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Document 32021R2106

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

C/2021/8800

GU L 429 del 1.12.2021, p. 83–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2106/oj

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/83


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2106 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo è uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, l’attuazione del dispositivo deve essere monitorata e valutata mediante indicatori comuni. Tali indicatori comuni devono essere utilizzati per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

(3)

A norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/241, il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo assume la forma di un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («il quadro di valutazione»). Il quadro di valutazione deve illustrare i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri che costituiscono l’ambito di applicazione del dispositivo di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento e in relazione agli indicatori comuni. Il quadro di valutazione deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet e deve essere aggiornato due volte l’anno.

(4)

Gli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 sono strettamente correlati, in quanto gli indicatori comuni costituiranno una parte significativa del contenuto del quadro di valutazione, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Al fine di garantire la coerenza tra disposizioni che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, facilitare una visione organica degli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e facilitare l’applicazione di tale regolamento, è necessario includere le disposizioni che integrano tali articoli in un unico regolamento delegato.

(5)

Il quadro di valutazione mira a fornire in modo trasparente informazioni sintetiche sui progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza approvati mediante le corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio. Esso funge da base per il dialogo con il Parlamento europeo sulla ripresa e la resilienza di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/241.

(6)

A norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri riferiscono due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza e in merito agli indicatori comuni. Affinché il quadro di valutazione sia aggiornato con gli ultimi dati disponibili e secondo lo stesso calendario per tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo parità di trattamento, la comunicazione dovrebbe avvenire contemporaneamente per tutti gli Stati membri, in linea con il calendario del semestre europeo.

(7)

L’elenco degli indicatori comuni di cui all’allegato è concepito per coprire tutti i piani per la ripresa e la resilienza, ma la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro su uno specifico indicatore comune è pertinente solo nella misura in cui il piano contiene misure ad esso corrispondenti. La non pertinenza di un indicatore comune per un determinato piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere discussa tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Dato che ciascun indicatore comune è di norma pertinente per un’ampia maggioranza di Stati membri, ci si attende che i singoli Stati membri riferiscano sulla maggior parte degli indicatori.

(8)

Gli indicatori comuni dovrebbero essere definiti con un livello di dettaglio sufficiente a garantire che i dati raccolti dagli Stati membri siano comparabili e possano essere aggregati per illustrare l’attuazione del dispositivo a livello dell’Unione. Se illustrati a livello di singoli Stati membri, gli indicatori comuni dovrebbero essere presentati in termini relativi, basandosi anche sui dati di Eurostat, per evitare confronti fuorvianti tra gli Stati membri a causa della diversa portata o della diversa natura dei piani per la ripresa e la resilienza.

(9)

A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione e gli Stati membri interessati devono promuovere le sinergie e assicurare un efficace coordinamento tra il dispositivo e altri programmi e strumenti dell’Unione. È pertanto opportuno che gli indicatori comuni inclusi nel quadro di valutazione siano, per quanto possibile, coerenti con quelli utilizzati per altri fondi dell’Unione.

(10)

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, il monitoraggio dell’attuazione deve essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito del dispositivo. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione dovrebbe pertanto garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione andrebbero imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

(11)

I restanti elementi del quadro di valutazione dovrebbero essere compilati dalla Commissione sulla base di informazioni raccolte durante il processo di monitoraggio dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e del dispositivo. Ciò dovrebbe garantire la comparabilità dei dati.

(12)

Dal momento che il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

a)

il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l’attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all’attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

b)

la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell’ambito di ciascuno dei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione (2), sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;

c)

lo stato di avanzamento di ciascun piano per la ripresa e la resilienza;

d)

i progressi nell’erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;

e)

le analisi tematiche delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza ed esempi che illustrano i progressi dell’attuazione nell’ambito dei sei pilastri;

f)

gli indicatori comuni, che figurano nell’allegato, da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Articolo 2

Comunicazione

1.   Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l’anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.

2.   La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l’inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso.

3.   La comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Elenco degli indicatori comuni

Gli indicatori comuni rispecchieranno i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del dispositivo nell’ambito delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Una misura può contribuire a diversi indicatori comuni. Qualora il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro non contenga nessuna misura che contribuisca a qualcuno dei seguenti indicatori, lo Stato membro in questione discute con la Commissione per decidere se riferire sull’indicatore come «non applicabile».

Numero

Indicatore comune relativo al sostegno RRF

Pilastri RRF

Spiegazione

Unità di misura

1

Risparmi sul consumo annuo di energia primaria

Pilastro 1

Pilastro 3

Riduzione complessiva del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell’ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell’intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l’anno successivo all’intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia). Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria è documentato sulla base di audit energetici in linea con l’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sull’efficienza energetica) o altre specifiche tecniche pertinenti.

Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale, ad esempio nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’ambiente e dei trasporti. Tra gli esempi figurano l’edilizia per la pubblica amministrazione, scuole, ospedali ecc.

