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Document 32023R1770
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1770 of 12 September 2023 laying down provisions on aircraft equipment required for the use of the Single European Sky airspace and operating rules related to the use of the Single European Sky airspace and repealing Regulation (EC) No 29/2009 and Implementing Regulations (EU) No 1206/2011, (EU) No 1207/2011 and (EU) No 1079/2012
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione del 12 settembre 2023 recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione del 12 settembre 2023 recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012
C/2023/5205
GU L 228 del 15.9.2023, p. 39–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 228/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1770 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2023
recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abrogato devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139. |
(2) |
Al fine di conseguire l’interoperabilità e l’esercizio in sicurezza, le procedure operative per l’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo necessari dovrebbero essere applicate in modo uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Tali requisiti dovrebbero pertanto essere imposti agli operatori di aeromobili quando volano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo. |
(3) |
Al fine di garantire la continuità delle operazioni degli aeromobili dotati di capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004, con i necessari adeguamenti. |
(4) |
In particolare, il regolamento (CE) n. 29/2009 (3) e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 (4), (UE) n. 1207/2011 (5) e (UE) n. 1079/2012 (6) della Commissione prevedono disposizioni dettagliate riguardanti le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012. |
(5) |
Ove possibile, i requisiti esistenti derivanti da tali regolamenti dovrebbero essere ripresi nel presente regolamento al fine di rispettare le legittime aspettative degli operatori di aeromobili e dei fornitori di ATM/ANS interessati da tali requisiti. |
(6) |
È opportuno che tali requisiti continuino ad applicarsi agli operatori di aeromobili operanti come traffico aereo generale nello spazio aereo del cielo unico europeo, durante tutte le fasi di volo e nell’area di movimento di un aeroporto, ad eccezione degli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. La responsabilità di garantire che le operazioni di tali aeromobili tengano debitamente conto della sicurezza della navigazione di tutti gli altri aeromobili dovrebbe incombere agli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicare il presente regolamento a tali aeromobili. |
(7) |
In linea con l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, il presente regolamento dovrebbe prevedere le stesse deroghe ai requisiti in materia di data link concesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione (7). |
(8) |
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 prevedeva deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le deroghe esistenti. |
(9) |
Lo sviluppo dei requisiti del presente regolamento ha tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso contenute. |
(10) |
Con il parere n. 01/2023 l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e i requisiti relativi agli impianti di bordo necessari per l’esercizio in sicurezza e uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo.
2. Il presente regolamento si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 che sono impegnati nel traffico aereo generale e operano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»): termine generico che indica, a seconda dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto; |
(2) |
«servizio data link»: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo-terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo; |
(3) |
«sistema di offset della portante»: modalità in cui la copertura operativa specificata non può essere assicurata da un singolo trasmettitore di terra e in cui i segnali di due o più trasmettitori di terra sono spostati rispetto alla frequenza centrale nominale del canale per ridurre al minimo i problemi di interferenza. |
Articolo 3
Impianti di bordo e regole operative
Gli operatori di aeromobili provvedono affinché i loro aeromobili siano equipaggiati e operati conformemente alle regole e alle procedure di cui agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).
Articolo 4
Metodi di rispondenza
1. L’Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.
2. Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.
3. Le autorità competenti stabiliscono un sistema per valutare in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da esse stesse o dalle organizzazioni poste sotto la loro sorveglianza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.
4. Le autorità competenti informano l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.
Articolo 5
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 sono abrogati.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).
(3) Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
Comunicazione
(Parte COM)
AUR.COM.1001 Oggetto
La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili ai servizi data link e alla spaziatura dei canali di comunicazione vocale.
TITOLO 1 — SERVIZI DATA LINK
AUR.COM.2001 Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale al di sopra di FL 285 all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, escluso lo spazio aereo che non fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nonché la regione informazioni volo superiore (UIR) della Finlandia a nord di 61°30′ e la UIR della Svezia a nord di 61°30′.
AUR.COM.2005 Requisiti relativi agli impianti di bordo
1. |
L’operatore di aeromobile:
|
2. |
Il punto 1 non si applica:
|
AUR.COM.2010 Procedure operative e formazione relative ai servizi data link
Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:
a) |
le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e |
b) |
il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature data link sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere. |
TITOLO 2 — SPAZIATURA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VOCALE
AUR.COM.3001 Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’ICAO e in cui sono forniti servizi di comunicazioni radio vocali bordo-terra e terra-terra nella banda di frequenza 117,975–137 MHz. La regione informazioni volo (FIR) e la UIR Canarias sono escluse dall’ambito di applicazione.
