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Document 52005AE0132

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate COM(2004) 699 def. — 2004/0242 (CNS)

    GU C 221 del 8.9.2005, p. 71–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/71


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate

    COM(2004) 699 def. — 2004/0242 (CNS)

    (2005/C 221/15)

    Il Consiglio, in data 10 novembre 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 12 gennaio 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 febbraio 2005, nel corso della 414a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 132 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001 (1), relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) giungerà a scadenza il 31 dicembre 2005. Nel luglio 2004 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti (2) sul ruolo dell'SPG per il decennio 2006-2015 ed ora presenta una proposta di regolamento (3) relativo all'applicazione di tale schema.

    1.1.1

    Nel 1994 i precedenti orientamenti (4) per il decennio 1994-2005 e i relativi regolamenti di applicazione avevano introdotto numerose modifiche importanti, tra cui la modulazione dei dazi a seconda della sensibilità del prodotto, la graduazione e i regimi speciali di incentivazione. Nel 2001 è stato instaurato un regime speciale (Everything but Arms — EBA — Tutto fuorché le armi), di durata illimitata, per i paesi meno sviluppati (PMS). Col tempo si è constatato che alcuni dispositivi funzionavano bene e andavano pertanto mantenuti, mentre altri sembravano richiedere un adattamento alla luce dell'esperienza acquisita.

    1.1.2

    Dal 1971 la Comunità europea concede preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo nel quadro dell'SPG. La politica commerciale svolge un ruolo fondamentale nelle relazioni dell'Unione europea con il resto del mondo. L'SPG deve essere coerente con questa politica, di cui è parte integrante, e contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo. A tal fine, deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979, ed essere compatibile con l'Agenda sviluppo di Doha. Una delle priorità fondamentali consiste nell'aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare della globalizzazione, creando in particolare un collegamento tra il commercio e lo sviluppo sostenibile. In questo contesto, lo sviluppo sostenibile si intende costituito di diversi aspetti, quali il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori, il buon governo e la protezione dell'ambiente. La lotta contro la droga, inoltre, è una responsabilità condivisa da tutti i paesi.

    1.2

    Sin dalla loro pubblicazione, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni sugli orientamenti da adottare per il prossimo decennio. Vista però la natura specialistica delle statistiche necessarie, le valutazioni d'impatto sono state eseguite a livello interno. Non appena il regolamento entrerà in vigore, la Commissione ne valuterà l'impatto sulle regioni periferiche dell'Unione.

    1.3

    I cambiamenti introdotti dalla proposta di regolamento non dovrebbero dar luogo ad una perdita considerevole di entrate doganali rispetto alla situazione attuale.

    2.   La proposta di regolamento della Commissione

    2.1

    La proposta di regolamento comporta una semplificazione del sistema attuale in quanto riduce il numero di regimi da cinque a tre; un regime di incentivazione unico sostituisce infatti gli attuali tre regimi speciali per la tutela dei diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e la lotta contro la produzione e il traffico di droga. Lo schema proposto comporta pertanto:

    un regime generale,

    un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e

    un regime speciale (EBA) a favore dei PMS.

    2.2

    In un'ottica di ulteriore semplificazione, col tempo saranno eliminati dall'elenco dei beneficiari i paesi che godono attualmente di un accesso preferenziale al mercato comunitario in virtù di un accordo bilaterale, regionale o di libero scambio (ALS). La Comunità farà in modo che nessun paese sia leso da questa misura in quanto i vantaggi relativi a un determinato prodotto che prima beneficiava del trattamento SPG saranno inglobati nell'ALS.

    2.3

    Le preferenze saranno differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o meno dei prodotti. I dazi della tariffa doganale comune (TDC) sui prodotti definiti non sensibili continueranno ad essere totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli. Sarà mantenuto l'attuale tasso forfettario di riduzione del 3,5 % per i prodotti sensibili.

    2.4

    Tutti i paesi potranno beneficiare del regime generale ad eccezione di quelli classificati dalla Banca mondiale per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e nel caso in cui i cinque settori principali delle loro esportazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % delle loro esportazioni complessive coperte dall'SPG nella Comunità. Questi paesi che attualmente beneficiano dell'SPG ne saranno tutti esclusi con l'entrata in vigore del regolamento in esame. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità che copra come minimo tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale saranno anch'essi esclusi dall'elenco dei paesi ammissibili.

