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Document 32021R1880

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione del 26 ottobre 2021 recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/7530

    GU L 380 del 27.10.2021, p. 1–4 (PL)
    GU L 380 del 27.10.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1880/oj

    27.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 380/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1880 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2021

    recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) contiene errori che incidono sull'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti: all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, e all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda il criterio di valutazione della coerenza degli obiettivi prestazionali; all'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda la condizione relativa all'istituzione di una specifica zona tariffaria; all'articolo 22, paragrafo 5, terzo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda le zone tariffarie per le quali i costi determinati sono stabiliti; all'articolo 22, paragrafo 7, seconda frase, per quanto riguarda l'obbligo delle autorità nazionali di vigilanza di esaminare la documentazione contabile pertinente; nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, lettera c), punto 2.2, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iv), per quanto riguarda i punti di ingresso o di uscita utilizzati nel calcolo degli indicatori per i voli che partono da o arrivano in un aeroporto situato al di fuori dello spazio aereo europeo; nell'allegato I, sezione 1, punto 3.1, lettera b), per quanto riguarda la definizione di «orario stimato di decollo»; nell'allegato I, sezione 2, punto 1.2, lettera d), per quanto riguarda lo spazio aereo per il quale è calcolato il tasso di violazioni dei minimi di separazione; nell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, lettera b), e punto 2.2, lettera b), punto iii), per quanto riguarda la definizione di «parte di rotta»; nell'allegato II, punto 3.3, lettera e), nell'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto iii), nell'allegato VII, tabella 1, punti 3 e 3.4, nell'allegato VII, punto 2.1, lettera i), e nell'allegato XI, punto 1.2, lettera f), per quanto riguarda il calcolo del costo del capitale; nell'allegato IV, punto 1.3, per quanto riguarda i valori di riferimento; nell'allegato VI, punto 1.2, lettera d), e punto 2.1, lettera d), per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione in merito alle tendenze; nell'allegato VI, punto 2.1, lettera a), secondo comma, per quanto riguarda il tipo di dati cui si applica l'eccezione; nell'allegato XIII, punto 1.1, lettera a), per quanto riguarda il valore di riferimento su cui si fonda il valore cardine; nell'allegato XIII, punto 2.1, lettera a), primo comma, e lettera b), primo comma, per quanto riguarda la condizione relativa al calcolo del vantaggio e dello svantaggio finanziario.

    (2)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    (non riguarda la versione italiana)

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).


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