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Document 32023R1770

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione del 12 settembre 2023 recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

C/2023/5205

GU L 228 del 15.9.2023, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1770/oj

15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1770 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abrogato devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139.

(2)

Al fine di conseguire l’interoperabilità e l’esercizio in sicurezza, le procedure operative per l’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo necessari dovrebbero essere applicate in modo uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Tali requisiti dovrebbero pertanto essere imposti agli operatori di aeromobili quando volano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

(3)

Al fine di garantire la continuità delle operazioni degli aeromobili dotati di capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004, con i necessari adeguamenti.

(4)

In particolare, il regolamento (CE) n. 29/2009 (3) e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 (4), (UE) n. 1207/2011 (5) e (UE) n. 1079/2012 (6) della Commissione prevedono disposizioni dettagliate riguardanti le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012.

(5)

Ove possibile, i requisiti esistenti derivanti da tali regolamenti dovrebbero essere ripresi nel presente regolamento al fine di rispettare le legittime aspettative degli operatori di aeromobili e dei fornitori di ATM/ANS interessati da tali requisiti.

(6)

È opportuno che tali requisiti continuino ad applicarsi agli operatori di aeromobili operanti come traffico aereo generale nello spazio aereo del cielo unico europeo, durante tutte le fasi di volo e nell’area di movimento di un aeroporto, ad eccezione degli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. La responsabilità di garantire che le operazioni di tali aeromobili tengano debitamente conto della sicurezza della navigazione di tutti gli altri aeromobili dovrebbe incombere agli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicare il presente regolamento a tali aeromobili.

(7)

In linea con l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, il presente regolamento dovrebbe prevedere le stesse deroghe ai requisiti in materia di data link concesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione (7).

(8)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 prevedeva deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le deroghe esistenti.

(9)

Lo sviluppo dei requisiti del presente regolamento ha tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso contenute.

(10)

Con il parere n. 01/2023 l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e i requisiti relativi agli impianti di bordo necessari per l’esercizio in sicurezza e uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo.

2.   Il presente regolamento si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 che sono impegnati nel traffico aereo generale e operano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»): termine generico che indica, a seconda dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto;

(2)

«servizio data link»: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo-terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo;

(3)

«sistema di offset della portante»: modalità in cui la copertura operativa specificata non può essere assicurata da un singolo trasmettitore di terra e in cui i segnali di due o più trasmettitori di terra sono spostati rispetto alla frequenza centrale nominale del canale per ridurre al minimo i problemi di interferenza.

Articolo 3

Impianti di bordo e regole operative

Gli operatori di aeromobili provvedono affinché i loro aeromobili siano equipaggiati e operati conformemente alle regole e alle procedure di cui agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).

Articolo 4

Metodi di rispondenza

1.   L’Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.

2.   Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

3.   Le autorità competenti stabiliscono un sistema per valutare in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da esse stesse o dalle organizzazioni poste sotto la loro sorveglianza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

4.   Le autorità competenti informano l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 sono abrogati.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).


ALLEGATO I

Comunicazione

(Parte COM)

AUR.COM.1001   Oggetto

La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili ai servizi data link e alla spaziatura dei canali di comunicazione vocale.

TITOLO 1 —   SERVIZI DATA LINK

AUR.COM.2001   Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale al di sopra di FL 285 all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, escluso lo spazio aereo che non fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nonché la regione informazioni volo superiore (UIR) della Finlandia a nord di 61°30′ e la UIR della Svezia a nord di 61°30′.

AUR.COM.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1.

L’operatore di aeromobile:

a)

deve garantire che ogni aeromobile che esso opera sia in grado di utilizzare i servizi data link seguenti:

i)

capacità di iniziare comunicazioni data link;

ii)

gestione delle comunicazioni riguardanti il controllo del traffico aereo (ATC);

iii)

autorizzazione e informazione ATC;

iv)

verifica di microfono ATC;

b)

deve adottare le misure opportune per garantire che possa essere effettuato lo scambio di dati tra il suo aeromobile dotato di capacità data link e tutti gli enti ATC che potrebbero effettuare il controllo dei voli che esso opera, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata.

2.

Il punto 1 non si applica:

a)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995;

b)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature data link che garantiscano l’interoperabilità delle applicazioni ATS sulla rete bordo-terra del sistema ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), utilizzato principalmente nei casi in cui la sorveglianza radar non è pratica;

c)

agli aeromobili aventi un numero massimo certificato di posti passeggeri a sedere non superiore a 19, una massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lb) e un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020;

d)

agli aeromobili che volano per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti data link temporaneamente non operativi alle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi applicabile;

e)

alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice I;

f)

alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.

AUR.COM.2010   Procedure operative e formazione relative ai servizi data link

Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

a)

le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

b)

il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature data link sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

TITOLO 2 —   SPAZIATURA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VOCALE

AUR.COM.3001   Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’ICAO e in cui sono forniti servizi di comunicazioni radio vocali bordo-terra e terra-terra nella banda di frequenza 117,975–137 MHz. La regione informazioni volo (FIR) e la UIR Canarias sono escluse dall’ambito di applicazione.

AUR.COM.3005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1)

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché tutte le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 siano dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e possano sintonizzarsi sui canali con spaziatura a 25 kHz.

2)

Restano valide le deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio, in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e che sono state comunicate alla Commissione.


Appendice I

Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera e)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

AN-12 tutti

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tutti

Ilyushin

IL76

A300 tutti

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tutti

Airbus

A310

A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso

Airbus

A319

A320

A321

A340 tutti

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tutti

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Serie King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


Appendice II

Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera f)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

A330 serie 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tutti

Dassault

F2TH

Falcon 900 tutti

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ALLEGATO II

Sorveglianza

(Parte SUR)

AUR.SUR.1001   Oggetto

La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili alla sorveglianza.

TITOLO 1 —   SORVEGLIANZA COOPERATIVA DIPENDENTE

AUR.SUR.2001   Ambito di applicazione

1)

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

2)

In deroga al punto 1, AUR.SUR.2015 si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.

AUR.SUR.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1.

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché:

a)

gli aeromobili siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per il modo S Elementary Surveillance (ELS) di bordo;

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

b)

gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) Out con Extended Squitter (ES) a 1 090 MHz, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i);

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

c)

gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per il modo S Enhanced Surveillance (EHS) di bordo, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i), e alla lettera b), punto i);

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi.

2.

Il punto 1, lettere b) e c), non si applica agli aeromobili che appartengono a una delle categorie seguenti:

a)

aeromobili impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione;

b)

aeromobili impegnati in voli per l’esportazione;

c)

aeromobili il cui termine delle operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025.

3.

Gli operatori di aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi al punto 1, lettere b) e c), a condizione che:

a)

abbiano istituito anteriormente al 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento che dimostri la conformità al punto 1, lettere b) e c);

b)

tali aeromobili non abbiano beneficiato di alcun finanziamento dell’Unione accordato al fine di adeguare tali aeromobili ai requisiti di cui al punto 1, lettere b) e c).

4.

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente ai punti 1, 2 e 3 e con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna.

AUR.SUR.2010   Transponder non operativi

Gli operatori di aeromobili sono autorizzati a utilizzare per un massimo di tre giorni consecutivi gli aeromobili in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti di cui alla norma AUR.SUR.2005, punto 1, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa.

AUR.SUR.2015   Transponder con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit

Gli operatori di aeromobili devono assicurarsi che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato.

AUR.SUR.2020   Procedure operative e formazione relative alla sorveglianza

Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

a)

le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

b)

il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.


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