    2.5

    Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile è destinato ai paesi in via di sviluppo più bisognosi. Le preferenze supplementari verranno concesse immediatamente (previa presentazione di apposita richiesta) ai paesi in via di sviluppo che abbiano ratificato e posto effettivamente in applicazione le 16 convenzioni fondamentali sui diritti dell'uomo e dei lavoratori (cfr. Allegato I), nonché almeno sette delle convenzioni riguardanti la protezione dell'ambiente e il buon governo (cfr. Allegato II). Al tempo stesso, ai paesi beneficiari verrà richiesto di impegnarsi a ratificare e a porre effettivamente in applicazione le convenzioni internazionali non ancora ratificate. I paesi beneficiari dovranno ratificare le 27 convenzioni entro il 31 dicembre 2008.

    2.5.1

    Le convenzioni elencate all'allegato 3 della proposta di regolamento sono quelle che prevedono meccanismi periodici di valutazione dell'applicazione ad opera delle organizzazioni internazionali competenti. La Commissione terrà conto di tali valutazioni prima di redigere l'elenco dei beneficiari del regime di incentivazione. In base alle richieste presentate dai paesi in via di sviluppo, la Commissione pubblicherà poi tale elenco.

    2.5.2

    I paesi che desiderino beneficiare del regime di incentivazione dovranno presentare una richiesta in tal senso entro tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento.

    2.5.3

    Un altro requisito per i richiedenti sarà quello di appartenere alla categoria dei paesi vulnerabili. In questo caso, sono definiti vulnerabili i paesi che la Banca mondiale non abbia classificato come paesi ad alto reddito o le cui esportazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell'1 % di tutte le esportazioni coperte dall'SPG nella Comunità.

    2.6

    La proposta di regolamento introduce misure volte a ridurre l'impatto dell'esclusione di un paese beneficiario dall'elenco dei PMS a cura delle Nazioni Unite, stabilendo un periodo transitorio per il ritiro graduale di tale paese dal regime speciale EBA. Allo stato attuale, tale ritiro comporta per il paese in questione la perdita automatica di tutti i benefici dell'SPG ad esso applicabile in quanto PMS. La proposta di regolamento prevede che questo processo avvenga nell'arco di un periodo transitorio.

    2.7

    Il meccanismo di graduazione è stato mantenuto, ma è stato modificato in modo da semplificare la procedura. Come già avviene ora, la graduazione sarà applicata a gruppi di prodotti provenienti da paesi che sono competitivi sul mercato comunitario e non hanno più bisogno dell'SPG per sviluppare le loro esportazioni; i criteri attuali (quota delle importazioni preferenziali, indice di sviluppo e indice di specializzazione nell'esportazione) saranno invece sostituiti da un unico semplice criterio: la quota di mercato comunitario, espressa come proporzione delle importazioni preferenziali. I gruppi di prodotti vengono definiti mediante il semplice riferimento ai «settori» della nomenclatura combinata. Poiché vengono graduati solo i paesi che risultano competitivi per tutti i prodotti di un settore, i piccoli paesi beneficiari non potranno essere graduati solo sulla base di alcuni prodotti competitivi di un unico settore.

    2.7.1

    La graduazione sarà applicata ai prodotti di qualunque paese beneficiario appartenenti ad un unico settore quando per tre anni consecutivi la media delle importazioni comunitarie dei prodotti di tale settore provenienti da tale paese superi il 15 % delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi. Per alcuni prodotti tessili questo valore soglia è ridotto al 12,5 %.

    2.8

    Il dazio sarà totalmente sospeso in due casi, vale a dire quando l'aliquota di un dazio ad valorem, ridotta conformemente alle disposizioni del regolamento, è pari o inferiore all'1 %, e quando l'aliquota di un dazio specifico è pari o inferiore a 2 euro per ogni singolo importo in euro.

    2.9

    La proposta di regolamento prevede, in determinate circostanze, la revoca temporanea delle preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di tutti o alcuni prodotti originari di un paese, il che non rappresenta un allontanamento significativo dalla situazione attuale. La Commissione ha infatti precisato che tali disposizioni si intendono applicabili solo in circostanze eccezionali.

