Questi ultimi chiedono un'azione efficace nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Non accettano scuse di ordine nazionale, politico o giuridico per la mancata soluzione dei problemi che emergono nella lotta contro la criminalità e il terrorismo. Esigono soluzioni e, in questa sede, si deve dare una risposta alle loro richieste.

13.3.2

Il CESE giudica positiva ma insufficiente la proposta della Commissione di creare una piattaforma di cooperazione pubblico-privati.

13.3.3

Il CESE desidera partecipare al lancio e alla valutazione di questa piattaforma.

13.3.4

La rappresentanza della società civile organizzata nell'UE, conformemente a quanto prevede il Trattato, è affidata al Comitato economico e sociale europeo. Sarà naturalmente necessaria anche la partecipazione di altri attori portavoce di interessi specifici, ma il CESE, che rappresenta gli interessi generali, deve poter contare nell'ambito della piattaforma sulla presenza di tre dei suoi membri (uno per gruppo).

13.3.5

Il CESE invita gli Stati membri a promuovere la creazione di piattaforme pubblico-private a livello locale e comunale che abbiano gli stessi obiettivi di partecipazione e collaborazione delle piattaforme che si intende creare a livello comunitario.

13.4   La cooperazione pubblico-privati nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata

13.4.1

Il CESE ritiene che sia necessario un ampio scenario di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per favorire e rafforzare le sinergie che possono essere impiegate nella lotta contro la criminalità e il terrorismo.

13.4.2

I principali obiettivi della cooperazione:

a)

il primo obiettivo della società civile è duplice: non solo prevenire gli atti criminali di terrorismo e di criminalità organizzata, ma anche prevenire ed evitare che persone e settori vulnerabili cadano nelle reti delle organizzazioni terroristiche e criminali;

b)

individuare i settori più vulnerabili all'azione dei gruppi criminali e promuovere misure di autoprotezione e legami con le forze di repressione impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

c)

fornire informazioni e scambiare esperienze per limitare le possibilità di reati;

d)

trasmettere alle istituzioni europee e ai poteri pubblici nazionali le preoccupazioni dei vari settori della società civile, affinché lavorino in modo prioritario sulle questioni di maggiore interesse per i cittadini in materia di prevenzione e di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

e)

trasmettere alle istituzioni europee e ai poteri pubblici nazionali le principali necessità delle imprese e delle organizzazioni dell'UE in materia di protezione contro la criminalità organizzata. Esaminare inoltre con queste istituzioni i migliori metodi di protezione contro le aggressioni criminali e di persecuzione dei reati;

f)

creare ambiti di scambio di esperienze in alcuni settori e su alcuni temi molto sensibili e molto interessati dalla criminalità organizzata. Sono considerati prioritari i settori finanziario, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia;

g)

dare impulso a piattaforme preventive europee;

h)

fungere da forum di dibattito per analizzare in che misura vengano considerate e soddisfatte le necessità e le rivendicazioni espresse dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

i)

orientare le strategie e le politiche comunitarie in materia di terrorismo e di criminalità organizzata partendo dalla prospettiva della società civile organizzata;

j)

rafforzare i legami tra gli esperti più qualificati di entrambi i settori per sfruttare al massimo le conoscenze e le esperienze in materia di protezione e di lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;

k)

partecipare al lancio della piattaforma e alla sua valutazione.

13.5   Sistemi di cooperazione

13.5.1

Un sistema di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato basato su uno strumento simile a quello proposto dalla Commissione può essere il mezzo ideale per avviare un collegamento fra i due settori. Se la piattaforma è dotata di un livello elevato di rappresentanza, la cooperazione pubblico-privati avrà maggiori ripercussioni e le misure alle quali darà vita per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata saranno più efficaci.

13.5.2

Questo sistema di cooperazione deve permettere di creare gruppi di lavoro settoriali o specifici, concepiti in funzione del tema da trattare e vincolati alla struttura creata per la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.

