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Document 52001PC0765
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Community and the Gabonese Republic on fishing off the coast of Gabon for the period 3 December 2001 to 2 December 2005
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005
/* COM/2001/0765 def. - CNS 2001/0301 */
GU C 75E del 26.3.2002, pp. 373–382
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 /* COM/2001/0765 def. - CNS 2001/0301 */
Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0373 - 0382
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica gabonese scade il 2.12.2001. Il nuovo protocollo, che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Repubblica gabonese per il periodo dal 3.12.2001 al 02.12.2005, è stato siglato tra le due parti il 20.09.2001. Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti questo nuovo protocollo. Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta. 2001/0301 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C considerando quanto segue: (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi [3], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato. [3] GU L 308 del 18.11.1998, pag. 4. (2) In seguito a tali negoziati, il 20 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005. (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri i cui pescherecci operano nel quadro del presente protocollo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle zone di pesca gabonesi secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 [4]. [4] . GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il......... Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 Articolo 1 Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2001 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue: a) pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca demersale di crostacei e cefalopodi: 1 200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua; b) tonniere congelatrici con reti da circuizione: 38 unità, c) pescherecci con palangari di superficie: 26 unità: Articolo 2 1. L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato a 1 262 500 euro all'anno (di cui 378 750 euro a titolo di compensazione finanziaria e 883 750 euro per le azioni contemplate dall'articolo 3 del presente protocollo). La contropartita finanziaria per la pesca del tonno ammonta a 787 500 euro all'anno e corrisponde a 10 500 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque gabonesi. Se il volume delle catture annue di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 euro per tonnellata supplementare. 2. Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 30 aprile del 2002, 2003, 2004 e 2005. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Repubblica gabonese. La compensazione finanziaria è versata al Tesoro pubblico della Repubblica gabonese, sul conto denominato "Pesca marittima, numero 47069 X". Articolo 3 1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 883 750 euro, ripartito come segue: a) finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la ZEE del Gabon: 141 400 euro; b) programma per la protezione e la sorveglianza delle zone di pesca: 220 937 euro; c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 220 937 euro; d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 70 700 euro; e) contributo della Repubblica gabonese alle organizzazioni internazionali del settore della pesca: 44 188 euro; f) partecipazione di delegati gabonesi a riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 350 euro; g) formazione professionale dei giovani pescatori artigianali e piscicoltura: 53 025 euro; h) assistenza tecnica al settore privato della pesca artigianale e della piscicoltura: 44 188 euro; i) rafforzamento delle capacità esistenti in materia di ispezione sanitaria e di controllo della qualità dei prodotti alieutici: 53 025 euro. 2. Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero gabonese competente per la pesca, che ne informa la Commissione europea. 3. Gli importi annui, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d), sono messi a disposizione presso il Tesoro pubblico entro il 30 aprile 2002, 2003, 2004 e 2005, versandoli, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione, sul conto denominato "Pêche Maritime, numéro 47069 X". Gli importi di cui alla lettera d) saranno corrisposti man mano che verranno utilizzati. 4. Il ministero gabonese competente per la pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni suddette e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse. Articolo 4 Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa. Articolo 5 1. Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE gabonese, la Comunità europea, possibilmente previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria. 2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca. Articolo 6 Il presente protocollo e i suoi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Essi sono applicabili a decorrere dal 3 dicembre 2001. ALLEGATO Condizioni per l'esercizio dellE ATTIVITÀ DI pesca da parte delle navi della Comunità EUROPEA nella zona di pesca GABONESE 1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità europea di pescare nella zona economica esclusiva gabonese sono le seguenti: Tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese le autorità competenti della Comunità europea presentano al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata utilizzando l'apposito formulario fornito dal ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, secondo il modello riportato in allegato (appendice 1). Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle domande il ministero gabonese competente per la pesca rilascia le licenze firmate agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese. I rappresentanti degli armatori sono persone fisiche o giuridiche scelte dagli armatori. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione europea e in caso di forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche identiche. L'armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca tramite la delegazione della Commissione europea. La nuova licenza menziona: - la data del rilascio, - il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. In tal caso non è dovuto nessun altro anticipo. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea al ministero della Repubblica gabonese competente per la pesca, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità gabonesi incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; detta copia, che autorizza la nave a pescare fino a quando non abbia ricevuto il documento originale, deve essere conservata a bordo. 2. Disposizioni applicabili alle navi tonniere con reti da circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie 1. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili. 2. I canoni sono fissati a 25 euro per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica gabonese. I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi. 3. Il ministero gabonese competente per la pesca comunica le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le monete da utilizzare. 4. Le licenze per le tonniere con reti da circuizione e per i pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di un anticipo forfettario rispettivamente di 2 600 euro all'anno per tonniera con reti da circuizione e di 1 100 euro all'anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondente ai canoni dovuti per: - 104 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con reti da circuizione, - 44 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie. 3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori di tonniere Il comandante compila una scheda di pesca, conforme al modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella ZEE gabonese. La scheda deve essere compilata anche se non sono state effettuate catture. Le schede, leggibili e firmate dal comandante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE gabonese, al ministero gabonese competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese, nonché quanto prima possibile all'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) o all'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero gabonese competente per la pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave colta in infrazione finché non siano state espletate le formalità prescritte e di applicare le sanzioni previste dalle norme nazionali vigenti. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 aprile di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero gabonese competente per la pesca. Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Se l'importo dovuto per le operazioni effettive di pesca è inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore. 4. Disposizioni applicabili alle navi congelatrici per traino adibite alla pesca demersale a) Le licenze per le navi congelatrici per traino sono valide un anno, sei mesi o tre mesi e sono rinnovabili. b) I canoni per le licenze annuali sono fissati a 168 euro/tsl per nave. I canoni per le licenze rilasciate per periodi inferiori ad un anno sono fissati prorata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali sono maggiorati rispettivamente del 3% e del 5%. 5. Dichiarazioni delle catture degli armatori di navi per traino Le navi per traino autorizzate a pescare nella ZEE gabonese, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero competente per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea in Gabon, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre. 6. Ispezione e controllo Ogni nave della Comunità europea operante nella ZEE della Repubblica gabonese permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per una verifica delle catture per campione e per qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca. 7. Osservatori Su richiesta delle autorità gabonesi, le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie operanti nella ZEE gabonese prendono a bordo un osservatore, al quale viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità gabonesi, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti, elencati qui di seguito: - osservare le attività di pesca delle navi, - verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca, - procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici, - fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati, - verificare i dati sulle catture effettuate nella zona gabonese riportati nel giornale di bordo. Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore: - prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca, - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave, - redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità gabonesi competenti con copia alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese. Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità gabonesi. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto gabonese convenuto di comune accordo con le autorità del paese. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. La retribuzione e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti della Repubblica gabonese. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. 