    2.9.1

    Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della TDC possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

    2.10

    Nell'applicazione del regolamento la Commissione sarà assistita dal comitato delle preferenze generalizzate, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Detto comitato riceverà le relazioni elaborate dalla Commissione sul funzionamento dell'SPG e potrà esaminare qualunque aspetto ad esso correlato, partecipando in particolare alla definizione di questioni quali l'ammissibilità di un paese al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile, la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, il ripristino dei normali dazi della TDC se le condizioni di importazione di un determinato prodotto danneggiano un produttore comunitario, e la fissazione di un periodo transitorio nel caso di un paese escluso dal regime speciale EBA in quanto stralciato dall'elenco dei PMS a cura delle Nazioni Unite.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    L'SPG è un aspetto importante della politica comunitaria in materia di commercio estero e presenta ripercussioni di vasta portata in quanto influisce in misura considerevole su quanto avviene nei paesi in via di sviluppo, sul bilancio dell'Unione e sui rapporti con i partner commerciali dell'Unione in seno ad organizzazioni del calibro dell'OMC, nonché sull'industria europea, specie quella manifatturiera. Si tratta di uno dei pochi aspetti ad essere gestito a livello europeo secondo un approccio di preferenza federale; la Commissione detiene in questo campo una competenza esclusiva. La globalizzazione ha accresciuto l'importanza dell'SPG; l'Unione ha infatti utilizzato questo regime per aiutare i paesi in via di sviluppo a trarre vantaggio dal processo di globalizzazione. Al tempo stesso ha consentito all'Unione di promuovere la pratica dello sviluppo sostenibile concedendo condizioni preferenziali di accesso al mercato europeo a quei paesi che rispettano i principi fondamentali dei diritti umani.

    3.2

    Quando la Commissione ha pubblicato gli orientamenti (5) alla base della proposta in esame, il Comitato economico e sociale europeo ha elaborato un parere che ne forniva un commento dettagliato. (6) In tale occasione, il Comitato ha dichiarato che uno degli obiettivi principali dei nuovi orientamenti doveva essere la semplificazione dell'SPG. Il Comitato plaude pertanto alle misure contenute nella proposta di regolamento in esame in quanto sono volte a semplificare la struttura dello schema e constata, in particolare, che la riduzione del numero di regimi da cinque a tre faciliterà considerevolmente il raggiungimento di questo obiettivo.

    3.3

    Il Comitato aveva al tempo auspicato una riduzione del numero di beneficiari (7) proponendo, tra l'altro, l'esclusione dei paesi che godono di un accesso preferenziale al mercato comunitario in virtù di un ALS, con la clausola di modificare il relativo accordo bilaterale in modo da includervi tutti i benefici a cui tali paesi avevano diritto in base all'attuale SPG. Il Comitato rileva ora con piacere che questa raccomandazione è stata accolta dalla Commissione.

    3.4

    Il Comitato, che aveva espresso preoccupazione (7) per il fatto che gran parte dell'assistenza comunitaria andava ai paesi in via di sviluppo più avanzati e non a quelli che ne avevano maggior bisogno, nota con soddisfazione che la Commissione ha affrontato tale questione, ma si chiede se le disposizioni introdotte siano sufficienti.

    3.5

    Il Comitato, che aveva raccomandato (7) di mantenere sì il meccanismo di graduazione, ma di semplificarlo e di renderlo maggiormente trasparente, appoggia le misure proposte dalla Commissione al riguardo e ritiene che costituiranno un notevole miglioramento in termini sia di semplificazione sia di trasparenza. In particolare la sostituzione dei criteri attuali con un unico semplice criterio dovrebbe snellire il processo e favorirne la trasparenza.

    3.6

    Il Comitato, che aveva esortato (7)«a cogliere l'occasione per armonizzare, uniformare e snellire le norme e le procedure dell'SPG nel quadro dei nuovi orientamenti», ritiene che la proposta della Commissione compia notevoli passi avanti in questa direzione.

    3.7

    Il Comitato, che aveva espresso l'auspicio (7) che la Commissione pubblicasse una dettagliata valutazione d'impatto per le sue proposte di revisione dell'SPG, nota con rammarico che questa sua istanza non è stata accolta e sottolinea l'inutilità di effettuare una valutazione dell'impatto sulle regioni periferiche dell'Unione a posteriori, a meno che non si intenda modificare lo schema alla luce di tale valutazione, il che però va contro il requisito di mantenere la regolamentazione stabile nel tempo. Un clima di incertezza non favorisce infatti il corretto funzionamento dell'SPG.