AUR.COM.3005 Requisiti relativi agli impianti di bordo
1) |
Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché tutte le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 siano dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e possano sintonizzarsi sui canali con spaziatura a 25 kHz. |
2) |
Restano valide le deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio, in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e che sono state comunicate alla Commissione. |
Appendice I
Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera e)
Tipo/serie/modello di aeromobile |
Fabbricante |
Codice designatore ICAO del tipo |
AN-12 tutti |
Antonov |
AN12 |
AN-124 100 |
Antonov |
A124 |
IL-76 tutti |
Ilyushin |
IL76 |
A300 tutti |
Airbus |
A30B A306 A3ST |
A310 tutti |
Airbus |
A310 |
A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso |
Airbus |
A319 A320 A321 |
A340 tutti |
Airbus |
A342 A343 A345 A346 |
A318-112 |
Airbus |
A318 |
AVROLINER (RJ-100) |
AVRO |
RJ1H |
AVROLINER (RJ-85) |
AVRO |
RJ85 |
BA146-301 |
British Aerospace |
B463 |
B717-200 |
Boeing |
B712 |
B737-300 |
Boeing |
B733 |
B737-400 |
Boeing |
B734 |
B737-500 |
Boeing |
B735 |
B747-400 |
Boeing |
B744 |
B757-200 |
Boeing |
B752 |
B757-300 |
Boeing |
B753 |
B767-200 |
Boeing |
B762 |
B767-300 |
Boeing |
B763 |
B767-400 |
Boeing |
B764 |
MD-82 |
Boeing |
MD82 |
MD-83 |
Boeing |
MD83 |
MD-11 tutti |
Boeing |
MD11 |
CL-600-2B19 (CRJ100/200/440) |
Bombardier |
CRJ1/CRJ2 |
Dornier 328-100 |
Dornier |
D328 |
Dornier 328-300 |
Dornier |
J328 |
Fokker 70 |
Fokker |
F70 |
Fokker 100 |
Fokker |
F100 |
Serie King Air (90/100/200/300) |
Beechcraft |
BE9L BE20 B350 |
Hercules L-382-G-44K-30 |
Lockheed |
C130 |
SAAB 2000/SAAB SF2000 |
SAAB |
SB20 |
Appendice II
Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera f)
Tipo/serie/modello di aeromobile |
Fabbricante |
Codice designatore ICAO del tipo |
A330 serie 200/300 |
Airbus |
A332/A333 |
Global Express/5000 BD-700-1A10/1A11 |
Bombardier |
GLEX/GL5T |
CL-600-2C10 (CRJ-700) |
Bombardier |
CRJ7 |
C525C, CJ4 |
Cessna |
C25C |
C560XL (Citation XLS+) |
Cessna |
C56X |
Falcon 2000 tutti |
Dassault |
F2TH |
Falcon 900 tutti |
Dassault |
F900 |
EMB-500 (Phenom 100) |
Embraer |
E50P |
EMB-505 (Phenom 300) |
Embraer |
E55P |
EMB-135BJ (Legacy 600) |
Embraer |
E35L |
EMB-135EJ (Legacy 650) |
Embraer |
E35L |
EMB-145 (135/140/145) |
Embraer |
E135 E145, E45X |
PC-12 |
Pilatus |
PC12 |
ALLEGATO II
Sorveglianza
(Parte SUR)
AUR.SUR.1001 Oggetto
La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili alla sorveglianza.
TITOLO 1 — SORVEGLIANZA COOPERATIVA DIPENDENTE
AUR.SUR.2001 Ambito di applicazione
1) |
Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO). |
2) |
In deroga al punto 1, AUR.SUR.2015 si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale. |
AUR.SUR.2005 Requisiti relativi agli impianti di bordo
1. |
Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché:
|
2. |
Il punto 1, lettere b) e c), non si applica agli aeromobili che appartengono a una delle categorie seguenti:
|
3. |
Gli operatori di aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi al punto 1, lettere b) e c), a condizione che:
|
4. |
Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente ai punti 1, 2 e 3 e con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna. |
AUR.SUR.2010 Transponder non operativi
Gli operatori di aeromobili sono autorizzati a utilizzare per un massimo di tre giorni consecutivi gli aeromobili in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti di cui alla norma AUR.SUR.2005, punto 1, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa.
AUR.SUR.2015 Transponder con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit
Gli operatori di aeromobili devono assicurarsi che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato.
AUR.SUR.2020 Procedure operative e formazione relative alla sorveglianza
Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:
a) |
le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e |
b) |
il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere. |