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Document 52005XX0302(01)

    Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/ M.3333 — SONY/BMG (ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA, della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 52 del 2.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 52/5


    RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIERE AUDITORE

    NEL CASO COMP/ M.3333 — SONY/BMG

    (ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA, della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

    (2005/C 52/04)

    (Testo rilevantee ai fini del SEE)

    Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

    Procedura scritta

    Si rammenta che il 9 gennaio 2004 le imprese Bertelsmann AG («Bertelsmann») e Sony Corporation of America, appartenente al gruppo giapponese Sony («Sony») (1), hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (2) («regolamento sulle concentrazioni»), la concentrazione delle loro attività su scala mondiale relative alla musica registrata.

    Con la decisione del 12 febbraio 2004, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

    Il procedimento è stato sospeso dal 7 aprile al 5 maggio 2004 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, dal momento che le parti non avevano risposto in maniera esaustiva a una richiesta di informazioni.

    Il 24 maggio 2004 è stato inviato alle parti notificanti una comunicazione delle obiezioni.

    È stato chiesto alle parti notificanti di rispondere entro il 9 giugno 2004. Il termine è stato rispettato.

    Accesso al fascicolo

    Il 19 maggio 2004 è stato concesso alle parti notificanti l'accesso al fascicolo.

    In seguito a un incontro che ho avuto con i rappresentanti delle parti notificanti e i funzionari incaricati del caso, svoltosi il 1o giugno 2004, ho concesso l'accesso alle informazioni addizionali contenute nel fascicolo della Commissione.

    Per consentire agli economisti delle parti notificanti di avere accesso ai dati riservati di terzi nella sala dati della Commissione, gli economisti hanno firmato una dichiarazione di riservatezza, i cui contenuti sono stati approvati da Universal Music International, Warner Music Group ed EMI Group. Di comune accordo con le parti notificanti e le terze parti, ho controllato il rispetto di questa clausola.

    Infine il 10 giugno 2004 le parti notificanti hanno avuto un'ulteriore possibilità di consultare il fascicolo, quando gli è stata fornita la versione non riservata dei documenti presentati dalla European Broadcasting Association e dalla Apple Computer Inc.

    Partecipazione di terzi

    Conformemente all'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, ho ammesso come terzi le seguenti imprese: Apple Computer Inc., Universal Music International, Syndicat des Détaillants Spécialisés du Disque e Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, European Consumer's Organisation, European Broadcasting Union, Playlouder, IMPALA, International Music Managers Forum, la Swedish Society of Popular Music Composers, EMI group, Warner Music Group, Time Warner Inc. Per informarli sulla natura e sull'oggetto del procedimento, la direzione generale della Concorrenza, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, gli ha inviato una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni.

    Audizione orale

    Il 14 e 15 giugno 2004 ha avuto luogo un'audizione orale.

    La maggior parte delle terze parti che ha preso parte al procedimento ha partecipato anche all'audizione orale.

    EMI Group e Warner Music Group hanno chiesto di essere ammessi all'audizione orale come osservatori. Come avevo già precedentemente comunicato ad entrambe le imprese per iscritto, ritengo che le audizioni non siano un'occasione in cui si debba permettere a terzi di partecipare senza intervenire attivamente. Dunque la loro ammissione era vincolata alla volontà di presentare le proprie opinioni durante l'audizione. Dal momento che non erano nella posizione di farlo, non sono stati ammessi.

    Nonostante la mancata ammissione all'audizione orale, ritengo che entrambe le imprese così come le terze parti abbiano avuto sufficienti possibilità di partecipare al procedimento in corso e abbiano avuto sufficienti garanzie che i servizi della Commissione fossero a conoscenza delle loro opinioni. Tutte le terze parti hanno avuto l'opportunità di conoscere in profondità le questioni sollevate dal caso nel corso del procedimento. Alcuni di loro hanno contribuito in modo sostanziale all'analisi della Commissione, sia prima della pubblicazione della comunicazione delle obiezioni e sia dopo aver ricevuto la versione non riservata della stessa.

    Considerate le risposte delle parti alla comunicazione delle obiezioni e le spiegazioni fornite nel corso dell'audizione orale, la direzione generale della Concorrenza ha concluso che le obiezioni formulate nella comunicazione delle obiezioni non sono fondate.

    Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

    Bruxelles, 13 luglio 2004

    (firmato)

    Serge DURANDE


    (1)  Successivamente denominate «le parti notificanti».

    (2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica GU L 257 del 21.09.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/97 (GU L 180 del 09.07.1997, pag. 1; rettifica GU L 40 del 13.02.1998, pag. 17.


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