    3.8

    Il Comitato è favorevole all'idea di integrare nella definizione di «sviluppo sostenibile» aspetti come il rispetto dei diritti umani, la tutela dei diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente, il buon governo e la lotta contro la produzione e il traffico di droga.

    3.9

    Il Comitato aveva segnalato (7) che i regimi di incentivazione esistenti non erano affatto riusciti a raggiungere i loro lodevoli obiettivi. Soltanto due paesi, infatti, avevano i requisiti per poter beneficiare del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori, mentre non è stata inoltrata nessuna richiesta per la protezione dell'ambiente. Nel frattempo, 12 paesi hanno beneficiato del regime speciale per la lotta contro la produzione e il traffico di droga, senza però che esso abbia avuto un impatto tangibile sull'incidenza di queste attività.

    3.9.1

    A giudizio del Comitato, è improbabile che le nuove disposizioni proposte, pur comportando una certa apprezzabile semplificazione, riescano ad essere più efficaci del regime attuale. Infatti, l'entità dell'incentivo non è aumentata, né vi è ragione di credere che le nuove disposizioni offriranno ai paesi beneficiari una spinta maggiore ad abbracciare i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile. Di fronte al requisito di adottare 27 convenzioni internazionali, essi potrebbero infatti decidere di continuare a seguire i loro orientamenti rinunciando all'offerta di un regime preferenziale.

    3.9.2

    Di fronte alla difficoltà di fornire un incentivo valido nei limiti di una barriera tariffaria in continua diminuzione, si potrebbe considerare anche la possibilità di associare il rispetto di queste convenzioni all'erogazione di aiuti allo sviluppo.

    3.10

    Il Comitato osserva che le convenzioni che i paesi sono tenuti ad applicare per poter beneficiare di un regime preferenziale prevedono meccanismi a cui le «competenti organizzazioni internazionali» possono ricorrere per valutare il grado di attuazione delle suddette convenzioni. A giudizio del Comitato le parti sociali dovrebbero svolgere un ruolo in questa valutazione.

    3.11

    Il Comitato costata che le condizioni di revoca temporanea delle preferenze tariffarie non sono troppo cambiate rispetto al regime attuale. Dal momento che tale revoca è stata invocata nel caso di un solo paese (Myanmar), il quale rappresenta un caso estremo di violazione delle convenzioni internazionali, c'è da chiedersi se questo regime sia davvero utile al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Una sanzione che viene applicata solo in circostanze così rare ha uno scarso effetto deterrente. Il Comitato avrebbe preferito un'applicazione più ampia di tale meccanismo allo scopo di rendere più efficace il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile che teme di veder cadere in disuso.

    3.12

    Il Comitato si chiede se il nuovo regime avrà un maggior effetto deterrente nei confronti delle frodi rispetto a quello attuale. In questo caso avrebbe infatti preferito che la Commissione adottasse un approccio maggiormente anticipatore e che venissero introdotti dei meccanismi di più stretta cooperazione tra le agenzie nell'Unione e le loro omologhe nei paesi beneficiari. Ciò indurrebbe a pensare che, in tal caso, la Commissione abbia agito secondo il motto festina lente.

    3.13

    Il Comitato si congratula con la Commissione per aver effettuato ampie consultazioni, sia all'interno dell'Unione sia nei paesi beneficiari, prima di formulare la sua proposta.

    3.14

    Il Comitato constata che nella gestione dell'SPG la Commissione continuerà ad essere assistita dal comitato delle preferenze generalizzate nel quadro della procedura del «comitato di regolamentazione».

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    Il Comitato constata che saranno esclusi dal regime generale solo i paesi classificati dalla Banca mondiale tra quelli ad alto reddito e con esportazioni insufficientemente diversificate. A suo avviso il numero di paesi che rispondono a tali criteri sarà limitato. Il Comitato aveva raccomandato (7) di escludere dallo schema, nel quadro dei nuovi orientamenti, anche i paesi aventi un programma di armamento nucleare e i paradisi fiscali, ed ora nota con rammarico che molti di questi paesi potranno continuare a figurare nell'elenco dei beneficiari.

