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Document 32021R2063

Regolamento delegato (UE) 2021/2063 della Commissione del 25 agosto 2021 recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

C/2021/6160

GU L 421 del 26.11.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2063/oj

26.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 421/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2063 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2021

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione (2) fornisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023, a seguito di due raccomandazioni comuni presentate rispettivamente da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo («Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali») e da Belgio, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi («Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali»).

(2)

A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2015, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») dovrebbe valutare, entro il 31 luglio 2021, le informazioni fornite.

(3)

Il 30 aprile 2021 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per chiedere una modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca nelle acque nordoccidentali.

(4)

Il 30 aprile 2021 gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per chiedere una modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca nelle acque sudoccidentali.

(5)

Lo CSTEP (3) ha esaminato queste raccomandazioni comuni nel maggio 2021. Il 16 luglio 2021 la Commissione ha presentato i progetti di atti delegati a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha stabilito l'ambito di applicazione delle esenzioni applicabili nelle acque nordoccidentali (sottozone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7). Il medesimo regolamento ha stabilito l'ambito di applicazione delle esenzioni applicabili nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale («Copace») (acque attorno a Madera e alle isole Canarie)). Per motivi di chiarezza giuridica, l'applicazione di tali misure dovrebbe fare esplicito riferimento alle acque dell'Unione di tali zone. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/2015.

(7)

Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno chiesto una nuova deroga legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con sciabiche (SSC) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno fornito nuove prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Tali prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha concluso (4) che i dati sui tassi di sopravvivenza sono attendibili e forniscono stime affidabili riguardanti la sopravvivenza per tale attività di pesca. È pertanto opportuno inserire l'esenzione nel regolamento delegato (UE) 2020/2015.

(8)

L'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno chiesto la proroga dell'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Lo CSTEP ha esaminato le prove scientifiche fornite dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e ha concluso che i tassi di sopravvivenza rivelati dagli studi più recenti sono bassi ma presentano un alto grado di variabilità. Nel 2021 sono previste ulteriori ricerche che combineranno la vitalità a bordo e il monitoraggio in cattività. L'esenzione dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 2022 per concedere tempo sufficiente al completamento degli studi. Gli Stati membri sono tenuti a presentare i risultati di tali studi richiesti dallo CSTEP al più tardi il 1o maggio 2022.

(9)

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k. Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno chiesto che sia specificato che il calcolo dell'esenzione dovrebbe basarsi sulle catture effettuate con tutti gli attrezzi. Lo CSTEP ha concluso (5) che, sebbene questa richiesta abbia implicazioni in termini di volume de minimis di rigetti potenzialmente consentito, il volume implicito di rigetti per lo 0,5 % de minimis è modesto, indipendentemente dal fatto che le catture corrispondano a tutti gli attrezzi o solo alle reti a strascico. Inoltre l'esenzione dovrebbe applicarsi solo ai codici degli attrezzi delle reti a strascico pertinenti di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. L'esenzione dovrebbe pertanto essere concessa a tali condizioni fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri sono tenuti a presentare i dati relativi alle catture richiesti dallo CSTEP al più tardi il 1o maggio 2022.

(10)

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche, reti da traino pelagiche e sfogliare nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. Questa esenzione è stata concessa solo fino al dicembre 2021, dato lo stato di conservazione generale del merlano nelle sottozone CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno chiesto la proroga dell'esenzione. Lo CSTEP ha esaminato le prove scientifiche fornite dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e ha concluso (6) che i tassi di rigetto sono relativamente bassi e che la selettività è migliorata grazie alle misure correttive introdotte nel Mar Celtico (7). Tuttavia il merlano nel Mar Celtico è uno stock strettamente associato alle catture di merluzzo bianco nello stesso mare ed è rigorosamente monitorato. L'esenzione dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2022 e gli Stati membri sono tenuti a fornire i dati relativi alle catture richiesti dallo CSTEP al più tardi il 1o maggio 2022.

(11)

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche nella sottozona CIEM 8. Dall'elenco sono tuttavia omessi gli attrezzi corrispondenti alle reti da traino pelagiche (OTM, PTM e TM). Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno chiesto che la Commissione rettifichi tale omissione. È pertanto opportuno modificare l'esenzione.

(12)

È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/2015.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato:

(1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Nelle acque dell'Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7), delle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre)) e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità del presente regolamento per il periodo 2021-2023.»;

(2)

all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC).»;

(3)

all'articolo 10, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2022.»;

(4)

all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;»;

(5)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni scientifiche complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.»;

(6)

all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nella sottozona CIEM 8;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d.

(7)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).


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