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Document 52004AE1430

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (COM(2004) 233 def. – 2004/0073 (CNS))

GU C 120 del 20.5.2005, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/34


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

(COM(2004) 233 def. – 2004/0073 (CNS))

(2005/C 120/08)

Il Consiglio, in data 21 aprile 2004, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 settembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif E. NIELSEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 171 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.   Antefatto

1.1

Fino al 1999 il cofinanziamento da parte dell'UE di azioni di informazione e di promozione a favore di prodotti agricoli all'interno e all'esterno dell'UE si è svolto nel quadro delle singole organizzazioni di mercato. Dopo questa data, le disposizioni settoriali sono state sostituite da una strategia più orizzontale: ciò è avvenuto attraverso il regolamento (CE) 2702/1999 ed il regolamento (CE) 2826/2000, relativi alle misure promosse rispettivamente nei paesi terzi e sul mercato interno a sostegno delle azioni di promozione svolte direttamente dagli Stati membri e dalle imprese (salvo proroga, il primo dei due scadrebbe alla fine del 2004). Nel marzo 2004 la Commissione, conformemente a quanto richiesto dai regolamenti, ha presentato una relazione dettagliata sulla loro applicazione, proponendo azioni di semplificazione e di miglioramento.

1.2

All'interno dell'UE, problemi quali la «mucca pazza» (BSE), la diossina e la listeria hanno confermato la necessità di accrescere la fiducia sia nei prodotti alimentari europei, sia nelle informazioni relative ai sistemi di controllo intesi a garantire la qualità e la tracciabilità. Per questo motivo è soprattutto importante assicurare informazioni sulle legislazioni in materia di qualità, sicurezza, etichettatura, tracciabilità, regimi applicabili alle indicazioni geografiche protette, indicazioni d'origine, attestazioni di specificità, produzione biologica e produzione integrata: tutte legislazioni che si prefiggono lo scopo di migliorare, agli occhi dei consumatori, l'immagine dei prodotti europei.

1.3

Anche per quanto riguarda i paesi terzi, il regime attuale mira a diffondere informazioni sugli forzi profusi dall'Unione europea per garantire la qualità, la sicurezza e le caratteristiche di prodotti provenienti da regioni specifiche, nonché sui requisiti di qualità dei prodotti biologici. Sia negli Stati membri che nei paesi terzi si fa ricorso a campagne di informazione, attività di pubbliche relazioni, iniziative promozionali e pubblicitarie, nonché alla partecipazione a fiere e ad esposizioni, con l'intento di preparare il terreno per campagne nazionali e private volte ad aumentare la quota di mercato destinata ai propri prodotti.

1.4

Come regola generale, il contributo dell'UE ai programmi di promozione è pari al 50 % del totale. Il finanziamento residuo, a carico, rispettivamente, delle associazioni professionali interessate (30 %) e degli Stati membri (20 %), può essere coperto mediante introiti parafiscali. Le spese sostenute dagli Stati membri sono considerate come interventi, e quindi rimborsate dalla Commissione.

1.5

I programmi vengono avviati su iniziativa delle organizzazioni europee o nazionali interessate, mentre la gestione, il controllo ed il pagamento sono di responsabilità degli Stati membri. Per assicurare la dimensione europea, la priorità spetta ai programmi presentati da almeno due o più Stati membri o organizzazioni professionali. Nella pratica, tuttavia, questi programmi si scontrano con tutta una serie di difficoltà risultanti da norme e procedure amministrative diverse, nonché dal mancato impegno di determinati Stati membri. Da un punto di vista generale il coordinamento, il controllo e l'amministrazione richiedono inoltre a quanti sono interessati a proporre un programma, un investimento eccessivo in termini di tempo e di risorse.

1.6

Le proposte mirano a ridurre al minimo gli inconvenienti rappresentati da complicazioni normative e burocratiche, come spiega più precisamente la relazione della Commissione. Inoltre le modifiche mirano a garantire concretamente che il contenuto dei programmi presenti un interesse europeo più pronunciato.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

La riforma della politica agricola comune e l'intensificarsi della concorrenza sui mercati rafforzano la necessità di rivedere la regolamentazione del settore, e, nel contempo, il sostegno apportato dai paesi concorrenti alle azioni di informazione e di promozione sui mercati di esportazione giustifica il mantenimento del regime UE sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

2.1.1

Resta tuttavia evidente la necessità di semplificazioni e miglioramenti. Grazie alla consultazione delle organizzazioni professionali e di altre parti interessate, la Commissione ha elaborato una proposta dettagliata circa la revisione in oggetto, con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione delle procedure amministrative e di far sì che il regime funzioni in maniera quanto più soddisfacente possibile.

