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Document 32022O0508

    Indirizzo (UE) 2022/508 della Banca centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/12)

    ECB/2022/12

    GU L 102 del 30.3.2022, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/508/oj

    30.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/34


    INDIRIZZO (UE) 2022/508 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 25 marzo 2022

    che modifica l’indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/12)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 aprile 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea (BCE/2017/9) (2) (di seguito l’«indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità»), in cui ha stabilito politiche generali per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi. La legislazione introdotta a partire dall’adozione dell’indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità ha modificato o eliminato alcune delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione che erano incluse nell’indirizzo sull’esercizio di opzioni e discrezionalità. Sono pertanto necessarie alcune modifiche conseguenti all’indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità.

    (2)

    Per quanto riguarda i tassi di deflusso applicabili ai depositi al dettaglio stabili, alcuni fattori hanno impedito l’applicazione pratica della discrezionalità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3) e di cui all’articolo 7 dell’indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad applicare un tasso di deflusso del 3 % ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), previa approvazione della Commissione europea in conformità all’articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 (4). Sono necessari ulteriori riscontri e analisi per dimostrare che i tassi di deflusso per i depositi al dettaglio stabili coperti da un SGD di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sarebbero inferiori al 3 % durante qualsiasi periodo di stress conforme allo scenario di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61. In assenza di tali riscontri e analisi, la specifica generale che autorizza l’applicazione di un tasso di deflusso del 3 % dovrebbe essere eliminata dal regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) e, dunque, dall’indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità.

    (3)

    L'opzione concessa alle autorità competenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 sull’identificazione degli indici azionari principali ai fini dell’individuazione delle azioni che possono essere qualificate come attività di livello 2B nel calcolo del coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe essere esercitata in modo uniforme per gli enti significativi e meno significativi. La discrezionalità intende garantire che gli enti creditizi inseriscano nella loro riserva di liquidità esclusivamente le azioni che sono incluse negli indici per i quali si possa presumere liquidità del mercato delle azioni sottostanti. Giacché né la significatività né la dimensione di un ente creditizio incidono direttamente sulla liquidità del mercato delle azioni sottostanti negli indici pertinenti, non sarebbe opportuno applicare un trattamento differenziato per gli enti significativi e per gli enti meno significativi.

    (4)

    La discrezionalità concessa alle autorità competenti a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 di derogare al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), dello stesso articolo nel caso di enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, dovrebbe essere esercitata in modo uniforme per gli enti significativi e meno significativi, in modo da armonizzare i criteri per individuare le attività di livello 2B per quanto riguarda i titoli di debito societario.

    (5)

    La discrezionalità concessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in connessione con il requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), secondo cui le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non contemplate altrove nella parte sei, titolo IV, capo 4, di tale regolamento, dovrebbe essere esercitata in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi. La specifica relativa agli enti significativi collega i fattori di finanziamento stabile richiesto nell’NSFR ai tassi di deflusso applicati nell’indice di copertura della liquidità (LCR), mentre lascia alla BCE la flessibilità di determinare fattori di finanziamento stabile richiesto diversi. Tale approccio assicura un equilibrio, per ragioni di semplicità e prudenza, tra l’allineamento dei fattori da applicare nel calcolo dell’NSFR con i fattori determinati ai fini dell’LCR, consentendo al contempo un trattamento diverso nei casi in cui tale collegamento non rifletterebbe adeguatamente il rischio di provvista correlato. Non è necessario né opportuno discostarsi da tale approccio in relazione agli enti meno significativi, poiché la metodologia per l’applicazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto a tali esposizioni fuori bilancio non dovrebbe, in linea di principio, variare tra gli enti creditizi. Per la stessa ragione, la discrezionalità concessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all’NSFR calcolato conformemente al metodo semplificato dovrebbe essere esercitata in maniera analoga.

