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Document 52005AE0127

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato COM(2004) 712 def. — 2004/0254 (CNS)

GU C 221 del 8.9.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/44


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato

COM(2004) 712 def. — 2004/0254 (CNS)

(2005/C 221/10)

Il Consiglio, in data 3 dicembre 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 gennaio 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif E. NIELSEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 9 febbraio 2005, nel corso della 414a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 135 voti favorevoli e 6 astensioni.

1.   Antefatto

1.1

L'insorgenza di malattie animali gravi e contagiose, quali ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'afta epizootica, la peste suina e la malattia di Newcastle ha provocato diverse crisi sui mercati UE dei prodotti animali. Per evitare l'ulteriore diffusione del contagio, tali epizoozie hanno tra l'altro comportato la necessità di abbattere i capi di bestiame colpiti, nonché di imporre restrizioni sugli scambi. In linea generale i costi legati alle azioni intese a debellare le epizoozie sono stati finora finanziati dal Fondo veterinario, con un contributo degli Stati membri pari al 50 % degli esborsi.

1.2

La situazione di mercato dei prodotti interessati risulta inoltre ulteriormente aggravata, tra l'altro, dal divieto imposto sulle vendite e dalla presenza di zone chiuse. In queste circostanze, le organizzazioni di mercato per la carne suina, le uova, il pollame, la carne bovina, il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché per la carne ovina e caprina, prevedono la possibilità di misure di sostegno al mercato. Una condizione determinante per l'applicazione di queste misure eccezionali è che gli Stati membri interessati abbiano fatto il necessario per sconfiggere le epizoozie in questione. Tali misure eccezionali vengono attuate unicamente nella misura e per il periodo strettamente necessario al sostegno del mercato in questione.

1.3

Le misure eccezionali di volta in volta adottate dalla Commissione attraverso la cosiddetta procedura del comitato di gestione, erano in origine interamente a carico del bilancio comunitario: così è stato per la peste suina alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Nel 1992 per la prima volta è stata applicata, per la peste suina, la procedura di cofinanziamento, che prevedeva la partecipazione ai costi da parte degli Stati membri. Vista la scarsa chiarezza sulla ripartizione del finanziamento, nel 1994 la Commissione ha fissato al 70 % la quota del finanziamento comunitario, precisando il numero massimo di capi di bestiame. La stessa percentuale è stata poi applicata nel settore della carne bovina nel caso della BSE e dell'afta epizootica. Dal 2001 il cofinanziamento a carico degli Stati membri è pari al 50 %, in linea con la richiesta della Corte dei conti di assicurare un parallelismo tra il cofinanziamento del Fondo veterinario e quello delle misure di sostegno al mercato.

1.4

Nel 2003, in una sentenza (1) scaturita da un ricorso presentato dalla Germania per il regime di acquisto di bovini in relazione alla BSE, la Corte europea di giustizia ha statuito che la Commissione non ha titolo per fissare al 30 % la quota di cofinanziamento nazionale. La Commissione quindi, non essendo autorizzata a seguire la prassi attuale, propone di portare la quota di cofinaziamento nazionale al 50 %, provvedendo a meglio definire le organizzazioni di mercato dei prodotti animali per la carne suina, le uova, il pollame, la carne bovina, il latte e la carne ovina e caprina, sia per le misure relative al mercato interno sia per le esportazioni verso i mercati dei paesi terzi.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

Il Comitato deplora che dal 1992 né la Commissione né gli Stati membri rispettino il principio generale, finora vigente, che stabilisce il finanziamento comunitario integrale delle misure comprese nel cosiddetto «primo pilastro» della politica agricola comune, tra cui, appunto, quelle attuate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Adottando l'attuale proposta il Consiglio può, per ovvi motivi, derogare a tale principio, da esso stesso introdotto. Tuttavia, come stabilito dalla Corte per il caso in esame, la Commissione non può, senza espressa autorizzazione, derogare alle decisioni del Consiglio, anche se ciò avviene con la partecipazione degli Stati membri nei rispettivi comitati di gestione.

2.2

A seconda della portata e della durata delle epizoozie, le misure adottate possono comportare costi significativi, che per la maggior parte dovranno essere coperti dallo Stato. L'aspetto della ripartizione dei costi tra l'UE e gli Stati membri riguarda in primo luogo la solidarietà finanziaria tra gli Stati membri. In caso di finanziamento nazionale alcuni Stati membri saranno più disponibili e avranno maggiori possibilità di coprire le spese rispetto ad altri. In alcuni Stati membri, direttamente o indirettamente, tali costi si ripercuoteranno sulle imprese, cosa che, come è risultato evidente dalla crisi della BSE, comporterà forti distorsioni di concorrenza.

2.3

Secondo la Commissione, gli Stati membri, in caso di cofinanziamento a loro carico, dovranno impegnarsi maggiormente per combattere e prevenire la diffusione delle epizoozie. Pur comprendendo tale punto di vista, il CESE non può escludere che, in alcune situazioni, questa esigenza rallenterà o complicherà le decisioni, attenuando l'efficacia della lotta contro le malattie.

2.4

Il Comitato comprende anche le argomentazioni della Commissione, secondo cui la proposta comporterà il proseguimento della prassi adottata dal 1992, e garantirà il parallelismo tra le misure attuate nel quadro del Fondo veterinario e quelle adottate nell'ambito degli ordinamenti di mercato.

2.5

Ciò non toglie che, a giudizio del CESE, gli esborsi inizialmente previsti dal Consiglio per le misure eccezionali nel quadro delle organizzazioni di mercato devono essere visti in una prospettiva di responsabilità comune e di solidarietà finanziaria. Scostarsi da questo principio, secondo il Comitato, comporta il rischio che, nei vari Stati membri, vengano adottati sistemi divergenti di lotta contro le epizoozie, le quali possono insorgere in maniera del tutto casuale ed imprevedibile nonostante l'efficacia dei controlli e delle misure di prevenzione. A ciò si aggiunga che le ripercussioni sul mercato hanno poi ricadute anche su altri Stati membri. Inoltre, il cofinanziamento a carico degli Stati membri in questo settore specifico comporta il rischio di «contagio» in altri ambiti, e, quindi, di un'ulteriore rinazionalizzazione della politica agricola comune.

2.6

Se, nonostante queste considerazioni, la proposta della Commissione venisse appoggiata, risulterebbe amministrativamente molto gravoso e oggettivamente poco giustificabile far rientrare la questione del contributo finanziario degli Stati membri nel quadro del regime in esame secondo le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. Sarebbe stato pertanto preferibile applicare fin dall'inizio la proposta della Commissione circa la deroga dalla procedura di notifica.

3.   Conclusioni

3.1

Il CESE è favorevole al mantenimento del principio della piena solidarietà comunitaria per le misure eccezionali nel quadro delle organizzazioni di mercato e, per questo motivo, respinge la proposta della Commissione di portare al 50 % la quota di finanziamento a carico degli Stati membri.

Bruxelles, 9 febbraio 2005.

La presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Sentenza del 30 settembre 2003 per la causa C-239/01, Raccolta 2003, I-10333.


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