    4.2

    Tra i criteri che i paesi devono soddisfare per poter essere ammessi al regime speciale di incentivazione vi è quello di rientrare nella categoria dei paesi «vulnerabili». L'articolo 9, paragrafo 2, della proposta di regolamento definisce vulnerabile un paese che non sia stato escluso dal regime generale in virtù di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa, oppure le cui importazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell'1 % di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità. A giudizio del Comitato, tale articolo andrebbe riformulato sostituendo «oppure» con «e»; in caso contrario, l'articolo avrebbe un effetto che non è certo quello voluto.

    4.3

    Il Comitato aveva segnalato (7) l'eccessiva distanza, nel sistema esistente, tra la fine del periodo di riferimento utilizzato per aggiornare la graduazione e il momento dell'effettivo aggiornamento. Ora accoglie con piacere il fatto che, in futuro, la graduazione avverrà nell'anno successivo ai tre anni consecutivi che rappresentano il periodo di riferimento per qualunque paese e settore.

    4.4

    Il Comitato appoggia la proposta della Commissione europea di mantenere il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 laddove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, purché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo. A tale proposito, il Comitato tiene a precisare che in passato tali disposizioni sono state fonte di numerose manipolazioni fraudolente.

    4.5

    Il Comitato ribadisce (7) la necessità di semplificare le norme di origine preferenziali e di ridurre di conseguenza i requisiti che i paesi importatori nella Comunità devono rispettare, allineando tali norme con le attuali regole di origine sulle importazioni non preferenziali.

    4.6

    Il Comitato rinnova l'invito (8) al dialogo tra l'UE ed i PMS al fine di migliorare le disposizioni di attuazione dei regimi speciali previsti per i PMS in determinati casi specifici, in particolare mediante l'adeguamento delle norme in tema di periodo transitorio.

    4.7

    Il Comitato accoglie con favore la proposta di sospendere i dazi nei casi in cui il trattamento preferenziale porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 euro, in quanto ciò costituisce un apprezzabile passo avanti in termini di semplificazione.

    4.8

    Il Comitato rileva che la revoca temporanea delle preferenze tariffarie è limitata ad un periodo di tre mesi, rinnovabile. La Commissione ha facoltà di estendere tale periodo in conformità degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, come già fatto nel caso di Myanmar. A giudizio del Comitato sarebbe stata preferibile una disposizione secondo cui la revoca temporanea delle preferenze tariffarie si applica fintanto che il paese trasgressore non ne elimina la causa ponendo fine alla violazione delle convenzioni internazionali che ha condotto in primo luogo a tale revoca.

    4.9

    Il Comitato ritiene inoltre che l'obbligo per i paesi o i territori che intendano beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile di presentarne richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento sia piuttosto oneroso e controproducente in quanto limita la possibilità di accesso a tale regime. Numerosi potrebbero essere i paesi che, non soddisfacendo in quel determinato periodo i criteri di ammissione, ritengano inutile presentare la richiesta. Alla scadenza del termine dei tre mesi, tali paesi non avranno più alcun incentivo a ratificare e porre in applicazione le convenzioni internazionali elencate agli Allegati I e II. Il Comitato preferirebbe lasciare a questi paesi la possibilità di presentare la richiesta in una fase successiva purché abbiano nel frattempo ottemperato ai criteri di ammissione.

    4.10

    Come il Comitato ha già ribadito (7) l'SPG costituisce un aspetto soltanto della politica commerciale dell'Unione e, in quanto tale, deve essere compatibile con gli altri. Perché tale politica risulti coerente, è essenziale che le altre direzioni generali della Commissione siano coinvolte nel processo. In particolare la DG Commercio e quella Imprese dovrebbero collaborare su base continua ed efficace.

    4.11

    Il Comitato reputa auspicabile che, in caso di grave perturbazione dei mercati dei prodotti contemplati all'Allegato I del Trattato, si possa ricorrere alla clausola di salvaguardia anche su richiesta di uno Stato membro alla Commissione, la quale consulti poi il comitato di gestione interessato.