MWh/anno

2

Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile

Pilastro 1

Pilastro 3

Capacità supplementare installata per l’energia rinnovabile grazie al sostegno fornito dalle misure nell’ambito del dispositivo e che è operativa (ossia collegata alla rete, se del caso, e pienamente pronta a produrre energia o già attiva nella produzione di energia). La capacità di produzione è definita come la «capacità elettrica massima netta» quale definita da Eurostat (3).

Per energia rinnovabile si intende l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas [cfr. direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)]. L’indicatore comprende anche la capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, generata con il sostegno di misure nell’ambito del dispositivo. L’ indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) capacità di produzione di energia rinnovabile e ii) capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.

MW

3

Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)

Pilastro 1

Pilastro 3

Numero di punti di ricarica/rifornimento (nuovi o modernizzati) per veicoli puliti, sostenuti da misure nell’ambito del dispositivo.

Per punto di ricarica si intende un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta; per punto di rifornimento si intende un impianto di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo mediante un’installazione fissa o mobile.

Rientrano nella definizione di combustibili alternativi i combustibili o le fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti e che sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 (5).

L’indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) punti ricarica e ii) punti di rifornimento. Tra questi ultimi, iii) i punti di rifornimento di idrogeno sono comunicati separatamente.

Punti di ricarica/rifornimento

4

Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

Pilastro 1

Pilastro 4

Popolazione che vive in zone in cui le infrastrutture di protezione (comprese le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici) vengono costruite o significativamente migliorate grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, al fine di ridurre la vulnerabilità alle inondazioni, agli incendi boschivi e ad altri rischi naturali connessi al clima (tempeste, siccità, ondate di calore). L’indicatore tiene conto delle misure di protezione che sono chiaramente ubicate in zone ad alto rischio e volte a rispondere direttamente ai rischi specifici, e non di misure più generali attuate a livello nazionale o regionale. Per le inondazioni, l’indicatore conteggia la popolazione residente a rischio.

Persone

5

Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità

Pilastro 2

Pilastro 4

Numero totale di abitazioni con accesso a reti ad altissima capacità secondo la definizione contenuta negli orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità [BoR (20) 165 (6)] che, prima del sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, avevano accesso solo a connessioni più lente o non disponevano di alcun accesso a Internet. Sono presi in considerazione anche la copertura della rete 5G e i potenziamenti ad una velocità di gigabit. Il potenziamento dell’accesso a Internet deve essere una conseguenza diretta del sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. L’indicatore misura le abitazioni che possono beneficiare dell’accesso e non l’effettivo utilizzo.

Per abitazione si intende l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l’anno (7) [cfr. Commissione (Eurostat)].

L’indicatore non conteggia le abitazioni collettive quali ospedali, case per anziani, residenze, carceri, caserme militari, istituzioni religiose, pensioni, ostelli per lavoratori ecc.

Abitazioni

6

Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali

Pilastro 2

Pilastro 3

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno, fornito da misure nell’ambito del dispositivo, per lo sviluppo o l’adozione di servizi, prodotti e processi basati su tecnologie digitali nuovi o significativamente aggiornati. Sono incluse tecnologie digitali avanzate quali l’automazione, l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, la blockchain, le infrastrutture di cloud ed edge e gli spazi di dati, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. Le informazioni sono pertanto raccolte separatamente per i) le imprese beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali e ii) le imprese beneficiarie di un sostegno per l’adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi. Devono inoltre essere raccolte in base alle dimensioni delle imprese.

Ogni impresa è conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero di volte in cui riceve sostegno per la digitalizzazione fornito da misure nell’ambito del dispositivo.

La classificazione delle imprese e la disaggregazione in base alle loro dimensioni sono determinate in base alla definizione adottata per l’indicatore 9.

Imprese

7

Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Pilastro 2

Pilastro 5

Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. L’indicatore ha un valore di base pari a 0 solo se il servizio, il prodotto o il processo digitale è nuovo. Per utenti si intendono i clienti dei servizi e dei prodotti pubblici recentemente sviluppati o aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo, nonché il personale dell’ente pubblico che utilizza i processi digitali recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito dello strumento. Se non è possibile identificare i singoli utenti, il fatto di conteggiare più volte lo stesso cliente che utilizza un servizio online non è considerato un doppio conteggio.

Utenti/anno

8

Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

Pilastro 3

Numero di ricercatori che, nella loro linea di attività, si avvalgono direttamente del centro di ricerca pubblico o privato o delle apparecchiature cui è concesso un sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. L’indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) annuali, calcolati secondo la metodologia indicata nel Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015.

Il sostegno deve migliorare il centro di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come la manutenzione.

Non sono conteggiati né i posti vacanti di R&S né il personale di supporto per le attività di R&S (ossia l’organico che non partecipa direttamente alle attività di R&S).

L’equivalente a tempo pieno annuale del personale addetto alle attività di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente dedicate ad attività di R&S nel corso di un anno solare e il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione, una persona non può effettuare più di un ETP in attività di R&S su base semestrale. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato sulla base delle ore lavorative normative/statutarie. Una persona a tempo pieno deve essere identificata con riferimento al suo stato occupazionale, al tipo di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale) e al suo livello di impegno in attività di R&S (cfr. Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015, capitolo 5.3).

L’indicatore è disaggregato per genere (8).