    (6)

    La discrezionalità concessa alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in base al quale tali autorità determinano la durata del gravame in relazione alle attività segregate in conformità all’esposizione sottostante di tali attività dovrebbe essere esercitata nello stesso modo per gli enti significativi e per gli enti meno significativi. Le attività che sono state segregate e di cui non è possibile disporre liberamente dovrebbero essere considerate come vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione e, pertanto, dovrebbero essere adeguatamente finanziate durante tale periodo. Tale logica si applica indipendentemente dalle dimensioni dell’ente interessato. La discrezionalità concessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all’NFSR calcolato in base al metodo semplificato dovrebbe essere esercitata in maniera analoga per le stesse ragioni esposte in precedenza e altresì in quanto non vi è alcuna logica prudenziale che giustificherebbe una differenza di metodo riguardo all’NFSR calcolato in base al metodo semplificato. Le disposizioni di attuazione delle opzioni e discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni infragruppo dall'applicazione dei limiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel presente indirizzo dovrebbero essere modificate ed esercitate in modo uniforme per gli enti significativi e quelli meno significativi. Dall’adozione del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) è aumentato il livello di preoccupazione sotto il profilo prudenziale della BCE sulle prassi contabili degli enti creditizi che coinvolgono soggetti stabiliti in paesi terzi. L'ambito di applicazione di questa opzione dovrebbe pertanto essere limitato alle esposizioni infragruppo verso soggetti stabiliti nell'Unione, con la conseguenza che le esposizioni infragruppo verso soggetti di paesi terzi possono essere esentate dai pertinenti limiti delle grandi esposizioni solo previa valutazione prudenziale caso per caso.

    (7)

    Inoltre, l’indirizzo sulle opzioni e sulle discrezionalità dovrebbe essere modificato per consentire che, oltre all'esenzione totale attualmente disponibile, gli enti creditizi che soddisfano i pertinenti criteri mediante l’osservanza di un limite quantitativo sul valore delle relative esposizioni possano avvalersi di un’esenzione parziale. Tale applicazione estesa della discrezionalità dovrebbe contribuire al mantenimento di condizioni di parità per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da esposizioni specifiche e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi in tutto il Meccanismo di vigilanza unico.

    (8)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9).

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 5 è soppresso;

    2)

    l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 6

    Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni

    Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all’articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità al presente articolo e agli allegati.

    a)

    Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

    b)

    Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

    c)

    Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate, sempre che tali imprese siano stabilite nell’Unione, sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e purché tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.

    d)

    Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente indirizzo.

    e)

    Le esposizioni elencate all’articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) al l) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate interamente, ovvero, nel caso di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera i), sono esentate fino all'importo massimo consentito, dall’applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

    f)

    Le ANC impongono agli enti meno significativi di valutare se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al pertinente allegato del presente indirizzo applicabile alla specifica esposizione. Una ANC può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.

    g)

    Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.

    (*1)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag.1).»;"

    3)

    l’articolo 7 è soppresso;

    4)

    Nella sezione IV, dopo il titolo «Liquidità» sono inseriti i seguenti titoli e gli articoli da 7 bis a 7 septies:

    «Articolo 7 bis

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61: coefficiente di copertura della liquidità — identificazione degli indici azionari principali degli Stati membri o dei paesi terzi

    Le ANC ritengono che i seguenti indici si qualifichino come indici azionari principali ai fini della determinazione dell’ambito delle azioni che potrebbero essere classificate come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 (*2):

    i)

    gli indici elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (*3);

    ii)

    qualsiasi indice azionario principale non incluso nel punto i), di uno Stato membro o di un paese terzo, identificato come tale ai fini della presente lettera dall'autorità competente del pertinente Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo;

    iii)

    qualsiasi indice azionario principale, non incluso nel punto i) o ii), che comprenda le imprese leader nella giurisdizione d'interesse.

    Articolo 7 ter

    Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61: coefficiente di copertura della liquidità — attività di livello 2B

    1.   Le ANC consentono agli enti meno significativi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, di includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

    2.   Le ANC possono rivedere periodicamente il requisito di cui al paragrafo 1 e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) del regolamento delegato (UE) 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3), dello stesso regolamento.

    Articolo 7 quater

    Articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

    Salvo che l'ANC determini diversi fattori di finanziamento stabile richiesto, per le esposizioni fuori bilancio rientranti nell’ambito di applicazione dell'articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC impongono agli enti meno significativi di applicare alle esposizioni fuori bilancio non contemplate nella parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fattori di finanziamento stabile che corrispondono ai tassi di deflusso che applicano ai prodotti e servizi correlati nel contesto dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nel requisito di copertura della liquidità.