8. Zone di pesca Le navi tonniere di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle 12 miglia marine a partire dalle linee di base. Conformemente a quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate al di là delle sei miglia marine a partire dalle linee di base. 9. Dimensioni delle maglie Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono: a) 40 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca di crostacei; b) 60 mm per le navi congelatrici per traino adibite alla pesca di cefalopodi. 10. Ingresso e uscita dalla zona Le navi comunicano al ministero gabonese competente per la pesca, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE gabonese. Nel comunicare l'uscita, ciascuna nave comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della sua permanenza nella ZEE gabonese. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax (+241-76 46 02) e, per le navi che non dispongono di un fax, via radio (codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (DGPA@internetgabon.com). Una nave sorpresa a pescare senza aver avvertito della sua presenza il ministero gabonese competente per la pesca è considerata come una nave senza licenza. Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dal ministero gabonese competente per la pesca e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2. 11. Zone vietate alla navigazione Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione. Il ministero gabonese competente per la pesca comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Le zone vietate alla navigazione vengono altresì indicate per informazione alla delegazione della Commissione europea presso la Repubblica gabonese, così come ogni eventuale modifica delle stesse, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione. 12. Riposo biologico Zona da 6 a 12 miglia: secondo quanto previsto dalla legislazione gabonese, le navi per traino adibite alla pesca costiera dei gamberi devono rispettare un periodo di riposo biologico di due mesi (gennaio e febbraio). Zona da 12 a 200 miglia: nessun riposo biologico. 13. Utilizzazione di servizi Le navi della Comunità europea cercano, per quanto possibile, di utilizzare un porto della Repubblica gabonese per effettuare i trasbordi e per procurarsi le forniture e i servizi necessari alle loro attività. 14. Procedura in caso di fermo (1) La delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese è informata entro due giorni lavorativi di qualsiasi fermo di una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità europea e un paese terzo avvenuto all'interno della zona economica esclusiva della Repubblica gabonese. Essa riceve nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo. (2) Prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea nella Repubblica gabonese e il ministero competente per la pesca, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile che aiuti a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo. (3) Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo. (4) Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura transattiva e il comandante venga chiamato a comparire dinanzi all'organo giudiziario competente della Repubblica gabonese, in attesa della decisione giudiziaria l'autorità competente fissa entro due giorni lavorativi dalla conclusione della procedura transattiva una cauzione bancaria di importo ragionevole, che viene versata dall'armatore. La cauzione è svincolata dal ministero competente per la pesca non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave in questione. (5) La nave e il suo equipaggio sono lasciati liberi: - subito dopo che si è conclusa la concertazione, se gli accertamenti lo consentono, oppure - subito dopo che è stato ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva), oppure - subito dopo che è stata depositata la cauzione bancaria (procedimento giudiziario). (6) Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente a norma dell'articolo 9 dell'accordo. Appendice 1 MINISTERO DELLA PESCA DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE 1. Nome dell'armatore: 2. Indirizzo dell'armatore: 3. Nome del rappresentante o dell'agente: 4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore: 5. Nome del comandante: 6. Nome della nave: 7. Numero di immatricolazione: 8. Data e luogo di costruzione: 9. Stato di bandiera: 10. Porto di immatricolazione: 11. Porto di armamento: 12. Lunghezza fuori tutto: 13. Larghezza: 14. Stazza lorda: 15. Stazza netta: 16. Capacità della stiva: 17. Capacità di refrigerazione e di congelazione: 18. Tipo e potenza del motore: 19. Attrezzi da pesca: 20. Numero di marinai: 21. Sistema di comunicazione: 22. Indicativo di chiamata: 23. Segnaletica utilizzata: 24. Operazioni di pesca praticate: 25. Porto di sbarco: 26. Zone di pesca: 27. Specie da catturare: 28. Periodo di validità: 29. Condizioni particolari: Parere della direzione generale della pesca: Osservazioni del ministero della pesca, dell'agricoltura e dell'animazione rurale: Appendice 2 >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 3 >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA PER LA DICHIARAZIONE DELLE CATTURE ARMAMENTO:_____________________NAVE:_______________________________ COMANDANTE:____________________MESE DI:______________________________ DATA DI ENTRATA:_________________DATA DI USCITA:______________________ DATA DI RACCOLTA DEI DATI:______________________________________ LUOGO DI PESCA:__________LONGITUDINE___________LATITUDINE_________ >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie Attività: Accordi internazionali in materia di pesca Denominazione dell'azione: Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Repubblica gabonese 1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca" 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 5,050 milioni di euro in SI/SP 2.2 Periodo di applicazione: 2001 -2005 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 5,050 milioni di euro a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie | | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate |X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura) OPPURE | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate: - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e paragrafo 3, primo comma. Accordo Gabon (GU L 308 del 18.11.1998). 