13.5.3

La piattaforma di cooperazione potrà invitare alle sue riunioni organizzazioni, imprese, esperti, istituzioni europee, autorità nazionali e tutti coloro che possano trasmettere informazioni ed esperienze o apportare un valore aggiunto alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Bruxelles, 13 settembre 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Parere del CESE del 15.12.2005 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoIl programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anniPartenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia — Relatore: PARIZA (GU C 65 de 17.3.2006).

(2)  Parere del CESE del 14.12.2005 in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo per il periodo 2007-2013Programma generale Sicurezza e tutela delle libertà — Relatore: CABRA de LUNA (GU C 65 del 17.3.2006).

(3)  COM(2005) 313 def. del 21.9.2005.

(4)  Cfr. nota 1 del COM(2005) 313 def. in cui si rimanda alla «decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo. L'articolo 1 stabilisce che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici nove atti intenzionali espressamente enumerati, definiti come tali in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione, di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale».

(5)  Operano nei seguenti ambiti: commercio e traffico illegale di droga e armi, traffico e tratta di esseri umani, furto, prostituzione, gioco clandestino, pirateria commerciale, ecc.

(6)  Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (testo non disponibile in italiano). Cfr. il sito

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_eng.pdf

(7)  Parere del CESE del 15.12.2005 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoIl programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anniPartenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia — Relatore: PARIZA (GU C 65 del 17.3.2006).

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2004 in sede di creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), P6_TA (2005) 0227 dell'8.6.2005.

(9)  Cfr. in particolare il parere CESE del 27.10.2004 in merito alla Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) — Relatore: PARIZA (GU C 120 del 20.5.2005).

(10)  La Commissione europea ha presentato il 12.10.2005 una Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità (COM(2005) 490 def. del 12.10.2005).

(11)  Parere CESE del 14.12.2005 in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo per il periodo 2007-2013Programma generale Sicurezza e tutela delle libertà — Relatore: CABRA de LUNA (GU C 65 del 17.3.2006).

(12)  L'Irlanda e i Paesi Bassi sono gli unici Stati che non li hanno ratificati.

(13)  Parere CESE del 15.12.2005 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoIl programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anniPartenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia (COM(2005) 184 def.) — Relatore PARIZA (GU C 65 del 17.3.2006).

(14)  COM(2005) 313 def.

(15)  Cfr. i pareri CESE del 21.3.2002 sul tema Immigrazione, integrazione e ruolo della società civile organizzata — Relatore: PARIZA (GU C 125 del 27.5.2002), del 10.12.2003 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione — Relatore: PARIZA (GU C 80 del 30.3.2004) e del 13.9.2006 sul tema L'immigrazione nell'UE e le politiche di integrazione. La collaborazione tra le amministrazioni regionali e locali e le organizzazioni della società civile — Relatore: PARIZA.

(16)  Parere CESE del 20.3.2002 in merito al Libro verdeRisarcimento alle vittime di reati — Relatore: MELÍCIAS (GU C 125 del 27.5.2002).

Parere CESE del 26.2.2003 in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato — Relatore: KORYFIDIS (GU C 95 del 23.4.2003).

(17)  Cfr. in particolare il parere CESE dell'11.5.2005 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo — Relatore: SIMPSON (GU C 267 del 27.10.2005).

(18)  Parere del CESE del 21.4.2006 in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi — Relatore: BURANI (GU C 185 dell'8.8.2006).

Parere CESE dell'11.5.2005 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo — Relatore: SIMPSON (GU C 267 del 27.10.2005).

(19)  Gruppo creato dagli Stati del G8.

(20)  Cfr. il piano adottato dal Consiglio il 13.2.2006.

(21)  Cfr. in particolare il parere CESE del 19.1.2006 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE — Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER (GU C 69 del 21.3.2006).

(22)  Cfr. relazione del Parlamento europeo A6(2005) 365 del 28.11.2005.


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