2.2

Come osserva la Commissione, i tempi per valutare i risultati del nuovo regime non sono però ancora maturi. L'applicazione è progressivamente iniziata solo nel 2001 per i paesi terzi e nel 2002 per il mercato interno, e il 2003 è stato il primo anno di applicazione integrale del regime. È questo il motivo per cui, come proposto dalla Commissione, verso la fine del 2006 sarà opportuno predisporre una nuova relazione che analizzi il funzionamento del regime dopo la riforma e consenta, inoltre, di valutarne l'attuazione nei nuovi Stati membri dell'Unione europea.

2.3

Numerose organizzazioni si stanno familiarizzando soltanto adesso con le disposizioni ed i requisiti amministrativi del regime. Tuttavia, come fa osservare la Commissione, una parte dei programmi proposti ha presentato un interesse piuttosto limitato da un punto di vista europeo. Per questo motivo è opportuno attribuire maggiore importanza a programmi che siano significativi nel contesto UE, oltre che alla sinergia tra le attività nazionali e quelle comunitarie.

2.4

A maggior ragione se si considera l'avvenuto allargamento, occorrerebbe che, nell'insieme, l'Unione europea si adoperasse per mettere a punto regolamentazioni quanto più semplici possibile, in modo da assicurare la trasparenza. Indipendentemente dalla diversità a livello di obiettivi e di contenuto fra i programmi interni ed esterni, l'esistenza di due regolamenti distinti è giustificata da ragioni storiche. Per rendere la semplificazione ancora più efficace i regolamenti dovrebbero essere quanto prima accorpati in una regolamentazione comune, cosa che li renderebbe più facilmente utilizzabili. La maggior parte delle disposizioni sono infatti identiche, e le differenze che permangono spesso non hanno ragione di esistere. Le proposte di modifica ai regolamenti ora in esame risultano identiche anche per quanto riguarda la presentazione di proposte di programmi, la presa di decisioni ed il controllo.

2.5

Inoltre, le disposizioni riguardanti lo sviluppo rurale, che prevedono aiuti alle attività informative, promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari, sono formulate in maniera diversa rispetto al regime qui esaminato. A prescindere dal fatto che molto recentemente è stata fatta maggiore chiarezza sui diversi campi di applicazione dei vari regimi, la Commissione avrebbe già dovuto valutare la possibilità di eliminare questa sovrapposizione. Non esiste quindi alcuna ragione di rimandare la discussione in proposito, come invece propone la Commissione.

2.6

Il cofinanziamento da parte dell'UE dovrebbe continuare alle stesse condizioni applicate finora: tenuto conto dell'allargamento e delle necessità future sarebbe pertanto opportuno aumentare le risorse di bilancio. In questo modo il regime potrà contribuire all'integrazione ed alla creazione del mercato interno per i vari settori di produzione, rispettando le varietà e la diversità gastronomica. Le organizzazioni professionali europee dovrebbero pertanto impegnarsi maggiormente in campagne informative sulla qualità dei prodotti e sulle variazioni delle preferenze dei consumatori all'interno dell'UE. Per quanto riguarda inoltre i mercati dei paesi terzi è opportuno, parallelamente alla graduale abolizione delle restituzioni all'esportazione, stabilire delle priorità in funzione delle reali possibilità di portare a buon fine dei programmi efficaci.