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese scade il 2 dicembre 2001. Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo. Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca (soprattutto pesca del tonno) nella zona economica esclusiva (ZEE) gabonese e di ottenere nuove possibilità per altri tipi di pesca, in particolare per la pesca al traino demersale, secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e il responsabile gabonese alla fine dei negoziati svoltisi a Libreville dal 18 al 20 settembre 2001. 5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante La valutazione del primo protocollo, ormai prossimo alla scadenza (1998/2001), è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione. Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1998/01 corrispondono a 42 tonniere con reti da circuizione e 33 pescherecci con palangari di superficie. Dalla valutazione risulta che l'utilizzazione media del protocollo in termini di licenze è stata soddisfacente per la grande categoria delle tonniere con reti da circuizione (70%), ma più modesta per quella dei pescherecci con palangari di superficie (38%). Va però sottolineato che l'utilizzazione in termini di catture è stata eccellente e nel 1999 ha perfino superato il quantitativo di riferimento di 9 000 tonnellate/anno. 5.1.3 Disposizioni adottate in seguito alla valutazione ex post Il rapporto di valutazione ex post sugli accordi di pesca del settembre 1999 (IFREMER) ha delineato alcune conclusioni che sono stare prese in considerazione nel corso dei negoziati con il Gabon. Ad esempio, sono stati aumentati gli anticipi degli armatori e migliorate le procedure di controllo delle azioni mirate, che rappresentano ora il 70% del contributo finanziario globale. Altre conclusioni del rapporto di valutazione summenzionato non sono applicabili nel caso del Gabon. Va rilevato in particolare che tale accordo è pienamente sfruttato in termini sia di licenze ottenute che di catture. Queste ultime hanno addirittura superato il quantitativo di riferimento. Questa situazione favorevole ha permesso di negoziare un aumento dei quantitativi di riferimento. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento finanziario Il protocollo siglato il 20 settembre 2001 prevede possibilità di pesca per 38 tonniere con reti da circuizione, 26 pescherecci con palangari di superficie, un quantitativo di riferimento di 10 500 tonnellate e l'introduzione di nuove possibilità di pesca destinate alle navi per traino che praticano la pesca demersale, per un totale di 1 200 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua (pesca di gamberi e cefalopodi). Complessivamente con il nuovo protocollo le possibilità di pesca aumentano sensibilmente rispetto al protocollo precedente, evoluzione giustificata dall'eccellente livello di utilizzazione registrata per quest'ultimo in termini di catture. Nell'ambito del nuovo protocollo (2001/2005) la CE pagherà una contropartita finanziaria complessiva di 5 050 000 EUR ripartita su un arco di quattro anni, cioè 1 262 500 EUR/anno contro 2.025.000 EUR su di un periodo di tre anni, cioè 675 000 EUR/anno del protocollo precedente (1998/2001). Il 70% dell'importo, cioè 3 535 000 EUR (pari a 883 750 EUR/anno) sarà destinato al finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca gabonese (finanziamento di programmi scientifici e tecnici; controllo e sorveglianza della pesca; finanziamento di borse di studio e stage di formazione; programmi di sostegno ai controlli di qualità dei prodotti della pesca ecc.). Questi importi saranno messi a disposizione delle autorità gabonesi per quote annuali, sulla base di un piano annuale di utilizzazione. L'importo della compensazione finanziaria, e cioè 1 515 000 EUR (378 750 EUR/anno), pari al 30% dell'intera contropartita, sarà versato ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2002. Inoltre la durata del nuovo protocollo (4 anni invece di 3) contribuisce ad una migliore stabilità sul piano finanziario ed economico. A titolo di informazione va poi segnalato che gli anticipi versati dagli armatori sono stati aumentati (da 2 500 EUR a 2 600 EUR per le tonniere con reti da circuizione e da 800/1 100 EUR a 1 100 EUR per i pescherecci con palangari di superficie, mentre per la nuova categoria delle navi per traino sono stati fissati a 168 EUR per tsl), il che rappresenta un'entrata di bilancio supplementare per la Repubblica gabonese. L'aumento delle possibilità di pesca e del contributo finanziario è giustificato da diversi fattori: 1. Interesse degli Stati membri: Dopo il fallimento dei negoziati con il Marocco è aumentato il livello di utilizzazione degli altri accordi di pesca e gli Stati membri sono molto più interessati a trovare nuove possibilità di pesca nell'ambito di altri accordi. In effetti la maggior parte delle navi che intendono utilizzare questo nuovo segmento operavano precedentemente nell'ambito dell'accordo con il Marocco. 