    Articolo 7 quinquies

    Articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — determinazione del periodo di gravame per le attività che sono state segregate

    Se le attività sono state segregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e gli enti non sono in grado di disporre liberamente di tali attività, le ANC impongono agli enti meno significativi di considerare tali attività vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

    Articolo 7 sexies

    Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio

    Le ANC impongono agli enti meno significativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il requisito semplificato di finanziamento stabile netto di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 di seguire il metodo di cui all'articolo 7 quater.

    Articolo 7 septies

    Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — determinazione del periodo di gravame per le attività che sono state segregate

    Le ANC impongono agli enti meno significativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione a calcolare il coefficiente di finanziamento stabile netto semplificato di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 di seguire il metodo specificato all'articolo 7 quinquies.

    (*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17/1/2015, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5)."

    (*4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;"

    5)

    l’articolo 8 è soppresso;

    6)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente indirizzo;

    7)

    l’allegato II è aggiunto conformemente all’allegato I del presente indirizzo;

    Articolo 2

    Disposizioni finali

    Efficacia ed attuazione

    Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Le ANC si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° ottobre 2022.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

    (2)  Indirizzo (UE) 2017/679 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9) (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L'allegato all'indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Condizioni per valutare una esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente indirizzo.

    1.   

    Il presente allegato trova applicazione in riferimento alle esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del presente indirizzo. Ai fini dell'articolo 6, lettera c), i paesi terzi elencati nell'allegato I alla decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (*1) sono considerati equivalenti.

    2.   

    Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    a)

    Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente creditizio e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

    i)

    le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere b), c) ed e,) del Regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte e in particolare se la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio e se i sistemi informatici siano integrati o, almeno, completamente allineati. Inoltre, essi devono considerare se vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2)

    ii)

    le esposizioni infragruppo siano giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;

    iii)

    il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso la controparte infragruppo, e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

    iv)

    le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso imprese del gruppo siano in linea con la sua strategia in materia di rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso.

    b)

    Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, come disposto dall’articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

    i)

    l'ente creditizio ha processi, procedure e controlli solidi, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi e contrario ai principi di una sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo;

    ii)

    l'ente creditizio ha formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

    iii)

    l'ente creditizio dispone di un quadro di controllo dei rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;

    iv)

    il rischio di concentrazione che ne deriva è stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio, e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;

    v)

    è comprovato che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.

    3.   

    Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione.

    a)

    Una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    b)

    Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, tali da impedire il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio.

    c)

    Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:

    i)

    non vi sono impedimenti di fatto tali da ostacolare il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;

    ii)

    le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo;

    iii)

    il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso una controparte infragruppo e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

    iv)

    il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.

    d)

    Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse della controparte e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità nell’ambito del gruppo.

    e)

    Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni infragruppo e che tale rischio è gestito attivamente.

    f)

    Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento del gruppo.


    (*1)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

    (*2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»


    ALLEGATO II

    All'indirizzo (UE) 2017/697 (BCE/2017/9) è aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO II

    Condizioni per valutare un’esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, lettera d), del presente indirizzo

    1.   

    Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:

    a)

    al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

    i)

    vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    ii)

    le esposizioni proposte siano in linea con il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

    iii)

    il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il processo di monitoraggio e di revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e a livello consolidato, se del caso, siano analoghi a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

    iv)

    le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso l'organismo centrale o regionale siano in linea con la sua strategia in materia di rischi.

    b)

    Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), come disposto dall’articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono tenere in considerazione se:

    i)

    l'ente creditizio disponga di processi, procedure e controlli solidi al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi;

    ii)

    l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

    iii)

    l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;

    iv)

    il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

    2.   

    In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, le ANC richiedono agli enti meno significativi, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, di valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale preveda espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:

    a)

    il finanziamento di mercato per l'intera rete (network);

    b)

    la compensazione della liquidità nell'ambito della rete (network), nei limiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;

    d)

    l’assorbimento dell’eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.

    3.   

    Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione:

    a)

    una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni previste per la concessione di un'esenzione dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte di una controparte all'ente creditizio;

    c)

    una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:

    i)

    non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all’ente creditizio;

    ii)

    le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

    iii)

    il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso un organismo regionale o centrale e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

    iv)

    il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell’ente creditizio.

    d)

    documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se del caso, e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno della rete;

    e)

    documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che questo rischio è gestito attivamente;

    f)

    documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento della rete.


    (*1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»


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