    4.12

    Secondo la proposta della Commissione, occorre integrare nell'SPG il regime speciale per i PMS e riprendere le altre disposizioni (ivi incluse quelle sullo zucchero) in conformità al regolamento (CE) n. 416/2001. I PMS temono — a ragione — che, nel caso di una riforma del regime comunitario riguardante lo zucchero, con un massiccio calo dei prezzi a seguito della completa apertura del mercato comunitario a tali paesi (prevista a partire dal 1o luglio 2009), gli svantaggi per loro possano rivelarsi ben superiori ai vantaggi. In proposito, il Comitato rimanda al proprio parere sulla proposta di riforma del settore saccarifero, adottato il 15 dicembre 2004 (9), nel quale, facendo seguito all'auspicio espresso dai PMS, esorta la Commissione a negoziare quote di importazione preferenziali per lo zucchero da tali paesi per il periodo successivo al 2009, con verifiche periodiche che tengano conto del rapporto tra la riforma del sistema del mercato comunitario dello zucchero e gli obiettivi di sviluppo dei paesi meno sviluppati (PMS). Il Comitato si dichiara favorevole al divieto di praticare le cosiddette «triangolazioni».

    4.13

    In generale, il Comitato ritiene che, in relazione ai prodotti considerati, la sfera di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, debba essere definita in modo chiaro nell'ambito delle relative organizzazioni comuni di mercato.

    5.   Conclusioni

    5.1

    Se in passato il Comitato aveva esortato la Commissione a semplificare e rendere più trasparente l'SPG, nonché a cogliere l'occasione per armonizzare, uniformare e snellire le norme e le procedure dell'SPG nel quadro dei nuovi orientamenti, ora ritiene che la proposta di regolamento rappresenti un concreto passo avanti in questo senso e come tale la appoggia.

    5.2

    Il Comitato approva la riduzione del numero di paesi beneficiari, ma teme che tale riduzione possa non essere sufficiente.

    5.2.1

    Secondo il Comitato l'SPG andrebbe riservato ai paesi meno sviluppati e a quelli più bisognosi affinché essi possano essere i principali beneficiari del nuovo regime. È per questo che la soglia per l'applicazione del meccanismo di graduazione per i prodotti tessili e i prodotti d'abbigliamento andrebbe abbassata al 10 % (10).

    5.3

    Il Comitato ritiene che il nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile avrà sul comportamento dei paesi beneficiari un impatto non molto superiore a quello del sistema attuale.

    5.4

    Il Comitato teme che la questione delle frodi nell'ambito dell'attuale SPG non sia stata affrontata in modo efficace e ritiene che, al riguardo, si sarebbe potuto fare di più.

    5.5

    Il Comitato deplora, infine, che non sia stata pubblicata o, a quanto risulta in alcuni casi, neppure eseguita, una dettagliata valutazione d'impatto del regolamento proposto.

    Bruxelles, 9 febbraio 2005.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

    (2)  COM(2004) 461 def.

    (3)  COM(2004) 699 def.

    (4)  COM(1994) 212 def.

    (5)  Cfr. nota 2.

    (6)  Parere CESE del 25 febbraio 2004, GU C 110 del 30.4.2004.

    (7)  Ibidem.

    (8)  CESE 1646/2004 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC - Riforma del settore dello zucchero - COM(2004) 499 def.

    (9)  CESE 1646/2004 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC - Riforma del settore dello zucchero - COM(2004) 499 def.

    (10)  Articolo 13 della proposta di regolamento del Consiglio (COM(2004) 699 def.).


    ALLEGATO I

    Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

    1.

    Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

    2.

    Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

    3.

    Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

    4.

    Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

    5.

    Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

    6.

    Convenzione sui diritti del fanciullo

    7.

    Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

    8.

    Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro (n. 138)

    9.

    Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

    10.

    Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105)

    11.

    Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

    12.

    Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

    13.

    Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

    14.

    Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

    15.

    Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

    16.

    Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell'apartheid.


    ALLEGATO II

    Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

    17.

    Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

    18.

    Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

    19.

    Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

    20.

    Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione

    21.

    Convenzione sulla diversità biologica

    22.

    Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

    23.

    Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro dell'ONU sul cambiamento climatico

    24.

    Convenzione ONU unica sugli stupefacenti

    25.

    Convenzione ONU sulle sostanze psicotrope

    26.

    Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

    27.

    Convenzione Messico — ONU contro la corruzione.


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