2.7

Il fatto che sui mercati dei paesi terzi il regime attuale sia utilizzato soltanto in misura limitata è soprattutto dovuto al requisito in base al quale che prescrive che i programmi devono riguardare soltanto campagne generiche. Ne consegue che in molti casi le imprese più importanti associate alle organizzazioni professionali sono riluttanti ad agire e si astengono dal contribuire al finanziamento dei programmi. Per quanto gli aiuti alle singole etichette e quindi alle singole imprese siano esclusi, affinché le misure producano un effetto sensibile sui mercati dell'esportazione la Commissione deve dare prova di una certa flessibilità, accettando la presenza - nei vari tipi di iniziative promozionali - di un numero equilibrato di etichette in quanto parte integrante della campagna generica: sarà così possibile stabilire il nesso tra il messaggio della campagna ed i prodotti sul mercato, cercando di combinare il messaggio generico con quello specifico e, di conseguenza, creare sinergie. Ciò non influenzerà di per sé il messaggio della campagna, ma contribuirà a far sì che i responsabili degli acquisti ed i clienti possano, nella pratica, trovare i prodotti oggetto della campagna. Si tende inoltre a prestare sempre maggiore attenzione all'origine dei prodotti all'interno dell'UE. Se invece un mercato è già dominato dai marchi, il valore aggiunto apportato dalla promozione commerciale dell'UE risulta limitato, dato che in questi casi, essendo per lo più oggetto di un'intensa attività di concorrenza per espandere la propria quota di mercato, i marchi privati fanno uso di ingenti risorse pubblicitarie.

2.8

Non c'è ragione di modificare le attuali percentuali di cofinanziamento a carico degli Stati membri e delle organizzazioni professionali. Un problema sta nel fatto che alcuni Stati membri non si impegnano a sufficienza o non ritengono di poter soddisfare il requisito di cofinanziamento, il che si traduce in un deterrente per le organizzazioni professionali interessate a utilizzare i regimi, a meno che i finanziamenti non provengano da introiti parafiscali. Nell'ottica di una semplificazione amministrativa, è opportuno sopprimere le percentuali decrescenti del confinanziamento comunitario per i programmi pluriennali e fissare al 50 % la percentuale di cofinanziamento dell'Unione europea.

2.9

L'accettazione di introiti parafiscali come fonte di finanziamento implica che alcune organizzazioni coprano già, di fatto, il 50 %. Questa possibilità dovrebbe essere mantenuta, ma, di conseguenza, sarebbe opportuno rendere meno severe le regole relative alla quota obbligatoria a carico degli Stati membri, pari al 20 %, in modo che essi possano decidere volta per volta sull'entità del finanziamento che desiderano destinare ad un programma. Sarebbe tuttavia opportuno prevedere un contributo minimo obbligatorio da parte dell'organizzazione interessata, pari, ad esempio, al 20 %.

2.10

Il CESE ritiene che sui mercati dei paesi terzi dovrebbe essere possibile appoggiare misure promozionali a favore di fiori recisi e piante avvalendosi delle stesse modalità adottate per il mercato interno.

2.11

Il fatto che, nel quadro del dispositivo, i contributi finanziari degli Stati membri vengano disciplinati dalle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, è molto oneroso sotto il profilo amministrativo, e privo di giustificazione oggettiva. Inoltre, la deroga proposta alla procedura di notifica avrebbe dovuto esistere fin dall'inizio, analogamente a quanto previsto dal regime sullo sviluppo delle aree rurali.

2.12

Il Comitato valuta positivamente la possibilità di stabilire il limite minimo e massimo degli stanziamenti destinati ai programmi selezionati, visti gli oneri amministrativi e considerata la moltitudine di programmi minori che non hanno alcun effetto sui mercati interessati. È necessario dare la priorità ai programmi che abbiano una durata ed una dotazione di bilancio sufficienti a garantirne il buon esito.

2.13

I regimi nazionali e privati di certificazione e di controllo riguardanti i prodotti dell'agricoltura biologica all'interno dell'UE vanno per quanto possibile integrati nel regime comune UE applicabile a tali prodotti. Questo processo è già in corso, e dovrebbe, nella misura del possibile, essere sostenuto da campagne d'informazione, con l'obiettivo di creare un vero e proprio mercato interno dei prodotti dell'agricoltura biologica, che si sostituirà ai regimi nazionali e privati. Finora, le campagne d'informazione organizzate nei paesi terzi a favore dei prodotti dell'agricoltura biologica provenienti dall'UE hanno avuto soltanto un effetto limitato. La realizzazione del mercato interno dei prodotti biologici è uno dei presupposti per la commercializzazione di tali prodotti nei paesi terzi. Sussistono inoltre difficoltà per quanto riguarda il mutuo riconoscimento dei rispettivi regimi, ad esempio da parte dell'UE e degli Stati Uniti.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Si deve esaminare la possibilità di spingersi oltre quanto attualmente proposto in termini di ripartizione interna del lavoro e delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione. Altrettanto dicasi della necessità di semplificare e ripartire con maggiore chiarezza le responsabilità relative alla partecipazione dei numerosi comitati e organi coinvolti nell'elaborazione di norme, nella selezione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nel controllo. Si propone quindi di aggiungere a tali comitati e organi dei gruppi di lavoro ad hoc composti di rappresentanti degli Stati membri e/o di esperti aventi conoscenze specializzate nel settore della promozione e della pubblicità e in grado di consigliare la Commissione circa l'elaborazione della strategia di applicazione del regime e la messa a punto delle misure necessarie a questo scopo.