2. Sezione pesca del tonno: Una caratteristica della pesca tonniera, direttamente legata alla natura altamente migratrice di questo pesce, è che il livello delle catture in una determinata zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra. Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un paese terzo. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto da ogni altro accordo concernente la pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfettario direttamente proporzionale ad un quantitativo previsto di catture (quantitativo di riferimento), calcolato sulla base della media delle catture constatate negli anni precedenti. Se le catture superano il quantitativo di riferimento, la Comunità paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se le catture effettive sono inferiori a quelle previste, il paese terzo trattiene la somma inizialmente versata. Nel caso del Gabon, il quantitativo di riferimento è stato portato a 1 500 tonnellate all'anno, giustificato dal buon livello delle catture realizzate nell'ambito del protocollo attuale, che hanno addirittura superato il quantitativo di riferimento. Il costo unitario per ciascuna tonnellata di tonno catturata è di 75 EUR a carico della Comunità, in funzione del quantitativo di riferimento, più 25 EUR a carico degli armatori. Il valore commerciale del tonno può variare tra 500 EUR e 1 500 EUR alla tonnellata a seconda delle specie. 3. Sezione navi per traino: Il costo medio unitario (tsl) delle nuove possibilità di pesca demersale previste dal protocollo, circa 395,8 EUR/tsl, è nettamente inferiore al costo per tsl praticato in altri accordi di pesca. Questa cifra va poi raffrontata con il valore commerciale dei gamberi e dei cefalopodi che varia a seconda delle specie tra 3 500 e 6 000 EUR alla tonnellata. Inoltre le possibilità di pesca al traino sono indicate "al mese in media annua", senza che venga fissato un numero massimo di navi autorizzate a pescare, il che faciliterà l'accesso alle risorse e ne renderà più flessibile lo sfruttamento. 4. Pesca responsabile e sostenibile: Il fatto che la Repubblica gabonese abbia deciso di destinare il 70% della contropartita finanziaria al finanziamento di azioni specifiche, volte a sviluppare il settore della pesca gabonese (ricerca, sorveglianza ecc.), è anch'esso importante per la continuità della pesca comunitaria. 5. Paesi ACP: Nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi. 5.3 Modalità di attuazione L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua delegazione nella Repubblica gabonese. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto utilizzando la dotazione concessa alla DG responsabile della gestione. 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (IxII) // EUR 1.151.986 4 anni EUR 4.607.944 Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro dell'unità della DG Pesca competente in materia. Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività dell'unità, ma ciò non implica di per sé incidenze specifiche sulle spese amministrative. Infatti anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe comportato un onere di lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo L'importo della compensazione finanziaria (378 750 EUR/anno) e gli importi destinati alle azioni specifiche (883 750 EUR/anno) saranno versati ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità gabonesi. Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche sono messi a disposizione delle autorità gabonesi per quote annuali, sulla base del piano annuale di utilizzazione (si veda l'articolo 8 del protocollo). Gli importi destinati al finanziamento di borse di studio e di stage di formazione sono corrisposti man mano che vengono utilizzati. Al protocollo è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo, l'articolo 5, il quale stabilisce che qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca la CE può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria. Ogni anno, entro tre mesi dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere trasmessa alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni previste. Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del protocollo, la CE e la Repubblica gabonese possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per controllare la corretta applicazione del protocollo. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia in termini di rilascio delle licenze che in termini di catture e del loro valore. Inoltre, prima di un eventuale rinnovo nel 2005, il protocollo sarà oggetto di una valutazione che riguarderà tutto il periodo di applicazione (2001-2005) e verrà effettuata con la misurazione degli indicatori di risultati (catture, valore delle catture) e d'impatto (numero di posti di lavoro creati e mantenuti, rapporto tra il costo del protocollo e il valore delle catture). Per quanto concerne le azione specifiche, vedi sopra. 9. MISURE ANTIFRODE Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole, salvo l'obbligo di presentare alla Commissione, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Deve essere presentata una relazione annuale su tutte le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo e sui risultati relativi. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di valutare i pagamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni. Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base sicura. Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare delle dichiarazioni di cattura (da trasmettere alla Commissione e alle autorità gabonesi), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.