Equivalente a tempo pieno annuale

9

Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le microimprese, medie e grandi imprese)

Pilastro 3

L’indicatore conteggia tutte le imprese che ricevono sostegno in denaro o in natura da misure nell’ambito del dispositivo.

Per impresa si intende la più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti, e che esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. Le unità giuridiche comprendono le persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dagli individui o dalle istituzioni che le possiedono o ne sono membri, come le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società di capitali ecc. Le unità giuridiche comprendono anche le persone fisiche che esercitano un’attività economica come indipendenti, quali i proprietari e i gestori di negozi o officine, gli avvocati o gli artigiani lavoratori autonomi [Commissione (Eurostat), sulla base del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15.3.1993, sezione III A].

L’indicatore è rilevato e comunicato in base alle dimensioni dell’impresa. Ai fini di questo indicatore, le imprese sono definite come organizzazioni a scopo di lucro che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato.

Classificazione delle imprese:

piccole imprese, comprese le microimprese (0-49 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo ≤ 10 milioni di EUR o bilancio ≤ 10 milioni di EUR);

medie imprese (50-249 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 10 milioni di EUR e ≤ 50 milioni di EUR o bilancio > 10 milioni di EUR e ≤ 43 milioni di EUR);

grandi imprese (> 250 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 50 milioni di EUR o bilancio > 43 milioni di EUR).

In caso di superamento di una delle due soglie (lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo/bilancio), le imprese sono classificate nella categoria superiore

[Commissione (Eurostat) sulla base dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9), articoli 2 e 3].

Le dimensioni dell’impresa beneficiaria sono misurate all’inizio del sostegno.

Imprese

10

Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione

Pilastro 2

Pilastro 4

Pilastro 6

L’indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l’impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell’ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali (10). L’indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere (11) ed età (12).

I partecipanti sono conteggiati all’inizio della loro partecipazione all’attività di istruzione o formazione.

Persone

11

Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro

Pilastro 3

Pilastro 4

Persone disoccupate (13) o inattive (14) che hanno ricevuto sostegno da misure nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che hanno un lavoro, anche autonomo, o che erano inattive quando hanno ricevuto il sostegno e hanno iniziato a cercare un lavoro immediatamente dopo aver ricevuto tale sostegno.

L’indicatore è disaggregato per genere (15) ed età (16).

Per «persona che cerca un lavoro» si intende una persona abitualmente senza lavoro, disponibile a lavorare e attivamente in cerca di lavoro, secondo la definizione di «disoccupato».

Le persone che si sono recentemente iscritte presso i servizi pubblici per l’impiego come persone in cerca di lavoro sono sempre conteggiate, anche se non sono immediatamente disponibili a lavorare.

Persone

12

Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

Pilastro 4

Pilastro 5

Il numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell’arco di un anno da una struttura di assistenza sanitaria nuova o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo.

La modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica, la manutenzione e le riparazioni. Le strutture di assistenza sanitaria comprendono ospedali, cliniche, centri di assistenza ambulatoriale, centri di assistenza specializzati ecc.

Persone/anno

13

Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate

Pilastro 4

Pilastro 6

Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo. La capacità delle classi è calcolata conformemente alla normativa nazionale, ma non comprende gli insegnanti, i genitori, il personale ausiliario o qualsiasi altra persona che sia anch’essa autorizzata a utilizzare le strutture.

Per strutture per l’istruzione e la cura della prima infanzia quali asili nido e scuole materne si intendono quelle destinate ai bambini dalla nascita all’inizio dell’istruzione primaria (ISCED 0). Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l’istruzione superiore (ISCED 5-6). Rientrano nell’indicatore le strutture per l’infanzia o le strutture scolastiche recentemente costruite o modernizzate (ad esempio per migliorare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.

Persone

14

Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno

Pilastro 6

Il numero di partecipanti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono un sostegno in denaro o in natura da misure nell’ambito del dispositivo.

L’indicatore è disaggregato per genere (17).

Persone


(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315, 14.11.2012, p. 1).

(3)  La massima potenza elettrica attiva che può essere fornita in modo continuativo al punto di uscita, supponendo che l’intero impianto sia in funzione (previa deduzione dell’energia fornita ai dispositivi ausiliari della centrale e tenendo conto delle perdite nei trasformatori considerati parte integrante della centrale).

(4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(5)  In particolare, l’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

(6)  L’articolo 2, punto 2, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) definisce attualmente una «rete ad altissima capacità» come «una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione».

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling

(8)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  In linea con l’allegato VII del regolamento RRF che riporta la marcatura digitale nell’ambito del dispositivo, la formazione in materia di competenze digitali deve essere intesa ai sensi del campo di intervento 108 (Sostegno allo sviluppo di competenze digitali), che recita: «Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.»

(11)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(12)  0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

(13)  I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati registrati secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy (LMP) statistics – Methodology 2018, paragrafo 18.

(14)  Si definiscono «inattivi» coloro che non fanno attualmente parte della forza lavoro (nel senso che non sono lavoratori né disoccupati secondo le definizioni fornite). Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy statistics – Methodology 2018, paragrafo 20.

(15)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

(16)  0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

(17)  Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».


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