3.2

La modifica proposta circa la selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione costituisce una grande semplificazione. È inoltre necessario che gli organismi interessati svolgano direttamente, a seconda delle caratteristiche della campagna, determinate attività nel quadro di un programma, e che l'organismo di esecuzione sia selezionato soltanto dopo l'adozione della proposta Commissione.

3.3

Le modifiche proposte segnano una risposta costruttiva alle critiche mosse su alcuni altri punti controversi, tra i quali figurano l'uso dell'intervallo di tempo che intercorre tra la trasmissione delle proposte e la decisione finale, i numerosi dettagli richiesti già ad uno stadio precoce, nonché la scarsa trasparenza delle decisioni. Nel contempo resta tuttavia necessario studiare come alleggerire i requisiti imposti in materia di relazioni.

3.4

La flessibilità proposta, che consentirebbe alla Commissione stessa di prendere l'iniziativa per campagne d'informazione e di promozione onde garantire una ripartizione più equa tra i vari settori di produzione, viene valutata positivamente, visto che prevalgono le richieste relative agli ortofrutticoli, mentre altri settori ricevono attenzione scarsa o nulla. L'applicazione pratica solleva tuttavia tutta una serie di questioni, come la limitazione tassativa, stabilita negli allegati, dei paesi e dei prodotti ammissibili alla promozione UE.

3.5

Le attività di informazione e di commercializzazione devono ben evidenziare il marchio UE dell'agricoltura biologica, in modo da far conoscere meglio il regime comunitario di certificazione e di controllo e di promuovere l'armonizzazione dei regimi nazionali. Dato che questo marchio contiene le dodici stelle e simboleggia l'Unione europea, il requisito di far figurare la bandiera dell'Unione sul materiale delle campagne secondo criteri da precisare dovrebbe diventare meno importante. Gli attuali requisiti comportato la presenza di diversi simboli UE sullo stesso materiale pubblicitario, cui vanno aggiunti il marchio nazionale dell'agricoltura biologica e il marchio di provenienza: tutto ciò altera quindi la chiarezza del messaggio. Così, le campagne che beneficiano del sostegno del programma LIFE riportano il logo LIFE, il quale contiene anch'esso le dodici stelle, ma non la bandiera dell'UE.

3.6

Il requisito, finora in vigore, secondo cui i marchi nazionali dell'agricoltura biologica possono figurare solo a condizione che le norme nazionali abbiano una portata più vasta, comporta un trattamento discriminatorio ed è contrario all'armonizzazione. Nel progetto del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica (1), si propone quindi di prevedere l'uso dei simboli nazionali parallelamente al simbolo UE.

3.7

Il CESE esorta la Commissione a elaborare una guida per gli operatori, che sarebbe di aiuto tanto a questi ultimi quanto alle autorità nel loro compito di controllo, e gioverebbe nel complesso a questa nuova politica comunitaria di promozione.

3.8

Anche se questi regolamenti sono di applicazione recente, si cominciano già a rilevare esigenze fondamentali, di cui occorre tenere conto per il futuro. La Commissione deve prestare grande attenzione al coordinamento delle azioni nei diversi mercati, onde evitare sovrapposizioni o messaggi incrociati che indebolirebbero l'efficacia delle azioni promozionali.

4.   Conclusione

4.1

La proposta della Commissione va adottata tenendo conto di quanto testé osservato circa la necessità di ulteriore semplificazione.

Bruxelles, 27 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici (COM(2004) 415 def.).


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